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Decisione

36.2004.137

la concessione del sussidio per i premi dell'assicurazione malattia del 2004 si basa sul reddito imponibile fissato dalla notifica di tassazione 2001-2002. Anche se inferiori a Fr. 25'000.-, i redditi

2 maggio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto del 7 aprile 2004 (doc. A1) RI 1 ha postulato la concessione del sussidio

cantonale per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie per l'anno 2004.

Nella sua richiesta

l'assicurata, con copertura presso la Cassa malati __________, ha indicato di

essere divorziata e senza attività lucrativa.

Nel formulario

d'accertamento del reddito inviato il 18 giugno 2004 all'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS), la richiedente ha indicato di svolgere l'attività

di casalinga e di percepire una rendita mensile di vecchiaia di Fr. 1'237.- ed

un contributo di mantenimento da parte dell’ex marito pari a Fr. 1'500.- al

mese (doc. A3).

B. Contro

la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) del 30 giugno 2004

con oggetto il rifiuto della concessione del sussidio di malattia (doc. A4), il

13 luglio 2004 (doc. A5) l'assicurata ha formulato reclamo, sostenendo di avere

un reddito determinante di Fr. 16'655.- per il 2003 secondo la notifica di

tassazione 2003B, perciò le spetterebbe la riduzione del premio di cassa malati.

E RI 1 contesta inoltre il calcolo sul reddito lordo.

C. Con

decisione su reclamo del 7 settembre 2004 (doc. A8) l'UAM ha ritenuto che

siccome con Decreto esecutivo del 12 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha

stabilito che il reddito determinante per la determinazione del sussidio dell’assicurazione

malattia per l’anno 2004 è desunto dalla notifica di tassazione fiscale

2001/2002 e che da questa decisione di tassazione dell’assicurata risultava un

reddito imponibile di Fr. 24'302.- arrotondato a Fr. 25'000.-, non era

possibile concederle un sussidio per persone sole, per le quali il reddito

determinante non deve superare Fr. 22'000.-.

D. Con

ricorso del 24 settembre 2004 (doc. I) l'assicurata ha in sostanza riconfermato

le sue precedenti argomentazioni, evidenziando come il reddito imponibile (e

non lordo) sia alla base del sussidio, per cui non capisce come sia possibile,

dato che il suo reddito imponibile per l’anno 2003 è pari a Fr. 16'600.-, che

non possa beneficiare degli aiuti da parte dello Stato.

E. L'Amministrazione

ha proposto di respingere il ricorso (doc. III). Nella sua risposta l'UAM ha

evidenziato che il reddito lordo annuo della ricorrente accertato per l’anno

2004 ammonta a Fr. 32'844.-, contro i Fr. 32'136.- fissati dalla notifica di

tassazione 2001/2002. Pertanto, non è possibile applicare al caso concreto l’art.

67 lett. m del Regolamento sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(RegLCAMal), secondo cui l’IAS accerta autonomamente il reddito determinante al

di fuori della tassazione fiscale applicabile se v’è un’importante diminuzione

del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicati. In tal caso, il diritto alla riduzione del premio deve essere

stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di

tassazione 2001/2002, valida nel 2004.

F. L’assicurata

ha ulteriormente sostanziato le medesime argomentazioni (doc. V), alle quali si

è opposto l’UAM (doc. VII).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale

sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal, RL 6.4.6.1), il Cantone

ed i Comuni partecipano al pagamento dei premi a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla LAMal.

Gli assicurati di

condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone

sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Con Decreto Esecutivo

del 12 novembre 2003 (RL 6.4.6.1.7), il Consiglio di Stato ha, in forza

dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono

il diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Questi limiti sono ora

pari a Fr. 22'000.- per le persone sole ed a Fr. 34'000.- per le famiglie,

rispettivamente a Fr. 55'000.- è stato portato il reddito di riferimento della

famiglia (art. 32 cpv. 3 LCAMal) (art. 1 lett. c DE del 12.11.2003).

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Sia per il 2004

(DE del 12.11.2003) come per il 2003 (DE del 26.11.2002), il Consiglio

di Stato ha stabilito le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione

malattie. Per entrambi gli anni, il reddito determinante dell'istante è

rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione 2001/2002.

La ricorrente è da

ritenere persona sola (art. 26 LCAMal). Il reddito per il biennio 2001/2002 -

come indicato dall'amministrazione - è superiore ai parametri (arrotondato

assomma a CHF 25'000.--) per la concessione del sussidio come sarà specificato

nelle considerazioni seguenti.

3.

Il

Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza

dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il

calcolo al sussidio.

Con l’art. 31 LCAMal

il legislatore ticinese ha riservato al predetto Regolamento di stabilire le

modalità per l’accertamento del reddito determinante:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67

RegLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma al di fuori o in assenza della

tassazione fiscale applicabile, in particolare nei seguenti casi:

"

a) persone soggette all'imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

4.

