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Decisione

36.2004.167

Validità di una disdetta del contratto d'assicurazione (LCA). Interpretazione del contratto. Reticenza

11 luglio 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I premi vengono regolarmente pagati fino al mese

di luglio 2003, mentre la fattura di agosto è ritornata alla cassa malati con

la menzione di cambiamento di indirizzo. A questo punto la cassa malati inoltra

una "ricerca di indirizzo" al controllo degli abitanti di __________

(Doc. 4), dalla quale risulta che l'assicurata è partita il 30.06.2003 per __________

(Germania), conferma avuta anche dal comune di __________ (Doc. 5), dal quale

risulta che l'assicurata ha il domicilio in __________ e che in Svizzera ha in

affitto una "casa di vacanza".

La CM CV 1 quindi disdice tutte le assicurazioni

per il 30 giugno 2003, data della partenza all'estero (Doc. 6).

Considerandi

l'articolo __________ delle

condizioni generali per le assicurazioni malattia complementari (Doc. 7), cita

che la fine del contratto d'assicurazione prende fine in caso di trasferimento

del domicilio all'estero. L'articolo __________ delle medesime condizioni

elenca i doveri di informare da parte dell'assicurato ed in particolare al cpv.

1.

e 2 i cambiamenti e i trasferimenti di indirizzo.

Sulla proposta

d'assicurazione, in occasione dell'affiliazione alla cassa malati, l'assicurata

avrebbe dovuto menzionare, sotto la

voce "informazioni personali", che il domicilio legale non era in Svizzera. In questo caso la cassa malati

sarebbe stata al corrente che la Signora AT 1 non era soggetta all'assicurazione obbligatoria LAMal e nello stesso

tempo avrebbe anche rifiutato le

assicurazioni complementari LCA. Quindi è pura reticenza e come tale il contratto

sarebbe stato nullo e i premi acquisiti. In via del tutto eccezionale la cassa

malati ha disdetto le assicurazioni per il 30 giugno 2003, data della notifica

della "partenza 30.06.2003" da parte del comune di __________,

rimborsando all'assicurata i premi pagati dopo tale data." (Doc.

III)

1.4

Pendente causa il TCA ha

richiamato gli atti dell’incarto 36.2004.45 della parallela procedura in ambito

di assicurazioni sociali, sfociata nella STCA del 31 gennaio 2005.

Vanno qui

in particolare segnalate le deposizioni dei testi sentiti dal TCA il 18

novembre 2004, __________, agente della __________, amica dell’attrice.

Il

primo ha affermato:

"

Sono anche azionista della __________ di cui

sono stato nel CdA e da un paio d’anni ne sono uscito. La nostra Società ha

contratti con una decina di ass. malattia e si occupa sostanzialmente della

consulenza assicurativa, è il cliente che viene da noi a dipendenza delle sue

esigenze viene convogliato su uno degli assicuratori da noi rappresentati. __________

offre non soltanto l’ass. obbl. contro le malattie ma anche prestazioni

complementari ed altri prodotti, quando entra in contatto con il cliente la

nostra società ed io per essa formula una proposta di ass. che viene inoltrata

all’assicurazione.

L’assicuratore è libero di non accettare la

proposta fatta salva l’obbligatoria dove agisce nei termini di legge. In

precedenza ossia prima del 2003 la sig.ra AT 1 era ass. da __________ ero stato

io stesso a formulare la proposta per la sig.ra AT 1 presso questo assicuratore.

Fu la sig.ra AT 1 a contattarmi in scadenza di contratto per cambiare

assicuratore.

Devo precisare che presso __________, salvo

errore da parte mia, vi erano già della complementare presso CV 1 furono anche

proposte della coperture secondo la LCA ed il qui presente sig. __________

conferma che furono accettate senza riserva in quel momento.

Vedo il formulario di richiesta di adesione e

confermo di aver inserito la nazionalità della sig.ra con una __________ a

significare __________ __________, non ho specificato la natura del permesso

perchè non mi è sembrato necessario alla luce del fatto che la sig.ra AT 1

avesse un domicilio proprio in via __________ e non invece un solo e semplice

recapito presso terzi.

La sig.ra AT 1 specifica di avere indicato

l’esistenza di un appartamento di vacanza (Ferienwohnung).

Io ricordo che in precedenza la sig.ra aveva un

altro domicilio, ero convinto che fosse __________ mi si dice che invece si

tratta di __________, so che poi vi furono dei problemi per il recapito dei

bollettini di pagamento.

Non sono in grado di ricordare sinceramente se la

sig.ra mi specificò questo particolare.

A domanda specifico che sapevo che la sig.ra era __________

ma non sapevo che avesse un appartamento in Germania e non ne conoscevo di conseguenza

il recapito. La sig.ra AT 1 precisa che effettivamente in quel tempo aveva un

appartamento in ____________________ che ha ancora.

Preciso che se la signora mi avesse detto che

aveva solo un appartamento di vacanza le avrei chiesto fotocopia del permesso.

Preciso che il periodo di copertura ass. obbl.

presso __________ è durata un anno e mezzo.

Specifico che è possibile che la provvigione che

ho conseguito con l’acquisizione presso CV 1 della cliente mi sia almeno in

parte stata richiesta di ritorno.

Preciso che normalmente l’assicuratore ci dà

comunicazione immediata del rifiuto di contrarre, laddove è legalmente possibile,

rispettivamente ci informa sulle riserve ma se subentrano problemi

successivamente non ne veniamo informati dall’assicuratore. Capita che il

cliente direttamente o indirettamente ci informi di questa situazione. Nel

corso del seguente anno ho conosciuto la figlia della signora AT 1 ma anche la

signora __________ mi hanno informato di questi problemi sorti con

l’assicuratore e dei problemi di salute sorti per la signora AT 1.

Quando ho saputo di questi problemi io ho

contatto il Municipio di __________ mi hanno detto che la signora non abitava

in __________. Comunque a domanda dell’avv. __________ dico che non ho saputo

che si trattava per quello di __________ di una residenza secondaria."

(Doc. XXXIV, inc. 36.2004.45)

__________

ha rilevato:

"

Con l’accordo del rappresentante

dell’assicurazione mi è stato richiesto seduta stante di deporre quale teste.

Sono amica della signora AT 1 che conosco dal __________

quando giunse ad __________ lei abitava in un appartamento soprastante al mio

luogo di lavoro.

Si trattava di un appartamento di vacanza lì ci

siamo conosciute. Io lavoravo in negozio e quando c’era poca affluenza di clientela

facevamo due chiacchiere.

Verso la metà degli anni ’90 ho conosciuto __________

che era attivo per la __________ venne da noi in negozio, io ero assicurata da

__________ e lui ci convinse ad aderire per __________. Più tardi invece ci

indusse ulteriormente a cambiare ulteriormente. In occasione del contatto della

sig.ra AT 1 con __________ per la sua adesione in __________ poi concretizzata

io non ero presente. Sono stata invece presente quando la sig.ra AT 1 ha

parlato con __________ per aderire poi al CV 1. In merito a quel contatto mi

ricordo che __________ chiese se esisteva un permesso A o B e la sig.ra rispose

di no. __________ sapeva che la sig.ra andava e veniva dalla __________, ma non

aveva il recapito della sig.ra lì.

Mi viene chiesto se fu specificato a __________

che si trattava di un appartamento di vacanza (Ferienwohnung o Zweitwohnung),

la sig.ra AT 1 mi dice di avergli accennato a questi concetti mentre io non

ricordavo esattamente le parole usate specifico che il termine Wohnort per me

significa il luogo dove una persona risiede stabilmente.

Su questi aspetti assicurativi il sig. __________

non ha poi fornito particolari dettagli circa differenza tra complementari e

base o cose del genere.

In pratica venne trasposto il pacchetto esistente

in __________ presso CV 1.

A domanda del sig. __________ e dell’avv. __________

preciso che eravamo al __________ il formulario che vedo adesso in fotocopia

era nella mani del __________ era lui che lo ha riempito la sig.ra __________

lo ha solo sottoscritto e era lui che chiedeva le cose che gli interessavano,

avevano anche poco tempo perché io dovevo prendere il treno alla stazione di

fronte al __________.

Non so dire con precisione, penso di escludere

che __________ abbia chiesto di tradurre dal formulario i termini di “domicilio

legale se non identico a quello sopraindicato”.

Grosso modo un anno fa siamo andati a trovare il __________

con la __________ e la __________ e lui ci disse che all’epoca dell’adesione

l’assicurazione prendeva tutti ma che adesso sono subentrate delle restrizioni.

Aggiungo ancora che eravamo in novembre verso gli

ultimi giorni possibili per un cambio." (Doc. XXXIV, inc. 36.2004.45)

Le

parti hanno infine affermato:

"

L’assicurazione produce uno scritto 31.10.2003

all’__________ con cui viene revocata la garanzia per l’ospedalizzazione

intervenuta tra il __________.

La CV 1 si impegna a trasmettere al Tribunale

anche copia della garanzia fornita se disponibile quale documento fisico.

Il sig. __________ precisa che all’assicurazione,

precedentemente il problema relativo alla decisione poi emanata, la sig.ra non

aveva mai trasmesso fatture perchè stava bene.

Precisa inoltre che CV 1 ha disdetto le coperture

esistente in ambito LCA con lettera semplice che viene prodotta in copia

trasmessa all’indirizzo della sig.ra AT 1 a __________. Lettera che non è

pervenuta alla destinataria siccome come risulta dalla busta che viene pure

prodotta la posta ha rinviato il documento. La lettera non si riferisce

esclusivamente alla copertura compl. ma a tutte le relazioni contrattuali della

sig.ra AT 1 con CV 1.

Viene prodotta in questa sede ulteriormente la

polizza 2003 della sig.ra AT 1 e la CV 1 viene formalmente invitata a produrre

l’intero incarto relativo alla fattispecie entro 10 giorni da

oggi.

Il giudice comunica alle parti di avere acquisito

gli incarti medici relativi ai ricoveri di __________ del __________ del __________

e comportano atti sostanzialmente medici che, ai fini della causa, non hanno

rilievo." (Doc. XXXIV, inc. 36.20904.45)

in

diritto

In

ordine

2.1

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003

(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale

contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal

si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di

assicurazione privata (LSA), per le contestazioni relative all'assicurazione

complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono

una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i

fatti e valuta liberamente le prove.

Recentemente

l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza

delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è

simile all’art. 47 LSA attuale. Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile

2005.

In ambito

cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle

assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al

TCA.

In

concreto, il contratto d’assicurazione stipulato dalle parti è retto dalla LCA

(cfr. art. 1 delle condizioni generali per le assicurazioni malattia

complementari).

Trattandosi

di assicurazioni complementari ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal – ambito

nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono

autorizzati a emanare decisioni -, il TCA è competente a statuire sulla

petizione presentata dall’interessata in base all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.

Nel

merito

2.2

Oggetto del

contendere è la questione a sapere se l’assicuratore ha disdetto correttamente

l’assicurazione complementare conclusa dall’attrice nel mese di novembre 2002.

La Cassa

fa in particolare valere di aver disdetto il rapporto assicurativo con effetto

al 30 giugno 2003 a causa del trasferimento del domicilio all’estero

dell’attrice.

L’assicuratore

rileva inoltre che, comunque, nel caso di specie vi sarebbe una reticenza che

renderebbe nullo il contratto e permetterebbe alla Cassa di trattenere i premi

già pagati. Eccezionalmente, tuttavia, la disdetta è stata data unicamente a

partire dalla data di notifica della partenza da parte del Comune di __________.

La convenuta

non contesta che perlomeno fino al 30 giugno 2003 il contratto ha validamente

esplicato i suoi effetti e che pertanto, il medesimo, è stato correttamente

concluso.

Essa

sostiene unicamente di aver disdetto il contratto conformemente alle vigenti

norme.

2.3

La LCA non prevede

una regolamentazione generale sulla disdetta e la fine del contratto

d’assicurazione.

La legge

tuttavia regola alcuni casi particolari (disdetta in caso di sinistro: art. 42

LCA; disdetta in caso di reticenza: art. 6 LCA; fine del contratto in caso di

estinzione del rischio: 23 LCA; disdetta del contratto d’assicurazione sulla

vita: art. 89 LCA; ecc.).

Di

principio, la disdetta del contratto d’assicurazione è una dichiarazione di

volontà che esige la ricezione e deve essere riconosciuta come tale (O. Carré,

Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Losanna 2000,ad art. 1, pag. 104; TF

RUA VII n° 35, SJ 1933 p. 129; TC VD RUA VIII n° 17/28). Di conseguenza i

rischi della trasmissione sono a carico della parte che spedisce la disdetta,

riservate le norme contrarie concordate tra le parti (O. Carré, op. cit., ad

art. 1, pag. 104).

La disdetta

del contratto non è soggetta a forme particolari. La disdetta esplica i suoi

effetti dal momento in cui perviene al destinatario. Quando un contratto

d’assicurazione è stato regolarmente concluso, spetta alla parte che intende

prevalersi della disdetta apportare la prova di questo fatto. In particolare,

salvo clausole particolari contrarie, deve provare non solo la spedizione della

lettera di disdetta, ma anche che la lettera è giunta a destinazione (O. Carré,

op. cit. ad art. 1 pag. 104).

