36.2004.167
Validità di una disdetta del contratto d'assicurazione (LCA). Interpretazione del contratto. Reticenza
11 luglio 2005Italiano31 min
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Numero d'incarto:
36.2004.167
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TCA
Titolo:
Validità di una disdetta del contratto d'assicurazione (LCA). Interpretazione del contratto. Reticenza
DISDETTA
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
RETICENZA
art. 6 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.167
cs/ss
Lugano
11 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 novembre
2004 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, cittadina germanica, ha sottoscritto, nel corso
del mese di novembre 2002 un contratto assicurativo con la Cassa malati CV 1
per le assicurazioni complementari __________ (doc. 3).
L’assicuratore,
dopo aver preso atto che la fattura per i premi dovuti per il mese di agosto
2003 gli è stata ritornata poiché l’interessata aveva cambiato indirizzo, ha
chiesto spiegazioni all’Ufficio controllo abitanti di __________. Il Comune ha
indicato all’assicuratore che l’interessata si era trasferita in __________, a __________
(doc. 4).
Il 1°
ottobre 2003 l’assicurata ha notificato alla Cassa il nuovo indirizzo a __________
(doc. 6, inc. 36.2004.45).
Con
scritto dell’8 ottobre 2003 al nuovo indirizzo di __________, l’assicuratore ha
comunicato ad AT 1 quanto segue:
" Wir haben die Bestätigung der Einwohnerkontrolle vom 1. Oktober
erhalten und haben in Anbetracht Ihrer Ausreise aus der Schweiz die Kündigung
des oben erwähnten Vertrages per 30 Juni 2003 eingetragen." (doc.
XXXIV/1)
1.2. Con petizione del 26 novembre
2004 l’assicurata chiede al TCA di accertare la validità del contratto di
assicurazione, nei seguenti termini:
" (…)
B. In occasione dell'udienza 18 novembre 2004
tenutasi dinanzi a codesto lodevole Tribunale, il rappresentante della __________,
signor __________, ha prodotto uno scritto datato 8 ottobre 2003 con il quale
la stessa dava disdetta del contratto di assicurazione con effetto retroattivo
(!) al 30 giugno 2003 (doc. S). La motivazione invocata dalla CV 1 si fondava
sulla pretesa partenza dalla Svizzera della signora AT 1.
Tale scritto - inviato peraltro per posta
semplice - non è mai stato ricevuto dalla signora AT 1.
Circostanza questa incontestata, dato che lo
stesso signor __________ ha prodotto la busta con la quale era stata inviata e
dalla quale si evince inequivocabilmente che non era stata recapitata (doc. T).
Prove: documenti, richiamo incarto n. 36.2004.45
C. Orbene, il nostro ordinamento giuridico
sancisce che la disdetta è necessariamente "empfangsbedürftig".
Dagli atti emerge insindacabilmente che la
disdetta non è mai stata ricevuta dalla signora AT 1. Ne discende che il
rapporto contrattuale giusta la LCA è tuttora in vigore.
Per ogni e più denegata ipotesi si sottolinea
altresì come non era dato alcun motivo valido di rescissione, per cui in ogni
caso la disdetta in questione sarebbe a maggior ragione nulla.
(…)
si chiede venga giudicato:
1.La petizione è accolta.
Di conseguenza è accertata la validità del
contratto d'assicurazione giusta la LCA (prestazioni complementari
assicurazione malattia del contratto n. __________)." (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7
dicembre 2004 la Cassa propone di respingere la petizione per le seguenti
ragioni:
" (…)
Fatti
I premi vengono regolarmente pagati fino al mese
di luglio 2003, mentre la fattura di agosto è ritornata alla cassa malati con
la menzione di cambiamento di indirizzo. A questo punto la cassa malati inoltra
una "ricerca di indirizzo" al controllo degli abitanti di __________
(Doc. 4), dalla quale risulta che l'assicurata è partita il 30.06.2003 per __________
(Germania), conferma avuta anche dal comune di __________ (Doc. 5), dal quale
risulta che l'assicurata ha il domicilio in __________ e che in Svizzera ha in
affitto una "casa di vacanza".
La CM CV 1 quindi disdice tutte le assicurazioni
per il 30 giugno 2003, data della partenza all'estero (Doc. 6).
Considerandi
l'articolo __________ delle
condizioni generali per le assicurazioni malattia complementari (Doc. 7), cita
che la fine del contratto d'assicurazione prende fine in caso di trasferimento
del domicilio all'estero. L'articolo __________ delle medesime condizioni
elenca i doveri di informare da parte dell'assicurato ed in particolare al cpv.
1.
e 2 i cambiamenti e i trasferimenti di indirizzo.
Sulla proposta
d'assicurazione, in occasione dell'affiliazione alla cassa malati, l'assicurata
avrebbe dovuto menzionare, sotto la
voce "informazioni personali", che il domicilio legale non era in Svizzera. In questo caso la cassa malati
sarebbe stata al corrente che la Signora AT 1 non era soggetta all'assicurazione obbligatoria LAMal e nello stesso
tempo avrebbe anche rifiutato le
assicurazioni complementari LCA. Quindi è pura reticenza e come tale il contratto
sarebbe stato nullo e i premi acquisiti. In via del tutto eccezionale la cassa
malati ha disdetto le assicurazioni per il 30 giugno 2003, data della notifica
della "partenza 30.06.2003" da parte del comune di __________,
rimborsando all'assicurata i premi pagati dopo tale data." (Doc.
III)
1.4
Pendente causa il TCA ha
richiamato gli atti dell’incarto 36.2004.45 della parallela procedura in ambito
di assicurazioni sociali, sfociata nella STCA del 31 gennaio 2005.
Vanno qui
in particolare segnalate le deposizioni dei testi sentiti dal TCA il 18
novembre 2004, __________, agente della __________, amica dell’attrice.
Il
primo ha affermato:
"
Sono anche azionista della __________ di cui
sono stato nel CdA e da un paio d’anni ne sono uscito. La nostra Società ha
contratti con una decina di ass. malattia e si occupa sostanzialmente della
consulenza assicurativa, è il cliente che viene da noi a dipendenza delle sue
esigenze viene convogliato su uno degli assicuratori da noi rappresentati. __________
offre non soltanto l’ass. obbl. contro le malattie ma anche prestazioni
complementari ed altri prodotti, quando entra in contatto con il cliente la
nostra società ed io per essa formula una proposta di ass. che viene inoltrata
all’assicurazione.
L’assicuratore è libero di non accettare la
proposta fatta salva l’obbligatoria dove agisce nei termini di legge. In
precedenza ossia prima del 2003 la sig.ra AT 1 era ass. da __________ ero stato
io stesso a formulare la proposta per la sig.ra AT 1 presso questo assicuratore.
Fu la sig.ra AT 1 a contattarmi in scadenza di contratto per cambiare
assicuratore.
Devo precisare che presso __________, salvo
errore da parte mia, vi erano già della complementare presso CV 1 furono anche
proposte della coperture secondo la LCA ed il qui presente sig. __________
conferma che furono accettate senza riserva in quel momento.
Vedo il formulario di richiesta di adesione e
confermo di aver inserito la nazionalità della sig.ra con una __________ a
significare __________ __________, non ho specificato la natura del permesso
perchè non mi è sembrato necessario alla luce del fatto che la sig.ra AT 1
avesse un domicilio proprio in via __________ e non invece un solo e semplice
recapito presso terzi.
La sig.ra AT 1 specifica di avere indicato
l’esistenza di un appartamento di vacanza (Ferienwohnung).
Io ricordo che in precedenza la sig.ra aveva un
altro domicilio, ero convinto che fosse __________ mi si dice che invece si
tratta di __________, so che poi vi furono dei problemi per il recapito dei
bollettini di pagamento.
Non sono in grado di ricordare sinceramente se la
sig.ra mi specificò questo particolare.
A domanda specifico che sapevo che la sig.ra era __________
ma non sapevo che avesse un appartamento in Germania e non ne conoscevo di conseguenza
il recapito. La sig.ra AT 1 precisa che effettivamente in quel tempo aveva un
appartamento in ____________________ che ha ancora.
Preciso che se la signora mi avesse detto che
aveva solo un appartamento di vacanza le avrei chiesto fotocopia del permesso.
Preciso che il periodo di copertura ass. obbl.
presso __________ è durata un anno e mezzo.
Specifico che è possibile che la provvigione che
ho conseguito con l’acquisizione presso CV 1 della cliente mi sia almeno in
parte stata richiesta di ritorno.
Preciso che normalmente l’assicuratore ci dà
comunicazione immediata del rifiuto di contrarre, laddove è legalmente possibile,
rispettivamente ci informa sulle riserve ma se subentrano problemi
successivamente non ne veniamo informati dall’assicuratore. Capita che il
cliente direttamente o indirettamente ci informi di questa situazione. Nel
corso del seguente anno ho conosciuto la figlia della signora AT 1 ma anche la
signora __________ mi hanno informato di questi problemi sorti con
l’assicuratore e dei problemi di salute sorti per la signora AT 1.
Quando ho saputo di questi problemi io ho
contatto il Municipio di __________ mi hanno detto che la signora non abitava
in __________. Comunque a domanda dell’avv. __________ dico che non ho saputo
che si trattava per quello di __________ di una residenza secondaria."
(Doc. XXXIV, inc. 36.2004.45)
__________
ha rilevato:
"
Con l’accordo del rappresentante
dell’assicurazione mi è stato richiesto seduta stante di deporre quale teste.
Sono amica della signora AT 1 che conosco dal __________
quando giunse ad __________ lei abitava in un appartamento soprastante al mio
luogo di lavoro.
Si trattava di un appartamento di vacanza lì ci
siamo conosciute. Io lavoravo in negozio e quando c’era poca affluenza di clientela
facevamo due chiacchiere.
Verso la metà degli anni ’90 ho conosciuto __________
che era attivo per la __________ venne da noi in negozio, io ero assicurata da
__________ e lui ci convinse ad aderire per __________. Più tardi invece ci
indusse ulteriormente a cambiare ulteriormente. In occasione del contatto della
sig.ra AT 1 con __________ per la sua adesione in __________ poi concretizzata
io non ero presente. Sono stata invece presente quando la sig.ra AT 1 ha
parlato con __________ per aderire poi al CV 1. In merito a quel contatto mi
ricordo che __________ chiese se esisteva un permesso A o B e la sig.ra rispose
di no. __________ sapeva che la sig.ra andava e veniva dalla __________, ma non
aveva il recapito della sig.ra lì.
Mi viene chiesto se fu specificato a __________
che si trattava di un appartamento di vacanza (Ferienwohnung o Zweitwohnung),
la sig.ra AT 1 mi dice di avergli accennato a questi concetti mentre io non
ricordavo esattamente le parole usate specifico che il termine Wohnort per me
significa il luogo dove una persona risiede stabilmente.
Su questi aspetti assicurativi il sig. __________
non ha poi fornito particolari dettagli circa differenza tra complementari e
base o cose del genere.
In pratica venne trasposto il pacchetto esistente
in __________ presso CV 1.
A domanda del sig. __________ e dell’avv. __________
preciso che eravamo al __________ il formulario che vedo adesso in fotocopia
era nella mani del __________ era lui che lo ha riempito la sig.ra __________
lo ha solo sottoscritto e era lui che chiedeva le cose che gli interessavano,
avevano anche poco tempo perché io dovevo prendere il treno alla stazione di
fronte al __________.
Non so dire con precisione, penso di escludere
che __________ abbia chiesto di tradurre dal formulario i termini di “domicilio
legale se non identico a quello sopraindicato”.
Grosso modo un anno fa siamo andati a trovare il __________
con la __________ e la __________ e lui ci disse che all’epoca dell’adesione
l’assicurazione prendeva tutti ma che adesso sono subentrate delle restrizioni.
Aggiungo ancora che eravamo in novembre verso gli
ultimi giorni possibili per un cambio." (Doc. XXXIV, inc. 36.2004.45)
Le
parti hanno infine affermato:
"
L’assicurazione produce uno scritto 31.10.2003
all’__________ con cui viene revocata la garanzia per l’ospedalizzazione
intervenuta tra il __________.
La CV 1 si impegna a trasmettere al Tribunale
anche copia della garanzia fornita se disponibile quale documento fisico.
Il sig. __________ precisa che all’assicurazione,
precedentemente il problema relativo alla decisione poi emanata, la sig.ra non
aveva mai trasmesso fatture perchè stava bene.
Precisa inoltre che CV 1 ha disdetto le coperture
esistente in ambito LCA con lettera semplice che viene prodotta in copia
trasmessa all’indirizzo della sig.ra AT 1 a __________. Lettera che non è
pervenuta alla destinataria siccome come risulta dalla busta che viene pure
prodotta la posta ha rinviato il documento. La lettera non si riferisce
esclusivamente alla copertura compl. ma a tutte le relazioni contrattuali della
sig.ra AT 1 con CV 1.
Viene prodotta in questa sede ulteriormente la
polizza 2003 della sig.ra AT 1 e la CV 1 viene formalmente invitata a produrre
l’intero incarto relativo alla fattispecie entro 10 giorni da
oggi.
Il giudice comunica alle parti di avere acquisito
gli incarti medici relativi ai ricoveri di __________ del __________ del __________
e comportano atti sostanzialmente medici che, ai fini della causa, non hanno
rilievo." (Doc. XXXIV, inc. 36.20904.45)
in
diritto
In
ordine
2.1
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003
(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale
contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA), per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Recentemente
l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è
simile all’art. 47 LSA attuale. Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile
2005.
In ambito
cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al
TCA.
In
concreto, il contratto d’assicurazione stipulato dalle parti è retto dalla LCA
(cfr. art. 1 delle condizioni generali per le assicurazioni malattia
complementari).
Trattandosi
di assicurazioni complementari ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal – ambito
nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono
autorizzati a emanare decisioni -, il TCA è competente a statuire sulla
petizione presentata dall’interessata in base all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
Nel
merito
2.2
Oggetto del
contendere è la questione a sapere se l’assicuratore ha disdetto correttamente
l’assicurazione complementare conclusa dall’attrice nel mese di novembre 2002.
La Cassa
fa in particolare valere di aver disdetto il rapporto assicurativo con effetto
al 30 giugno 2003 a causa del trasferimento del domicilio all’estero
dell’attrice.
L’assicuratore
rileva inoltre che, comunque, nel caso di specie vi sarebbe una reticenza che
renderebbe nullo il contratto e permetterebbe alla Cassa di trattenere i premi
già pagati. Eccezionalmente, tuttavia, la disdetta è stata data unicamente a
partire dalla data di notifica della partenza da parte del Comune di __________.
La convenuta
non contesta che perlomeno fino al 30 giugno 2003 il contratto ha validamente
esplicato i suoi effetti e che pertanto, il medesimo, è stato correttamente
concluso.
Essa
sostiene unicamente di aver disdetto il contratto conformemente alle vigenti
norme.
2.3
La LCA non prevede
una regolamentazione generale sulla disdetta e la fine del contratto
d’assicurazione.
La legge
tuttavia regola alcuni casi particolari (disdetta in caso di sinistro: art. 42
LCA; disdetta in caso di reticenza: art. 6 LCA; fine del contratto in caso di
estinzione del rischio: 23 LCA; disdetta del contratto d’assicurazione sulla
vita: art. 89 LCA; ecc.).
Di
principio, la disdetta del contratto d’assicurazione è una dichiarazione di
volontà che esige la ricezione e deve essere riconosciuta come tale (O. Carré,
Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Losanna 2000,ad art. 1, pag. 104; TF
RUA VII n° 35, SJ 1933 p. 129; TC VD RUA VIII n° 17/28). Di conseguenza i
rischi della trasmissione sono a carico della parte che spedisce la disdetta,
riservate le norme contrarie concordate tra le parti (O. Carré, op. cit., ad
art. 1, pag. 104).
La disdetta
del contratto non è soggetta a forme particolari. La disdetta esplica i suoi
effetti dal momento in cui perviene al destinatario. Quando un contratto
d’assicurazione è stato regolarmente concluso, spetta alla parte che intende
prevalersi della disdetta apportare la prova di questo fatto. In particolare,
salvo clausole particolari contrarie, deve provare non solo la spedizione della
lettera di disdetta, ma anche che la lettera è giunta a destinazione (O. Carré,
op. cit. ad art. 1 pag. 104).
La
disdetta automatica del contratto, derivante dalle norme previste nelle CGA, è
stata considerata corretta da parte di un Tribunale (OG ZH RUA XV n° 103).
2.4
In concreto,
per l’art. __________ delle condizioni generali per le assicurazioni malattia
complementari (di seguito: CGC), l’assicurato può assicurarsi:
-
fino alla fine del mese che precede il diritto
ad una rendita AVS quando si tratta di una copertura d’assicurazione relativa
alla perdita di guadagno;
-
senza limitazione di durata per tutta le altre
coperture d’assicurazione.
Il
periodo d’assicurazione corrisponde ad un anno civile e cioè dal 1° gennaio al
31.
dicembre (art. __________ CGC).
L’art. __________
CGC enumera le condizioni della disdetta del contratto d’assicurazione:
1.
Dopo 5 anni d’assicurazione, lo stipulante può
disdire tutto o una parte del contratto per la fine di un anno civile con
preavviso di sei mesi.
2.
Dopo ogni sinistro per il quale l’assicuratore
deve corrispondere una prestazione, lo stipulante ha il diritto di disdire la
parte corrispondente del contratto entro 10 giorni dal momento in cui è venuto
a conoscenza del pagamento dell’indennità. Se lo stipulante rinuncia al
contratto, l’assicurazione cessa i suoi effetti dal momento in cui
l’assicuratore riceve l’avviso di disdetta. Quest’ultimo mantiene il diritto
all’incasso del premio per il periodo d’assicurazione in corso.
3.
L’assicuratore rinuncia espressamente al diritto
che gli conferisce la legge di disdire il contratto in caso di sinistro,
eccetto per i casi di false dichiarazioni, di dolo, di reticenza o di loro
tentativi.
4.
Qualsiasi disdetta deve essere notificata
tramite raccomandata.
Per
l’art. __________ CGC il contratto d’assicurazione come pure il diritto alle
prestazioni termina:
a.
con il decesso dell’assicurato;
b.
con la disdetta dello stipulante dopo
l’espirazione del termine di disdetta contrattuale;
c.
con la disdetta dello stipulante (vedi articoli __________
cpv. 2. __________ cpv. 1. __________ cpv. 2 delle presenti CGA);
d.
in caso di trasferimento del domicilio
all’estero, trascorso il periodo d’assicurazione per il quale è stato pagato il
premio, e a condizione che non sia stato concordato altrimenti.
Per
l’art. __________ cpv. 1 CGC i cambiamenti d’indirizzo, dello stato civile come
pure i decessi devono, salvo disposizioni contrarie, essere annunciati per
scritto all’assicuratore entro 30 giorni. L’art. __________ cpv. 2 CGC prevede
che quando l’assicurato trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori
dalla Svizzera o del Principato del Liechtenstein, deve avvisare l’assicuratore
entro 20 giorni.
L’art. __________
CGC prevede che se lo stipulante, al momento della stipulazione del contratto
d’assicurazione ha omesso di dichiarare o lo ha fatto in modo inesatto, un
fatto importante che egli conosceva o doveva conoscere, l’assicuratore non è
tenuto a rispettare il contratto, a condizione che vi rinunci entro quattro
settimane dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Va ancora
evidenziato come l’art. __________ cpv. 1 dell’assicurazione “__________”
prevede che essa può essere stipulata da ogni persona domiciliata in Svizzera,
senza limite d’età. Per l’art. __________ cpv. 1 la copertura assicurativa __________
è valida per il mondo intero, esclusa la Svizzera e il Liechtenstein.
2.5
Per
interpretare i contratti d'assicurazione vanno applicate le regole generali
d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA
XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole generali
derivanti dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b;
STF in RUA XVI n. 22). L'interpretazione delle CGA
prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per
l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,
JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per
l'interpretazione delle CGA va tenuto conto del loro valore normativo: poiché
esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un medesimo rischio,
devono essere interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha
capito questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).
Spetta all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle
CGA, di cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce
loro (STF in RUA XIX n. 55).
Pure la
prova di fatti giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico
dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op.
cit., pag. 248 ad art. 33 LCA). L'onere della prova può comunque essere
attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n.
138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
Come
qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione deve essere interpretato
ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a;
DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre
fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della
buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF
127.
III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances
privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag.
92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b) aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115
II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini
utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT
1990.
I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur
le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore
si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF
85.
II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al
senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96,
JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti dell'assicurato
s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel linguaggio comune
(DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281,
JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264,
JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le accezioni tecniche proprie al
rischio ritenuto (DTF 118 II 342). Tuttavia, la parola non deve essere
snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa
(DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad
un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque
ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF
in SJ 1996 pag. 623).
Di principio,
dunque, le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà
delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le
regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che
deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid.
2.
; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444
consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117
II 609, JdT 1992 I 727). L’interpretazione di una
clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla
conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone
l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs
vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463). Inoltre, le dichiarazioni di volontà
devono essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva
attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in:
CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA). Per determinare la volontà delle parti
non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non
ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n.
49.
citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Il testo
chiaro di una clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44
consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per ritenere che una
clausola debba essere compresa diversamente dal suo senso letterale (DTF 128
III 212 consid. 2b)bb). Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi dal
senso letterale di un testo adottato dalle parti quando non vi sono ragioni
serie per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118
consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).
In caso
di dubbio in merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta
dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola
contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo
un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2
cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si
deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito
dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF
100.
II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta
del principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la
clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in
dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà
prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF
119.
II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg.,
JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995,
pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag.
142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247
e seg.). Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una polizza
che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad
art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al
principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso
di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del diritto
federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.). A titolo abbondanziale va
osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della
copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e
non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623
citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII
n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990
I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247).
Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario
enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti
esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine
che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo
conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).
Visto
dunque quanto precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua
valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è
un’operazione sempre necessaria affinché se ne possa determinare la portata
(Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,
1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).
Infine si
rammenta che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del
contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur
le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société
suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare
pag. 673).
2.6
Come emerge
dalle CGC sopra riportate per esteso, le parti hanno inteso concludere un
contratto d’assicurazione secondo il quale venivano assicurate determinate
prestazioni alle persone domiciliate in Svizzera.
La Cassa,
dopo essere stata informata della partenza dell’attrice per la __________, l’8
ottobre 2003 le ha inviato una lettera tramite la quale indicava che le
assicurazioni complementari sarebbero state disdette con effetto retroattivo al
30.
giugno 2003.
In
concreto per l’art. __________ CGC la disdetta del contratto d’assicurazione
deve essere notificata tramite raccomandata. Solo in determinati casi enumerati
all’art. __________ CGC (decesso, trasferimento del domicilio all’estero), il
contratto termina senza necessità di trasmettere una raccomandata. Non sono
invece previste deroghe al principio generale della “ricezione” della disdetta
(cfr. consid. 2.3.).
L’attrice
afferma che lo scritto dell’8 ottobre 2003 tramite il quale la convenuta
informa della disdetta dell’assicurazione per il 30 giugno 2003 è stato
trasmesso tramite posta semplice e non le è mai pervenuto.
L’assicuratore
in sede di risposta non ha smentito questa circostanza che del resto, nel
verbale di audizione del 18 novembre 2004, era stata confermata dal
rappresentante della Cassa, il quale aveva affermato che "CV 1 ha
disdetto le coperture esistente in ambito LCA con lettera semplice che
viene prodotta in copia trasmessa all’indirizzo della sig.ra AT 1 a __________.
Lettera che non è pervenuta alla destinataria siccome come risulta dalla
busta che viene pure prodotta la posta ha rinviato il documento. "
(doc. XXXIV, inc. 36.2004.45, sottolineatura del redattore).
Per cui,
non solo l’attrice non ha ricevuto la disdetta, ma la medesima non è nemmeno avvenuta
secondo quanto previsto dall’art. __________ CGC.
A mente
del TCA, può inoltre rimanere aperta la questione a sapere se nel caso di
specie vi è stata reticenza, per non aver correttamente informato la convenuta
circa il domicilio in Germania già alla conclusione del contratto (cfr. supra
art. __________ CGA; cfr. comunque la testimonianza __________).
Infatti, come
emerge dai combinati art. __________ cpv. 3 e __________ cpv. 4 CGC, anche in
caso di reticenza la disdetta, per essere valida, andava notificata tramite
raccomandata.
La conseguenza di una reticenza è che
l'assicuratore non è vincolato al contratto se ne sia receduto entro 4
settimane (art. 6 LCA: termine di perenzione: DTF 119 V 287). L'assicuratore
può recedere dal contratto ma può anche rinunciarvi come prevede l'art. 8 cpv.
5.
LCA. La risoluzione del contratto ha effetti ex tunc (RUA V n° 798) e gli
effetti retroagiscono al momento in cui le informazioni erronee sono state date
(RUA V n° 78 in un caso ticinese).
Come indicato gli effetti della reticenza -
assicuratore non vincolato al contratto dal quale può recedere entro 4
settimane dalla cognizione della reticenza - sono attenuate dalla possibilità (art.
8.
cifra 5 LCA) di rinunciare al diritto di recedere dal contratto.
Dagli
atti emerge che il 20 novembre 2003 l’interessata ha trasmesso all’assicuratore
un’attestazione dalla quale risulta che essa ha il domicilio in __________
(doc. L e 7, inc. 36.2004.45) e che il 29 dicembre 2003 (ossia, comunque oltre
le 4 settimane richieste dall’art. 6 LCA) l’assicuratore ha unicamente invitato
l’attrice a fornire documentazione comprovante di non aver alcuna assicurazione
malattia nel suo Paese (doc. M, inc. 36.2004.45), senza accennare alla disdetta
per reticenza, mentre il precedente scritto di ottobre 2003 non è pervenuto
all’attrice.
Per cui,
in ogni caso, la disdetta non è avvenuta conformemente a quanto prevedono la
LCA e le CGC.
Resta da
esaminare se, in virtù dell’art. __________ CGC, il contratto d’assicurazione
poteva terminare senza l’invio di uno scritto raccomandato.
Per
l’art. __________ lett. d CGC il contratto d’assicurazione come pure il diritto
alle prestazioni termina in caso di trasferimento del domicilio all’estero,
trascorso il periodo d’assicurazione per il quale è stato pagato il premio e a
condizione che non sia stato concordato altrimenti.
In
concreto non vi è stato un trasferimento all’estero del domicilio dell’attrice.
Infatti l’interessata era già domiciliata all’estero al momento della
conclusione del contratto, non beneficiando di alcun permesso per risiedere in
Svizzera, ciò che era stato regolarmente indicato all’agente al momento della
conclusione del contratto (cfr. testimonianza __________).
Per cui,
nemmeno questa norma può essere d’aiuto alla convenuta.
La
circostanza che il cambiamento di indirizzo non è stato notificato entro il
termine di 30 giorni come prevede l’art. __________ cpv. 1 CGA non è determinante
nella misura in cui il disposto non prevede sanzioni in caso di ritardo.
Sanzioni che per contro sono previste se l’assicurato non notifica
tempestivamente un cambiamento di terapeuta o un infortunio (rifiuto o
riduzione delle prestazioni; art. __________ cpv. 3 e 4 CGA).
Del resto
sarebbe sproporzionato, nel caso di specie, permettere all’assicuratore di
disdire con effetto retroattivo il rapporto assicurativo. Infatti il ritardo
nella notifica del cambiamento di indirizzo, comunque sempre all’interno del
Cantone, rispetto ai trenta giorni previsti dalle CGA, è di soli due mesi (la
notifica del cambiamento d’indirizzo è avvenuta il 1° ottobre 2003; cfr. doc. 6
inc. 36.2004.45).
In queste
condizioni la disdetta del contratto assicurativo non è avvenuta secondo quanto
previsto dalle Condizioni generali del contratto assicurativo sottoscritto
dalle parti e non vi sono neppure gli estremi per una disdetta automatica del
contratto ex art. __________ CGC, non essendo dati i presupposti del
trasferimento del domicilio.
Per cui il
TCA accerta che il contratto derivante dalla polizza n° __________ concernente
le assicurazioni __________ e __________ concluso tra AT 1 e la Cassa malati CV
1.
è ancora validamente in vigore ed esplica tutti gli effetti di legge.
All’interessata,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
2.7
Secondo
l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.
Con
lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere
tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio
federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le
stesse.
Alla luce
della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente
sentenza all'autorità di sorveglianza.
2.8
L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del
diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il
Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di
carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è
ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti
del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
Nel caso di specie, dagli atti medici acquisiti nella parallela
causa in ambito di assicurazione sociale emerge che l’attrice ha dovuto
sottoporsi a diversi interventi sia all’__________ che all’__________. Questi
interventi (cure mediche, analisi, ecc.), pur non quantificati, superano, a non
averne dubbio, l’importo di fr. 8'000.
Per cui il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso per
riforma al Tribunale Federale di Losanna.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
E’
accertata la validità del contratto assicurativo concluso tra AT 1 e la Cassa
malati CV 1 (polizza n° __________, __________).
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti e
all'UFAP.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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