36.2004.128
rifiutata concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento dei limiti di reddito per la persona sola
8 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2004.128
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, TCA
Titolo:
rifiutata concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento dei limiti di reddito per la persona sola
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 25 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 52 cpv. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.128
cr/sc
Lugano
8 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 13 luglio 2004 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto 17
settembre 2002 RI 1 ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento
dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2002
(cfr. doc. 1).
L'assicurata,
nata nel __________, nubile e senza figli, è salariata e vive a __________.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004 l'amministrazione ha respinto la richiesta
dell'assicurata (cfr. doc. 2a).
In data
25 maggio 2004 l'assicurata ha inoltrato reclamo, lamentando la mancata presa
in considerazione del fatto che durante il periodo in questione ella ha dovuto
aiutare finanziariamente la madre, separata e senza attività lucrativa e la
sorella minore, apprendista di vendita al primo anno, motivo per il quale ella
ritiene ingiusto di essere stata considerata come persona sola (cfr. doc. 2).
1.3. Con
decisione del 13 luglio 2004 l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto
il reclamo dell'assicurata ritenendo __________ persona sola (cfr. doc. 5).
1.4. Con ricorso
del 13 agosto 2004 l'assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni contro il provvedimento dell'amministrazione, contestando
che l'amministrazione si sia riferita ai limiti di reddito validi per le
persone sole anziché per le famiglie.
La
ricorrente ha ribadito che nel 2002, dopo che il padre ha abbandonato la
famiglia senza provvedere al sostentamento né della moglie, né della figlia
all'epoca minorenne, ella ha dovuto contribuire al mantenimento della madre,
senza lavoro e della sorella, maggiorenne ed apprendista di vendita al primo
anno (cfr. doc. I).
1.5. All'accoglimento
del gravame si oppone l'amministrazione con osservazioni del 28 settembre 2004
in cui si evidenzia che la ricorrente, nonostante abbia provveduto nel corso
dell'anno 2002 al mantenimento della madre e della sorella, non può essere
considerata quale membro di famiglia, ma deve palesemente essere considerata
persona sola.
L'amministrazione
ha inoltre rilevato che essendo il reddito lordo annuo della parte ricorrente
risultante dal certificato di salario del 2002 superiore rispetto al reddito
lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000, non vi è nemmeno
la possibilità per l'amministrazione di definire il diritto al sussidio a
prescindere dai dati fiscali (cfr. doc. V).
1.6. In data 5
ottobre 2004 l'assicurata ha ribadito quanto già esposto in sede di ricorso in
merito alla sua difficile situazione famigliare, osservando che il suo reddito
del 2002, seppur superiore a quello stabilito per poter richiedere il sussidio,
serviva a tutta la famiglia, con tutti i generi di spese che questo comporta
(cfr. doc. VII). Con scritto del 14 ottobre 2004 l'amministrazione si è
riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000- è delle
persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato
verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr.
22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte
eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le
famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante
é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa
all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
2.3. Va ancora osservato come la
definizione di figlio, di persona sola rispettivamente di famiglia sia data
dagli art. 25, 26 e 27 LCAMal.
Giusta l'art 25 LCAMal
costituiscono famiglia:
" i
coniugi con o senza figli
Fatti
i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno
in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il
coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine
dell'anno in cui questi compiono 18 anni."
L'art 27 LCAMal
precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la
persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS
fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
Per l'art.
26 LCAMal:
"
È considerata persona sola:
a) il celibe o la nubile d'età superiore a 18 anni, nonché il celibe
o la nubile di età interiore che esercitano un'attività lucrativa e i cui
genitori sono domiciliati fuori del Cantone.
b) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il
coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli
conviventi."
In
concreto giustamente RI 1 è stata considerata persona sola.
Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad
un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello
della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se
questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate
dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza
hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole
ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile."
Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC
è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della
domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare
l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui. Nel caso
specifico, come osservato dall'amministrazione, il reddito della ricorrente nel
2002 assommava a CHF 30'515.-- e quindi superiore ai CHF 17'300.-- citati.
2.4. Con l’art.
31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato, giusta il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, l’accertamento del reddito determinante
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano
un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 RLCAMal, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera
Considerandi
autonoma, in particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.5
Nel caso
concreto l'amministrazione ha ritenuto - dai dati fiscali - un reddito
imponibile - purtroppo - di poco superiore ai limiti per la concessione del
sussidio alla persona sola.
Come
detto il fatto che l'UAM abbia ritenuto l'assicurata persona sola appare
giuridicamente corretto. Infatti ella è maggiorenne, salariata, nubile e non ha
figli. Nonostante l'assicurata abbia dovuto, dopo che il padre ha
abbandonato la famiglia, sostenere economicamente la madre, senza lavoro e la
sorella, nata nel 1982 e dunque maggiorenne, apprendista di vendita, questo non
consente di fare riferimento, nella valutazione del diritto o meno
dell'assicurata al sussidio, ai limiti di reddito validi per le famiglie. Il
limite di reddito applicabile al caso concreto è quello concernente le persone
sole.
L'assicurata
ha invocato a più riprese di avere dovuto aiutare economicamente, nel 2002, la
madre, senza lavoro e la sorella, apprendista di vendita al primo anno.
L'amministrazione, di conseguenza, ha verificato se nel corso del 2002 vi è
stata una diminuzione importante del reddito da parte della ricorrente rispetto
al reddito conseguito nell'anno di computo della tassazione di riferimento.
Anche in
questo caso i parametri utilizzati dai funzionari cantonali appaiono corretti.
Rettamente
si è considerato il reddito lordo, per l'opportuno raffronto, al fine di
accertare l'eventuale diminuzione, e, quindi, per l'eventuale successiva
conversione per il tramite di apposite tabelle.
Il
certificato di salario per la dichiarazione d'imposta relativo all'anno 2002
fornito dalla stessa assicurata indica un salario lordo totale di fr. 30'515,
superiore al salario lordo indicato in sede di tassazione 1999-2000. Ne
consegue che non è possibile applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per
procedere autonomamente all'accertamento del reddito, considerato come il
reddito risultante dal certificato di salario relativo all'anno 2002
dell'assicurata appare superiore a quanto esposto nella tassazione 1999/2000.
Alla luce
di ciò, ritenuto come il giudice e l'amministrazione sono tenuti ad applicare
la legge e siccome questa non si presta ad interpretazioni in questo caso, il
ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti, la presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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