La

disdetta automatica del contratto, derivante dalle norme previste nelle CGA, è

stata considerata corretta da parte di un Tribunale (OG ZH RUA XV n° 103).

2.4

In concreto,

per l’art. __________ delle condizioni generali per le assicurazioni malattia

complementari (di seguito: CGC), l’assicurato può assicurarsi:

-

fino alla fine del mese che precede il diritto

ad una rendita AVS quando si tratta di una copertura d’assicurazione relativa

alla perdita di guadagno;

-

senza limitazione di durata per tutta le altre

coperture d’assicurazione.

Il

periodo d’assicurazione corrisponde ad un anno civile e cioè dal 1° gennaio al

31.

dicembre (art. __________ CGC).

L’art. __________

CGC enumera le condizioni della disdetta del contratto d’assicurazione:

1.

Dopo 5 anni d’assicurazione, lo stipulante può

disdire tutto o una parte del contratto per la fine di un anno civile con

preavviso di sei mesi.

2.

Dopo ogni sinistro per il quale l’assicuratore

deve corrispondere una prestazione, lo stipulante ha il diritto di disdire la

parte corrispondente del contratto entro 10 giorni dal momento in cui è venuto

a conoscenza del pagamento dell’indennità. Se lo stipulante rinuncia al

contratto, l’assicurazione cessa i suoi effetti dal momento in cui

l’assicuratore riceve l’avviso di disdetta. Quest’ultimo mantiene il diritto

all’incasso del premio per il periodo d’assicurazione in corso.

3.

L’assicuratore rinuncia espressamente al diritto

che gli conferisce la legge di disdire il contratto in caso di sinistro,

eccetto per i casi di false dichiarazioni, di dolo, di reticenza o di loro

tentativi.

4.

Qualsiasi disdetta deve essere notificata

tramite raccomandata.

Per

l’art. __________ CGC il contratto d’assicurazione come pure il diritto alle

prestazioni termina:

a.

con il decesso dell’assicurato;

b.

con la disdetta dello stipulante dopo

l’espirazione del termine di disdetta contrattuale;

c.

con la disdetta dello stipulante (vedi articoli __________

cpv. 2. __________ cpv. 1. __________ cpv. 2 delle presenti CGA);

d.

in caso di trasferimento del domicilio

all’estero, trascorso il periodo d’assicurazione per il quale è stato pagato il

premio, e a condizione che non sia stato concordato altrimenti.

Per

l’art. __________ cpv. 1 CGC i cambiamenti d’indirizzo, dello stato civile come

pure i decessi devono, salvo disposizioni contrarie, essere annunciati per

scritto all’assicuratore entro 30 giorni. L’art. __________ cpv. 2 CGC prevede

che quando l’assicurato trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori

dalla Svizzera o del Principato del Liechtenstein, deve avvisare l’assicuratore

entro 20 giorni.

L’art. __________

CGC prevede che se lo stipulante, al momento della stipulazione del contratto

d’assicurazione ha omesso di dichiarare o lo ha fatto in modo inesatto, un

fatto importante che egli conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore non è

tenuto a rispettare il contratto, a condizione che vi rinunci entro quattro

settimane dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Va ancora

evidenziato come l’art. __________ cpv. 1 dell’assicurazione “__________”

prevede che essa può essere stipulata da ogni persona domiciliata in Svizzera,

senza limite d’età. Per l’art. __________ cpv. 1 la copertura assicurativa __________

è valida per il mondo intero, esclusa la Svizzera e il Liechtenstein.

2.5

Per

interpretare i contratti d'assicurazione vanno applicate le regole generali

d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA

XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole generali

derivanti dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b;

STF in RUA XVI n. 22). L'interpretazione delle CGA

prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per

l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,

JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per

l'interpretazione delle CGA va tenuto conto del loro valore normativo: poiché

esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un medesimo rischio,

devono essere interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha

capito questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).

Spetta all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle

CGA, di cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce

loro (STF in RUA XIX n. 55).

Pure la

prova di fatti giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico

dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op.

cit., pag. 248 ad art. 33 LCA). L'onere della prova può comunque essere

attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n.

138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).

Come

qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione deve essere interpretato

ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a;

DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre

fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della

buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF

127.

III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances

privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag.

92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b) aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59

consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115

II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini

utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT

1990.

I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur

le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore

si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF

85.

II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al

senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96,

JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti dell'assicurato

s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel linguaggio comune

(DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281,

JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264,

JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le accezioni tecniche proprie al

rischio ritenuto (DTF 118 II 342). Tuttavia, la parola non deve essere

snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa

(DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad

un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque

ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF

in SJ 1996 pag. 623).

Di principio,

dunque, le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà

delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le

regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che

deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid.

2.

; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444

consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117

II 609, JdT 1992 I 727). L’interpretazione di una

clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla

conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone

l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs

vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463). Inoltre, le dichiarazioni di volontà

devono essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva

attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in:

CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA). Per determinare la volontà delle parti

non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non

ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n.

49.

citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Il testo

chiaro di una clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44

consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per ritenere che una

clausola debba essere compresa diversamente dal suo senso letterale (DTF 128

III 212 consid. 2b)bb). Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi dal

senso letterale di un testo adottato dalle parti quando non vi sono ragioni

serie per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118

consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).

In caso

di dubbio in merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta

dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola

contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo

un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2

cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si

deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito

dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF

100.

II 403, JdT 1976 I 254).

Si tratta

del principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la

clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in

dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà

prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF

119.

II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg.,

JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995,

pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag.

142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247

e seg.). Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una polizza

che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad

art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al

principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso

di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del diritto

federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.). A titolo abbondanziale va

osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della

copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e

non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623

citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII

n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990

I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247).

Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario

enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti

esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine

che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo

conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).

Visto

dunque quanto precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua

valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è

un’operazione sempre necessaria affinché se ne possa determinare la portata

(Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,

1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).

Infine si

rammenta che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del

contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur

le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société

suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare

pag. 673).

2.6

Come emerge

dalle CGC sopra riportate per esteso, le parti hanno inteso concludere un

contratto d’assicurazione secondo il quale venivano assicurate determinate

prestazioni alle persone domiciliate in Svizzera.

La Cassa,

dopo essere stata informata della partenza dell’attrice per la __________, l’8

ottobre 2003 le ha inviato una lettera tramite la quale indicava che le

assicurazioni complementari sarebbero state disdette con effetto retroattivo al

30.

giugno 2003.

In

concreto per l’art. __________ CGC la disdetta del contratto d’assicurazione

deve essere notificata tramite raccomandata. Solo in determinati casi enumerati

all’art. __________ CGC (decesso, trasferimento del domicilio all’estero), il

contratto termina senza necessità di trasmettere una raccomandata. Non sono

invece previste deroghe al principio generale della “ricezione” della disdetta

(cfr. consid. 2.3.).

L’attrice

afferma che lo scritto dell’8 ottobre 2003 tramite il quale la convenuta

informa della disdetta dell’assicurazione per il 30 giugno 2003 è stato

trasmesso tramite posta semplice e non le è mai pervenuto.

L’assicuratore

in sede di risposta non ha smentito questa circostanza che del resto, nel

verbale di audizione del 18 novembre 2004, era stata confermata dal

rappresentante della Cassa, il quale aveva affermato che "CV 1 ha

disdetto le coperture esistente in ambito LCA con lettera semplice che

viene prodotta in copia trasmessa all’indirizzo della sig.ra AT 1 a __________.

Lettera che non è pervenuta alla destinataria siccome come risulta dalla

busta che viene pure prodotta la posta ha rinviato il documento. "

(doc. XXXIV, inc. 36.2004.45, sottolineatura del redattore).

Per cui,

non solo l’attrice non ha ricevuto la disdetta, ma la medesima non è nemmeno avvenuta

secondo quanto previsto dall’art. __________ CGC.

A mente

del TCA, può inoltre rimanere aperta la questione a sapere se nel caso di

specie vi è stata reticenza, per non aver correttamente informato la convenuta

circa il domicilio in Germania già alla conclusione del contratto (cfr. supra

art. __________ CGA; cfr. comunque la testimonianza __________).

Infatti, come

emerge dai combinati art. __________ cpv. 3 e __________ cpv. 4 CGC, anche in

caso di reticenza la disdetta, per essere valida, andava notificata tramite

raccomandata.

La conseguenza di una reticenza è che

l'assicuratore non è vincolato al contratto se ne sia receduto entro 4

settimane (art. 6 LCA: termine di perenzione: DTF 119 V 287). L'assicuratore

può recedere dal contratto ma può anche rinunciarvi come prevede l'art. 8 cpv.

5.

LCA. La risoluzione del contratto ha effetti ex tunc (RUA V n° 798) e gli

effetti retroagiscono al momento in cui le informazioni erronee sono state date

(RUA V n° 78 in un caso ticinese).

