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Decisione

36.2004.142

esonero dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie di cittadini inglesi senza attività lucrativa detentori di un permesso di dimora di tipo B

25 gennaio 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera,

in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo

prolungato;

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in

Svizzera".

L'art. 1 cpv.

2 lett. f OAMal precisa che sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

"

Le persone con permesso di dimora di breve

durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione

delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.”

2.3. Ritenuto che

in concreto non è contestato che i ricorrenti beneficiano di un permesso di

dimora di tipo B rilasciato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione

delle persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), va esaminato se gli

insorgenti sono tenuti ad assicurarsi nel nostro Paese.

L'art. 3

cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere

eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono

godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di

organizzazioni internazionali e di stati esteri.

Facendo

uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha

emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di

assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in

vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC.

L'art. 2

OAMal prevede:

" Art.

2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione

1 Non sono soggetti

all'obbligo d'assicurazione:

a. gli agenti

della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assi­curazione

militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e

dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215

sull'assicurazione militare (LAM);

b. le persone

che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un tratta­mento medico o

una cura;

c. le persone che, in virtù dell'Accordo

sulla libera circolazione delle persone17 e del relativo allegato

II, dell'Accordo AELS18 e del relativo allegato K e dell'appendice 2

dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla

normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrati­va in tale

Stato;

d. le persone

che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e

dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato

poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la

disoccupazione;

e. le

persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita

di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Ac­cordo sulla libera

circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese

o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo alle­gato K e

dell'appendice 2 dell'allegato K;

f. le persone che sono incluse

nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,

d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.

Considerandi

2.

A domanda, sono esentate dall'obbligo

d'assicurazione le persone obbligatoria­mente assicurate contro le malattie in

virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa

concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazio­ne, se

l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se

esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in

Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero

competente che dia tutte le informazioni necessarie.

3.

4.

A domanda, sono esentate dall'obbligo

d'assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito d'una

formazione o d'un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e

stagisti, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino

di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda

dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che

dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esone­rare

queste persone dall'obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda,

l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato

non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo

particolare.

4bis A domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione

i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell'ambito di un

incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l'intera durata di

validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente

per le cure in Svizzera. La richiesta dev'essere corredata di un attestato

scritto dell'organo estero competente che dia tutte le infor­mazioni

necessarie. L'autorità cantonale competente può esentare queste persone

dall'obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l'esenzione può

essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare

l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.

5.

Su domanda, sono esentati dall'obbligo

d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i

contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i super­stiti e l'invalidità

(AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come

pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro

provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione siano al­meno

coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma

si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi

dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di

un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e

il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia

all'esenzione.

6.

A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione

le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano

esservi esentate conforme­mente all'Accordo sulla libera circolazione delle

persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di

malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro

Stato membro della Comunità europea o in Sviz­zera.

7.

A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione

le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività

lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo

AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una

copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda

dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che

dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare

l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.

8.

A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione

le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca un netto

peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a

causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare

un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni

difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere cor­redata di un attestato

scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informa­zioni

necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esen­zione

senza un motivo particolare."

2.4

Nella

presente fattispecie entra in considerazione la possibilità prevista che

esonera all'art. 2 cpv. 7 OAMal. L’IAS, contrariamente alla competente autorità

__________, rifiuta di esonerare gli insorgenti dall’obbligo assicurativo in

Svizzera poiché l’assicuratore estero non ha firmato il formulario TI 9.2.

inerente la “domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure

medico-sanitarie per le persone senza attività lucrativa e senza rendite

sociali estere.”

Questo

formulario, preparato dall’amministrazione, è stato sottoposto all’assicuratore

inglese, il quale si rifiuta di firmarlo.

Nel

formulario, oltre alle domande sui dati personali, figura una frase che

l’assicuratore estero deve sottoscrivere con luogo, data, firma e timbro:

"

L’assicuratore sottoscritto copre in forma

completa le medesime prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria

svizzera delle cure medico-sanitarie (LAMal e relative Ordinanze) anche nel

caso in cui i trattamenti vengono effettuati sul territorio svizzero, per

tutto il periodo in cui il richiedente risiede in Svizzera."

I

ricorrenti fanno valere che l’assicuratore estero si rifiuta di sottoscrivere

la predetta affermazione poiché non può garantire la copertura “completa”

delle “medesime” prestazioni previste dalla LAMal e rilevano che

nell’Ordinanza viene indicato che le prestazioni estere devono essere “equivalenti”,

ma non identiche. L’assicuratore estero, non conoscendo il sistema sanitario

svizzero non può pertanto sottoscrivere questa attestazione (doc. I).

Va qui

rilevato che l’assicuratore ha comunque trasmesso un’attestazione, tramite la

quale afferma:

"

Wir bestätigen, dass die folgende Person nach

dem Internationalen __________, die die Krankenhauskosten und die bestimmte

ärztliche Behandlung der akuten Krankheit und Verletzung im Einklang mit den in

den Tabellen des Planes aufgeführten Leistungen und Regelungen zahlt.

Wir bestätigen, dass die Deckung für jede

berechtigte Behandlung nach dem zugelassenen Plan Innerhalb Europas gilt,

der auf einen jährlichen Vertrag getützt ist, der am 15 Oktober eines jeden

Jahres erneut um ein Jahr verlängert wird." (doc. F)

L’assicuratore

ha inoltre allegato le condizioni generali dell’assicurazione (doc. D), dalle

quali è possibile dedurre quali sono le prestazioni a carico dell’assicuratore

estero. Agli atti vi è pure la traduzione italiana del fascicolo originale in

inglese (doc. E).

2.5

L’art. 2 cpv. 7 OAMal prevede

l’esenzione se le persone assicurate beneficiano di una copertura assicurativa

equivalente per le cure in Svizzera e richiede, a questo scopo, un attestato

scritto dell’organo estero competente (ossia dell’assicuratore malattia) che

dia tutte le informazioni necessarie.

L’UFAS, nell’”informazione

ai Cantoni”, “Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione

delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie”, del febbraio

2002, a proposito dell’art. 2 cpv. 7 OAMal, a pag. 25 afferma:

" In

virtù dell’articolo 6 dell’Accordo e dell’articolo 24 del relativo allegato I,

ad una persona senza attività lucrativa a determinate condizioni può essere

concesso il diritto di soggiorno. Una condizione è la copertura assicurativa

per tutti i rischi. Per la Svizzera, l’articolo 24 dell’allegato I all’Accordo

precisa che l’assicurazione malattie per persone che non scelgono di risiedere

in Svizzera deve coprire anche le prestazioni in caso di infortunio e

maternità. Una tale persona è dunque esentata dall’obbligo assicurativo se ne

fa domanda e se per tutta la durata dell’esenzione dispone di una copertura

equivalente per le cure in Svizzera. Il concetto “tutti i rischi” di cui

all’articolo 24 dell’allegato I all’Accordo viene dunque espresso con la

formula “copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera”."

Per l’art. 6 dell’ALC alle

persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di

soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle

disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.

L’art. 24 dell’allegato I

all’ALC al paragrafo 1 prevede che:

" Il

cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello

Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di

altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui

validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità

nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

a) di

mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale

durante il soggiorno;

b) di

un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (In Svizzera, la copertura

dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese

deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità)

Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono

esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine

dei primi due anni di soggiorno."

L’UFAS, con scritto del 9

luglio 2002 ai Governi cantonali, agli Uffici competenti per il controllo

dell’obbligo assicurativo e per l’applicazione della riduzione dei premi, a

pag. 5, a proposito dell’esenzione sulla base delle disposizioni del diritto

svizzero in materia di assicurazione malattie e degli art. 2 cpv. 4, 4bis, e 7

OAMal afferma:

" (…)

Nelle disposizioni (ndr. art. 2 cpv. 4 OAMal e art. 2 cpv. 4bis OAMal) viene

utilizzata l’espressione “copertura assicurativa equivalente”, il che però

non vuol dire che debbano essere fornite esattamente le stesse prestazioni

previste dalla LAMal: è sufficiente se sono coperte grossomodo le

stesse prestazioni della LAMal. Le modifiche alle disposizioni non provocano

quindi cambiamenti ai compiti dei Cantoni. Alla domanda va accluso un attestato

scritto dell’organo estero competente con tutte le informazioni necessarie.

L’organo estero competente è l’assicuratore malattie competente il quale deve

certificare che per le cure in Svizzera sono coperte le stesse prestazioni

previste dalla LAMal. Gli stessi presupposti valgono anche per il nuovo

articolo 2 capoverso 7 OAMal che prevede l’esenzione di persone le quali, in

virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, dispongono di un

permesso di dimora per persone senza attività lucrativa." (sottolineature

del redattore)

Nella versione francese, a

proposito dell’equivalenza delle prestazioni, l’UFAS afferma:

"

Cela signifie que les prestations fournies ne doivent

pas être exactement les mêmes que celles qui sont prévues par la LAMal. Autrement dit, il suffit que les prestations couvertes soient

plus ou moins identiques. (…) L’organisme étranger

compétent est l’assureur-maladie concerné, qui doit attester que les

prestations selon la LAMal sont couvertes en cas de traitement effectués en

Suisse." (sottolineature del redattore)

Nella

versione tedesca l’UFAS afferma:

" In der Bestimmung wird der Ausdruck “gleichwertiger

Versicherungsschutz” verwendet. Das heisst, dass nicht genau die identischen

Leistungen nach KVG erbracht werden müssen. Es genügt, wenn mehr oder

weniger die gleichen Leistungen wie nach KVG abgedeckt sind. (…) Bei der

zuständigen ausländischen Stelle handelt es sich um den zuständigen

Krankenversicherer, der bestätigen muss, dass für Behandlungen in der Schweiz

die Leistungen nach KVG gedeckt sind." (sottolineature del

redattore)

Alla luce di quanto sopra

esposto emerge che l’assicuratore estero deve attestare che le sue prestazioni

corrispondono “grossomodo” (“plus ou moins”, “mehr oder

weniger”) a quelle previste dalla LAMal. Non è necessario che vi sia

identità assoluta, è infatti sufficiente un’equivalenza.

Nel caso

concreto l’assicuratore ha attestato di coprire “die Krankenhauskosten und

die bestimmte ärztliche Behandlung der akuten Krankheit und Verletzung im Einklang

mit den in den Tabellen des Planes aufgeführten Leistungen und Regelungen (…)“

(doc. F) ed ha prodotto le condizioni d’assicurazione (Membership

information, What you need to know) da cui emergono le prestazioni

assicurate. Si è tuttavia rifiutato di sottoscrivere la conferma che “copre in forma completa le medesime prestazioni

previste dall’assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie

(LAMal e relative Ordinanze) anche nel caso in cui i trattamenti vengono

effettuati sul territorio svizzero, per tutto il periodo in cui il

richiedente risiede in Svizzera”. (doc. 2, sottolineature

del redattore)

Rettamente

gli assicurati fanno valere che quanto richiesto dall’IAS eccede quanto

previsto dall’ordinanza, nella misura in cui l’amministrazione pretende che

l’assicuratore estero attesti la copertura in forma completa delle medesime

prestazioni previste dalla LAMal, allorché sarebbe sufficiente una copertura equivalente

a quella prevista dalla LAMal, e che si impegni ad assicurare gli insorgenti

per tutto il periodo in cui risiedono in Svizzera, allorché, come tutti i

contratti, non è possibile escludere a priori, in futuro, una disdetta o una

modifica delle condizioni contrattuali.

In

concreto è sufficiente che l’assicuratore attesti che, al momento della

richiesta di esonero, gli assicurati beneficiano di una copertura assicurativa

“equivalente” per le cure in Svizzera.

Nel caso

di specie l’assicuratore non si è rifiutato di produrre un attestato tramite il

quale indica le prestazioni coperte (cfr. doc. F), tant’è che ha allegato le

relative condizioni (doc. D).

In queste

circostanze l’IAS non può rifiutare l’esonero per il motivo che l’assicuratore

estero non ha firmato una garanzia di copertura completa delle medesime

prestazioni previste dalla LAMal e dall’ordinanza.

L’IAS

avrebbe infatti dovuto chiedere solo un’attestazione di equivalenza e, se

sottoscritta, esaminare se le prestazioni assicurate sono effettivamente "grossomodo"

le medesime di quelle coperte dalla LAMal.

Per cui il

ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’IAS affinché chieda

all’assicuratore un attestato di “equivalenza” e, una volta ottenuto, esamini

se sono dati i presupposti per un esonero.

2.6

I ricorrenti

hanno richiamato dall’Ufficio delle assicurazioni sociali l’intero incarto

(doc. I).

L’IAS,

con la risposta di causa, ha prodotto quanto richiesto.

Il TCA

ritiene che ulteriori atti istruttori nel caso di specie sono superflui.

Infatti, visto l’esito del ricorso ed in particolare il rinvio degli atti

all’istanza inferiore per nuovi accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove

non avrebbe alcuna influenza sull’esito della vertenza.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Agli

assicurati, patrocinati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’IAS affinché proceda

come ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’IAS verserà ai coniugi RI 1, in solido,

fr. 500.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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