Lexipedia

Decisione

36.2004.131

calcolo dell'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. Calcolo del danno residuo nel caso in cui il reddito da invalido è superiore al reddito da valido.

16 agosto 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori alla spalla sx in un paz.

destrimane consentono di ritenere unicamente dei limiti modesti, in

particolare:

- Sono sconsigliati lavori che necessitano l'uso

ripetitivo di

entrambe le braccia fino o oltre l'orizzontale.

- La manipolazione frequente di oggetti o utensili medi

o

pesanti (da 5 a 10 kg) che richiedono entrambe le

braccia.

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

I limiti funzionali elencati sopra

consentono di ritenere un'incapacità lavorativa completa nella sua precedente

professione di autista, magazziniere e tagliatore di stoffe che svolgeva da 26

anni. L'incapacità lavorativa completa certificata dal 27.03.2002 è dunque

giustificata e probab. definitiva.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE.

C.1 É

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Il paz. è trattato con fisioterapia

riabilitativa. La farmacoterapia è inefficace. Misure neurochirurgiche o

ortopediche invasive non sono certamente indicate. In questo senso non si

intravedono particolari provvedimenti suscettibili di migliorare sensibilmente

ed in modo duraturo la capacità lavorativa del paz.

C.2 É

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

In pratica l'assicurato potrebbe

eseguire dei lavori legg. generici, a condizione che siano rispettati i limiti

indicati sopra (B.1), in modo completo, con una limitazione del rendimento del

10, per inserire alcune piccole pause in caso di orario di lavoro continuato."

(Doc. Xbis)

Infine,

il 21 ottobre 2004 il Dott. __________, ha rilevato:

"

Quadro clinico persistente, condizionato da

frequenti crisi di dolore lombosciatalgico sinistro, in quadro di stenosi mista

“funzionale” del tratto lombare.

Il quadro oggettivo conferma la presenza di

disturbi irritativi neurologici, che condizionano una persistente incapacità

alle espletazioni di attività funzionali anche leggere.

In corso la FKT rieducativi che, ad oggi, è

riuscita solo a controllare parzialmente il dolore lombare cronico.

Il paziente non risulta ancora idoneo alla

ripresa delle attività lavorative ed è presumibile che, in futuro, dovrà essere

impiegato in attività sedentarie e che non richiedono posture coatte prolungate."

(doc. VI Bis)

2.6. A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des

Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,

U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del

25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale, come detto,

per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.

95).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

2.7. Come emerge

dagli atti, i medici sono concordi nel ritenere l’assicurato inabile al lavoro

al 100% nella sua precedente attività lucrativa. Il perito dell’AI rileva

inoltre che “a corto-medio termine la situazione rimarrà probabilmente

stabile.” (Doc. Xbis)

Contestato

rimane unicamente il grado d’incapacità lavorativa in un’attività leggera e confacente

allo stato di salute del ricorrente, quest’ultimo ritenendo di non poter

svolgere nessun tipo di professione (doc. I).

Dai

referti medici risulta che sia il medico fiduciario della Cassa, dr. med __________,

specialista di malattie reumatiche e fisiatra, che il perito incaricato dall’AI

di allestire una perizia medica, dr. med. __________, reumatologo, sono

concordi nel ritenere che l’interessato, in attività leggere, confacenti al suo

stato di salute, è abile al lavoro al 100%. Il perito ritiene comunque che vi è

una diminuzione del rendimento del 10%, ma che comunque la situazione è stabile.

Le

conclusioni del curante, dr. __________, specialista in ortopedia e

traumatologia, il quale afferma che vi è una “presenza di disturbi

limitativi neurologici, che condizionano una persistente incapacità alle

espletazioni di attività funzionali anche leggere”, non sono decisive, nella

misura in cui il TFA ha già avuto modo di rilevare che per quel che riguarda il medico curante, secondo

la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che,

in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.

230). Del resto il curante, pur

affermando che l’assicurato „in futuro dovrà essere impiegato in attività

sedentarie e che non richiedono posture coatte prolungate” (doc. VI bis),

non quantifica il grado d’abilità lavorativa in attività leggere confacenti allo

stato di salute del paziente e, a differenza del perito AI, non è specialista

in reumatologia.

I pareri del perito AI e

del Dr. med. __________, nel caso di specie, sono inoltre più approfonditi. I

due medici hanno infatti esaminato accuratamente l’anamnesi dell’assicurato,

tutte le patologie da lui presentate e, dopo aver posto la diagnosi, hanno

stabilito la percentuale di abilità lavorativa del ricorrente in attività a lui

adatte.

Vanno pertanto

principalmente esaminate le conclusioni cui sono giunti questi due medici, non

senza dimenticare che il perito AI, nel caso di specie, è maggiormente

indipendente, non essendo stato interpellato da nessuna delle parti in causa.

Va a questo proposito

evidenziato come la Cassa, chiamata a presentare osservazioni in merito alla

perizia reumatologica dell’AI, ha affermato che il perito avrebbe confermato la

posizione del medico fiduciario e non ha contestato le conclusioni del referto,

chiedendo la conferma della propria decisione (doc. XV).

Nel caso di specie, da un

attento esame degli atti medici, risulta che la perizia allestita dal Dr. med. __________,

specialista in reumatologia, è completa, convincente ed approfondita. Infatti, il perito AI, dopo aver posto l’anamnesi famigliare e remota,

l’anamnesi sistemica, l’anamnesi socio-professionale e l’anamnesi osteo-articolare,

ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale con dolori pseudoradicolari

(gluteali) a xs, osteocondrosi L5/S1 con protrusione discale diffusa più

accentuata in sede foraminale sx e moderato sovraccarico delle faccette

articolari posteriori, assenza di disturbi neurologici a carattere radicolare,

lievi alterazioni statiche e PSX sx.

Circa le

conseguenze sulla capacità di lavoro, lo specialista ha elencato tutte le

menomazioni dovute ai disturbi constatati e le conseguenze dei disturbi

sull’attività attuale. Infine ha affermato che l’assicurato potrebbe eseguire

dei lavori leggeri generici, a condizione che siano rispettati i limiti

indicati nella perizia, con una limitazione del 10% al fine di permettergli di

inserire alcune piccole pause in caso di orario di lavoro continuato.

Da parte

sua il Dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa conclude, come

d’altra parte il Dr. __________, anch’egli incaricato dalla convenuta, per

un’abilità totale in una professione confacente al suo stato di salute. I due

medici tuttavia nel caso di specie non si esprimono espressamente sulla

possibile diminuzione del rendimento in attività leggere. In particolare nel

proprio referto il Dr. med. __________ afferma che “lavori che possono

rispettare questi limiti sono esigibili in forma normale.” (doc. 41), senza

tuttavia indicare, come invece ha fatto in maniera convincente il perito AI, se

l’attività leggera, viste le importanti limitazioni, è esigibile in maniera

completa oppure se vi è una diminuzione del rendimento.

Il Dr.

med. __________, nel suo referto, dopo aver indicato le importanti limitazioni

funzionali di cui soffre l’insorgente, è giunto alla convincente conclusione

che occorre tener conto di una limitazione di rendimento del 10% nell’attività

leggera che viene richiesta al ricorrente. Ciò viene in particolare suffragato

dalle importanti menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi

costatati dallo specialista (cfr. punto B1 della perizia: “l’assicurato è

dunque limitato principalmente a causa della patologia discale degenerativa del

segmento lombosacrale” ed elenca una serie di impedimenti assai

importanti.).

In queste

condizioni la perizia AI, allestita da uno specialista in reumatologia, senza

alcun vincolo con le parti, completa e convincente, non contestata nel suo

contenuto dalle parti, deve essere fatta propria da questo Tribunale, il quale

non ha alcun motivo per scostarsene.

Per cui, questo TCA deve

concludere che l’insorgente è abile al lavoro, in attività leggere e confacenti

al suo stato di salute, in misura del 90%.

2.8. Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1989 pag. 106 segg., l'Alta Corte federale ha

stabilito che per il diritto all'indennità giusta l'art. 12bis LAMI, qualora un

cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il

danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzo anche di un'incapacità

parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (o grado d'invalidità;

cfr. anche RAMI 1994 pag. 113 segg.).

In tale ipotesi va cioè considerata la differenza

tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella

precedente professione ed il reddito che, invece, è realizzato o potrebbe

essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.

Il grado di invalidità viene perciò valutato, in

quest'ottica, prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro:

all'assicurato andrà comunque concesso un periodo di adattamento la cui durata

dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d;

DTF 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 pag. 105 segg.).

Il TFA ha più volte ritenuto adeguati dei periodi

d'adattamento varianti dai tre ai cinque mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

In questo contesto è opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace al lavoro nella precedente attività, non mette a

frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato

secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo

di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non

derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

101 V 145; RAMI 1987 pag. 106 consid. 2; STFA del 28 gennaio 1994 nella causa

S., non pubblicata).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in

RAMI 2000 KV 112 pag. 122 segg., il

TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal della giurisprudenza elaborata

allorquando ancora era in vigore la LAMI.

Nei casi

in cui risulta esigibile un cambiamento d'attività, il TFA ha, come detto,

ritenuto adeguati dei periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi.

In concreto, il 6 aprile 2004 la Cassa malati ha

informato l'assicurato che gli avrebbe versato le indennità giornaliere ancora

Considerandi

fino al 5 agosto 2004. La Cassa gli ha così concesso un termine di quattro mesi

per la ricerca di un'attività adeguata.

Tale agire in ossequio alla giurisprudenza

federale merita quindi conferma, ritenuto come il perito AI abbia affermato che

“a corto-medio termine la situazione rimarrà probabilmente stabile.”

(doc. Xbis).

2.9

Nella

fattispecie, secondo le citate CGA per l'assicurazione collettiva d'indennità

giornaliera __________ secondo LAMal l'indennità giornaliera è corrisposta, in

caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado

dell'incapacità lavorativa stessa (art. __________ CGA). L’art. __________

precisa a questo proposito che l’incapacità lavorativa è l’incapacità totale o

parziale, dovuta ad un danno fisico o psichico, di esercitare un’attività

accettabile nell’attuale professione o compito. Per una durata maggiore viene

considerata anche l’attività accettabile in un’altra professione o compito.

2.10

Nel caso

concreto, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe percepito, nel 2003,

fr. 3'375 al mese, per tredici mensilità, ossia fr. 43'875 all’anno (doc. 3).

Per

quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base

del calcolo va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata

in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.

Tale

principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF

129.

V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,

consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Il TCA ha

applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le

malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del

1.

settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).

Riguardo

al salario da invalido, la

determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nella

presente fattispecie, vista anche la recente giurisprudenza del TFA in materia (cfr.

STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i

salari statistici relativi al Canton Ticino.

Va qui

rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n.

35.2003

), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il

principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli

regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido

fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, l'Alta Corte ha ricordato

segnatamente che "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia

la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio

applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se

così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da

invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V

174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la

tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni

(sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo

2000.

in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I

446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

Il TFA ha

ancora ribadito questi concetti in una recente sentenza del 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, "La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali", in RDAT II-2003, p.

618-621.

In

concreto, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque,

in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale),

tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.

Secondo i dati del 2002 (ultima

edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica sull'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari), il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7

ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa

D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 11/2004", Tabella B

9.2

pag. 86) per un’attività leggera

e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato

nel Cantone Ticino corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12)

per gli uomini ed a Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne

(cfr. Tabella TA 13 settore privato).

Per il caso in esame, per calcolare il reddito

da invalido dell’insorgente sulla base dei recenti citati dati

statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr. 51’266.- percepito dagli

uomini nel 2002 nel settore privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.

Conformemente alla

giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a), adeguando questo importo in

base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo

medio ipotetico pari a Fr. 51’929.- (Fr. 51’266.- :

1933.

(indice dei salari nominali nel 2002) x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 11/2004", Tabella B

10.3

pag. 87).

Dovendo porsi al momento in

cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per perdita di guadagno (agosto

2004), il reddito da invalido deve essere aggiornato al 2004. Tuttavia, il dato

relativo all'indice dei salari nominali e reali per il 2004 non è ancora

disponibile, per cui occorre riferirsi al dato, certo parziale, ma comunque

indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei

salari in termini nominali fra i

primi tre trimestri del 2004 in rapporto ai primi tre trimestri del 2003,

secondo un tasso evolutivo dello 0,8% (cfr. “La vie économique 4/2005",

Tabella B 10.2 pag. 87). Ne discende che, tenuto conto del rincaro applicabile

all’anno 2004, il salario da invalido ascrivibile all’insorgente va fissato in Fr.

52’344.- ((Fr. 51’929.- x 0,8 : 100) + Fr. 51’929.-).

Di conseguenza, siccome si

devono sempre paragonare i dati relativi ai salari dello stesso anno, anche il reddito

da valido conseguito dal ricorrente deve essere aggiornato al 2004.

Nelle

more istruttorie il TCA (doc. XXII) ha interpellato l’ex datore di lavoro per

conoscere quale sarebbe stato il salario dell’assicurato nel 2004 se avesse

continuato a lavorare senza la malattia. Con risposta del 13 aprile 2005 è

stato indicato un reddito di fr. 3’375 per dodici mensilità (doc. XXII). Con

osservazioni del 20 aprile 2005 l’assicurato, allegando le schede di salario

dal 1994 al 2002 ha comprovato di aver sempre ricevuto anche la tredicesima. Il

rappresentante dell’insorgente ha inoltre affermato che “proprio in questi

giorni ci sono state notificate numerose sentenze della Pretura di __________,

con le quali la __________ è stata condannata a versare la tredicesima mensilità

a diverse dipendenti da noi patrocinate, nonostante avesse revocato la propria adesione

al CCL, ma senza modificare i contratti individuali di lavoro.” (doc. XXIV)

In queste

circostanze, viste le prove prodotte dall’insorgente, questo TCA deve concludere

che nel 2004, se l’assicurato non fosse stato ammalato, avrebbe conseguito un

reddito mensile di fr. 3'375, versato per 13 volte per un salario annuo di fr.

