36.2004.142
esonero dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie di cittadini inglesi senza attività lucrativa detentori di un permesso di dimora di tipo B
25 gennaio 2005Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2004.142
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, TCA
Titolo:
esonero dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie di cittadini inglesi senza attività lucrativa detentori di un permesso di dimora di tipo B
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
ALC
art. 3 cpv. 2 LAMAL
art. 2 cpv. 7 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.142-143
cs/td
Lugano
25 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 16 settembre
2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
______________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 e RI 2,
cittadini inglesi, residenti ad __________ beneficiano di un permesso di dimora
in Svizzera per le persone senza attività lucrativa e sono assicurati contro le
malattie presso la __________, società inglese.
L’Istituto
delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), contrariamente al suo omologo
del Canton __________, ha negato ai coniugi RI 1, con decisione formale del 6
giugno 2004, l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera, poiché non
sarebbero adempiuti i presupposti previsti dalla LAMal. In particolare l’ente
assicurativo estero non avrebbe attestato l’equivalenza delle prestazioni
erogate con quelle svizzere.
L’IAS censura
la circostanza che l’ente estero non ha firmato l’apposito formulario preparato
dall’amministrazione per l’esame dell’esonero assicurativo (doc. A).
1.2. Contro la
decisione su reclamo del 16 settembre 2004 che conferma il rifiuto di concedere
l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera sono tempestivamente insorti
entrambi i coniugi, rappresentati dall’avv. RA 1, affermando:
"
Ora, la __________ ha fornito tutte le informazioni possibili. Ha
infatti confermato l'affiliazione dei qui ricorrenti ed ha messo a disposizione
tutti i dati relativi alla copertura prevista. In particolare ha inoltrato
copia delle condizioni dell'assicurazione internazionale con la distinta
delle prestazioni e la dichiarazione del 28 aprile 2004, con la
quale conferma che i coniugi RI 1 sono suoi affiliati (Cassa malati
internazionale) senza limite di copertura fino ad un massimo di indennità di £
1'000'000 (ca. CHF 2'200'000) all'anno in tutta l'Europa (Svizzera inclusa) per
le prestazioni elencate nella tabella dell'opuscolo informativo (cfr. doc.ti.
D, E, F e G del reclamo 5 agosto 2004). L'autorità cantonale era pertanto
perfettamente in grado di valutare, sulla scorta dei documenti a sua
disposizione, se l'assicuratore estero garantisse o meno una copertura
sufficiente (e quindi equivalente per le cure in Svizzera).
L'assicuratore estero ha ritenuto di non sottoscrivere il
formulario TI 9.2, poiché, non conoscendo a sufficienza la legislazione
svizzera, non era e non è in grado di pronunciarsi sull'equivalenza delle
proprie prestazioni a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria svizzera
delle cure medico-sanitarie, come richiesto. Il formulario in questione prevede
infatti che l'assicuratore estero sottoscriva, e quindi si assuma la
responsabilità che ne consegue, il seguente testo: "L'assicuratore
sottoscritto copre in forma completa le medesime prestazioni previste
dall'assicurazione obbligatoria svizzera della cure medicosanitarie (LAMaI
e relative ordinanze) anche nel caso in cui i trattamenti vengono
effettuati su territorio svizzero, per tutto il periodo in cui il
richiedente risiede in Svizzera."(Sottolineatura nostra).
Il testo in questione non ha nulla a che vedere con quanto previsto
all'art. 2 cpv. 7 OAMal, poiché va ben al di là di una richiesta di
informazioni. In effetti con la sottoscrizione del formulario l'Autorità
competente pretende, in modo ingiustificato, una certificazione che, invece,
incombe a lei stessa nello statuire sull'esenzione. Pertanto dalla mancata
sottoscrizione del testo in questione non si può in nessun caso concludere,
come vorrebbe l'impugnata decisione, che "L'organo estero non ha
dato "tutte le informazioni necessarie" all'Autorità pubblica
competente." (cfr. decisione impugnata, pag. 3, punto 2.9).
Occorre inoltre rilevare che l'impugnata decisione è contradditoria
a questo riguardo, poiché, da un lato pretende una dichiarazione molto
impegnativa e soprattutto improponibile di copertura in forma completa e
d'altra parte precisa la necessità della verifica da parte dell'"ente
pagante - in concreto: l'assicuratore malattie estero - che le prestazioni
coperte corrispondano grossomodo a quanto previsto dal catalogo
LAMaI" (sottolineatura nostra) (cfr. decisione impugnata, pag. 3,
punto 2.7).
Nella decisione impugnata stessa, viene quindi smentito l'assurdo
impegno che si vorrebbe far assumere all'assicuratore estero con la
sottoscrizione del formulario...
Il formulario TI 9.2 non trova del resto alcuna base legale
nella Legge cantonale di applicazione alla LAMal e neppure nel relativo
regolamento e pertanto anche soltanto per questa ragione la decisione di
diniego deve essere annullata.
L'applicazione restrittiva della disposizione della OAMal, pur
suffragata dalla giurisprudenza citata nell'impugnata decisione, non può certo
indurre l'Autorità cantonale a stravolgere i contenuti della normativa
federale. Di informazioni si parla e pertanto informazioni devono rimanere!
Ad ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si potesse
intravvedere una base legale per il formulario in questione, si ribadisce anche
in questa sede, che l'Autorità cantonale è incorsa in un formalismo
eccessivo, del tutto incomprensibile e quasi provocatorio, tanto da far
addirittura pensare ai qui ricorrenti di far ritorno nella Svizzera francese,
dove alle stesse condizioni hanno ottenuto l'esonero.
Al di là delle considerazioni già sviluppate in sede di reclamo
sul divario tra i diversi cantoni nell'applicazione della disposizione
federale, tanto formalismo viene pure a trovarsi in netta contraddizione con lo
spirito dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone che
vorrebbe una maggior apertura verso i cittadini dell'UE e degli Stati
firmatari.
Nella fattispecie codesto Ufficio disponeva certamente delle
necessarie informazioni per poter emettere la decisione di esenzione. In
effetti, confrontando la tabella delle prestazioni fornite dall'Assicurazione
estera e quelle elencate nella LAMal e nella OAMal, si può ben concludere che
le prestazioni estere coprono ampiamente quelle previste dalle nostre
disposizioni (cfr. doc.ti D e E del reclamo 5 agosto 2004; art. 24 ss. LAMal e
33 ss. OAMal). Per le principali prestazioni, equivalenti a quelle previste
dalla nostra normativa, la __________ prevede un'indennità massima di £
1'000'000 (ca. CHF 2'200'000.-) all'anno per persona in tutta l'Europa,
Svizzera inclusa.
Allo stesso modo la distinta delle spese assunte
dall'assicurazione dimostra chiaramente l'equivalenza con quelle minime
richieste dalla nostra Legge.
Risulta pertanto incomprensibile il motivo per cui, sulla scorta
della documentazione prodotta e quindi di tutte le possibili informazioni, si
sia potuto decidere di respingere l'istanza di esenzione dei coniugi RI 1 per
il solo motivo che l'apposito formulario non sia stato sottoscritto. I
ricorrenti non vogliono neppure lontanamente immaginare che, qualora la loro
assicurazione estera avesse semplicemente sottoscritto il formulario, senza
tanto approfondire la fattispecie, l'Autorità cantonale avrebbe concesso
l'esenzione senza nessuna verifica; sulla base di una sorta di "giudizio
delegato"." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 15 novembre 2004 l’amministrazione propone di respingere il
ricorso e osserva in particolare:
" Circa
la natura del modulo TI 9.2, la scrivente parte convenuta osserva quanto segue.
La ricorrente ne contesta palesemente, anzitutto, la base legale.
Completamente a torto comunque.
Ex art. 6 cpv. 1 LAMaI, la competenza del controllo dell'obbligo
d'assicurazione è demandata ai Cantoni.
La LCAMal (artt. 11 e 12) specifica in particolare che il
Consiglio di Stato:
● "definisce le procedure di
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'assicurazione";
● "designa l'istanza
competente nel merito di decisioni circa l'applicazione dell'obbligo
d'assicurazione".
