36.2004.137
la concessione del sussidio per i premi dell'assicurazione malattia del 2004 si basa sul reddito imponibile fissato dalla notifica di tassazione 2001-2002. Anche se inferiori a Fr. 25'000.-, i redditi
2 maggio 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2004.137
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, TCA
Titolo:
la concessione del sussidio per i premi dell'assicurazione malattia del 2004 si basa sul reddito imponibile fissato dalla notifica di tassazione 2001-2002. Anche se inferiori a Fr. 25'000.-, i redditi imponibili desunti dalle tassazioni 2003A e 2003B non possono essere presi in considerazione
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 58 RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.137
TB
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 settembre
2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
atto del 7 aprile 2004 (doc. A1) RI 1 ha postulato la concessione del sussidio
cantonale per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per l'anno 2004.
Nella sua richiesta
l'assicurata, con copertura presso la Cassa malati __________, ha indicato di
essere divorziata e senza attività lucrativa.
Nel formulario
d'accertamento del reddito inviato il 18 giugno 2004 all'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS), la richiedente ha indicato di svolgere l'attività
di casalinga e di percepire una rendita mensile di vecchiaia di Fr. 1'237.- ed
un contributo di mantenimento da parte dell’ex marito pari a Fr. 1'500.- al
mese (doc. A3).
B. Contro
la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) del 30 giugno 2004
con oggetto il rifiuto della concessione del sussidio di malattia (doc. A4), il
13 luglio 2004 (doc. A5) l'assicurata ha formulato reclamo, sostenendo di avere
un reddito determinante di Fr. 16'655.- per il 2003 secondo la notifica di
tassazione 2003B, perciò le spetterebbe la riduzione del premio di cassa malati.
E RI 1 contesta inoltre il calcolo sul reddito lordo.
C. Con
decisione su reclamo del 7 settembre 2004 (doc. A8) l'UAM ha ritenuto che
siccome con Decreto esecutivo del 12 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha
stabilito che il reddito determinante per la determinazione del sussidio dell’assicurazione
malattia per l’anno 2004 è desunto dalla notifica di tassazione fiscale
2001/2002 e che da questa decisione di tassazione dell’assicurata risultava un
reddito imponibile di Fr. 24'302.- arrotondato a Fr. 25'000.-, non era
possibile concederle un sussidio per persone sole, per le quali il reddito
determinante non deve superare Fr. 22'000.-.
D. Con
ricorso del 24 settembre 2004 (doc. I) l'assicurata ha in sostanza riconfermato
le sue precedenti argomentazioni, evidenziando come il reddito imponibile (e
non lordo) sia alla base del sussidio, per cui non capisce come sia possibile,
dato che il suo reddito imponibile per l’anno 2003 è pari a Fr. 16'600.-, che
non possa beneficiare degli aiuti da parte dello Stato.
E. L'Amministrazione
ha proposto di respingere il ricorso (doc. III). Nella sua risposta l'UAM ha
evidenziato che il reddito lordo annuo della ricorrente accertato per l’anno
2004 ammonta a Fr. 32'844.-, contro i Fr. 32'136.- fissati dalla notifica di
tassazione 2001/2002. Pertanto, non è possibile applicare al caso concreto l’art.
67 lett. m del Regolamento sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie
(RegLCAMal), secondo cui l’IAS accerta autonomamente il reddito determinante al
di fuori della tassazione fiscale applicabile se v’è un’importante diminuzione
del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicati. In tal caso, il diritto alla riduzione del premio deve essere
stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di
tassazione 2001/2002, valida nel 2004.
F. L’assicurata
ha ulteriormente sostanziato le medesime argomentazioni (doc. V), alle quali si
è opposto l’UAM (doc. VII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal, RL 6.4.6.1), il Cantone
ed i Comuni partecipano al pagamento dei premi a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla LAMal.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Con Decreto Esecutivo
del 12 novembre 2003 (RL 6.4.6.1.7), il Consiglio di Stato ha, in forza
dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono
il diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questi limiti sono ora
pari a Fr. 22'000.- per le persone sole ed a Fr. 34'000.- per le famiglie,
rispettivamente a Fr. 55'000.- è stato portato il reddito di riferimento della
famiglia (art. 32 cpv. 3 LCAMal) (art. 1 lett. c DE del 12.11.2003).
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Sia per il 2004
(DE del 12.11.2003) come per il 2003 (DE del 26.11.2002), il Consiglio
di Stato ha stabilito le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie. Per entrambi gli anni, il reddito determinante dell'istante è
rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione 2001/2002.
La ricorrente è da
ritenere persona sola (art. 26 LCAMal). Il reddito per il biennio 2001/2002 -
come indicato dall'amministrazione - è superiore ai parametri (arrotondato
assomma a CHF 25'000.--) per la concessione del sussidio come sarà specificato
nelle considerazioni seguenti.
3.
Il
Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza
dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il
calcolo al sussidio.
Con l’art. 31 LCAMal
il legislatore ticinese ha riservato al predetto Regolamento di stabilire le
modalità per l’accertamento del reddito determinante:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67
RegLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma al di fuori o in assenza della
tassazione fiscale applicabile, in particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
4.
Nel
caso di specie non appare necessario procedere all'accertamento del reddito da
parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia siccome i presupposti di cui
all'art. 67 RegLCAMal citato non sono dati in concreto. In effetti, come
correttamente sostenuto dall'UAM, nel 2004 il reddito annuo conseguito dalla
ricorrente è superiore rispetto a quello del periodo di computo della
tassazione di riferimento (2001-2002).
Per l’art. 58 RegLCAMal,
il reddito determinante è quindi desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come detto, quindi
l'agire dell'amministrazione va qui confermato.
5.
La
decisione di tassazione 2003B non può essere utilizzata, trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso da quello
fissato dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal.
Le recenti modifiche
legislative in materia fiscale in merito alla determinazione del reddito
imponibile hanno in particolare aumentato la possibilità di deduzioni (per
esempio, come evidenziato dalla ricorrente stessa, la deduzione per le persone
a beneficio dell’AVS è passata da Fr. 5'000.- a Fr. 7'000.-). Tale motivo è,
verosimilmente, alla base della decisione del Consiglio di Stato di non
modificare i parametri di cui al citato DE del 12 novembre 2003 e di rinviare
ancora all’applicazione della notifica di tassazione 2001/2002.
In altri termini, la suggestione
della ricorrente di porre a base del calcolo per il diritto al sussidio per
l’assicurazione malattia il suo reddito imponibile fissato dalla notifica di
tassazione 2003B non può essere seguita. Il giudice è tenuto all'applicazione
della legge vigente. Pur comprendendo l'amarezza della ricorrente per la scelta
dell'esecutivo cantonale che la penalizza e nella piena consapevolezza che il
reddito percepito da RI 1 è appena sufficiente per sopravvivere il Tribunale
deve attenersi alla scelta del Consiglio di Stato di fare riferimento - per il
sussidio in discussione al reddito imponibile fissato nella tassazione
2001-2002, ciò anche se la tassazione 2003, agli atti (doc. A7), ha stabilito
in Fr. 16'600.- il reddito imponibile della ricorrente.
Per chiarezza nei
confronti della ricorrente va in proposito precisato che la tassazione
2001-2002 si fonda sugli anni di computo 1999 e 2000, mentre la notifica
2003A – ossia il cosiddetto vuoto di tassazione - sugli anni 2001 e 2002.
La recente tassazione 2003B concerne invece lo stesso anno 2003.
Il predetto Decreto
esecutivo da applicare al caso in esame, che si riferisce al biennio fiscale
2001.
e 2002, riguarda pertanto i redditi conseguiti dall’assicurata negli anni 1999
e 2000.
È quindi errato
affermare che la “classificazione dell’imposta cantonale per il periodo
2001/2002” (cfr. art. 1 lett. a DE 12 novembre 2003) si riferisca alla
tassazione 2003A o 2003B e che siccome quest’ultima ha fissato un reddito
imponibile pari a Fr. 16'600.-, siano dati gli estremi per concederle il
sussidio cantonale per persone sole.
Di conseguenza, v’è
stata verosimilmente confusione su ciò che si intende con “classificazione
dell’imposta cantonale per il periodo 2001/2002”, ossia notifica di
tassazione 2001/2002 relativa ai redditi conseguiti durante gli anni 1999 e
2000.
e non anni di computo 2001 e 2002, corrispondenti invece alla decisione di
tassazione 2003A.
Ora, il reddito
imponibile fissato dalla competente autorità fiscale con la decisione di
tassazione 2001/2002 è come indicato pari a Fr. 24'302.- che, arrotondato al
mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), porta il reddito determinante a Fr.
25'000.-. Tale importo è purtroppo superiore al limite di reddito per persone sole
fissato in Fr. 22'000.- (art. 1 c DE 12 novembre 2003), per cui non sono
dati gli estremi per concedere all’assicurata una riduzione del proprio premio
di cassa malati.
6.
Come
indicato nelle considerazioni che precedono, neppure dal profilo
dell’applicazione dell’art. 67 lett. m RLCAMal è possibile accogliere il
ricorso di RI 1.
Tale norma è infatti
applicata unicamente quando v’è una diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.
Nel
caso concreto, il reddito lordo conseguito dall’interessata durante l’anno 2004
ammonta a Fr. 32'844.- (__________). Per contro, il reddito lordo stabilito
nella decisione di tassazione 2001/2002 (anni di computo 1999 e 2000) è pari a
Fr. 32'136.- (__________) vi è quindi stato un minimo aumento di CHF 708.--.
Questo aumento del reddito lordo, dato da una maggiore rendita AVS, rende,
purtroppo, inapplicabile l'art. 67 lett. m RLCAMal ed impone di riferirsi al metodo
di calcolo basato sul reddito imponibile stabilito con la notifica di
tassazione 2001/2002 (cfr. consid. 4.1).
Ne consegue che il
ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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