Come indicato gli effetti della reticenza -

assicuratore non vincolato al contratto dal quale può recedere entro 4

settimane dalla cognizione della reticenza - sono attenuate dalla possibilità (art.

8.

cifra 5 LCA) di rinunciare al diritto di recedere dal contratto.

Dagli

atti emerge che il 20 novembre 2003 l’interessata ha trasmesso all’assicuratore

un’attestazione dalla quale risulta che essa ha il domicilio in __________

(doc. L e 7, inc. 36.2004.45) e che il 29 dicembre 2003 (ossia, comunque oltre

le 4 settimane richieste dall’art. 6 LCA) l’assicuratore ha unicamente invitato

l’attrice a fornire documentazione comprovante di non aver alcuna assicurazione

malattia nel suo Paese (doc. M, inc. 36.2004.45), senza accennare alla disdetta

per reticenza, mentre il precedente scritto di ottobre 2003 non è pervenuto

all’attrice.

Per cui,

in ogni caso, la disdetta non è avvenuta conformemente a quanto prevedono la

LCA e le CGC.

Resta da

esaminare se, in virtù dell’art. __________ CGC, il contratto d’assicurazione

poteva terminare senza l’invio di uno scritto raccomandato.

Per

l’art. __________ lett. d CGC il contratto d’assicurazione come pure il diritto

alle prestazioni termina in caso di trasferimento del domicilio all’estero,

trascorso il periodo d’assicurazione per il quale è stato pagato il premio e a

condizione che non sia stato concordato altrimenti.

In

concreto non vi è stato un trasferimento all’estero del domicilio dell’attrice.

Infatti l’interessata era già domiciliata all’estero al momento della

conclusione del contratto, non beneficiando di alcun permesso per risiedere in

Svizzera, ciò che era stato regolarmente indicato all’agente al momento della

conclusione del contratto (cfr. testimonianza __________).

Per cui,

nemmeno questa norma può essere d’aiuto alla convenuta.

La

circostanza che il cambiamento di indirizzo non è stato notificato entro il

termine di 30 giorni come prevede l’art. __________ cpv. 1 CGA non è determinante

nella misura in cui il disposto non prevede sanzioni in caso di ritardo.

Sanzioni che per contro sono previste se l’assicurato non notifica

tempestivamente un cambiamento di terapeuta o un infortunio (rifiuto o

riduzione delle prestazioni; art. __________ cpv. 3 e 4 CGA).

Del resto

sarebbe sproporzionato, nel caso di specie, permettere all’assicuratore di

disdire con effetto retroattivo il rapporto assicurativo. Infatti il ritardo

nella notifica del cambiamento di indirizzo, comunque sempre all’interno del

Cantone, rispetto ai trenta giorni previsti dalle CGA, è di soli due mesi (la

notifica del cambiamento d’indirizzo è avvenuta il 1° ottobre 2003; cfr. doc. 6

inc. 36.2004.45).

In queste

condizioni la disdetta del contratto assicurativo non è avvenuta secondo quanto

previsto dalle Condizioni generali del contratto assicurativo sottoscritto

dalle parti e non vi sono neppure gli estremi per una disdetta automatica del

contratto ex art. __________ CGC, non essendo dati i presupposti del

trasferimento del domicilio.

Per cui il

TCA accerta che il contratto derivante dalla polizza n° __________ concernente

le assicurazioni __________ e __________ concluso tra AT 1 e la Cassa malati CV

1.

è ancora validamente in vigore ed esplica tutti gli effetti di legge.

All’interessata,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

2.7

Secondo

l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Con

lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere

tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio

federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le

stesse.

Alla luce

della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente

sentenza all'autorità di sorveglianza.

2.8

L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

(OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del

diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il

Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di

carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è

ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti

del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

"

Nelle cause civili per altri diritti di

carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo

le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima

giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

Nel caso di specie, dagli atti medici acquisiti nella parallela

causa in ambito di assicurazione sociale emerge che l’attrice ha dovuto

sottoporsi a diversi interventi sia all’__________ che all’__________. Questi

interventi (cure mediche, analisi, ecc.), pur non quantificati, superano, a non

averne dubbio, l’importo di fr. 8'000.

Per cui il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso per

riforma al Tribunale Federale di Losanna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

E’

accertata la validità del contratto assicurativo concluso tra AT 1 e la Cassa

malati CV 1 (polizza n° __________, __________).

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 a titolo di ripetibili.

3.- Intimazione alle parti e

all'UFAP.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi

degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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