Quanto sopra deve essere correlato inoltre con il dettato espresso,
per il caso specifico, all'art. 2 cpv. 7 OAMal, che, con riferimento alle
Autorità cantonali che devono decidere nel merito, specifica grammaticalmente
che "La domanda (d'esenzione) deve essere correlata di un attestato
scritto da un organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie" (sottolineatura nostra). L'imposizione di questo compito
ai Cantoni (art. 10 cpv. 2 OAMal), e nel contempo l'ampia delega procedurale
conferita ai medesimi dall'OAMaI (in: già citato art. 2 cpv. 7), rendono prive
di fondamento le censure di principio, relative alla presunta assenza di base
legale, mosse dalla ricorrente nei confronti del modulo ufficiale TI 9.2.
Inoltre, ponendo mente al già citato dettato grammaticale OAMal,
si deve palesemente dedurre che la parte attrice nelle procedure di verifica
legate all'esame delle domande di esenzione è identificabile nel
Cantone, che può determinare quali siano non solo "le informazioni
necessarie", bensì anche la natura esaustiva delle stesse.
E proprio su questo punto la delega conferita ai Cantoni
attraverso I'OAMal è la più ampia possibile: viene infatti
grammaticalmente specificato che possano essere assunte "tutte" le
informazioni necessarie.
In quest'ottica la determinazione dell'ente assicurativo estero in
margine al modello TI 9.2 rientra, per il Cantone Ticino, nel quadro delle informazioni
necessarie ai fini della decisione di merito.
Altrimenti detto, le informazioni assunte attraverso il modulo TI
9.2 costituiscono l'elemento cardine per la decisione in materia
da parte dell'Amministrazione cantonale.
Circa i percorsi metodologici in base ai quali le informazioni
desunte dal modulo TI 9.2 sono trattate, meglio si dirà al punto immediatamente
successivo. In quest'ordine di idee deve essere rigettata la tesi ricorsuale
secondo cui in fondo il modello TI 9.2 potrebbe addirittura essere considerato
irrilevante nella fattispecie, al punto da essere assimilato ad un "formalismo
eccessivo" (sottolineatura della parte ricorrente).
2.10
Nell'atto ricorsuale viene poi bollato come "formalismo eccessivo
(...) e quasi provocatorio" il fatto di esigere
dall'assicuratore estero una determinazione formale nel merito del modulo
ufficiale cantonale.
Tale censura non può trovare accoglimento; e questo per almeno tre
ragioni di carattere sostanziale.
La prima è di connotazione logica: un documento, per essere
validato, necessita della determinazione di chi meglio è nella possibilità di
autenticarne il contenuto.
La determinazione esatta in casu dal Cantone Ticino
può assumere una duplice connotazione, come peraltro si riscontra in tutti i
casi di istanza di esenzione in forza dell'art. 2 cpv. 7 OAMal fin qui
conosciuti; e meglio:
a) o la firma
che conferma la copertura completa ai sensi del diritto elvetico;
b) oppure la
sottoscrizione con riserva, dove, nel modulo, o attraverso un documento a latere,
l'assicurazione estero, a piena tutela di se medesimo, esplicita quali
prestazioni previste dal diritto svizzero non sono coperte dalla polizza
assicurativa estera.
In tutte le situazioni di cui sopra l'Autorità cantonale riconosce
che l'assicuratore estero ha fornito "tutte le informazioni" connesse
al modulo TI 9.2.
Nei casi di cui alla lettera b) di cui sopra, l'Autorità cantonale
si riserva di analizzare la rilevanza della parte non coperta dall'assicuratore
estero. Se la stessa è di poco conto - e di conseguenza la copertura garantita
può ragionevolmente essere ritenuta grossomodo equivalente a quella prevista
dal diritto elvetico - (ad esempio: se non è prevista la copertura della
psicoterapia delegata), l'istanza di esenzione viene pacificamente accolta. Se
la parte non coperta risulta invece rilevante (ad esempio: qualora non fosse
riconosciuta la degenza in istituti per le persone anziane), l'istanza è
respinta, in quanto non è dato il criterio sostanziale di "copertura
assicurativa equivalente". Nei casi di cui alla lettera a) l'esenzione
è di principio concessa, tuttavia l'assicuratore estero viene successivamente
interpellato con la comunicazione esplicita secondo cui l'Autorità cantonale
prende atto che il medesimo, attraverso la sottoscrizione del modulo TI 9.2
senza riserve, de iure e de facto si impegna a coprire tutta la gamma di
prestazioni prevista dal diritto svizzero. Alla luce di quanto sopra decade
dunque, perché palesemente destituita da ogni fondamento, la censura sollevata
dalla parte ricorrente di supposta situazione di "giudizio
delegato".
La seconda ragione rileva dal fatto che è di principio
inammissibile che un'entità opponga sic et simpliciter un rifiuto, senza
palesare motivazione alcuna, a una richiesta di determinazione in merito a un
documento ufficiale proveniente da un'Autorità pubblica in forza e in
applicazione di una normativa specifica (art. 2 cpv. 7 OAMal), che le
conferisce apertis verbis il pieno diritto a ottenere "tutte
le informazioni necessarie" (sottolineatura nostra); e ciò, a
fortiori, quando gli istanti possono beneficiare di un patrocinio legale.
La terza ragione è di ordine pratico.
Infatti, in caso di concessione di un'esenzione non fondata su
validi presupposti, il Cantone potrebbe essere chiamato in causa qualora si
registrassero oneri scoperti in quanto non presi a carico dall'assicuratore
estero, al punto da potenzialmente coinvolgere anche la responsabilità
finanziaria del Cantone medesimo.
2.11
Del tutto ininfluente appaiono poi le considerazioni in base alle
quali in altri Cantoni svizzeri l'esenzione verrebbe accolta
"facilmente" [argomento sviluppato nell'atto di reclamo e, di
transenna, richiamato nell'atto ricorsuale (pag. 4, 4° §)].
Intanto si rileva che ope legis compete al Cantone di
residenza dell'istante ogni decisione in materia.
AI riguardo il Cantone Ticino segue una prassi opportunamente
restrittiva, richiamate le implicazioni giurisprudenziali qui già ampiamente
evidenziate.
In secondo luogo se l'assicuratore estero fosse così sicuro che la
propria copertura può essere omologata in Svizzera, altro non ha da fare se non
dichiararsi ufficialmente attraverso il modulo ufficiale previsto dal Cantone
Ticino. A fortiori il rifiuto di siglare il modulo ufficiale del Cantone
Ticino può - e fors'anche deve - essere interpretato come una palese ammissione
dell'assicuratore estero di non equivalenza assicurativa del prodotto specifico
in rapporto a quanto previsto dalla legislazione svizzera.
Come si può constatare, già in via di principio i margini di
incertezza legati al gravame di specie sussistono in modo copioso e marcato.
2.12
Questa parte convenuta entra ora nella parte decisamente
contraddittoria dell'esposto ricorsuale.
È manifestamente poco convincente la pur accorata peroratio della
ricorrente secondo cui (pag. 4, in fondo) "si può ben concludere che le
prestazioni estere coprono ampiamente quelle previste dalle nostre
disposizioni"; quando la medesima, pur appoggiandosi su un certamente
valido patrocinio legale, non è riuscita a convincere di ciò chi principalmente
doveva essere convinto: ossia l'assicuratore estero.
Contraddicendo totalmente l'assunto di cui sopra, la stessa
ricorrente asserisce poi tranquillamente (pag. 3) che "L'assicuratore estero
(...) non era e non è in grado di pronunciarsi sull'equivalenza delle
proprie prestazioni a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria Svizzera
delle cure medico-sanitarie". Orbene, delle due l'una: o è così
evidente la presunta copertura equivalente - o addirittura superiore - a quanto
previsto dal diritto svizzero, che si sarebbe rilevato compito facilissimo per
il patrocinatore convincere l'assicuratore estero; oppure - ed è questa
l'interpretazione preponderante che emerge dal gravame in narrativa -
l'assicuratore estero, nonostante sia stato dettagliatamente informato
circa le prestazioni previste dal diritto sociale elvetico - e non già
da un diritto privato iperesteso -, ha concluso che la copertura sottoscritta
dai coniugi RI 1 era ben lungi dal poter essere equivalente a quanto previsto
dal medesimo diritto sociale elvetico in materia di copertura per le cure
medico-sanitarie.
Si ripropone, al riguardo, l'esposto della parte ricorrente, tanto
chiaro e adamantino, secondo cui alla fin fine "L'assicuratore estero
(...) non è in grado di pronunciarsi sull'equivalenza delle proprie prestazioni
a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria Svizzera delle cure
medico-sanitarie".
Questa lacuna è chiaramente non solo macroscopica, ma addirittura
di importanza capitale nel quadro della decisione in margine alla questione di
specie.
Se proprio l'assicuratore estero - che è in sostanza l'entità che
meglio di qualsiasi altra poteva, e può, verificare la materia (alla fin fine è
proprio l'assicuratore estero che deve pagare le prestazioni di malattia in
Svizzera) - non è in grado di pronunciarsi sull'equivalenza delle proprie
prestazioni rispetto al diritto sociale elvetico, la questione si rivela a tal
punto vacua e lacunosa da non consentire di accogliere, e questo nemmeno
nell'interesse primario degli assicurati coinvolti, un'istanza di esenzione
dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Certo, perché ad essere in
discussione non è solo un provvedimento amministrativo di accoglimento o meno
di un'istanza, bensì anche il principio sostanziale della tutela della
protezione assicurativa dei ricorrenti, i quali, a fronte di tali macroscopiche
e manifeste reticenze dell'assicuratore estero in fatto di garanzia di una
copertura piena in Svizzera persino in semplice riferimento alle prestazioni
sociali e nel campo delle cure medico-sanitarie obbligatorie (intese nel senso
di prestazioni sociali di base), si possono trovare nella spiacevole
situazione di vedersi non coperte alcune - tante? - cure assunte, o assumibili,
in Svizzera. Nonostante l'intervento di un certamente valido patrocinio legale,
nemmeno questa semplice sicurezza di tutela della possibilità di accesso
agevole al sistema sociale di sanità appare, de facto, data.
E ciò, a fortiori, per quanto si dirà al punto che
immediatamente segue.
2.13
Dispiace che la parte ricorrente tenti di far leva su una presunta
contraddittorietà tra il contenuto del modulo TI 9.2, che parla di "copertura
completa", e l'indicazione secondo cui le prestazioni coperte
dall'assicuratore estero devono corrispondere" almeno "grossomodo
a quanto previsto dal catalogo LAMaI". Dispiace perché il
patrocinatore legale è stato reso edotto chiaramente, attraverso un esteso
colloquio telefonico, a cui hanno preso parte il capo dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino, l'avv. __________ e l'avv. RA 1,
del fatto che nel caso di specie l'esenzione poteva essere esaminata, e anche
concessa, pur se l'assicuratore estero denotava qualche lacuna di copertura
rispetto a quanto previsto dal diritto sociale elvetico, purché, come già
rilevato, tale lacuna non fosse da considerarsi quale elemento sostanziale
della copertura d'assicurazione.
Parimenti è stato spiegato, sempre nel corso del medesimo
colloquio telefonico, che all'atto pratico, per risolvere il problema formale
legato al già più volte richiamato concetto di tutte le informazioni
necessarie" di cui all'art. 2 cpv. 7 OAMal, sarebbe bastata
un'elencazione a latere, da parte dell'assicuratore estero a titolo di riserva
espressa dall'assicuratore medesimo, di quali elementi desumibili alle pagine
2, 3 e 4 del modulo TI 9.2 non collimavano con la protezione d'assicurazione
estera in essere per i coniugi RI 1.
Orbene, se nemmeno attraverso un patrocinio legale si sono potuti
raccogliere questi seppur minimi elementi - e questo nonostante l'assunto di
evidenza lapalissiana di interesse, oltre che di compito, di ogni assicuratore
di assistere per il meglio un proprio iscritto -, si deve concludere che le
lacune legate al gravame in narrativa sono tante, e soprattutto di portata
rilevante, a un punto tale da non consentire di raggiungere l'intima e completa
convinzione che in casu vi potesse essere una situazione di "copertura
equivalente per le cure in Svizzera" nello spirito dell'OAMal.
Per il resto bisogna ribadire che di fatto non vi è alcuna
contraddittorietà tra quanto reca il modulo e quanto può essere ritenuto come
margine di scostamento rispetto a quanto previsto dal diritto sociale elvetico
in materia di copertura di base per le cure medico-sanitarie.
È ovvio che per evitare problemi di comprensione da parte
dell'assicuratore estero - passibili di generare formulazioni imprecise da
parte del medesimo - si chieda in primo luogo una sottoscrizione di copertura
assicurativa completa.
Se tuttavia l'assicuratore estero intende - a piena tutela di se
medesimo - formulare delle riserve, nessuno lo vieta.
Il tutto, nello spirito e nella lettera del principio che prevede
l'accesso a "tutte le informazioni necessarie" di cui
all'OAMal, le quali sono gestite dall'istanza designata dal Consiglio di Stato
(art. 12 cpv. 1 LCAMal) ai sensi di quanto qui indicato." (Doc. III)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se i ricorrenti, cittadini inglesi residenti
ad __________ beneficiari di un permesso di dimora di tipo B per persone senza
attività lucrativa ed assicurati contro le malattie presso un assicuratore
privato inglese, possono ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in
Svizzera.
2.2. Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
Fatti
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera,
in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1 cpv.
2 lett. f OAMal precisa che sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
"
Le persone con permesso di dimora di breve
durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.”
2.3. Ritenuto che
in concreto non è contestato che i ricorrenti beneficiano di un permesso di
dimora di tipo B rilasciato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), va esaminato se gli
insorgenti sono tenuti ad assicurarsi nel nostro Paese.
L'art. 3
cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo
uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di
assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in
vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC.
L'art. 2
OAMal prevede:
" Art.
2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione
1 Non sono soggetti
all'obbligo d'assicurazione:
a. gli agenti
della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione
militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e
dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215
sull'assicurazione militare (LAM);
b. le persone
che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o
una cura;
c. le persone che, in virtù dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone17 e del relativo allegato
II, dell'Accordo AELS18 e del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla
normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale
Stato;
d. le persone
che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato
poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la
disoccupazione;
e. le
persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita
di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese
o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K;
f. le persone che sono incluse
nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,
d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.
Considerandi
2.
A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa
concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se
l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se
esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie.
3.
…
4.
A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito d'una
formazione o d'un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e
stagisti, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda
dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esonerare
queste persone dall'obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda,
l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato
non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo
particolare.
4bis A domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione
i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell'ambito di un
incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l'intera durata di
validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente
per le cure in Svizzera. La richiesta dev'essere corredata di un attestato
scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'autorità cantonale competente può esentare queste persone
dall'obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l'esenzione può
essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare
l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
5.
Su domanda, sono esentati dall'obbligo
d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i
contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come
pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro
provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione siano almeno
coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma
si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi
dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di
un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e
il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia
all'esenzione.
6.
A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano
esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di
malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro
Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7.
A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività
lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo
AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda
dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare
l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
8.
A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a
causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare
un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni
difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato
scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione
senza un motivo particolare."
2.4
Nella
presente fattispecie entra in considerazione la possibilità prevista che
esonera all'art. 2 cpv. 7 OAMal. L’IAS, contrariamente alla competente autorità
__________, rifiuta di esonerare gli insorgenti dall’obbligo assicurativo in
Svizzera poiché l’assicuratore estero non ha firmato il formulario TI 9.2.
inerente la “domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie per le persone senza attività lucrativa e senza rendite
sociali estere.”
Questo
formulario, preparato dall’amministrazione, è stato sottoposto all’assicuratore
inglese, il quale si rifiuta di firmarlo.
Nel
formulario, oltre alle domande sui dati personali, figura una frase che
l’assicuratore estero deve sottoscrivere con luogo, data, firma e timbro:
"
L’assicuratore sottoscritto copre in forma
completa le medesime prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria
svizzera delle cure medico-sanitarie (LAMal e relative Ordinanze) anche nel
caso in cui i trattamenti vengono effettuati sul territorio svizzero, per
tutto il periodo in cui il richiedente risiede in Svizzera."
I
ricorrenti fanno valere che l’assicuratore estero si rifiuta di sottoscrivere
la predetta affermazione poiché non può garantire la copertura “completa”
delle “medesime” prestazioni previste dalla LAMal e rilevano che
nell’Ordinanza viene indicato che le prestazioni estere devono essere “equivalenti”,
ma non identiche. L’assicuratore estero, non conoscendo il sistema sanitario
svizzero non può pertanto sottoscrivere questa attestazione (doc. I).