Nel

caso di specie non appare necessario procedere all'accertamento del reddito da

parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia siccome i presupposti di cui

all'art. 67 RegLCAMal citato non sono dati in concreto. In effetti, come

correttamente sostenuto dall'UAM, nel 2004 il reddito annuo conseguito dalla

ricorrente è superiore rispetto a quello del periodo di computo della

tassazione di riferimento (2001-2002).

Per l’art. 58 RegLCAMal,

il reddito determinante è quindi desunto dalla tassazione ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come detto, quindi

l'agire dell'amministrazione va qui confermato.

5.

La

decisione di tassazione 2003B non può essere utilizzata, trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso da quello

fissato dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal.

Le recenti modifiche

legislative in materia fiscale in merito alla determinazione del reddito

imponibile hanno in particolare aumentato la possibilità di deduzioni (per

esempio, come evidenziato dalla ricorrente stessa, la deduzione per le persone

a beneficio dell’AVS è passata da Fr. 5'000.- a Fr. 7'000.-). Tale motivo è,

verosimilmente, alla base della decisione del Consiglio di Stato di non

modificare i parametri di cui al citato DE del 12 novembre 2003 e di rinviare

ancora all’applicazione della notifica di tassazione 2001/2002.

In altri termini, la suggestione

della ricorrente di porre a base del calcolo per il diritto al sussidio per

l’assicurazione malattia il suo reddito imponibile fissato dalla notifica di

tassazione 2003B non può essere seguita. Il giudice è tenuto all'applicazione

della legge vigente. Pur comprendendo l'amarezza della ricorrente per la scelta

dell'esecutivo cantonale che la penalizza e nella piena consapevolezza che il

reddito percepito da RI 1 è appena sufficiente per sopravvivere il Tribunale

deve attenersi alla scelta del Consiglio di Stato di fare riferimento - per il

sussidio in discussione al reddito imponibile fissato nella tassazione

2001-2002, ciò anche se la tassazione 2003, agli atti (doc. A7), ha stabilito

in Fr. 16'600.- il reddito imponibile della ricorrente.

Per chiarezza nei

confronti della ricorrente va in proposito precisato che la tassazione

2001-2002 si fonda sugli anni di computo 1999 e 2000, mentre la notifica

2003A – ossia il cosiddetto vuoto di tassazione - sugli anni 2001 e 2002.

La recente tassazione 2003B concerne invece lo stesso anno 2003.

Il predetto Decreto

esecutivo da applicare al caso in esame, che si riferisce al biennio fiscale

2001.

e 2002, riguarda pertanto i redditi conseguiti dall’assicurata negli anni 1999

e 2000.

È quindi errato

affermare che la “classificazione dell’imposta cantonale per il periodo

2001/2002” (cfr. art. 1 lett. a DE 12 novembre 2003) si riferisca alla

tassazione 2003A o 2003B e che siccome quest’ultima ha fissato un reddito

imponibile pari a Fr. 16'600.-, siano dati gli estremi per concederle il

sussidio cantonale per persone sole.

Di conseguenza, v’è

stata verosimilmente confusione su ciò che si intende con “classificazione

dell’imposta cantonale per il periodo 2001/2002”, ossia notifica di

tassazione 2001/2002 relativa ai redditi conseguiti durante gli anni 1999 e

2000.

e non anni di computo 2001 e 2002, corrispondenti invece alla decisione di

tassazione 2003A.

Ora, il reddito

imponibile fissato dalla competente autorità fiscale con la decisione di

tassazione 2001/2002 è come indicato pari a Fr. 24'302.- che, arrotondato al

mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), porta il reddito determinante a Fr.

25'000.-. Tale importo è purtroppo superiore al limite di reddito per persone sole

fissato in Fr. 22'000.- (art. 1 c DE 12 novembre 2003), per cui non sono

dati gli estremi per concedere all’assicurata una riduzione del proprio premio

di cassa malati.

6.

Come

indicato nelle considerazioni che precedono, neppure dal profilo

dell’applicazione dell’art. 67 lett. m RLCAMal è possibile accogliere il

ricorso di RI 1.

Tale norma è infatti

applicata unicamente quando v’è una diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili.

Nel

caso concreto, il reddito lordo conseguito dall’interessata durante l’anno 2004

ammonta a Fr. 32'844.- (__________). Per contro, il reddito lordo stabilito

nella decisione di tassazione 2001/2002 (anni di computo 1999 e 2000) è pari a

Fr. 32'136.- (__________) vi è quindi stato un minimo aumento di CHF 708.--.

Questo aumento del reddito lordo, dato da una maggiore rendita AVS, rende,

purtroppo, inapplicabile l'art. 67 lett. m RLCAMal ed impone di riferirsi al metodo

di calcolo basato sul reddito imponibile stabilito con la notifica di

tassazione 2001/2002 (cfr. consid. 4.1).

Ne consegue che il

ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza

riconoscimento di ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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