36.2004.129
rifiutata la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento del limite di reddito
19 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2004.129
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, TCA
Titolo:
rifiutata la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a causa del superamento del limite di reddito
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.129
cr/sc
Lugano
19 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione del 9 settembre 2004 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto 24
dicembre 2004 RI 1 ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento
dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2004.
L'assicurato,
nato nel ________, è salariato, vive a __________ ed è separato dalla moglie __________
(cfr. doc. 1).
A titolo
di contributo alimentare l'assicurato – conformemente a quanto emerge dal
verbale di udienza del 14 aprile 2004 della Pretura di __________ – è obbligato
a versare fr. 2'000 alla moglie (cfr. doc. 1c).
1.2. Con
decisione 30 giugno 2004 l'amministrazione ha respinto la richiesta ed il 19
luglio 2004 l'assicurato ha inoltrato reclamo.
Con decisione
9 settembre 2004 l'UAM ha respinto il reclamo (cfr. doc. 4).
1.3. Con ricorso
15 settembre 2004 l'assicurato si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando:
"
Prendo atto con notevole disappunto della
decisione di respingere il mio ricorso per l'ottenimento del sussidio della
cassa malati per l'anno in corso. Come già indicato nel mio precedente scritto
trovo assurdo i parametri di calcolo con cui valutate il bilancio mensile di
una persona e noto ancora una volta di più come vengano ignorati e calpestati i
diritti e le richieste di aiuto di un cittadino onesto e lavoratore, come mi
ritengo di essere, che ha sempre pagato tutto il dovuto al Cantone e allo Stato
e che, nel momento di bisogno, gli viene rifiutato ogni appoggio da parte delle
istituzioni in cui io stesso ho sempre creduto e difeso come ogni cittadino
Svizzero.
È mia intenzione ricorrere nuovamente contro
questa decisione, chiedendovi inoltre una proroga sul termine, in quanto sono
in attesa della nuova notifica di tassazione con la mia situazione finanziaria
aggiornata alfine di potervi presentare, una volta ancora di più, le condizioni
in cui mi trovo costretto a vivere." (Doc. I)
1.4. Dal canto
suo l'UAM ha fissato in fr. 2'972.50 il reddito lordo mensile a disposizione
dell'assicurato, reddito che, commutato non permette la concessione del
sussidio (cfr. doc. IV).
1.5. All'assicurato
è stata offerta la possibilità di esprimersi sulla risposta di causa e di
chiedere l'acquisizione di nuove prove (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato
verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr.
22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.-
per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento
della famiglia.
2.3. Come indicato con l'art. 31
LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento dei reddito
determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei
seguenti casi:
" a)
delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte dei
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante,
che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento
della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie
emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto
esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito
determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera
autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale;
h) d'intesa con
il competente Ufficio; cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o
perfezionamento professionale;
I) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Nella presente procedura
appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito
dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata situazione
finanziaria del ricorrente conseguente alla separazione, trova quindi
applicazione l'art. 67 Reg. LCAMal.
2.5. Nel caso di
specie, alla luce della modificata situazione personale del ricorrente con
conseguente impatto rispetto al reddito oggetto della tassazione 2001-2002,
l'amministrazione ha proceduto correttamente a fissare il reddito
dell'assicurato in maniera autonoma.
Al
proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA
36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
Il TCA ha
considerato:
"
Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
corte ha soggiunto che:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello
più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente
sociale,
il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui
vengono applicate."
(TCA
36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual
data)
2.6. Nel caso
concreto non si può fare capo alla tassazione 2001/2002 ma va calcolato il
reddito come detto.
Il ricorrente ha contestato dapprima il fatto che
l’amministrazione abbia ritenuto, ai fini del calcolo, il reddito lordo (fr.
4'590 al mese), anziché il reddito netto (cfr. doc. 2).
L'insorgente ha inoltre obiettato che, malgrado sia stato ritenuto
il suo reddito lordo totale annuo, l'UAM non abbia dedotto, per la fissazione
del reddito determinante, l'importo dell'affitto mensile e del premio della
cassa malati (cfr. doc. 2).
Alla luce delle considerazioni che precedono - ed
in particolare della citata sentenza 26 gennaio 2004 dove le richieste della
ricorrente di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e
quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito.
La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato
l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo,
successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile.
Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente
essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi
sono fiscalmente deducibili.
Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla
richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse
spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della
legalità impedisce, come detto, tale agire.
Più concretamente, il reddito lordo conseguito dall'assicurato è
di fr. 4'590 mensili. L'assicurato non ha contestato il reddito lordo percepito
e ritenuto dall'UAM.
Da tale
reddito sono stati correttamente dedotti gli alimenti dovuti dall'assicurato,
fissati in sede civile in fr. 2'000 mensili.
Altre
deduzioni non sono possibili per costante giurisprudenza (cfr. STCA 36.2003.116
del 26 gennaio 2004 in re T.).
Va
rammentato che l'assicurato va considerato persona sola. In effetti costituiscono
famiglia i coniugi, i celibi o vedovi o divorziati rispettivamente separati
conviventi con figli sino al compimento – da parte dei figli – dei 18 anni
(cfr. 36.2004.33 del 6 maggio 2004 pag. 7).
Il
calcolo operato dal funzionario incaricato si rivela pertanto corretto
considerando alimenti per fr. 2'000 a fronte di entrate per fr. 4'972.50
mensili.
Fatti
Il
reddito rimanente si fissa in oltre fr. 2'970 che, secondo le tabelle di
conversione del reddito lordo porta un reddito determinante di fr. 27'000 e
quindi superiore ai fr. 22'000 fissati per la concessione del sussidio.
Considerandi
Ne
consegue che purtroppo – a fronte delle esigue entrate di cui dispone il
ricorrente - il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili non potendo il giudizio prescindere dal riferirsi
ai parametri fissati dalle norme.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti, la presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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