Lexipedia

Decisione

36.2004.162

ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati

14 febbraio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso

dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)

per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso

dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)

gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di

cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono

presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

Per

l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da

parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale

richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53

cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

L'art.

55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle

domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni

particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei

termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il

riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

4. In

concreto, oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha

presentato tempestivamente la sua richiesta tendente all’ottenimento del

sussidio per il 2003.

Dagli

atti prodotti dalla Cassa emerge che l’amministrazione ha ricevuto la richiesta

di sussidio, datata 29 dicembre 2003/28 marzo 2004, in data 14 aprile 2004

(doc. 1).

Come

visto, nell’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal figurano i termini entro i quali

presentare la richiesta di sussidio. Per quanto concerne il caso di specie va

in particolare ricordato il contenuto della lett. a (gli assicurati tassati in

via ordinaria devono presentare l’istanza nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio) e la lett. d che prevede che gli assicurati che

nel corso dell’anno, per mutate condizioni di redditi (tassazione intermedia o

d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritengono

di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.

Nel

caso di specie, l’assicurato, che non ha più beneficiato delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 5 aprile 2003, ha ricevuto la

tassazione 2001-2002, base di calcolo per il sussidio 2003 poiché il Consiglio

di Stato ha così deciso in maniera vincolante per il giudice (cfr. DE 12

novembre 2003 relativo alle basi di calcolo del sussidio per l'anno 2004), nel

2003.

Di

nessun rilievo è invece la tassazione 2003 (cfr. STCA del 31 gennaio 2005 nella

causa G., inc. 36.2004.61) poiché riferita a periodo diverso da quello imposto

dall'esecutivo cantonale.

Poiché

l’insorgente ha presentato la richiesta di sussidio per il 2003 nel corso del

2004, malgrado abbia ricevuto la tassazione determinante nel 2003 e abbia avuto

una modifica degli introiti ad inizio 2003, di principio la domanda, presentata

dopo i termini di cui all’art. 45 cpv. 1 lett. a e d Reg. LCAMal, è tardiva.

Tuttavia,

visto che l’insorgente nel proprio ricorso ha affermato di aver già trasmesso

la richiesta di sussidio nel corso del mese di novembre 2003 ed ha prodotto una

fotocopia dell’ultima pagina della richiesta datata 29 dicembre 2003 (allegato

al doc. B), il TCA ha chiesto all’IAS di trasmettere l’intero incarto ed

indicare se l’insorgente ha preso contatto con l’amministrazione già nel 2003.

L’IAS ha risposto negativamente (doc. VII).

Da

parte sua l’assicurato è stato invitato a comprovare di aver inviato la domanda

già nel corso del 2003 (doc. da VI a VIII).

Con

lettera del 19 gennaio 2005 l’insorgente ha spiegato di essersi recato presso

il Comune di __________ per avere informazioni circa la riduzione dei premi

della Cassa malati, di aver raccolto tutta la documentazione necessaria e di aver

trasmesso, a fine dicembre 2003, la richiesta. Nel marzo 2004, dopo aver

telefonato all’IAS per avere informazioni sullo stato della sua procedura ed

aver ricevuto come risposta che la sua richiesta non era pervenuta, ha

nuovamente rispedito l’intera documentazione (doc. IX).

L’interessato

non ha altrimenti comprovato le sue affermazioni. In particolare agli atti non

vi è documentazione che dimostra l’avvenuto invio della richiesta per

l’ottenimento del sussidio già nel corso del 2003. Una fotocopia di un

documento datato 29 dicembre 2003, che la Cassa afferma di non aver mai

ricevuto, e le affermazioni del ricorrente, non sono purtroppo sufficienti a

comprovare l’avvenuta notifica di un atto non trasmesso tramite raccomandata.

Giova

qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal

principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN,

“Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;

BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",

Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

In

concreto, non avendo l’insorgente comprovato la trasmissione della richiesta di

sussidio già nel 2003, ed il TCA disponendo della dimostrazione che l'istanza è

pervenuta nel 2004, deve concludere che l’interessato ha inviato la domanda

solo nel corso del 2004, la richiesta, in applicazione dell’art. 45 cpv. 1

lett. a e d Reg. LCAMal, deve essere dichiarata tardiva.

Va

ancora rammentato che l'art. 55 LCAMal prevede che le domande di sussidio

retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal)

sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

L'interessato,

che ha perso il diritto al versamento delle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione da aprile 2003, avrebbe potuto chiedere all'IAS, se

riteneva dati i presupposti previsti dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del

sussidio su base autonoma nel corso di quell’anno o comunque al più tardi alla

fine del 2003 quando doveva avere tutti i dati necessari per l'inoltro della

richiesta, poi presentata solo nel mese di aprile dell'anno dopo.

Non

avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad

esempio una grave malattia) la richiesta va considerata tardiva anche in

applicazione dell’art. 55 LCAMal.

In

queste circostanze il TCA non può che confermare la decisione su reclamo dell'IAS

e respingere il ricorso.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti.

4.

- La

presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster