Lexipedia

Decisione

36.2004.128

rifiutata concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento dei limiti di reddito per la persona sola

8 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno

in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il

coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine

dell'anno in cui questi compiono 18 anni."

L'art 27 LCAMal

precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul

sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la

persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS

fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

Per l'art.

26 LCAMal:

"

È considerata persona sola:

a) il celibe o la nubile d'età superiore a 18 anni, nonché il celibe

o la nubile di età interiore che esercitano un'attività lucrativa e i cui

genitori sono domiciliati fuori del Cantone.

b) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il

coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli

conviventi."

In

concreto giustamente RI 1 è stata considerata persona sola.

Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad

un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello

della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se

questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-.

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate

dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza

hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole

ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile."

Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC

è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della

domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare

l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito

determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui. Nel caso

specifico, come osservato dall'amministrazione, il reddito della ricorrente nel

2002 assommava a CHF 30'515.-- e quindi superiore ai CHF 17'300.-- citati.

2.4. Con l’art.

31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato, giusta il Regolamento allestito

dall’esecutivo cantonale, l’accertamento del reddito determinante

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano

un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 RLCAMal, il reddito

determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera

Considerandi

autonoma, in particolare nei seguenti casi:

"

a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone

al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a

seguito di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri

fiscali applicabili."

2.5

Nel caso

concreto l'amministrazione ha ritenuto - dai dati fiscali - un reddito

imponibile - purtroppo - di poco superiore ai limiti per la concessione del

sussidio alla persona sola.

Come

detto il fatto che l'UAM abbia ritenuto l'assicurata persona sola appare

giuridicamente corretto. Infatti ella è maggiorenne, salariata, nubile e non ha

figli. Nonostante l'assicurata abbia dovuto, dopo che il padre ha

abbandonato la famiglia, sostenere economicamente la madre, senza lavoro e la

sorella, nata nel 1982 e dunque maggiorenne, apprendista di vendita, questo non

consente di fare riferimento, nella valutazione del diritto o meno

dell'assicurata al sussidio, ai limiti di reddito validi per le famiglie. Il

limite di reddito applicabile al caso concreto è quello concernente le persone

sole.

L'assicurata

ha invocato a più riprese di avere dovuto aiutare economicamente, nel 2002, la

madre, senza lavoro e la sorella, apprendista di vendita al primo anno.

L'amministrazione, di conseguenza, ha verificato se nel corso del 2002 vi è

stata una diminuzione importante del reddito da parte della ricorrente rispetto

al reddito conseguito nell'anno di computo della tassazione di riferimento.

Anche in

questo caso i parametri utilizzati dai funzionari cantonali appaiono corretti.

Rettamente

si è considerato il reddito lordo, per l'opportuno raffronto, al fine di

accertare l'eventuale diminuzione, e, quindi, per l'eventuale successiva

conversione per il tramite di apposite tabelle.

Il

certificato di salario per la dichiarazione d'imposta relativo all'anno 2002

fornito dalla stessa assicurata indica un salario lordo totale di fr. 30'515,

superiore al salario lordo indicato in sede di tassazione 1999-2000. Ne

consegue che non è possibile applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per

procedere autonomamente all'accertamento del reddito, considerato come il

reddito risultante dal certificato di salario relativo all'anno 2002

dell'assicurata appare superiore a quanto esposto nella tassazione 1999/2000.

Alla luce

di ciò, ritenuto come il giudice e l'amministrazione sono tenuti ad applicare

la legge e siccome questa non si presta ad interpretazioni in questo caso, il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza

riconoscimento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti, la presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster