36.2004.149
richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia. Ricorso respinto perché il reddito di riferimento del padre dell'assicurata - una studentessa senza reddito
15 marzo 2005Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.149
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, TCA
Titolo:
richiesta di revisione della decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia. Ricorso respinto perché il reddito di riferimento del padre dell'assicurata - una studentessa senza reddito - supera i limiti
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.149
36.1004.165
cr/sc
Lugano
15 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2004
di
RI 1
contro
la decisione del 22 settembre 2004
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1983, in data 22 maggio 2003 ha postulato la concessione del
sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2003.
Nella
domanda l’assicurata ha indicato di ricevere fr. 800 mensili di alimenti dal
padre, __________, domiciliato a __________ (cfr. doc. 1).
La
domanda non è stata accolta, come comunicato con decisione del 31 luglio 2003
(cfr. doc. 5a).
Successivamente,
l’assicurata ha richiesto il sussidio per il pagamento del premio di Cassa
Malati anche per l'anno 2004.
Con decisione del 27
febbraio 2004 anche questa domanda non è stata accolta (cfr. doc. IX4).
L’assicurata in data
15 marzo 2004 ha inoltrato reclamo contro la decisione citata.
B. Con
lettera datata 15 marzo 2004 l’assicurata ha chiesto all’amministrazione la
revisione della decisione per il sussidio cassa malati 2003-2004, in quanto sul
modulo di richiesta aveva dimenticato di indicare che ella percepiva, oltre ai
fr. 800 mensili di alimenti versatigli dal padre, anche la paga di apprendista
di vendita al primo anno; per motivi di salute, tuttavia, ella aveva dovuto
interrompere, a partire dal 22 novembre 2002 il contratto di tirocinio di
apprendista di vendita, continuando la scuola solo fino a marzo 2003 (cfr. doc.
5).
In data 27 aprile
2004, il __________, datore di lavoro dell’assicurata a partire dal 7 gennaio
2004 nell’ambito di un progetto d’integrazione professionale mirato alla definizione
di un apprendistato con inizio previsto per il mese di settembre 2004, ha
chiesto all’Ufficio assicurazione malattia di riconoscere a RI 1 il sussidio
cassa malati per il 2003 e il 2004, dato che ella nel 2003 non ha svolto
nessuna attività lucrativa e nel 2004 ha percepito un salario di formazione di
fr. 5 orari (cfr. doc. 2).
C. L'amministrazione,
con decisione datata 5 luglio 2004 indirizzata al __________, ha dichiarato
irricevibile la domanda dell’assicurata di revisione delle decisioni negative del
31 luglio 2003 e del 27 febbraio 2004, difettando nel caso specifico i
requisiti previsti agli articoli 48 e 67 Reg. LCAMal (cfr. doc. 4).
In seguito, con
decisione datata 22 settembre 2004 indirizzata a RI 1, l’amministrazione ha
dichiarato irricevibile l’istanza di revisione della decisione del 31 luglio
2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia
per l’anno 2003, ritenuta l’assenza dei requisiti previsti agli articoli 48 e
67 Reg. LCAMal (cfr. doc. 7).
D. Con
atto del 19 ottobre 2004 l’assicurata si è aggravata a questo TCA, contestando
il rifiuto di sussidio relativo agli anni 2003 e 2004, indicando di avere
percepito unicamente fr. 800 quale contributo alimentare del padre, come
risulta da un accordo scritto stipulato anni prima dai suoi genitori (cfr. doc.
I).
Con
scritto 28 ottobre 2004 il TCA ha invitato l’amministrazione ad accertare
presso la Posta la data esatta in cui l’interessata ha ricevuto la decisione 5
luglio 2004, apparendo a prima vista il ricorso tardivo (cfr. doc. V).
L'amministrazione,
nella risposta di causa del 22 novembre 2004, dopo aver precisato che la
decisione impugnata dall’assicurata è quella emanata il 22 settembre 2004, ha postulato
la reiezione dell'impugnativa, dato che nel caso di specie non risultano
soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'art. 48 Reg. LCAMal (cfr.
doc. VII).
Alla
ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
E. Pendente
causa l’amministrazione, rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta ad
accertare se contro la decisione di rifiuto di sussidio per l’anno 2004
l’assicurata abbia inoltrato reclamo o abbia formulato domanda di revisione,
l’UAM ha comunicato che, in data 15 marzo 2004, l'assicurata ha inoltrato
reclamo avverso la decisione di carattere negativo emessa in data 27 febbraio
2004. L’amministrazione, tenuto conto delle argomentazioni addotte in sede di
reclamo, ha chiesto all’assicurata di produrre copia di tutti i documenti
attestanti l’ammontare del reddito lordo conseguito a partire dal 1° gennaio
2004 (cfr. doc. IX).
F. In
data 22 febbraio 2005 il TCA ha comunicato all’assicurata che, visto il tenore
dello scritto dell’amministrazione, il Tribunale avrebbe provveduto ad evadere
quanto prima la controversia relativa alla richiesta di revisione della
decisione di rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2003,
mentre invece la controversia concernente il rifiuto del sussidio
dell'assicurazione malattia per l'anno 2004 sarebbe stata stralciata, visto che
è ancora pendente la procedura di reclamo presso l'UAM (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Va
innanzitutto rilevato che agli atti risultano due decisioni
dell’amministrazione relative all’istanza di revisione della decisione del 31
luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia per l’anno 2003: una prima decisione datata 5 luglio 2004, avente come
oggetto “istanza di revisione della nostra decisione del 31.07.2003 in materia di
riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 e
della nostra decisione del 27.02.2004 relativa all’anno 2004 a nome della
signora RI 1 – __________”, inviata dall’UAM al __________ di __________ e una
seconda decisione, datata 22 settembre 2004, oggetto della quale è “istanza di
revisione della nostra decisione del 31.07.2003 in materia di riduzione
individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003”, inviata
dall’UAM a RI 1, __________.
L’assicurata
ha impugnato in data 19 ottobre 2004 la decisione dell'UAM che ha dichiarato
irricevibile l’istanza di revisione della decisione del 31 luglio 2003 con cui
è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2003.
Va
qui rammentato come avverso le decisioni di prima sede relative alla
concessione (od al rifiuto) di sussidi all'assicurato interessato è data
possibilità di impugnare il provvedimento mediante reclamo. Il reclamo deve
essere formulato entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto, ossia da quando
il provvedimento è intimato all'assicurato interessato. Avverso la decisione
emessa su reclamo la persona postulante il sussidio può inoltrare ricorso al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni. L'art. 76 LCAMal regola la materia.
Come rammentato in una sentenza di questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni del 25 marzo 2003 (36.2003.3 in re H.):
" Nel Rapporto del 5 giugno 1997 della Commissione
della gestione e delle finanze sui messaggi 3 gennaio 1996, 20 marzo 1996 e 19
febbraio 1997 concernenti la legge cantonale di applicazione della legge
federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), i relatori, a proposito degli
art. 74 segg. (contenzioso), ed in particolare il progetto relativo all'art.
76, hanno affermato:
" Il
messaggio del Consiglio di Stato suddivide tutti i possibili ricorsi in diverse
casistiche. Tale modo di procedere risulta inutilmente dispersivo e alla fin
fine di difficile comprensione. Inoltre il messaggio lascia sussistere delle
competenze del TRAM per la verità non immediatamente identificabili. La
Commissione "verifica leggi" ritiene che per il cittadino, ma anche
per l'amministrazione sia di gran lunga preferibile avere un solo tribunale,
cioè il TCA, che si occupi dell'intera materia. Si potrà così beneficiare di
una miglior competenza generale e soprattutto il cittadino non avrà alcun
dubbio sull'autorità cui rivolgersi sia contro le decisioni delle casse malati
sia contro quelle dell'amministrazione. In questo senso è opportuno unificare
tutti i termini di ricorso e di reclamo a 30 giorni. Tale termine è infatti
tipico del diritto delle assicurazioni sociali per cui si potranno evitare
dubbi e soprattutto spiacevoli errori.
In questo modo tutto il
contenzioso relativo alla LCAMal è retto da due principi semplici e univoci:
- qualsiasi decisione può essere
contestata al TCA
- qualsiasi decisione può essere
impugnata entro 30 giorni.
Si evitano così
distinzioni complesse a detrimento tanto dei cittadini che degli specialisti.
La Commissione della gestione e delle finanze ha già più volte sottolineato
l'attenzione che deve essere portata alla possibilità materiale per il TCA di
rispettare il principio di celerità e anche in questa occasione invita il
Consiglio di Stato ad agire in tal senso. Il nuovo art. 76 sostituisce gli art.
76, 77, 78, 79 80 e 83 del messaggio del Consiglio di Stato. Di conseguenza
viene modificata la numerazione degli articoli successivi."
In
altri termini dunque la decisione emanata in virtù della LCAMal, in casu
dall'UAM, può essere in primis oggetto di reclamo all'ufficio medesimo, nel
termine di 30 giorni, e la successiva decisione su opposizione può essere
oggetto di ricorso al TCA nel termine ancora di 30 giorni.
Nella risposta di causa,
l’amministrazione, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA
(cfr. doc. V), ha precisato che, contrariamente a quanto indicato nello scritto
del 28 ottobre 2004, la decisione impugnata dall’assicurata è stata emessa in
data 22 settembre 2004, in sostituzione di una precedente decisione del 5
luglio 2004 (cfr. doc. VII).
Il
ricorso in discussione, datato 19 ottobre 2004, contro la decisione del 22
settembre 2004 dell’UAM è quindi da ritenere tempestivo siccome inoltrato entro
il termine di 30 giorni concesso dalla legge ed è pertanto ricevibile.
Questa
Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso, che, occorre ricordare, ha
per oggetto unicamente la richiesta di revisione della decisione di rifiuto del
sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2003 (cfr. doc. X).
3. La
controversia concernente il rifiuto del sussidio dell'assicurazione malattia
per l'anno 2004, per contro, si rivela irricevibile in difetto di
emanazione di provvedimento impugnabile, visto che è ancora
pendente la procedura di reclamo presso l'UAM.
Avverso
le decisioni su reclamo, come detto, l'assicurato ha la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente.
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha comunicato al TCA che contro la decisione
del 27 febbraio 2004, con cui le è stato comunicato il rifiuto del sussidio per
l’anno 2004, l’assicurata ha inoltrato reclamo (cfr. doc. IX). L’UAM, tenuto
conto delle argomentazioni addotte con il reclamo, ha invitato in data 14
ottobre 2004 l’assicurata a produrre copia di tutti i documenti attestanti
l’ammontare del reddito lordo conseguito a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr.
doc. IX2). L’assicurata non ha dato seguito alla richiesta
dell’amministrazione, motivo per il quale la procedura di reclamo non è ancora
stata evasa.
Pertanto,
non essendo ancora stata emanata una decisione su reclamo impugnabile da parte
dell’amministrazione, il ricorso qui in discussione (che l’assicurata vuole
anche riferito al sussidio 2004) è irricevibile.
L'atto
19 ottobre 2004, con riferimento al sussidio 2004, non può neppure essere
considerato quale ricorso per denegata giustizia, ritenuto come l’emanazione di
una decisone su reclamo non sia stata possibile a causa della mancanza di
collaborazione da parte dell’assicurata stessa.
A tal proposito, il
TCA richiama l’assicurata al suo dovere di collaborare e la invita pertanto a
produrre all’amministrazione la documentazione richiesta in data 14 ottobre 2004.
Questo
Tribunale ricorda all'assicurata che, qualora non condividesse il contenuto
della decisione su reclamo dell’amministrazione, potrà, semmai, adire il
TCA contro la stessa. Solo in questo caso il Tribunale
potrà entrare nel merito della fattispecie.
Nel
merito
4. Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti conformemente a quanto disposto
dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle
quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di fr. 22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il
DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.--.
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria
contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LACAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di
tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di
sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
Va ancora osservato come la definizione di persona sola
rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3
gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge
Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio,
l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della
Legge federale per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a
fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.
Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice
civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento
del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a
sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero,
se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie
(art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla maggiore età del
figlio (art. 277 CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
Fatti
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come
nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche
successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso
una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola.
Per
le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento
non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
I limiti dell’Ordinanza sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI applicabili in concreto non sono
palesemente raggiunti. In altri termini se, al momento dell’inoltro della
domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare
l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario) non inferiore a quanto fissato dalla predetta
ordinanza ossia CF 1'470.-- mensili.
Scopo del legislatore è quello di non
intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale
obbligo incombe ai genitori. Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di
sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse
risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare
la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Quindi se il giovane dispone di
una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in
sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare
massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non
è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata.
5. Nel
caso di specie, nella richiesta di sussidio del 22 maggio 2003 l’assicurata ha indicato
di essere apprendista / studente e nello spazio destinato “unicamente alle
persone singole che secondo i dati fiscali della tassazione 2001/2002 hanno un
reddito imponibile uguale a zero oppure un reddito lordo annuo inferiore a fr.
6'000”, alla domanda “qualcuno provvede al vostro sostentamento?” ella ha
risposto affermativamente, indicando il nome di suo padre, __________, __________,
il quale le versava fr. 800 mensili quali alimenti (cfr. doc. 1).
L’amministrazione, nel
valutare il diritto o meno della ricorrente ad ottenere il sussidio per l’anno
2003, constatato che ella non percepiva nessun reddito nel 2003, ha a giusta
ragione fatto capo al reddito di riferimento del padre dell’assicurata, che
supera, seppur di poco, il limite di fr. 55'000 stabilito dalla legge (cfr.
doc. 3).
La decisione di
rifiuto del diritto al sussidio per l’anno 2003 emanata dall’amministrazione è
dunque corretta.
6. Con
la richiesta di revisione del 15 marzo 2004 l’assicurata ha rilevato che nel
2003, a causa di un’allergia (eczema alle mani), ha dovuto interrompere il suo
apprendistato di vendita e ha dovuto fare fronte alle sue esigenze contando
unicamente su un’entrata di fr. 800 mensili versatale dal padre a titolo di
alimenti. Ella ha poi aggiunto di riuscire, grazie agli alimenti ricevuti dal
padre, ad essere autosufficiente, di condividere un appartamento con un’amica,
rilevando infine che a partire dal 22 novembre 2003 l’ammontare degli alimenti
corrispostole si è ridotto a fr. 600 mensili (cfr. doc. 5).
L’assicurata ha infine
osservato che a partire dal 7 gennaio 2004, in attesa di intraprendere, nel
settembre 2004, la formazione di tipografa, ha invece iniziato uno stage di
serigrafia la __________ di __________, percependo una paga di fr. 5 all’ora,
pari a circa fr. 700 mensili (cfr. doc. 5).
A norma dell’art. 48
Reg. LCAMal, l’istanza di revisione del sussidio può essere presentata dagli
assicurati in ogni momento, a seguito dell’emissione di una tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento (lett. a) oppure per le situazioni di
cui all’art. 67 (lett. b).
Nella fattispecie
concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurata, né si
è in presenza di un inizio di assoggettamento. Resta da analizzare se nel caso
di specie è dato uno degli estremi di cui all’art. 67 Reg. LCAMal.
Le
motivazioni riportate dall’assicurata nella sua richiesta di revisione relativa
all'anno 2003 non apportano modifiche rilevanti rispetto a quanto valutato
dall’amministrazione al momento della decisione di rifiuto dell’istanza di
sussidio 2003 per l’assicurazione contro le malattie: ella infatti ha solo
indicato che a partire dal mese di novembre 2003 ha ricevuto solo fr. 600
mensili, in luogo dei precedenti fr. 800 mensili, quali alimenti da parte di
suo padre. Tale circostanza non influisce tuttavia sulla decisione che nega il
diritto al sussidio per l’anno 2003, ritenuto che nel caso di specie, non è possibile
applicare l'art. 67 Reg. LCAMal per procedere autonomamente all'accertamento
del reddito. Infatti, dato che l’assicurata non percepisce
nessun reddito, fatti salvi gli alimenti di cui si è detto e considerato come RI
1 non consegua redditi autonomi che raggiungano il limite massimo per
persone sole ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, essa non è esentata, per l’anno 2003, dallo specificare (e
l’amministrazione dal farne riferimento) il nucleo primario di riferimento
(reddito imponibile del padre). Il diritto al sussidio deve allora essere
valutato, secondo l’art. 32 LCAMal, in base al reddito determinante della
persona o della famiglia da cui dipende per il suo sostentamento, vale a dire
suo padre, come da lei stessa indicato nella richiesta del sussidio
dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 (cfr. doc. 1). Ora, come visto in
precedenza, nel caso di specie il reddito di riferimento del padre
dell’assicurata è superiore ai limiti stabiliti dalla legge (cfr. doc. 3). Ne
consegue che la richiesta di revisione in materia di riduzione
individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 deve essere
respinta.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso contro la decisione del 22 settembre 2004 concernente la revisione
della decisione del 31 luglio 2003 in materia di riduzione individuale dei
premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2003 è respinto.
Considerandi
2.
- Il
ricorso in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia per l’anno 2004 è irricevibile.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Intimazione
alle parti. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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