36.2004.146
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19 maggio 2005Italiano55 min
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Numero d'incarto:
36.2004.146
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, TCA
Titolo:
calcolo dell'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. Passaggio ad altro assicuratore in seguito alla disdetta del contratto collettivo da parte del vecchio assicuratore. Garanzia dei diritti acquisiti? Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
PERDITA DI GUADAGNO
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.146
cs/td
Lugano
19 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 maggio
2004 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nata
nel __________, di professione aiuto fisioterapista, è stata assicurata contro
la perdita di guadagno per il tramite del suo datore di lavoro, la
fisioterapista __________ di __________, presso la __________. Il contratto
prevedeva il versamento di una prestazione pari all’80% del salario a partire
dall’8° giorno di malattia.
In
seguito a malattia l’assicurata ha ricevuto dalla __________, dal 1.2.2002, le
indennità giornaliere pattuite.
Con
effetto dal 1.1.2003 la CV 1 è subentrata alla __________.
La CV 1 ha
inizialmente versato a AT 1 le indennità richieste e poi, preso atto del
licenziamento dell’assicurata con effetto al 30 marzo 2003, ha rifiutato di
erogare altre prestazioni se l’interessata non fosse passata nell’assicurazione
individuale.
1.2. In data 25
maggio 2004 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta alla Pretura di __________
e, chiedendo contestualmente l’assistenza giudiziaria, ha affermato:
" 2.
In particolare il contratto di assicurazione collettiva per
perdita di salario della __________, polizza n. __________, prevedeva una
diaria all'80% del guadagno assicurato a partire dall'8° giorno fino al 727°
giorno.
Secondo le CGA di questa polizza, l'assicurazione paga la diaria
per 727 giorni al massimo, compresi in un periodo di 900 giorni consecutivi
(art. 23); per i casi di assicurazione, i quali dopo l'estinzione della
copertura di assicurazione non sono ancora chiusi, l'assicurazione effettua le
sue prestazioni contrattuali anche oltre questa data (prestazione posteriore)
(art. 29); se l'assicurato ha diritto anche ad altre prestazioni,
l'assicurazione completa queste prestazioni fino a concorrenza dell'effettiva
perdita di guadagno dell'assicurato.
Se viene versata una diaria ridotta, la durata della prestazione
si protrae sino a che l'importo complessivo delle diarie concesse non
corrisponde alla prestazione in caso d'incapacità totale al lavoro senza
riduzione (art. 32).
Prove: c.s.
3.
In base alla polizza della __________, per il caso d'incapacità
lavorativa per malattia che ci occupa, l'assicurata aveva ed ha pertanto il
diritto di ricevere fino a un importo complessivo di diarie per fr. 59'652.--
(80% del guadagno assicurato di fr. 37'800 = fr. 82.85 al giorno x 720
giorni).
Tenuto conto delle prestazioni ricevute dalle assicurazioni Al
(doc. U), LAINF (doc. V) e LPP (doc. T), la __________ è stata pertanto tenuta
a versare delle indennità per totali fr. 14'251.50, secondo il seguente
conteggio:
Periodi
AI
mensile
Al
giornaliera
LAINF
mensile
LAINF
giornaliera
LPP
mensile
LPP
giornaliera
IPG
giornaliera
dal 8.2.2002
2001
Fr. 816.00
Fr.
26.82
Fr.
259.00
Fr.
8.51
Fr.
424.75
Fr.
13.96
Fr. 54.27
dal 1.8.2002
Fr.
1'632.00
Fr. 53.65
Fr.
259.00
Fr.
8.51
Fr. 424.75
Fr. 13.96
Fr. 26.15
dal 1.1.2003
Fr. 1'671.00
Fr.
54.94
Fr.
262.00
Fr.
8.61
Fr.
435.85
Fr.
13.96
Fr. 26.05
IPG versate dalla __________: 1.2.2002-31.1.2003:
Fr. 54.27
(8.2.2002-31.7.2002)
x 174 giorni =
fr.
9'443.00
Fr.
26.15
(1.8.2002-31.12.2002)
x 153 giorni =
fr.
4'001.95
Fr. 26.05
(1.1.2003-31.1.2003)
x 31 giorni =
fr. 807.55
fr.14'251.50
Prove: doc. da M a V,
c.s.
4.
La __________ ha disdetto il contratto con la datrice di lavoro
con effetto al 31.12.2002.
Dal 1.1.2003 la copertura per perdita di salario è stata ripresa
dalla CV 1.
La stessa era pertanto tenuta a riprendere il caso malattia
dell'attrice, in particolare versando delle prestazioni per perdita di guadagno
almeno corrispondenti a quelle già accordate dalla __________.
Infatti questo principio è previsto dalla convenzione di libero
passaggio 14.11.2001 concluso tra l'__________ (di cui fa parte la __________)
e la __________ (di cui fa parte la CV 1).
L'articolo 4 cpv. 2 di questa convenzione, che tratta delle
condizioni di passaggio in caso di sinistro in corso, prevede espressamente
quanto segue:
"Les sinistres en cours
passent au nouvel assureur dès la date du changement d'assurance à concurrence
du montant de l'indemnité journalière, du délai d'attente et de la durée des
prestations prévus chez l'assureur actuel, pour autant que le - travailleur
soit employé a 100% chez le nouveau, resp. chez l'employeur actuel. En cas
d'engagement dans les limites de la capacité de travail résiduelle, l'assureur
actuel prend en charge le cas de sinistre en cours".
Prove: c.s.
5.
Malgrado questa chiara situazione in diritto, la CV 1 ha versato
delle prestazioni soltanto per un importo totale di fr. 3'079.40.
In base alla copertura della __________, l'attrice era assicurata
per un'indennità giornaliera di fr. 82.85, sull'arco di 720 giorni, per un
totale quindi di fr. 59'652.--. Tra quanto versato dalla __________ e la CV 1,
per totali fr. 17'330.90, rimane un credito per prestazioni assicurative in
favore dell'attrice e a carico della convenuta di fr. 42'321.10.
Accertata l'incapacità lavorativa dell'assicurata fino al
15.6.2004 (v. doc. E), il credito scaduto a carico della convenuta è così
definibile:
IPG da versare dalla CV 1: 1.2.2003-15.6.2004:
Fr. 26.05 (1.2.2003-15.6.2004) x 501 giorni = fr.
13'501.05
dedotto pagamento come a conteggio fr.
3'079.65
Saldo rimanente
fr. 9'971.65
Prove: doc. da Z a UU, c.s.
6.
Tenendo conto delle prestazioni percepite pure dalle altre
assicurazioni (Al, LAINF e LPP), le indennità giornaliere che la CV 1 era ed è
tenuta a versare all'attrice per il periodo dal 1.5.2003 al 15.6.2004 ammontano
pertanto a totali fr. 13'051.05, dedotto l'importo di fr. 3'079.40 già versato,
pertanto per un saldo di fr. 9'971.65.
Per il periodo dal 16.6.2004 in avanti, si chiede che venga
accertato il diritto della signora AT 1 di ricevere le prestazioni assicurative
come previsto dalla polizza e CGA della __________, applicabili in base alla
convenzione di libero passaggio __________, fino a un massimo di totali fr.
32'349.45.
Prove: c.s.
7. Richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
Vista la precaria situazione in cui si trova l'attrice, si chiede
l'ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del
sottoscritto legale, con dispensa dal pagamento delle tasse e della spese
giudiziarie, nonché all'anticipazione da parte dello Stato delle spese di prova
cui è ammessa l'assistita nell'ambito della presente causa.
Le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono
soddisfatte, in particolare la presente procedura presenta probabilità di esito
favorevole.
Prove: formulario assistenza giudiziaria in annesso.
Per tutti questi motivi, visti il CCS, il CO, il CPC, la LTG, la
LCA, nonché ogni ulteriore disposizione applicabile, si chiede di
giudicare:
1. La petizione è accolta.
Di conseguenza la CV 1 è condannata a
versare alla signora AT 1, __________ un importo di fr. 9'971.65 quale saldo
indennità per perdita di guadagno per il periodo dal 1.2.2003 al 15.6.2004.
2. Nel caso in cui l'incapacità lavorativa della signora AT 1
proseguirà, oltre il 15.6.2004, la CV 1
sarà tenuta a continuare il versamento delle sue prestazioni per perdita di
guadagno di fr. 82.85 al giorno fino ad un massimo di ulteriori fr. 32'349.45.
3. All'attrice è concessa l'assistenza giudiziaria, con dispensa
dal
pagamento delle tasse e spese
giudiziarie, con anticipazione da parte dello Stato delle spese di prova,
nonché con concessione del gratuito patrocinio."
1.3. Nella
propria risposta del 25 agosto 2004 la Cassa ha sollevato l’eccezione
d’incompetenza della Pretura ed ha inoltre affermato:
" (…)
Ad. 1: Contestato come segue.
L'attrice, durevolmente inabile al lavoro dal 01.02.2002, era fino
al 30.04.2003 alle dipendenze dello studio di fisioterapia della signora __________.
Con effetto a partire dal 01.01.2003 la datrice di lavoro, precedentemente
affiliata collettivamente per la perdita di salario presso la __________ (di
seguito: la __________) con un contratto della durata di 5 anni (rescisso
anzitempo da parte della __________, cfr. doc. G), ha assicurato il proprio
personale presso la CV 1 (doc. S). La copertura assicurativa convenuta a favore
del personale dello studio di fisioterapia __________ prevede, in particolare,
una copertura LPP, la copertura dell'80% del salario, per una durata di 730
giorni.
Al momento della conclusione d'assicurazione con la CV 1 la
datrice di lavoro ometteva di indicare nella cerchia dei propri dipendenti
l'attrice, che intendeva licenziare nell'immediato futuro (doc. da 2 a 6).
Nonostante non fosse stata inizialmente intenzione della signora __________
affiliare anche l'attrice presso la CV 1, considerato come la __________ non
erogava più prestazioni per il protrarsi dell'inabilità lavorativa posteriore
al 31.12.2002 - nonostante le proprie condizioni contrattuali prevedessero
l'erogazione di prestazioni posteriori alla fine del contratto assicurativo
(art. 29 delle CGA) -, e come nemmeno la datrice di lavoro interveniva per la
perdita di salario della propria dipendente, la CV 1 assicurava anche l'attrice
nel contratto collettivo stipulato con __________ (doc. 7, EE, HH, 00, ).
Prove: - doc., testi, ediz. doc., perizia medica
Ad 2 e 3: contestati come segue.
Secondo le condizioni contrattuali della __________, nei casi
d'assicurazione insorti pendente contratto non ancora giunti a termine
all'estinzione della copertura assicurativa, la __________ eroga prestazioni;
fa eccezione, in particolare, il caso in cui vi è un cambiamento del posto di
lavoro e di passaggio all'assicurazione diaria per malattie del nuovo datore di
lavoro (art. 29 delle CGA della __________, doc. G).
Le condizioni contrattuali previste dal contratto collettivo della
datrice di lavoro con la __________ prevedevano una copertura simile a quella
valevole in ambito LAMal, con una protrazione della durata del diritto
a prestazioni in caso di incapacità lavorativa parziale o in caso di
sovraindennizzo a seguito di prestazioni di terzi, sino al raggiungimento delle
720 indennità giornaliere complete (cfr. art. 31 e 32 delle CGA della __________).
La convenuta non contesta la copertura assicurativa valevole
presso la __________, pari ad una diaria dell'80% a partire dall'8. giorno, per
una durata di 727 giorni, così come esposta della controparte e nemmeno il
salario determinante di fr. 37'800.-; la convenuta contesta già sin d'ora,
invece, che il conteggio esposto dall'attrice relativo alle prestazioni
percepite dall'attrice dalla __________, non del tutto ricostruibile, sia
corretto (stimato in fr. 14'251.50). Dalla documentazione presentata
dall'attrice risulta infatti che la __________, solo per il 2002, ha erogato un
importo di prestazioni superiore (fr. 20'095.- che avrebbe poi compensato con
prestazioni AI nella misura di fr. 1'864.--, cfr. doc. L, H). Per quanto
concerne la prestazione LPP, inoltre, essa è stata calcolata dalla __________
in fr. 6.78 giornalieri (doc. H), dal doc. T la prestazione risulta esser di
fr. 9'482.75 tra il 1999 ed il 2003.
Inoltre, per il mese di gennaio 2003 è stata la convenuta, e non
la __________ (che è stata rimborsata dalla convenuta) come affermato a torto
dall'attrice, a versare le indennità giornaliere per l'inabilità lavorativa
dell'attrice (fr. 1'905.--, cfr. doc. 7).
A mente della convenuta, l'attrice non ha pertanto
sufficientemente documentato il calcolo da lei effettuato; per permettere alla
convenuta di esprimersi precisamente sui conteggi e le pretese formulate, che
già sin d'ora vengono contestati, essa è tenuta a sostanziare ulteriormente
quanto sostenuto. La convenuta si riserva già sin d'ora il diritto di
completare davanti all'autorità competente le proprie allegazioni, e di
chiedere, se del caso, la restituzione (eventualmente ponendo l'importo in
compensazione) di quanto già versato in eccesso per i mesi da gennaio ad
aprile 2003.
Prove: c.s.
Ad. 4, 5 e 6: contestati come segue
In virtù dell'accordo di libero passaggio concluso tra __________,
la CV 1, che è subentrata nel contratto d'indennità giornaliera della __________
con la ditta __________ (cfr. art. 2 dell'accordo), ha affiliato tutti i
dipendenti già assicurati alla __________ (art. 3 dell'accordo) ed ha ripreso a
proprio carico il caso d'inabilità lavorativa dell'attrice. All'attrice la CV 1
ha garantito ed erogato, conformemente all'art. 4.2 dell'accordo di libero
passaggio, le prestazioni precedentemente assicurate presso la __________,
fintanto che quest'ultima era alle dipendenze della ditta __________ (doc. R,
S, doc. da 2 a7). Facendo affidamento ai dati di riferimento della __________
(doc. H) la CV 1 ha erogato all'attrice dal contratto d'assicurazione
collettivo d'indennità giornaliera l'importo di fr. 4'984.40 (fr. 34.60
giornalieri) per l'inabilità dal 01.01.2003 al 30.04.2003. (Qualora, come già
detto, in base alle ulteriori informazioni che l'attrice saprà fornire, le
indennità versate dalla CV 1 dovrebbero esser state versate in eccesso,
con il presente allegato la convenuta si riserva già sin d'ora il diritto
di presentare la propria pretesa di restituzione).
La CV 1 comunicava di seguito all'attrice che, onde poter
beneficiare di ulteriori prestazioni oltre la data di uscita dalla cerchia
delle persone assicurate, essa avrebbe dovuto passare all'assicurazione
d'indennità giornaliera individuale LCA della CV 1 a partire dall'01.05.2004
(doc. EE, HH). Alla CV 1 l'attrice manifestava l'intenzione di volere il
passaggio all'assicurazione individuale, trasmettendole il formulario per il
passaggio all'assicurazione individuale (doc. LL). L'attrice non accettava poi
l'offerta presentata dalla CV 1, che interrompeva di conseguenza cessava di
versare ulteriori prestazioni oltre il 30.04.2003.
Ora, in applicazione dell'accordo di libero passaggio applicabile
alla fattispecie - che alle condizioni di libero passaggio nei casi di
prestazioni pendenti prevedono quale condizione indispensabile che il
dipendente sia ancora in un rapporto di lavoro (art. 4 cpv. 1) e che il caso
venga ripreso dal nuovo assicuratore nella misura dello stesso ammontare, periodo
d'attesa e durata delle prestazioni precedenti, fintanto che il dipendente è
impiegato al 100% presso l'attuale datore di lavoro - nonché delle condizioni
generali d'assicurazione della CV 1 (in particolare dell'art. 3.5 nonché
dell'art. 13 delle CGA), un diritto dell'attrice all'ottenimento delle
prestazioni sinora assicurate da parte della convenuta oltre il 30.04.2003,
data in cui essa è uscita dalla cerchia delle persone assicurate
collettivamente dal datore di lavoro, può avvenire unicamente se essa passa
all'assicurazione d'indennità giornaliera LCA della CV 1. Secondo l'art. 3.5
delle CGA della CV 1 l'assicurazione cessa, in particolare, quando la persona
assicurata esce dalla cerchia degli assicurati e in tal caso l'obbligo di
versare prestazioni cessa completamente. Secondo l'art. 13.1 delle CGA della CV
1 chi, residente in Svizzera, esce dalla cerchia delle persone assicurate, può
passare nell'assicurazione individuale della CV 1; nell'ambito delle condizioni
e delle tariffe in vigore per l'assicurazione individuale, applicando il
relativo premio la CV 1 garantisce le prestazioni assicurate in precedenza
(art. 13.3), computando nel calcolo del diritto le indennità già erogate
(art. 13.4).
La posizione della CV 1, che sottopone l'erogazione delle
prestazioni sinora assicurate al passaggio dell'attrice all'assicurazione
individuale della CV 1, è pertanto giustificata.
L'offerta formulata dalla CV 1 per il passaggio all'assicurazione
d'indennità giornaliera LCA prevedeva, quale prestazione giornaliera assicurata
l'importo di fr. 11.--; a mente dell'attrice sarebbe dovuto l'importo di fr.
33.33. Nella petizione l'attrice fissa l'importo in fr. 26.05 giornalieri. In
merito la convenuta osserva che, in virtù dell'art. 13.3 delle CGA in caso di libero
passaggio, la CV 1 si impegna a garantire le prestazioni sinora assicurate.
Tali condizioni corrispondono all'80% dell'ultimo salario prima della
malattia, per una durata di 720 giorni, come precedentemente assicurato. Viste
le prestazioni versate in concorrenza anche da altri assicuratori, l'importo
d'indennità giornaliera assicurabile dall'attrice presso la CV 1 nell'ambito
dell'assicurazione individuale si dovrebbe aggirare ai fr. 30, anziché ai fr.
11 inizialmente stabiliti; non potendo la convenuta al momento attuale
verificare con precisione il conteggio effettuato dalla controparte, essa si
riserva di quantificare l'ammontare preciso nel proseguio di causa. All'attrice
essa formulerà indi una nuova offerta assicurativa per il passaggio all'assicurazione
individuale d'indennità giornaliera LCA, cui l'attrice dovrà aderire per
continuare a beneficiare di prestazioni da parte della CV 1 oltre il
30.04.2003.
In caso di passaggio all'assicurazione individuale, la CV 1 dovrà
inoltre esaminare, se, in considerazione anche dell'obbligo di ridurre il
danno incombente all'assicurato secondo l'art. 61 LCA, il protrarsi della piena
inabilità lavorativa dell'assicurata sino a tutt'oggi sia giusti-ficata dal
lato medico.
Per gli stessi motivi già esposti, non potendo la convenuta
condividere quanto conteggiato dall'attrice, la convenuta contesta al momento
attuale la pretesa di pagamento formulata dall'attrice per il periodo
dall'01.02.2003 al 15.06.2004 di fr. 9'971.65, nonché quella di accertamento
di esistenza del diritto a prestazioni assicurative di fr. 32.349.45.
In sintesi: la CV 1 riconosce all'attrice un diritto
ad indennità giornaliere nella misura sinora assicurata, nell'ambito delle
condizioni e delle tariffe in vigore nell'assicurazione individuale, applicando
il relativo premio, anche dopo il 30.04.2003, alla condizione che l'attrice
effettui il passaggio all'assicurazione individuale della CV 1. L'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurabile in ambito dell'assicurazione
d'indennità giornaliera potrà venir stabilito definitivamente solo dopo che
l'attrice avrà sostanziato il proprio conteggio (già sin d'ora si può prevedere
che esso si aggira ai fr. 30 giornalieri). La convenuta contesta di dovere
all'attrice gli importi di fr. 9'971.65, nonché di fr. 32’349.45.
Se l'attrice oltre il 30.04.2003 non dovesse più esser assicurata
alla CV 1 a partire da tale data, in virtù degli art. 3.5. e 13.3 delle CGA
dell'assicurazione d'indennità giornaliera collettiva della CV 1 e dell'art.
4.2. dell'accordo citato, essa non avrà più diritto a prestazioni
assicurative da parte della CV 1.
Prove: c.s.
Ad 7: Contestato come segue
Visto che l'indigenza dell'attrice non è dimostrata, al momento
attuale non appare giustificata la richiesta d'assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio.
La CV 1 si riserva sin d'ora di esporre e completare le
eccezioni alla petizione in oggetto nell'opportuna sede (davanti al TCA).
In esito alle suesposte considerazioni, si
chiede a questo lodevole Tribunale di giudicare la controversia ai sensi di
quanto proposto in ingresso del presente gravame."
1.4. Con decreto
del 25 ottobre 2004 il Pretore di __________ ha stralciato la causa dai ruoli
ed ha trasmesso l’incarto al TCA per competenza (doc. III).
1.5. Il 19
novembre 2004 l’attrice ha affermato:
"
Contrariamente a quanto sostiene la controparte
nel proprio allegato di risposta, riteniamo che con la nostra petizione
25.5.2004 si sono esposti e giustificati nella maniera più completa e chiara
gli elementi alla base delle richieste presentate.
Di conseguenza la controparte ha tutti gli
elementi per determinarsi, come già li aveva prima ancora dell'inoltro
dell'atto di petizione!
Si precisa che la vertenza ha per oggetto il
versamento di indennità per perdita di guadagno per il periodo dal 1.2.2003 in
avanti e per un importo globale massimo non ancora versato di fr. 42'321.10, sulla
base di un'assicurazione collettiva i cui premi erano stati già
regolarmente versati.
Come ampiamente risulta dalla documentazione
presentata dalla parte attrice (in particolare dal doc. Z in avanti) il
passaggio all'assicurazione individuale è stato richiesto a titolo
cautelativo, nell'evenienza che la presente vertenza abbia esito negativo
per la parte attrice.
D'altra parte è già da oltre un anno che la parte
attrice ha chiesto alla convenuta la presentazione di un'adeguata nuova
offerta, sulla base di dati ben conosciuti dalla CV 1 (vedi doc. TT).
Considerato che il passaggio all'assicurazione
individuale comporterebbe, secondo quanto richiesto finora dalla CV 1, il
pagamento di un premio mensile, è beninteso interesse dall'assicurata far sì
che le proprie pretese vengano riconosciute piuttosto come chiesto in sede di
petizione.
Come pertanto già dal 24 ottobre 2003 (vedi doc.
TT) attendiamo una proposta concreta da parte della CV 1.
Se ciò non dovesse succedere o non si troverà un
accordo entro i prossimi 20 giorni, la parte attrice chiederà la continuazione
della procedura." (Doc. IX)
1.6. Il 13
dicembre 2004 la Cassa ha affermato:
"
1. La convenuta ha indicato nella risposta di causa come la pretesa
dell'attrice non sia suffragata dalle
prove agli atti. In particolare, le prestazioni già percepite dall'attrice
nell'ambito del contratto collettivo d'indennità giornaliera con la __________
e poi dalla CV 1, non corrisponderebbero a soli fr. 14'251.50 come indicato
dalla stessa. Alle considerazioni della risposta di causa del 25.08.2004 viene
nel presente pertanto rimandato integralmente.
Che la pretesa dell'attrice sia erronea
è inoltre dimostrata dal fatto stesso che la stessa, in suoi precedenti
scritti, stimava come presumibilmente esaurita l'indennità assicurata per
febbraio 2004 (cfr. doc. DD e GG).
La pretesa è erronea anche per il fatto
che dalla stessa va dedotto l'importo dei premi dell'assicurazione d'indennità
giornaliera che l'attrice dovrebbe concludere per beneficiare di prestazioni
oltre il 30.04.2003. L'importo del premio mensile, considerando un'indennità
giornaliera assicurata di fr. 11 .--, era stato fissato in fr. 23.30 (per
un'indennità giornaliera assicurata di fr. 26.- il premio sarebbe di fr. 55.10
mensili e per un'indennità di fr. 33.-, di fr. 70.--, cfr. doc. 8, 9).
L'importo dei premi totali da porre in deduzione non può esser cifrato
definitivamente attualmente, in quanto il periodo di affiliazione
nell'assicurazione individuale dipende dalle prestazioni già percepite
nell'assicurazione collettiva, in merito al quale c'è disaccordo tra le parti.
2. In base all'accordo
di libero passaggio concluso tra __________ applicabile alla fattispecie, la CV
1, quale successore della __________ nel contratto d'indennità giornaliera collettiva,
è tenuta ad assumersi i casi d'inabilità lavorativa precedentemente insorti,
garantendo lo stesso importo di indennità giornaliera, periodo d'attesa e
durata delle prestazioni precedenti, fintanto che il dipendente è impiegato al
100% presso l'attuale datore di lavoro. Sino ad ora la CV 1 - nonostante il
parere contrario della datrice di lavoro, che sosteneva di dovere all'attrice
la metà del salario e in assenza di un contratto di lavoro scritto si limitava
a presentare estratti relativi al salario LAVS/LAI (doc. 10, 11) - ha fatto affidamento
alle informazioni avute dalla __________ (in virtù dell'art. 6 dell'accordo __________),
ed è partita dal presupposto, che l'attrice, per un lungo periodo inabile al
lavoro al 50%, sino al 30.04.2004 fosse assunta al 100% presso lo studio __________.
Visto che il grado d'occupazione costituisce l'elemento decisivo per la
determinazione di un diritto a prestazioni da parte della CV 1, visto che un
impiego nell'ambito della capacità residua ai sensi dell'art. 4.2 dell'accordo
di libero passaggio comporterebbe l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicuratore precedente, nella presente procedura, si chiede che venga
chiarito definitivamente tale aspetto, sinora mai provato.
3. Chiarito quanto sopra, si osserva inoltre che il contratto
collettivo
d'indennità giornaliera concluso dalla
signora __________ presso la CV 1 prevede una copertura LPP; caratteristica di
tale copertura assicurativa è l'insorgenza del diritto ad indennità con
un'inabilità lavorativa del 25% e la sua decadenza con l'inizio delle
prestazioni della previdenza professionale (cfr. tabella all'art. 15).
L'attrice già percepisce prestazioni LPP; è solo in virtù dell'accordo di
libero passaggio - e quindi in deroga alle condizioni contrattuali stipulate
con la ditta __________ - che la CV 1 ha sinora versato e si è dichiarata
disposta a versare ulteriori indennità giornaliere (alle condizioni già
enunciate nella risposta di causa).
4. Contrariamente a quanto preteso dall'attrice, l'erogazione di
indennità giornaliere da parte della CV
1 alle condizioni precedentemente assicurate poteva avvenire unicamente fintanto
che esisteva un impiego al 100% presso il precedente datore di lavoro; un diritto
dell'attrice all'ottenimento delle prestazioni sinora assicurate da parte della
convenuta oltre il 30.04.2003, data in cui essa è uscita dalla cerchia delle
persone assicurate collettivamente dal datore di lavoro, può avvenire
unicamente se essa passa all'assicurazione d'indennità giornaliera individuale
LCA della CV 1. Qualora l'attrice passasse all'assicurazione d'indennità
giornaliera, la CV 1, nell'ambito delle condizioni e delle tariffe in
vigore per l'assicurazione individuale, applicando il relativo premio
garantirebbe le prestazioni assicurate in precedenza (80% del salario, per la
stessa durata e periodo di attesa, art. 13.3), computando nel calcolo del
diritto le indennità già erogate (art. 13.4). Giova ricordare che tra le
condizioni vigenti nell'assicurazione individuale, in caso di concorso con
prestazioni di altri assicuratori, la CV 1 versa unicamente la parte di prestazioni
dovute, non coperte dagli altri assicuratori (art. 15); nell'ambito
dell'assicurazione individuale della CV 1 il diritto a prestazioni non si
prolunga sino all'estinzione delle intere indennità assicurate.
5. Chiarito il punto 2, (e giustificata dal lato medico il
protrarsi
dell'inabilità lavorativa), la CV 1 può
fare all'attrice l'offerta di passare all'assicurazione individuale (per
l'importo da stabilirsi di fr. 33 o fr. 26.--) per beneficiare di prestazioni
oltre il 30.04.2003.
Alle considerazioni della risposta di
causa si fa integralmente rinvio." (Doc. XIII)
1.7. Con scritto
del 10 gennaio 2005 l’attrice ha affermato:
"
ad 1
Fatti
I documenti prodotti congiuntamente all'atto di
petizione giustificano sufficientemente quanto richiesto dalla parte attrice.
Si noti d'altra parte che si chiede, in primo
luogo, che vengano accertati i doveri della convenuta verso l'attrice, sulla
base di una specifica copertura assicurativa. Soltanto in secondo luogo si sono
quantificati gli importi delle prestazioni che la CV 1 dovrebbe corrispondere,
i quali sono in principio corretti e giustificati: tali importi potranno essere
in seguito verificati e/o modificati a dipendenza di altre prestazioni versate
da altri enti assicurativi, come prassi in simili casi.
Dice bene la controparte che, in fase precedente,
si potevano soltanto presumere determinate future situazioni: a quel momento
(doc. DD di data 7.7.03, doc. GG di data 22.8.03) si indicava che almeno, ma
non soltanto, fino al 727. giorno di incapacità l'assicurata avrebbe ottenuto
prestazioni.
La controparte cerca di mischiare le carte in
tavola: quello che si chiede nella presente vertenza sono delle prestazioni
sulla base dell'assicurazione collettiva e non eventuali prestazioni sulla base
di una possibile assicurazione individuale; nulla deve essere messo in
deduzione: o la copertura collettiva esiste e la CV 1 deve pagare, o, in caso
contrario soltanto, un'assicurazione individuale potrà eventualmente
intervenire (v. più sotto).
ad 2
Circa quanto prevede e impone alla CV 1,
l'accordo __________, si rinvia alla petizione, in particolare ai punti 4 e 5
della stessa.
La CV 1 interpreta erroneamente detto accordo,
sostenendo che l'obbligo di versamento di prestazioni sussiste solo fintanto
che il dipendente è impiegato al 100% presso l'attuale datore di lavoro.
L'accordo __________ prevede invece chiaramente,
all'art. 4 cpv. 2, che soltanto al momento del passaggio
dell'assicurazione (e soltanto in tale frangente!) dal vecchio al nuovo ente
assicurativo, i sinistri in corso passano al nuovo assicuratore soltanto se il
dipendente è a quel momento impiegato al 100%.
Per il resto la CV 1 è tenuta a versare le
prestazioni alle stesse condizioni cui era tenuta la __________, quindi anche
oltre i 727 giorni di indennità giornaliera completa.
Soltanto in questa sede giudiziaria la CV 1 viene
a contestare l'impiego al 100% dell'assicurata, fatto mai contestato da nessuno
in precedenza: un atteggiamento che dev'essere se non altro stigmatizzato
Tanto più che agli atti ci sono numerosi
documenti in cui è attestato tale impiego al 100%, primo fra tutti il
questionario per il datore di lavoro, doc. F.
Inoltre, assai subdolamente, la CV 1 produce una
sua lettera 18.6.03 tentando di far credere che alla stessa non si sia dato
seguito!
La tempestiva risposta dell'assicurata, con
completa documentazione, era stata inviata.
Inoltre, in annesso quale ulteriore prova, si
produce copia dell'annuncio infortunio LAINF 28.8.98 con cui è attestato un
impiego del 100% già nel 1998.
Quale prova ulteriore, visto l'atteggiamento di
controparte, si chiede inoltre la produzione dalla __________ quale precedente
assicurazione perdita di salario la produzione della documentazione contabile
da dove risulti quali coperture e quali premi sussistevano per l'assicurata.
ad 3
Contestato integralmente quanto sostiene
controparte.
La copertura cui deve beneficiare l'attrice
riguarda indennità per perdita di guadagno e non prestazioni in ambito LPP.
Quanto "pasticciato" tra CV 1 e datrice
di lavoro non ci riguarda.
Circa il perdurare dell'incapacità lavorativa al
100%, almeno fino al 31.1.2005, produciamo in annesso gli ultimi certificati
medici della Dr. __________ (5).
ad 4
Contestato, in base a quanto precedentemente
espresso.
Per quanto riguarda il passaggio, a titolo
cautelativo, all'assicurazione individuale, si ribadisce quanto precedentemente
sostenuto (v. in particolare mia lettera 24.10.2003, doc.
TT).
La presente procedura giudiziaria può pertanto e
senz'altro continuare.
Per tutti questi motivi, si riconferma pertanto
quanto chiesto in sede di petizione. Con protesta di spese e ripetibili."
(Doc. XV)
1.8. Infine, in
data 24 gennaio 2005 l’assicuratore ha rilevato:
"
con riferimento all'ordinanza del 14.01.2005,
pervenuta il 17.01.2005, a complemento della risposta di causa, nonché delle
osservazioni del 14.12.2004, comunichiamo quanto segue.
Ad 1 e 2
Si prende atto che l'attrice non esclude che la
pretesa formulata possa dover esser modificata a seguito delle prestazioni già
versate da altri enti assicurativi.
Per il resto, la posizione della CV 1, che
garantisce all'attrice la copertura assicurativa precedentemente assicurata,
conformemente alle condizioni di passaggio in caso di casi pendenti, fissate
dall'accordo __________ (art. 4), ma che sottopone al passaggio
all'assicurazione individuale l'ulteriore diritto a prestazioni assicurative
oltre il 30.04.2003, è corretta e viene mantenuta.
Un obbligo della CV 1 a versare le prestazioni
anche oltre 727 d'indennità giornaliera completa, come preteso dalla controparte,
è certamente escluso.
Ad 3e4
La copertura LPP convenuta non è una prestazione
LPP; trattasi sempre di un'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a
malattia. La sua denominazione è dovuta al fatto che il diritto a prestazioni
cessa, in particolare, con l'assegnazione di una rendita LPP.
Oltre ad un'affiliazione nell'ambito
dell'assicurazione individuale, l'erogazione d'ulteriori prestazioni da parte
della CV 1 dipende dalla giustificabilità dal lato medico del protrarsi
dell'inabilità lavorativa." (Doc. XVII)
1.9. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.
In
diritto
In
ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003
(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale
contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Recentemente
l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è
simile all’art. 47 LSA attuale. Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile
2005.
In ambito
cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al
TCA.
In
concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità
giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA (cfr. condizioni generali del
contratto) e praticata dalla CV 1, ossia un assicuratore autorizzato
all’esercizio ai sensi della LAMal.
Il TCA è
pertanto competente in merito.
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se l’assicuratore deve continuare a versare
le prestazioni conformemente a quanto prevedevano le precedenti condizioni
della __________, oppure se l’interessata, per poter beneficiare dell’erogazione
di ulteriori prestazioni, deve accettare l’offerta di libero passaggio
nell’assicurazione individuale della CV 1.
Va
inoltre esaminato a quanto ammontano le indennità da versare.
2.3. Come visto,
dal 1.1.2003 la CV 1 è subentrata alla __________ nell’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera.
Il
passaggio da un assicuratore ad un altro è avvenuto sulla base della “Convention
de libre passage entre __________” di cui fa parte la __________, e “__________,
di cui fa parte CV 1.
Il preambolo della Convenzione prevede che il suo scopo è “de régler
le passage d’une persone assurée individuellement en indemnité journalière
maladie collective dans une autre assurance individuelle du même type ou le
passage d’effectifs d’assurés indemnité journalière maladie collective entre
les assureurs qui ont adhéré à la présente convention (…) Grâce à cette
convention, il s’agit d’éviter des frais administratifs élevés pour les
assureurs ainsi que, de fait de la sélection des risques, des cas insupportables
pour les assurés et les preneurs d’assurance.”
(„Das vorliegende Abkommen bezweckt die Regelung des Ubertritts einer
einzelnen versicherten Person von einer Kollektivkrankentaggeldversicherung in
die andere oder des Ubergangs von Versichertenbeständen in den
Kollektivkrankentaggeldversicherungen zwischen den Versicherern, die diesem
Abkommen beigetreten sind.” (…)
Mit
diesem Abkommen sollen hohe administrative Aufwendungen für die Versicherer und
unzumutbare Härten für die versicherten Personen und Versicherungsnehmer durch
Risikoselektion vermieden werden.“)
L’art. 4 cpv. 2 della Convenzione prevede quanto segue:
"
Les sinistres en cours passent au nouvel assureur
dès la date du changement d’assurance à concurrence du montant de l’indemnité journalière,
du délai d’attente et de la durée des prestations prévus chez l’assureur
actuel, pour autant que le travailleur soit employé à 100% chez le nouveau,
resp. chez l’employeur actuel. En cas d’engagement dans les limites de la
capacité de travail résiduelle, l’assureur actuel prend en charge le cas de
sinistre en cours."
(“Laufende Schadenfälle gehen ab Datum des Versichererwechsels im
Umfange der beim bisherigen Versicherer vorgesehenen Höhe des Taggelds, der
Wartefrist und der Leistungsdauer zu Lasten des neuen Versicherers, sofern der
Arbeitnehmer beim neuen bzw. bisherigen Arbeitgeber zu 100% angestellt ist. Bei
einer Anstellung im Rahmen der Restarbeitsfähigkeit, übernimmt der bisherige
Versicherer den laufenden Schadenfall.“)
Per
l’art. 52 delle condizioni generali contrattuali (CGC) della __________, „la
copertura di assicurazione cessa con il 30° giorno dopo quello in cui cessa il
diritto di almeno alla metà del salario (lo stesso vale in caso di interruzioni
di lavoro senza diritto al salario). Se gli assicurati accettano un nuovo
impiego prima di questo termine, la copertura di assicurazione cessa già con
l’entrata in servizio al nuovo impiego.”
Per
l’art. 29 CGC per i casi di assicurazione, i quali dopo l’estinzione della
copertura di assicurazione non sono ancora chiusi, la __________ effettua le
sue prestazioni contrattuali anche oltre questa data (prestazione posteriore).
Le CGA
della CV 1 prevedono invece, nel caso in cui l’interessato esce dalla cerchia
degli assicurati, la continuazione delle prestazioni solo in caso di passaggio
nell’assicurazione individuale (art. 3.5 e 13 CGA).
In DTF
127 III 106 il TF ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva
di indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non
dipende dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in
assenza di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle
prestazioni al di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un
avvenimento che dà diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione
collettiva perché cessa di far parte della cerchia di assicurati definita dal
contratto, può far valere il diritto alle prestazioni anche per le conseguenze
di tale avvenimento prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione
(consid. 3).
In
concreto va pertanto esaminato quale delle due CGA va applicata. Infatti, se
trovano applicazione le CGA della __________, la Cassa è tenuta a versare le
prestazioni indipendentemente dal fatto che l’interessata abbia usufruito del
libero passaggio nell’assicurazione individuale. In caso contrario invece, se
si applicano le CGA della CV 1, è necessario che l’attrice abbia chiesto il libero
passaggio.
Va
pertanto innanzitutto interpretata la Convenzione di libero passaggio conclusa
dagli assicuratori.
2.4. Per interpretare
i contratti vanno applicate le regole generali d'interpretazione del diritto
privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è
necessario fondarsi sulle regole generali derivanti dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).
Un contratto deve essere interpretato ricercando la reale e concorde
volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727;
DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Se la
reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi
sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede
e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5;
DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444
consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées,
Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e
considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b)
aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 123 III 16
consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF
112 II 253).
Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini
utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT
1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur
le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72),
Tuttavia,
la parola non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare
una cosa completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno
concordemente voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso
abituale, non v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione
svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).
L’interpretazione
di una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato
alla conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si
impone l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den
Versicherungs vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463).
Il testo
chiaro di una clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44
consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per ritenere che una
clausola debba essere compresa diversamente dal suo senso letterale (DTF 128
III 212 consid. 2b)bb).
Non vi
sono comunque i presupposti per scostarsi dal senso letterale di un testo
adottato dalle parti quando non vi sono ragioni serie per ritenere che esso non
corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 265
consid. 3a).
2.5. In concreto
occorre quindi ricercare il senso della Convenzione di libero passaggio.
Come
visto, scopo della Convenzione è quello di evitare che, in virtù della
selezione dei rischi, nel caso di cessazione di copertura assicurativa, vi
siano assicurati o prenditori di assicurazione che si ritrovino in difficoltà
nel trovare una nuova copertura assicurativa.
Per
questo motivo, in caso di sinistro in corso, come in concreto, il nuovo
assicuratore deve erogare le indennità giornaliere a concorrenza del medesimo
importo, dello stesso termine d’attesa e della stessa durata delle prestazioni
del vecchio assicuratore, “pour autant que le travailleur soit employé à
100% chez le nouveau, resp. chez l’employeur actuel.” (“sofern der Arbeitnehmer beim neuen bzw. bisherigen Arbeitgeber zu
100% angestellt ist.”).
Mentre la Cassa
ritiene di non dover erogare le prestazioni secondo quanto prevedono le
condizioni della __________, poiché l’assicurata nel frattempo è senza lavoro,
l’interessata rileva da parte sua che al momento del passaggio da un
assicuratore all’altro, essa lavorava, avendo ricevuto la lettera di disdetta a
fine gennaio 2003.
Dagli
atti emerge che “die Ubertrittsbedingungen bei laufenden Schadenfällen
wurden präzisiert. So wurde z.B. neu festgehalten, dass laufende Schadenfälle
nicht vom neuen Versicherer zu übernehmen sind, wenn eine versicherte Person
nur im Rahmen ihrer Restarbeitsfähigkeit bei einem neuen Arbeitgeber abgestellt
wird.“ Lo scopo della convenzione di libero passaggio tra gli assicuratori è
quello di : “in der Vereinbarungen wird insbesondere festgehalten, dass
laufende Schadenfälle grundsätzlich auf den neuen Versicherer übergehen. Der
neue Versicherer muss bei der Offenstellung somit die laufenden Schadenfälle
einkalkulieren. Mit dieser Massnahme kann weitgeltend verhindert werden, dass
ein Versicherungsnehmer Sanierungsmassnahmen unterläuft, indem er einen neuen
Vertrag bei einem Mitbewerber abschliesst.“ (doc. Q).
Alla luce delle
affermazioni dei rappresentanti degli assicuratori emerge che scopo della
convenzione di libero passaggio è quello di evitare all’assicurato di perdere i
diritti di cui beneficiava precedentemente unicamente a causa del cambiamento
dell’assicuratore. L’unica condizione prevista è che l’assicurato sia occupato
al 100%. Questa condizione, a non averne dubbio, deve essere realizzata solo al
momento del passaggio da un assicuratore all’altro, e non successivamente. Altrimenti
il lavoratore sarebbe penalizzato. Infatti, potendo essere licenziato dopo il
termine del periodo di protezione, l’art. 4 cpv. 2 verrebbe svuotato del suo
scopo.
In concreto la Cassa, nel
corso di causa, ha messo in dubbio più volte il grado di occupazione
dell’assicurata.
Il TCA ha interpellato il
datore di lavoro dell’assicurata, il quale ha affermato che l’interessata è
stata alle sue dipendenze fino al 30.04.2003, “prima dell’infortunio il
grado di occupazione era del 100%, la riduzione c’è stata dal 24.8.1998 al 50%
data dell’infortunio. E dal 30.4.2001 al 100% d’inabilità lavorativa.” Ha
poi trasmesso le dichiarazioni di salario AVS del 2000 e 2001, da cui risulta
un importo di fr. 18'900 per il primo anno e di fr. 6'300 per il secondo (doc.
XXV).
Per cui l’assicurata era
alle dipendenze della fisioterapista al 100% ed ha ridotto la sua attività al
50% poiché per la medesima percentuale si trovava in infortunio.
Successivamente, dal 30 aprile 2001 è in malattia al 100%.
Poiché l’assicurata è
stata assunta al 100% ed ha ridotto l’attività a causa dell’infortunio prima e
della malattia poi e visto che l’assicurata non era impiegata nell’ambito della
capacità residua, il passaggio dal precedente assicuratore a quello attuale è
avvenuto correttamente secondo l’art. 4.2 della citata convenzione di libero
passaggio tra assicuratori.
La convenuta è pertanto
tenuta ad erogare all’attrice le indennità giornaliere a
concorrenza del medesimo importo, dello stesso termine d’attesa e della stessa
durata delle prestazioni del vecchio assicuratore.
2.6. Resta da esaminare quanto
deve ancora pagare l’assicuratore convenuto e per quanto tempo.
Da uno scritto del 17
dicembre 2002 del precedente assicuratore all’attrice (doc. H), emerge che
l’indennità giornaliera riconosciuta dal 1.2.2002 al 31.12.2002, ammontava a
fr. 61.45 al giorno, così calcolata:
salario annuo fr. 37’800
salario
giornaliero: fr. 37'800 : 365 = fr. 103.56
salario giornaliero
all’80%: fr. 82.85
Dall’importo
giornaliero di fr. 103.56 l’assicuratore ha dedotto:
fr. 26.82 di rendita AI
(816 X 12 : 365)
fr. 8.51 di rendita
LAINF (259 X 12 : 365)
fr. 6.78 di rendita
LPP (2’478 : 365)
ed ha versato un importo totale
di fr. 20'095 dal 8.2.2002 (7 giorni d’attesa) al 31.12.2002 (327 x 61.45).
Nel gennaio 2003 la __________
ha ancora versato fr. 1'905 (61.45 X 31), in attesa che il nuovo assicuratore
subentrasse.
La convenuta ha invece
versato, per il periodo fino al 30.04.2003, fr. 3'079.40 (4'984.40 – 1'905 rimborsati
alla __________), ossia fr. 34.60 al giorno dal 1.1.2003.
Il 12 giugno 2003 la __________
ha proceduto ad una compensazione in seguito alla modifica dell’ammontare della
rendita AI dal 1.8.2002 al 31.12.2002 da fr. 816 al mese a fr. 1'632.
Con scritto di pari data
ha affermato che in quel periodo la perdita effettiva dell’attrice ammontava a
fr. 15'845 (fr. 103.56 x 153 giorni) e che, poiché la __________ aveva già
versato, per quel periodo, fr. 9'402 (fr. 61.45 X 153), rimanevano “scoperti”
fr. 6'443 (15'845 – 9'402). Considerato che, per lo stesso periodo,
l’assicurazione AI deve versare fr. 8'160 (fr. 1'632 x 5 mesi), è stata
effettuata una compensazione di fr. 1'864.
Riassumendo, l’attrice ha
ricevuto complessivamente dalla __________ fr. 20’136 (fr. 20'095 + 1’905 –
1'864) e da CV 1 fr. 3'079.40, per un totale di fr. 23'215.40.
Pendente causa il TCA ha
interpellato la __________, chiedendo:
"
1. A quanto ammonta, complessivamente, l’importo
effettivamente versato dalla __________ a AT 1 nel 2002?
A quanto ammonta l’importo versato a AT 1 nel
2003?
Considerandi
2.
Voglia presentare per esteso e
dettagliatamente il calcolo effettuato dalla __________ relativo alle indennità
giornaliere versate, precisando in particolare quali prestazioni di quali
assicurazioni sono state prese in considerazione nel conteggio.
3.
L’indennità giornaliera è stata calcolata su
un importo di fr. 103.56 (ossia al 100%) oppure di fr. 82.85 (ossia all’80%)?
Perché?
Se la prestazione è stata calcolata su un importo
di fr. 82.85, per quale motivo nello scritto del 17 dicembre 2002 il calcolo è
stato effettuato sulla base di fr. 103.56?
4.
Per quale motivo è stato preso in
considerazione un salario annuo di fr. 37'800?
Chi vi ha fornito questa indicazione ed a quando
risale?
In particolare quanto guadagnava mensilmente AT 1
prima della malattia? L’assicurata lavorava al 100%, al 50% (altra
percentuale?)?
5.
Voglia trasmetterci l’intero incarto della __________
inerente questa pratica." (doc. XIX)
L’assicuratore alla
domanda 1 ha risposto affermando di aver versato all’attrice, nel 2002, fr.
20'201 (20'095 per perdita di salario + 106 per rimborso spese viaggi). Circa la
seconda domanda l’assicuratore ha rinviato al suo scritto del 17.12.2002 di cui
si è detto prima.
Alla terza richiesta ha
risposto che “il calcolo è stato effettuato tenendo conto del 100% della
perdita salariale, ossia fr. 103.56 al giorno, sulla base dell’art. 32 delle
CGA”, rilevando inoltre che “a titolo aggiuntivo e per quanto riguarda
il secondo capoverso, questo è altresì il concetto che dovrebbe applicare il
nuovo e subentrato assicuratore. Dunque; si riconosce l’effettiva perdita di
salario ma al massimo la diaria convenuta:
pregiudizio
effettivo fr. 61.45
Ma al massimo la diaria
convenuta, secondo contratto l’80% di fr. 103.65, ossia fr. 82.85.”
Infine il precedente
assicuratore, a proposito della domanda 4, ha rilevato di aver utilizzato il
salario annuo di fr. 37'800, secondo la dichiarazione del datore di lavoro del
25.
febbraio 2002 figurante sul formulario “notifica per l’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia”. La Cassa ha
precisato che “secondo quanto indicatoci fr. 37'800, divisibile per 12 o 13
mensilità per noi non era pertinente, trattasi a tutti gli effetti della
remunerazione annua e su questa si basa il calcolo dell’indennità giornaliera.
Secondo quanto indicatoci lavorava al 50% e il rimanente sarebbe passata in AI
a seguito dell’infortunio del 24.08.1998. Tuttavia persisteva un contratto di
lavoro al 100%. L’assicuratore LAINF (__________) poneva termine all’indennità
giornaliera in data 31.01.2002 da qui la notifica nei nostri confronti quali
assicuratori malattia. In questo senso e sempre riferendoci al nostro conteggio
del 17.12.2002 (doc. Z-19 e Z 51/1) abbiamo tenuto conto della rendita AI
portandola in deduzione. Tutto questo applicando le disposizioni contrattuali
come indicatovi nella risposta alla domanda n. 3.” (doc. XX)
L’art. 32 CGA citato dal
vecchio assicuratore prevede che se l’assicurato ha diritto anche a prestazioni
da assicurazioni federali o aziendali se un terzo responsabile ha effettuato
tali prestazioni, la __________ completa queste prestazioni soltanto fino a
concorrenza dell’effettiva perdita di guadagno dell’assicurato. La __________
paga al massimo la diaria convenuta. Se viene versata una diaria ridotta, la
durata delle prestazioni si protrae sino a che l’importo complessivo delle
diarie concesse non corrisponde alla prestazione in caso d’incapacità totale al
lavoro senza riduzione. Questa disposizione è pure applicabile alle istituzioni
di assicurazione equivalenti con sede all’estero.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto emerge che l’assicurata, come indicato nello scritto del 17
dicembre 2002 sopra citato, ha diritto al versamento, da parte della convenuta,
di un importo massimo di fr. 82.85; tuttavia se altri assicuratori erogano
delle prestazioni, queste vanno dedotte dall’importo complessivo di fr. 103.56
e, nella misura in cui l’ammontare percepito supera i fr. 20.71 (103.56 –
82.
), l’importo eccedente va dedotto dall’ammontare di fr. 82.85 dovuto dalla
convenuta.
Inoltre, se viene versata
una diaria ridotta, la durata della prestazione si protrae sino a che l’importo
complessivo delle diarie concesse non corrisponde alla prestazione in caso
d’incapacità totale al lavoro senza riduzione. L’assicuratore eroga pertanto
l’importo complessivo di fr. 59'652 (82.85 x 720; cfr. anche petizione, punto
3).
Per quanto concerne le
prestazioni da erogare nel 2003 e fino al 15 giugno 2004, come richiesto con la
petizione, dagli atti emerge che la rendita AI nel 2003 e 2004 ammontava a fr.
1'671 (doc. L), la rendita LPP a fr. 5'230 annui (doc. T), mentre per la
rendita LAINF vi è solo l’indicazione del 2002 di fr. 259 mensili. Ritenuto che
comunque l’interessata afferma che da gennaio la rendita ammonta a fr. 262 e
che la causa, attualmente, è pendente al TCA (inc. 35.2004.76), il dato è
comunque provvisorio e, in futuro, saranno possibili ulteriori modifiche e compensazioni.
Dagli atti allegati
dall’attrice con la richiesta dell’assistenza giudiziaria, emerge che dal
1.1.2003
al 31.1.2004 l’assicurata ha beneficiato anche di un’indennità
giornaliera perdita di guadagno di fr. 20 al giorno da __________. Tuttavia il
citato art. 32 CGA non si applica non trattandosi in concreto di
un’assicurazione federale, bensì di un’assicurazione complementare privata. Del
resto CV 1 non dice nulla al proposito.
Con i dati attuali, per il
periodo 2003/ 2004 l’indennità giornaliera ammonta a fr. 25.71 al giorno
(103.56 - 54.95 [1'671 X 12 : 365] – 14.30 [5’230 : 365] – 8.60 [262 X 12 :
365]). L’importo complessivo dovuto fino al 15 giugno 2004 è di fr. 13'677.75
(365 X 25.71 + 167 X 25.71). Poiché la Cassa ha già versato fr. 4'984.40, la
convenuta deve ancora un importo di fr. 8'693.35.
Va ora esaminato a quanto
ammonta ancora, al massimo, l’importo che la Cassa deve erogare dal 16 giugno
2004, nella misura in cui la malattia dell’assicurata continua.
Come visto l’importo
massimo erogabile è di fr. 59'652. Da questa somma vanno dedotti fr. 13'677.75
(importo dovuto dal 1.1.2003 al 15.6.2004) e l’importo già versato nel 2002
dalla __________, ossia fr. 18’231 (20'095 – 1'864 compensati con la Cassa AI),
per un importo ancora dovuto di fr. 27'743.25.
In conclusione, la
petizione va parzialmente accolta. La Cassa deve versare all’attrice fr. 8'693.35
per indennità perdita di guadagno fino al 15 giugno 2004.
E’ accertato che l’importo
massimo che la convenuta deve erogare se l’assicurata è ammalata anche dopo il
15.
giugno 2004 ammonta a fr. 27'743.25.
2.7
Visto l’esito della procedura,
l’attrice, vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha
diritto all’importo di
fr. 1'800.-- a titolo di
ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).
L'esito
della vertenza e il diritto a ripetibili parziali rendono priva di oggetto la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio relativa alla parte per la quale
l'assicurata è vincente in causa (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F.,
U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto
1999.
nella causa D., I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S., P 7/97
e STFA del 27 aprile 1998 nella causa C., U 18/97).
2.8
Nella
limitata misura in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta
al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo l’art.
21.
cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio
è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal
30.
luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3
della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria
è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328.
e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.9
Nel caso di
specie con la presente sentenza è stato riconosciuto il diritto dell’assicurata
di percepire un importo di fr. 8'693.35 e di aver
diritto ancora a fr. 27'743.25 al massimo.
Secondo
la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità
di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile
per una persona sola è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un
supplemento del 15-25% conformemente alla recente giurisprudenza del TFA.
Dagli
atti emerge che l’assicurata, che il 31.12.2003 disponeva di una sostanza di
fr. 1'629.41, mensilmente deve far fronte ad una locazione di fr. 891, oltre a
fr. 124 per l’assicurazione dell’automobile (744.10 : 6) e fr. 26.40 per le
targhe (316 : 12), oneri sociali per fr. 36.15 (108.40 : 3), un conguaglio
spese di fr. 52.70 (632.40 : 12), e fr. 286.30 di cassa malati.
Va
tuttavia a questo proposito rilevato che l’insorgente, beneficiaria nel 2004 di
fr. 243 di prestazioni complementari, poteva contare anche sul sussidio della
Cassa malati (cfr. la decisione della prestazione complementare del 26.1.2004
dove viene indicato un importo versato direttamente all’Ufficio assicurazione
malattia). Sia come sia, come si vedrà in seguito, anche prendendo in
considerazione l’intero premio LAMal, l’assistenza giudiziaria non va
riconosciuta.
Va invece
rilevato che le assicurazioni non obbligatorie (per es. le assicurazioni
private LCA), sono prese in considerazione solo in casi particolari.
In
concreto non ci sono motivi per prendere in considerazione anche i premi delle
assicurazioni complementari.
Per cui,
sulla base di quanto sopra esposto, il fabbisogno della richiedente ammonta a
fr. 1'416.55 (compresi i premi LAMal), cui va aggiunto l’importo di fr. 1'100
che comprende le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001), per un importo complessivo di fr. 2'516.55.
Il
reddito mensile è composto da fr. 1'671 di rendita AI, fr. 243 di
complementare, fr. 262 di rendita LAINF, fr. 435.80 di rendita LPP, oltre a fr.
771.30
di indennità giornaliere (fr. 25.71 X 30, cfr. supra), per complessivi
fr. 3'383.10.
Con un
reddito di fr. 3'383.10 l’attrice deve far fronte a fr. 2'516.55. Ora, anche
volendo aggiungere il supplemento massimo del 25% al minimo esecutivo di fr.
1'100, ossia fr. 275, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 e un importo di fr. 225.20 per
le imposte (1'224.50 [imposte cantonali] + 1'367.75 [imposte comunali] + circa
110.
[imposte federali] : 12), comunque vi sarebbe un eccedenza di fr. 366.35.
Nella
STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di
due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento
del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese.
In
particolare l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +
fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza
mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).”
(STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)
Di
conseguenza, nell’evenienza concreta, considerata l’eccedenza, la gratuità
della procedura, l’assenza di ripetibili da versare e, al contrario, il fatto
che l’assicurata abbia diritto a delle ripetibili parziali di fr. 1'800.--, oltre
ad un ammontare di fr. 8'693.35, il TCA deve concludere
che l’assicurata può saldare le spese legali ratealmente e in un termine
adeguato senza cadere in uno stato di indigenza.
Alla luce
di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni
necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono
adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza
dev'essere respinta.
2.10
Le parti
chiedono genericamente l’assunzione di ulteriori prove.
Il TCA rinuncia
all’assunzione di nuove prove. Infatti, la documentazione agli atti è già
sufficientemente chiara per permettere a questo Tribunale di statuire in merito
alla vertenza senza dover procedere ad ulteriori accertamenti.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo
di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
2.11
Secondo
l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.
Con
lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere
tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio
federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le
stesse.
Alla luce
della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente
sentenza all'autorità di sorveglianza.
2.12
L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per
violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità
di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in
procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).
Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in
specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
Nel caso di specie, il valore litigioso supera i fr. 8'000, per
cui il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso per riforma al
Tribunale Federale di Losanna.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ CV 1 è
condannata a versare a AT 1 un importo di fr. 8'693.35.
§§ Nella misura
in cui l’incapacità lavorativa di AT 1 si protrae oltre il 15.6.2004, la CV 1
dovrà pagare prestazioni giornaliere conformemente a quanto esposto nei
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
4.- Intimazione
alle parti e all'UFAP.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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