Va qui
rilevato che l’assicuratore ha comunque trasmesso un’attestazione, tramite la
quale afferma:
"
Wir bestätigen, dass die folgende Person nach
dem Internationalen __________, die die Krankenhauskosten und die bestimmte
ärztliche Behandlung der akuten Krankheit und Verletzung im Einklang mit den in
den Tabellen des Planes aufgeführten Leistungen und Regelungen zahlt.
Wir bestätigen, dass die Deckung für jede
berechtigte Behandlung nach dem zugelassenen Plan Innerhalb Europas gilt,
der auf einen jährlichen Vertrag getützt ist, der am 15 Oktober eines jeden
Jahres erneut um ein Jahr verlängert wird." (doc. F)
L’assicuratore
ha inoltre allegato le condizioni generali dell’assicurazione (doc. D), dalle
quali è possibile dedurre quali sono le prestazioni a carico dell’assicuratore
estero. Agli atti vi è pure la traduzione italiana del fascicolo originale in
inglese (doc. E).
2.5
L’art. 2 cpv. 7 OAMal prevede
l’esenzione se le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera e richiede, a questo scopo, un attestato
scritto dell’organo estero competente (ossia dell’assicuratore malattia) che
dia tutte le informazioni necessarie.
L’UFAS, nell’”informazione
ai Cantoni”, “Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione
delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie”, del febbraio
2002, a proposito dell’art. 2 cpv. 7 OAMal, a pag. 25 afferma:
" In
virtù dell’articolo 6 dell’Accordo e dell’articolo 24 del relativo allegato I,
ad una persona senza attività lucrativa a determinate condizioni può essere
concesso il diritto di soggiorno. Una condizione è la copertura assicurativa
per tutti i rischi. Per la Svizzera, l’articolo 24 dell’allegato I all’Accordo
precisa che l’assicurazione malattie per persone che non scelgono di risiedere
in Svizzera deve coprire anche le prestazioni in caso di infortunio e
maternità. Una tale persona è dunque esentata dall’obbligo assicurativo se ne
fa domanda e se per tutta la durata dell’esenzione dispone di una copertura
equivalente per le cure in Svizzera. Il concetto “tutti i rischi” di cui
all’articolo 24 dell’allegato I all’Accordo viene dunque espresso con la
formula “copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera”."
Per l’art. 6 dell’ALC alle
persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di
soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle
disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.
L’art. 24 dell’allegato I
all’ALC al paragrafo 1 prevede che:
" Il
cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello
Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di
altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui
validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità
nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a) di
mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale
durante il soggiorno;
b) di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (In Svizzera, la copertura
dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese
deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità)
Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono
esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine
dei primi due anni di soggiorno."
L’UFAS, con scritto del 9
luglio 2002 ai Governi cantonali, agli Uffici competenti per il controllo
dell’obbligo assicurativo e per l’applicazione della riduzione dei premi, a
pag. 5, a proposito dell’esenzione sulla base delle disposizioni del diritto
svizzero in materia di assicurazione malattie e degli art. 2 cpv. 4, 4bis, e 7
OAMal afferma:
" (…)
Nelle disposizioni (ndr. art. 2 cpv. 4 OAMal e art. 2 cpv. 4bis OAMal) viene
utilizzata l’espressione “copertura assicurativa equivalente”, il che però
non vuol dire che debbano essere fornite esattamente le stesse prestazioni
previste dalla LAMal: è sufficiente se sono coperte grossomodo le
stesse prestazioni della LAMal. Le modifiche alle disposizioni non provocano
quindi cambiamenti ai compiti dei Cantoni. Alla domanda va accluso un attestato
scritto dell’organo estero competente con tutte le informazioni necessarie.
L’organo estero competente è l’assicuratore malattie competente il quale deve
certificare che per le cure in Svizzera sono coperte le stesse prestazioni
previste dalla LAMal. Gli stessi presupposti valgono anche per il nuovo
articolo 2 capoverso 7 OAMal che prevede l’esenzione di persone le quali, in
virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, dispongono di un
permesso di dimora per persone senza attività lucrativa." (sottolineature
del redattore)
Nella versione francese, a
proposito dell’equivalenza delle prestazioni, l’UFAS afferma:
"
Cela signifie que les prestations fournies ne doivent
pas être exactement les mêmes que celles qui sont prévues par la LAMal. Autrement dit, il suffit que les prestations couvertes soient
plus ou moins identiques. (…) L’organisme étranger
compétent est l’assureur-maladie concerné, qui doit attester que les
prestations selon la LAMal sont couvertes en cas de traitement effectués en
Suisse." (sottolineature del redattore)
Nella
versione tedesca l’UFAS afferma:
" In der Bestimmung wird der Ausdruck “gleichwertiger
Versicherungsschutz” verwendet. Das heisst, dass nicht genau die identischen
Leistungen nach KVG erbracht werden müssen. Es genügt, wenn mehr oder
weniger die gleichen Leistungen wie nach KVG abgedeckt sind. (…) Bei der
zuständigen ausländischen Stelle handelt es sich um den zuständigen
Krankenversicherer, der bestätigen muss, dass für Behandlungen in der Schweiz
die Leistungen nach KVG gedeckt sind." (sottolineature del
redattore)
Alla luce di quanto sopra
esposto emerge che l’assicuratore estero deve attestare che le sue prestazioni
corrispondono “grossomodo” (“plus ou moins”, “mehr oder
weniger”) a quelle previste dalla LAMal. Non è necessario che vi sia
identità assoluta, è infatti sufficiente un’equivalenza.
Nel caso
concreto l’assicuratore ha attestato di coprire “die Krankenhauskosten und
die bestimmte ärztliche Behandlung der akuten Krankheit und Verletzung im Einklang
mit den in den Tabellen des Planes aufgeführten Leistungen und Regelungen (…)“
(doc. F) ed ha prodotto le condizioni d’assicurazione (Membership
information, What you need to know) da cui emergono le prestazioni
assicurate. Si è tuttavia rifiutato di sottoscrivere la conferma che “copre in forma completa le medesime prestazioni
previste dall’assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie
(LAMal e relative Ordinanze) anche nel caso in cui i trattamenti vengono
effettuati sul territorio svizzero, per tutto il periodo in cui il
richiedente risiede in Svizzera”. (doc. 2, sottolineature
del redattore)
Rettamente
gli assicurati fanno valere che quanto richiesto dall’IAS eccede quanto
previsto dall’ordinanza, nella misura in cui l’amministrazione pretende che
l’assicuratore estero attesti la copertura in forma completa delle medesime
prestazioni previste dalla LAMal, allorché sarebbe sufficiente una copertura equivalente
a quella prevista dalla LAMal, e che si impegni ad assicurare gli insorgenti
per tutto il periodo in cui risiedono in Svizzera, allorché, come tutti i
contratti, non è possibile escludere a priori, in futuro, una disdetta o una
modifica delle condizioni contrattuali.
In
concreto è sufficiente che l’assicuratore attesti che, al momento della
richiesta di esonero, gli assicurati beneficiano di una copertura assicurativa
“equivalente” per le cure in Svizzera.
Nel caso
di specie l’assicuratore non si è rifiutato di produrre un attestato tramite il
quale indica le prestazioni coperte (cfr. doc. F), tant’è che ha allegato le
relative condizioni (doc. D).
In queste
circostanze l’IAS non può rifiutare l’esonero per il motivo che l’assicuratore
estero non ha firmato una garanzia di copertura completa delle medesime
prestazioni previste dalla LAMal e dall’ordinanza.
L’IAS
avrebbe infatti dovuto chiedere solo un’attestazione di equivalenza e, se
sottoscritta, esaminare se le prestazioni assicurate sono effettivamente "grossomodo"
le medesime di quelle coperte dalla LAMal.
Per cui il
ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’IAS affinché chieda
all’assicuratore un attestato di “equivalenza” e, una volta ottenuto, esamini
se sono dati i presupposti per un esonero.
2.6
I ricorrenti
hanno richiamato dall’Ufficio delle assicurazioni sociali l’intero incarto
(doc. I).
L’IAS,
con la risposta di causa, ha prodotto quanto richiesto.
Il TCA
ritiene che ulteriori atti istruttori nel caso di specie sono superflui.
Infatti, visto l’esito del ricorso ed in particolare il rinvio degli atti
all’istanza inferiore per nuovi accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove
non avrebbe alcuna influenza sull’esito della vertenza.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Agli
assicurati, patrocinati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’IAS affinché proceda
come ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’IAS verserà ai coniugi RI 1, in solido,
fr. 500.--
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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