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Decisione

36.2004.154

disdetta contratto assicurativo LCA. Disdetta nulla. L'assicurato deve prendere conoscenza per iscritto delle Condizioni Generali d'Assicurazione. Se sottoscrive una proposta d'assicurazione che le me

19 gennaio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le

contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione

sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio

ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge

di procedura per le cause davanti al TCA;

nel merito

che in sostanza, questo

Tribunale è chiamato a stabilire se i contratti per le prestazioni complementari

sottoscritti dai coniugi RA 1, per loro stessi e per il figlio minorenne (docc.

1, 2 e 4), esplicano i loro effetti durante l’anno 2004 e, di conseguenza, se

gli attori sono tenuti al pagamento dei premi per i mesi da aprile a settembre

2004 compresi, il cui credito vantato da CV 1 è stato oggetto dei tre precetti

esecutivi agli atti;

che con sentenza del

21 dicembre 2004 (Incc. nn. 36.2004.64-67) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni si è già pronunciato sulla portata giuridica delle disdette date dagli

attori il 14 novembre 2003, per cui portando l’oggetto del presente contendere

sulla medesima problematica, le considerazioni di diritto allora espresse vanno

integralmente poste alla base dell’attuale giudizio, non senza riprenderle

seppur brevemente;

che abbondanzialmente

va osservato come la giurisprudenza federale ammette la possibilità, per il

Tribunale, di far capo alle motivazioni di un giudizio di prima istanza quando

con il ricorso non siano presentati nuovi argomenti non esaminati dai primi

giudici (v. ST 1P. 69/2004 Ia Corte di diritto pubblico 7 aprile 2004);

che, può qui essere

fatto ampio rinvio alle considerazioni contenute nella sentenza 21 dicembre

2004 in re RA 1 anche se si tratta di giudizio di questo stesso Tribunale su argomenti

e temi in tutto uguali;

che non è quindi più necessario

sospendere le cause in disamina come postulato dagli attori;

che, più

concretamente, parte integrante dei contratti d'assicurazione complementare stipulati

a fine 2002 dai membri della famiglia RA 1, erano e sono le Condizioni Generali

d'Assicurazione (CGA), edizione gennaio 2003 (doc. 25);

che in virtù dell’art.

8 CGA, fatta eccezione per gli artt. 9 e 10 e per le categorie __________ e __________,

il contratto è concluso per tutta la vita dell’assicurato;

che quanto alla

risoluzione del contratto da parte dello stipulante, l’art. 9 CGA prevede che

oltre alle disposizioni dell’art. 42 LCA e dopo un termine di 5 anni, lo

stipulante può risolvere il contratto per la data di una scadenza del premio a

condizione di avvisare CV 1 per iscritto almeno 6 mesi prima di tale scadenza;

che in caso di

modifica dei premi, CV 1 è autorizzata a proporre l’adattamento del contratto a

partire dalla prossima scadenza del premio. I nuovi premi saranno comunicati

allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore; costui

disporrà allora della facoltà di rescindere il contratto – unicamente per la

parte modificata o nella sua totalità – al più tardi il giorno precedente la

scadenza del premio (art. 10 CGA);

che l'interpretazione

delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per

l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,

JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727), ossia applicando le regole

generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;

STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole

generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22);

che le condizioni

generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione

(VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,

in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des

assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673);

che la lettera degli

artt. 8, 9 e 10 CGA non lascia spazio ad interpretazione. Non vi sono infatti

termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni;

che, di principio,

all’assicurato è data la possibilità di rescindere il contratto sottoscritto,

ma soltanto dopo un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore e

con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della sua scadenza (art. 9

CGA);

che le condizioni

prevedono eccezionalmente anche la possibilità di rescindere anticipatamente

Considerandi

il negozio giuridico, ovvero quando i premi dell’assicurazione aumentano. In

tale caso l’assicurato può porre termine al contratto con un preavviso di un

solo giorno prima della scadenza del premio (art. 10 CGA);

che, nella

fattispecie, non sono trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dei

contratti in esame, tanto meno gli attori hanno comunicato all’assicuratore la

loro scelta con un preavviso di sei mesi e nemmeno c’è stato un aumento dei

premi LCA;

che pertanto, come già

evidenziato nella sentenza 21 dicembre 2004, la disdetta del 14 novembre 2003

data dai coniugi RA 1 a nome di tutta la famiglia esplica validi effetti

unicamente allo scadere del termine quinquennale e non pure per l’anno 2004,

come da essi voluto. Gli attori restano quindi obbligatoriamente vincolati

all’assicuratore CV 1 anche per l’anno 2004;

che in virtù dell’art.

3.

LCA, sottoscrivendo la proposta d'assicurazione l'assicurato si sottomette alle

condizioni che essa contiene (TD di Lenzburg in RUA V n. 14/38/40 citata in:

CARRĖ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 120 ad

art. 3 LCA);

che lo scopo della

consegna delle CGA è quello di dare al proponente la possibilità di prendere

conoscenza delle disposizioni contrattuali prima di impegnarsi con la propria

firma;

che il proponente che

negligentemente non prende conoscenza delle CGA contenute nel formulario di

proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non può prevalersi

della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di prendere

conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n. 120);

che, quindi, l'ignoranza

del tenore delle CGA da parte dell'avente diritto non costituisce una scusa per

quest'ultimo (TC VS in RVJ 1974 pag. 46);

che l'assicurato

rimane legato alle CGA quando esse sono menzionate sulla proposta che ha

firmato, fintanto che egli non dimostra chiaramente che esse non gli sono state

consegnate (TC SG in RUA XIX n. 47);

che il 29 novembre

2002.

gli attori hanno sottoscritto la proposta di cambiamento d’assicurazione,

confermando pure d’aver ricevuto le condizioni d’assicurazione (docc. 1, 2 e 4),

per cui essi avevano il dovere di prendere conoscenza di tutte le

clausole della proposta di cambiamento di contratto che si apprestavano a

sottoscrivere;

che non avendolo fatto

convenientemente, ossia mediante attenta lettura delle CGA, gli assicurati

devono sopportare l’applicazione dei contratti assicurativi con le relative

conseguenze e quindi restano legati ai contratti in discussione almeno per

l’anno 2004;

che anche se fosse

dimostrato che un consulente assicurativo ha fornito indicazioni imprecise, non

è possibile, alla famiglia RA 1, prevalersene: infatti, come visto, lo stesso

proponente è tenuto a prendere conoscenza delle CGA (art. 3 LCA);

che indipendentemente

dal fatto che le CGA siano state o meno messe a disposizione dei proponenti

prima della firma delle modifiche contrattuali, dalla ricezione dei contratti

assicurativi, ossia delle polizze d’assicurazione (docc. 5, 6 e 8), gli attori

avrebbero avuto quattro settimane di tempo per poterli impugnare (art. 12 LCA)

chiedendone la rettifica, qualora il loro contenuto non fosse coinciso con

quanto convenuto. Invece, anche avendone avuta la possibilità, non hanno agito

in tal senso;

che data la validità

anche per il 2004 di ognuna delle polizze assicurative in questione, rimane la

questione del pagamento dei premi LCA per il secondo ed il terzo trimestre dell’anno;

che giusta l’art. 12.1

CGA, la famiglia RA 1 era tenuta al pagamento anticipato dei premi del

2004.

fissati dalle polizze assicurative LCA secondo le scadenze concordate;

che non avendo

manifestamente ottemperato ai pagamenti in discussione, le petizioni vanno

respinte e, e RA 1 sono tenuti a corrispondere le rispettive prestazioni

secondo il contratto vigente, nonché le spese amministrative fatturate

dall'assicuratore (art. 13.3 e 13.4 CGA);

che come evidenziato

dalle parti, AT 3 è stata escussa nel mese di maggio 2004 per il mancato

pagamento annuo dei premi a suo carico e tale problematica è già stata trattata

nell’incarto parallelo (Inc. n. 36.2004.66) con sentenza del 21 dicembre 2004,

per cui la presente petizione è irricevibile;

che secondo l'art. 47

cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità

di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni

del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

che l'art. 43 OG

prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto

federale, ma solo se il valore litigioso davanti all’ultima giurisdizione

cantonale raggiunge i Fr. 8'000.- (art. 46 OG);

che nel caso di

specie, il valore litigioso è superiore ai citati Fr. 8'000.-, siccome è rappresentato

dall’importo massimo complessivo che la famiglia RA 1 è chiamata a versare alla

convenuta fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo, prima d’allora, un eventuale

aumento dei premi LCA che le permetterebbe di rescindere anticipatamente i singoli

contratti assicurativi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

petizioni di AT 1, AT 2 e AT 4 sono respinte.

1.1. Le

polizze d’assicurazione LCA nn. __________ concluse il 22 novembre 2002 da AT 1,

AT 2 e AT 4 con l’assicuratore malattia CV 1 hanno regolarmente esplicato i

loro effetti durante tutto l'anno 2004.

1.2. Gli

attori sono pertanto tenuti al pagamento dei rispettivi premi LCA dell’anno

2004, in particolare dei premi del secondo e del terzo trimestre del 2004 per i

quali sono stati correttamente escussi nel novembre 2004 dall’assicuratore

malattia CV 1, nonché le spese amministrative addebitate dall'assicuratore.

2. La

petizione di AT 3 è irricevibile.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi

degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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