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Decisione

36.2004.149

richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia. Ricorso respinto perché il reddito di riferimento del padre dell'assicurata - una studentessa senza reddito

15 marzo 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come

nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche

successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso

una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di

applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a

18 anni è considerato/a persona sola.

Per

le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo

inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della

famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento

non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile."

I limiti dell’Ordinanza sull’adeguamento

delle prestazioni complementari all’AVS/AI applicabili in concreto non sono

palesemente raggiunti. In altri termini se, al momento dell’inoltro della

domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare

l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito

determinante del nucleo primario) non inferiore a quanto fissato dalla predetta

ordinanza ossia CF 1'470.-- mensili.

Scopo del legislatore è quello di non

intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale

obbligo incombe ai genitori. Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di

sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse

risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare

la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Quindi se il giovane dispone di

una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in

sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare

massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non

è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata.

5. Nel

caso di specie, nella richiesta di sussidio del 22 maggio 2003 l’assicurata ha indicato

di essere apprendista / studente e nello spazio destinato “unicamente alle

persone singole che secondo i dati fiscali della tassazione 2001/2002 hanno un

reddito imponibile uguale a zero oppure un reddito lordo annuo inferiore a fr.

6'000”, alla domanda “qualcuno provvede al vostro sostentamento?” ella ha

risposto affermativamente, indicando il nome di suo padre, __________, __________,

il quale le versava fr. 800 mensili quali alimenti (cfr. doc. 1).

L’amministrazione, nel

valutare il diritto o meno della ricorrente ad ottenere il sussidio per l’anno

2003, constatato che ella non percepiva nessun reddito nel 2003, ha a giusta

ragione fatto capo al reddito di riferimento del padre dell’assicurata, che

supera, seppur di poco, il limite di fr. 55'000 stabilito dalla legge (cfr.

doc. 3).

La decisione di

rifiuto del diritto al sussidio per l’anno 2003 emanata dall’amministrazione è

dunque corretta.

6. Con

la richiesta di revisione del 15 marzo 2004 l’assicurata ha rilevato che nel

2003, a causa di un’allergia (eczema alle mani), ha dovuto interrompere il suo

apprendistato di vendita e ha dovuto fare fronte alle sue esigenze contando

unicamente su un’entrata di fr. 800 mensili versatale dal padre a titolo di

alimenti. Ella ha poi aggiunto di riuscire, grazie agli alimenti ricevuti dal

padre, ad essere autosufficiente, di condividere un appartamento con un’amica,

rilevando infine che a partire dal 22 novembre 2003 l’ammontare degli alimenti

corrispostole si è ridotto a fr. 600 mensili (cfr. doc. 5).

L’assicurata ha infine

osservato che a partire dal 7 gennaio 2004, in attesa di intraprendere, nel

settembre 2004, la formazione di tipografa, ha invece iniziato uno stage di

serigrafia la __________ di __________, percependo una paga di fr. 5 all’ora,

pari a circa fr. 700 mensili (cfr. doc. 5).

A norma dell’art. 48

Reg. LCAMal, l’istanza di revisione del sussidio può essere presentata dagli

assicurati in ogni momento, a seguito dell’emissione di una tassazione

intermedia o d’inizio di assoggettamento (lett. a) oppure per le situazioni di

cui all’art. 67 (lett. b).

Nella fattispecie

concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurata, né si

è in presenza di un inizio di assoggettamento. Resta da analizzare se nel caso

di specie è dato uno degli estremi di cui all’art. 67 Reg. LCAMal.

Le

motivazioni riportate dall’assicurata nella sua richiesta di revisione relativa

all'anno 2003 non apportano modifiche rilevanti rispetto a quanto valutato

dall’amministrazione al momento della decisione di rifiuto dell’istanza di

sussidio 2003 per l’assicurazione contro le malattie: ella infatti ha solo

indicato che a partire dal mese di novembre 2003 ha ricevuto solo fr. 600

mensili, in luogo dei precedenti fr. 800 mensili, quali alimenti da parte di

suo padre. Tale circostanza non influisce tuttavia sulla decisione che nega il

diritto al sussidio per l’anno 2003, ritenuto che nel caso di specie, non è possibile

applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per procedere autonomamente all'accertamento

del reddito. Infatti, dato che l’assicurata non percepisce

nessun reddito, fatti salvi gli alimenti di cui si è detto e considerato come RI

1 non consegua redditi autonomi che raggiungano il limite massimo per

persone sole ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, essa non è esentata, per l’anno 2003, dallo specificare (e

l’amministrazione dal farne riferimento) il nucleo primario di riferimento

(reddito imponibile del padre). Il diritto al sussidio deve allora essere

valutato, secondo l’art. 32 LCAMal, in base al reddito determinante della

persona o della famiglia da cui dipende per il suo sostentamento, vale a dire

suo padre, come da lei stessa indicato nella richiesta del sussidio

dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 (cfr. doc. 1). Ora, come visto in

precedenza, nel caso di specie il reddito di riferimento del padre

dell’assicurata è superiore ai limiti stabiliti dalla legge (cfr. doc. 3). Ne

consegue che la richiesta di revisione in materia di riduzione

individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 deve essere

respinta.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso contro la decisione del 22 settembre 2004 concernente la revisione

della decisione del 31 luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei

premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 è respinto.

Considerandi

2.

- Il

ricorso in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione

malattia per l’anno 2004 è irricevibile.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Intimazione

alle parti. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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