43'875, del resto utilizzato dalla Cassa nella propria decisione formale per

effettuare il calcolo del danno residuo.

Qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media

per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione

(cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5

dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002

nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

In

concreto il reddito da invalido supera del 16% il reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito senza la malattia continuando a svolgere l’attività precedente.

Ciò giustifica, secondo la giurisprudenza appena citata, una riduzione del

reddito da invalido in uguale misura.

Svolgendo

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

ticinese, l’insorgente conseguirebbe pertanto un reddito di fr. 43'875 (cioè

l'84% di fr. 52'344).

Da

rilevare che a un risultato pressoché analogo si arriverebbe anche se si

prendessero in considerazione i dati che emergono dalla tabella

elaborata dall’Ufficio cantonale di statistica (Ustat) a partire dai

rilevamenti compiuti dall’Ufficio federale di statistica e pubblicata sulla

rivista “Dati, statistiche e società”, 2-2002.

Tenuto conto delle

limitazioni elencate in maniera convincente dal perito, l’insorgente può

svolgere un’attività leggera e non qualificata nel settore secondario.

Dalla citata tabella

emerge che l’interessato, in attività manifatturiere avrebbe percepito, nel

2000, un salario mensile lordo di fr. 47'952 (fr. 3'996 X 12, cfr. Tabella

allestita dall’USTAT, pag. 11), che gli permetterebbe di conseguire un reddito,

adeguato all’evoluzione dei salari per il 2004, di fr. 50'992.

Quest’ultimo reddito (fr.

50'992) supera di circa il 14% quello che l’assicurato ha conseguito, senza malattia,

nel 2004 (fr. 43'875).

Al

riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03 l'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

(….)

4.3

4.3.1

Pour déterminer la perte de gain subie par le

recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans

invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien

employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les

hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de

l'industrie alimentaire et des boissons s'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x

4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des

salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La

Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu

dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient

de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données

statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et

de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.

ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).

4.3.2

Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,

conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données

statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité

lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,

compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous

déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF

126.

V 79 ss. consid. 5b/aa), ainsi que d'une incapacité de travail du recourant

de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.

4.3.3

En comparant ce montant avec le revenu sans

invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux

d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente."

Come visto, utilizzando la tabella TA13, l’insorgente, da invalido,

avrebbe diritto ad un salario di fr. 52'344. In applicazione della citata

giurisprudenza il reddito statistico da invalido va ridotto del 14% (fr. 52'344

decurtati del 14% = 45'016).

Il

salario da invalido sarebbe pertanto di fr. 45'016, ossia un risultato

leggermente superiore ai fr. 43'875 cui il TCA è giunto applicando il primo

metodo e che questo Tribunale intende utilizzare poiché leggermente più

favorevole all’assicurato e trattandosi comunque di un reddito ipotetico.

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Va ancora

rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su

dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella

causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un

assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico

all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno

delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21

ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%,

trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno

infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di

un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco

della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4

settembre 2003 nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha

operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una

ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di

esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello

"ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70%

anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.

Ancora recentemente questo TCA ha giudicato

opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di

guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati

su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre

2004.

nella causa L., Inc. n. 36.2003.75).

In concreto la Cassa, nella sua decisione formale

ha accordato una riduzione del 25% (doc. 45). Il TCA non ha motivo di sostituire

l’apprezzamento della Cassa al suo, non essendoci in concreto alcun arbitrio da

parte dell’amministrazione. Il TCA conferma pertanto la riduzione del 25%.

Partendo

quindi da un salario da invalido rivalutato di Fr. 43’875 e ritenuta un’esigibilità del 90%, ammettendo la

riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2004 risulta quindi essere pari a Fr. 29’616

(Fr. 39'487.5.- - (Fr. 39'487.5.- x 25 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 43’875 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2004, emerge un’incapacità al guadagno pari al 32,499 % ([Fr. 43’875 – Fr. 29’616.-] x 100 : Fr. 43’875.-) che, in virtù della nuova giurisprudenza (DTF 130 V 121), deve essere

arrotondata al 32%.

Poiché l’incapacità al

guadagno determinata confrontando il reddito conseguito

nel 2004 con il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire nel 2004 se

non fosse intervenuta la malattia, risulta essere del 32% e quindi superiore al

grado del 25% richiesto dalle CGA, la Cassa malati deve versare, dal 6 agosto

2004, indennità giornaliere del 32%.

In queste circostanze il ricorso va parzialmente

accolto e all’assicurato, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le

ripetibili (DTF 122 V 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

CO 1

verserà a RI 1 indennità giornaliere del 32% dal 6 agosto 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster