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Decisione

36.2004.151

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2005Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di attesa vengono computati alla

durata delle prestazioni se non ci sono accordi contrattuali divergenti.

18.3

In caso d’incapacità lavorativa parziale viene

corrisposta un’indennità giornaliera ridotta per la durata indicata al par.

18.1. La copertura assicurativa per la capacità di lavoro residua permane.

18.4

In caso di riduzione dell’indennità giornaliera

a causa di sovraindennizzo ai sensi del par. 23 delle presenti CGA, la durata

delle prestazioni si prolunga in maniera proporzionale alla riduzione.”

2.7. Non diversamente

che per il contratto d’assicurazione sottoposto al diritto privato anche i

Regolamenti degli assicuratori malattia devono essere interpretati ricercando

la reale e concorde volontà delle parti (DTF 112 II 253) e alla luce del

principio della buona fede (DTF 115 II 268; B. Viret, op. cit. pag. 92). Se

questa non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e

probabile volontà, secondo il principio della buona fede e considerare tutte le

circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto. Ci si atterrà

all’uso generale e quotidiano della lingua, con la riserva di accezioni

tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342; JdT 1996 I 128; DTF 115

Considerandi

II 268; SJ 1992 623 citate in B. Carron, La loi fédérale sur le contrat d’assurance,

Fribourg 1997 pag. 72).

L’interpretazione

di una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello

scopo del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa

determinarne la portata (Rep 1993 213ss; DTF 112 II 253ss; A. Maurer,

Privatversicherungsrecht 1986, p. 231; DTF 116 II 345; Roelli/Keller, Kommentar

z. BG über den Versicherungsvertrag, ed 1968 p. 459).

2.8

Dal chiaro

testo delle CGA, ed in particolare dall'art. 16, emerge che le parti hanno

inteso concludere un contratto tramite il quale l'assicuratore si impegna a

versare all'interessato, in caso di malattia debitamente comprovata, le

prestazioni pattuite, a partire dalla scadenza del termine di attesa. A norma

dell'art. 18.2, poi, i periodi di attesa vengono computati alla durata delle

prestazioni se non ci sono accordi contrattuali divergenti.

Il TCA ha

richiamato dalla Cassa la documentazione relativa al contratto d'indennità

giornaliera della ditta __________.

Nel

"Kollektiv-Taggeldversicherung Vertrag __________ " è indicato quanto

segue:

"

A01 Das gesamte Personal:

Krankengeld

Versicherter AHV-Lohn: 80%

Wartefrist pro Fall: 2

Tage

Leistungsdauer, Abzüglich Wartefrist: 720

innert 900 Tagen

Deckungsart: Volldeckung

Prämiensatz Männer/Frauen: 3.80%

(…)". (Doc. XV)

Alla luce di quanto precede, non v'è pertanto

alcun dubbio che nel caso di specie l'assicuratore ha dato seguito alla

possibilità offerta dall'art. 72 cpv. 2 LAMal, ovvero ha previsto nel suo

regolamento che dalla durata minima di 720 indennità giornaliere venisse

dedotto il termine d'attesa convenuto contrattualmente di 2 giorni. Il

conteggio allestito dalla resistente è di conseguenza esatto: la ricorrente ha

diritto a ricevere dall’assicuratore malattia l’importo di fr. 9'366.35,

risultante dalla deduzione di fr. 21'493.30 già percepiti dal capitale

assicurato di fr. 30'859.65 (718 giorni x 42.98 franchi al giorno).

All’assicuratore malattia è quindi fatto obbligo

di versare all’assicurata prestazioni come da copertura per un capitale residuo

massimo di fr. 9'366.35.

2.9

Di regola,

le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da

un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio

1997.

nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa

P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97

e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99 circa il

diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una

esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

In

applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso CO 1

verserà all'assicurata, rappresentata dal RA 1 di __________, fr. 1'000.-- di

ripetibili (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ CO

1 verserà a RI 1 indennità giornaliere di malattia come da copertura per un

totale di fr. 9'366.35.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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