36.2004.154
disdetta contratto assicurativo LCA. Disdetta nulla. L'assicurato deve prendere conoscenza per iscritto delle Condizioni Generali d'Assicurazione. Se sottoscrive una proposta d'assicurazione che le me
19 gennaio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2004.154
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
disdetta contratto assicurativo LCA. Disdetta nulla. L'assicurato deve prendere conoscenza per iscritto delle Condizioni Generali d'Assicurazione. Se sottoscrive una proposta d'assicurazione che le menziona, egli vi rimane legato. Pagamento anticipato dei premi
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO ASSICURATIVO
DISDETTA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
PAGAMENTO
PREMIO
art. 3 LCA
art. 12 LCA
art. 43 OG
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.154-157
TB
Lugano
19 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sulle petizioni del 9 novembre
2004 di
1. AT 1
2. AT 2
3. AT 3
4. AT 4
3, 4 rappr.
da: RA 1
contro
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
che AT 1, __________, AT
2, __________ e AT 4, __________, sono affiliati presso la Cassa malati CV 1
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (LAMal). Essi
beneficiano inoltre dal 1° gennaio 2003 di diverse coperture complementari
(LCA) (docc. 5, 6 e 8 degli Incc. nn. 36.2004.64-67, ai quali si fa riferimento
per la necessaria documentazione);
che il 14 novembre
2003 (doc. 9) ed RA 1 hanno comunicato alla Cassa malati CV 1 che rescindevano
tutti i contratti in essere con CV 1, ossia i contratti LAMal e LCA di tutta la
famiglia;
che il 5 novembre 2004
AT 2 (doc. A dell’Inc. n. 36.2004.154), AT 1 e AT 4
(doc. C) sono stati escussi rispettivamente per Fr. 507,60,
Fr. 674,70 e Fr. 57,30 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2004 e Fr. 115.- di
spese amministrative per ciascuno, a titolo di mancato pagamento dei premi LCA
dei mesi di aprile-settembre 2004;
che ai precetti
esecutivi nn. __________ essi hanno interposto opposizione;
che con scritto del 9
novembre 2004 (doc. I) ed RA 1 hanno presentato davanti a questo Tribunale una
petizione del seguente tenore:
" (...)
Si fa presente che:
1. al momento attuale è aperto l’incarto
n. 36.2004.64 presso il medesimo Tribunale
2. in data 8 novembre 2004 abbiamo ricevuto
3 precetti esecutivi da parte della CV 1 per i premi LCA di AT 1, AT 2 e AT 4
(per la figlia AT 3 non è stato emesso precetto perché la totalità del premio
2004 è già stata conteggiata nel precetto del mese di maggio 2004 (inc.
36.2004.64). Allegati A – B – C
3. il 17 maggio 2004 la CV 1 ci spediva
il 1. richiamo LAMal e l’ingiunzione LCA relativi al 2. trimestre 2004 per AT 1,
AT 2 e AT 4. Nella stessa lettera figurava però anche una “fatturazione
partecipazione spese mediche” da noi già pagata a__________.
4. l’11 giugno 2004 scriviamo alla CV 1
una raccomandata nella quale si diceva espressamente: “omissis. Per quanto
riguarda la LCA si attende un parere del Tribunale cantonale delle
assicurazioni di Lugano… omissis” Allegato D
5. il 18 giugno riceviamo una lettera
dalla CV 1: “omissis. Attiriamo tuttavia la sua attenzione sul fatto che, la
sospensione delle coperture assicurative LCA prenderà fine al ricevimento della
totalità del pagamento dei premi LCA. Omissis” Allegato E
6. non abbiamo mai ricevuto la notifica
di premio ne per il 2. ne per il 3. trimestre 2004
7. non abbiamo mai ricevuto le polizze
di versamento corrette relative al 2. trimestre.
8. non abbiamo mai ricevuto la diffida
di pagamento per il 3. trimestre.
Per tutti questi motivi si chiede di voler obbligare la CV 1 a
sospendere tutte le procedure LCA riguardanti la nostra famiglia in attesa
della decisione del Tribunale relativa all’incarto n. 36.2004.64.
Protestate spese e ripetibili.”.
che con risposta del 6
dicembre 2004 (doc. III) la Cassa malati CV 1 sostiene che la petizione, nella
misura in cui debba essere intesa come una richiesta di misure provvisionali,
sia infondata;
che la convenuta è
intenzionata a recuperare tutti i premi LCA non pagati a mezzo dell’emissione
di ulteriori precetti esecutivi;
che con scritto del 13
dicembre 2004 (doc. VII) gli attori hanno ribadito di non essere debitori nei
confronti dell’assicuratore, poiché il 17 (recte: 14) novembre 2003
avrebbero disdetto tutte le polizze stipulate con CV 1;
considerato in
diritto
in
ordine
che la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98);
che secondo quanto
disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a
quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA);
che giusta l'art. 47
cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti
e valuta liberamente le prove;
che il 1° gennaio 1996
Fatti
il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA;
nel merito
che in sostanza, questo
Tribunale è chiamato a stabilire se i contratti per le prestazioni complementari
sottoscritti dai coniugi RA 1, per loro stessi e per il figlio minorenne (docc.
1, 2 e 4), esplicano i loro effetti durante l’anno 2004 e, di conseguenza, se
gli attori sono tenuti al pagamento dei premi per i mesi da aprile a settembre
2004 compresi, il cui credito vantato da CV 1 è stato oggetto dei tre precetti
esecutivi agli atti;
che con sentenza del
21 dicembre 2004 (Incc. nn. 36.2004.64-67) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni si è già pronunciato sulla portata giuridica delle disdette date dagli
attori il 14 novembre 2003, per cui portando l’oggetto del presente contendere
sulla medesima problematica, le considerazioni di diritto allora espresse vanno
integralmente poste alla base dell’attuale giudizio, non senza riprenderle
seppur brevemente;
che abbondanzialmente
va osservato come la giurisprudenza federale ammette la possibilità, per il
Tribunale, di far capo alle motivazioni di un giudizio di prima istanza quando
con il ricorso non siano presentati nuovi argomenti non esaminati dai primi
giudici (v. ST 1P. 69/2004 Ia Corte di diritto pubblico 7 aprile 2004);
che, può qui essere
fatto ampio rinvio alle considerazioni contenute nella sentenza 21 dicembre
2004 in re RA 1 anche se si tratta di giudizio di questo stesso Tribunale su argomenti
e temi in tutto uguali;
che non è quindi più necessario
sospendere le cause in disamina come postulato dagli attori;
che, più
concretamente, parte integrante dei contratti d'assicurazione complementare stipulati
a fine 2002 dai membri della famiglia RA 1, erano e sono le Condizioni Generali
d'Assicurazione (CGA), edizione gennaio 2003 (doc. 25);
che in virtù dell’art.
8 CGA, fatta eccezione per gli artt. 9 e 10 e per le categorie __________ e __________,
il contratto è concluso per tutta la vita dell’assicurato;
che quanto alla
risoluzione del contratto da parte dello stipulante, l’art. 9 CGA prevede che
oltre alle disposizioni dell’art. 42 LCA e dopo un termine di 5 anni, lo
stipulante può risolvere il contratto per la data di una scadenza del premio a
condizione di avvisare CV 1 per iscritto almeno 6 mesi prima di tale scadenza;
che in caso di
modifica dei premi, CV 1 è autorizzata a proporre l’adattamento del contratto a
partire dalla prossima scadenza del premio. I nuovi premi saranno comunicati
allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore; costui
disporrà allora della facoltà di rescindere il contratto – unicamente per la
parte modificata o nella sua totalità – al più tardi il giorno precedente la
scadenza del premio (art. 10 CGA);
che l'interpretazione
delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per
l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,
JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727), ossia applicando le regole
generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole
generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22);
che le condizioni
generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione
(VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,
in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des
assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673);
che la lettera degli
artt. 8, 9 e 10 CGA non lascia spazio ad interpretazione. Non vi sono infatti
termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni;
che, di principio,
all’assicurato è data la possibilità di rescindere il contratto sottoscritto,
ma soltanto dopo un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore e
con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della sua scadenza (art. 9
CGA);
che le condizioni
prevedono eccezionalmente anche la possibilità di rescindere anticipatamente
Considerandi
il negozio giuridico, ovvero quando i premi dell’assicurazione aumentano. In
tale caso l’assicurato può porre termine al contratto con un preavviso di un
solo giorno prima della scadenza del premio (art. 10 CGA);
che, nella
fattispecie, non sono trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dei
contratti in esame, tanto meno gli attori hanno comunicato all’assicuratore la
loro scelta con un preavviso di sei mesi e nemmeno c’è stato un aumento dei
premi LCA;
che pertanto, come già
evidenziato nella sentenza 21 dicembre 2004, la disdetta del 14 novembre 2003
data dai coniugi RA 1 a nome di tutta la famiglia esplica validi effetti
unicamente allo scadere del termine quinquennale e non pure per l’anno 2004,
come da essi voluto. Gli attori restano quindi obbligatoriamente vincolati
all’assicuratore CV 1 anche per l’anno 2004;
che in virtù dell’art.
3.
LCA, sottoscrivendo la proposta d'assicurazione l'assicurato si sottomette alle
condizioni che essa contiene (TD di Lenzburg in RUA V n. 14/38/40 citata in:
CARRĖ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 120 ad
art. 3 LCA);
che lo scopo della
consegna delle CGA è quello di dare al proponente la possibilità di prendere
conoscenza delle disposizioni contrattuali prima di impegnarsi con la propria
firma;
che il proponente che
negligentemente non prende conoscenza delle CGA contenute nel formulario di
proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non può prevalersi
della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di prendere
conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n. 120);
che, quindi, l'ignoranza
del tenore delle CGA da parte dell'avente diritto non costituisce una scusa per
quest'ultimo (TC VS in RVJ 1974 pag. 46);
che l'assicurato
rimane legato alle CGA quando esse sono menzionate sulla proposta che ha
firmato, fintanto che egli non dimostra chiaramente che esse non gli sono state
consegnate (TC SG in RUA XIX n. 47);
che il 29 novembre
2002.
gli attori hanno sottoscritto la proposta di cambiamento d’assicurazione,
confermando pure d’aver ricevuto le condizioni d’assicurazione (docc. 1, 2 e 4),
per cui essi avevano il dovere di prendere conoscenza di tutte le
clausole della proposta di cambiamento di contratto che si apprestavano a
sottoscrivere;
che non avendolo fatto
convenientemente, ossia mediante attenta lettura delle CGA, gli assicurati
devono sopportare l’applicazione dei contratti assicurativi con le relative
conseguenze e quindi restano legati ai contratti in discussione almeno per
l’anno 2004;
che anche se fosse
dimostrato che un consulente assicurativo ha fornito indicazioni imprecise, non
è possibile, alla famiglia RA 1, prevalersene: infatti, come visto, lo stesso
proponente è tenuto a prendere conoscenza delle CGA (art. 3 LCA);
che indipendentemente
dal fatto che le CGA siano state o meno messe a disposizione dei proponenti
prima della firma delle modifiche contrattuali, dalla ricezione dei contratti
assicurativi, ossia delle polizze d’assicurazione (docc. 5, 6 e 8), gli attori
avrebbero avuto quattro settimane di tempo per poterli impugnare (art. 12 LCA)
chiedendone la rettifica, qualora il loro contenuto non fosse coinciso con
quanto convenuto. Invece, anche avendone avuta la possibilità, non hanno agito
in tal senso;
che data la validità
anche per il 2004 di ognuna delle polizze assicurative in questione, rimane la
questione del pagamento dei premi LCA per il secondo ed il terzo trimestre dell’anno;
che giusta l’art. 12.1
CGA, la famiglia RA 1 era tenuta al pagamento anticipato dei premi del
2004.
fissati dalle polizze assicurative LCA secondo le scadenze concordate;
che non avendo
manifestamente ottemperato ai pagamenti in discussione, le petizioni vanno
respinte e, e RA 1 sono tenuti a corrispondere le rispettive prestazioni
secondo il contratto vigente, nonché le spese amministrative fatturate
dall'assicuratore (art. 13.3 e 13.4 CGA);
che come evidenziato
dalle parti, AT 3 è stata escussa nel mese di maggio 2004 per il mancato
pagamento annuo dei premi a suo carico e tale problematica è già stata trattata
nell’incarto parallelo (Inc. n. 36.2004.66) con sentenza del 21 dicembre 2004,
per cui la presente petizione è irricevibile;
che secondo l'art. 47
cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni
del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
che l'art. 43 OG
prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto
federale, ma solo se il valore litigioso davanti all’ultima giurisdizione
cantonale raggiunge i Fr. 8'000.- (art. 46 OG);
che nel caso di
specie, il valore litigioso è superiore ai citati Fr. 8'000.-, siccome è rappresentato
dall’importo massimo complessivo che la famiglia RA 1 è chiamata a versare alla
convenuta fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo, prima d’allora, un eventuale
aumento dei premi LCA che le permetterebbe di rescindere anticipatamente i singoli
contratti assicurativi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le
petizioni di AT 1, AT 2 e AT 4 sono respinte.
1.1. Le
polizze d’assicurazione LCA nn. __________ concluse il 22 novembre 2002 da AT 1,
AT 2 e AT 4 con l’assicuratore malattia CV 1 hanno regolarmente esplicato i
loro effetti durante tutto l'anno 2004.
1.2. Gli
attori sono pertanto tenuti al pagamento dei rispettivi premi LCA dell’anno
2004, in particolare dei premi del secondo e del terzo trimestre del 2004 per i
quali sono stati correttamente escussi nel novembre 2004 dall’assicuratore
malattia CV 1, nonché le spese amministrative addebitate dall'assicuratore.
2. La
petizione di AT 3 è irricevibile.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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