36.2004.182
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22 settembre 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
36.2004.182
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, TCA
Titolo:
Validità della sospensione assicurativa dopo diffida per mancato pagamento premi LCA. Estensione della copertura se evento sorge durante la copertura assicurativa e si protrae oltre l'estinzione del contratto. CGA determinano la fine della copertura. Restituzione d'indennità percepite indebitamente.
CONTRATTO ASSICURATIVO
DIFFIDA AI DEBITORI
INDENNITÀ GIORNALIERA
LIBERO PASSAGGIO
MORA DEL DEBITORE
RESTITUZIONE
SOSPENSIONE
art. 20 LCA
art. 21 LCA
art. 43 OG
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.182
36.2005.100
TB
Lugano
22 settembre 205
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 dicembre
2004 (Inc. n. 36.2004.182) di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
e sulla domanda riconvenzionale presentata
il 14 gennaio 2005 (Inc. n. 36.2005.100) da
CV 1
contro
AT 1
rappr. da: RA 1,
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1 ha
iniziato a lavorare il 1° aprile 1996 come magazziniere per la ditta __________,
dal 2000 __________, con sede attuale in __________ (doc. 13). Il 29 novembre
2003 (doc. 14) quest’ultima società ha rescisso per il 31 gennaio 2004 il
contratto di lavoro con l’attore.
Dal 10 al
29 novembre 2003 l'assicurato è stato inabile al lavoro al 100% per periartrite
scapolo-omerale con tendinopatia sovraspinato sinistro (doc. 6). Dal 28
dicembre 2003 fino almeno alla fine del 2004 lo stato di malattia è perdurato
al 100%. In virtù della polizza d'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera per malattia stipulata per gli anni 2003-2005 dal suo datore di
lavoro con CV 1 (doc. 1), per il predetto periodo d’incapacità – fatti salvi i
primi 7 giorni d’attesa – l’assicurato ha percepito delle indennità giornaliere
a copertura dell'80% del suo salario. Le prime 155 indennità sono state versate
alla ditta stipulante, le successive 61 (dal 1° maggio al 30 giugno 2004) direttamente
al beneficiario qui attore (docc. 10 e 11).
Il 9 settembre
2004 (doc. A7) la SA ha dato la disdetta della polizza n. __________ per il 31 agosto
2004, poiché da quel momento avrebbe cessato l’attività e quindi non avrebbe
più avuto dipendenti.
1.2. Il 16
settembre 2004 (doc. A9) l'assicurato, rappresentato dall’-RA 1 di __________, siccome
sempre incapace al lavoro, ha chiesto all’assicuratore il versamento delle
indennità giornaliere per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2004, nonché il
diritto al libero passaggio all’assicurazione individuale in vista del
fallimento del suo datore di lavoro.
Il 28
settembre 2004 (doc. A10) CV 1 ha risposto all’assicurato che non avrebbe
effettuato ulteriori versamenti, siccome la sua malattia era intervenuta durante
il periodo d’interruzione della copertura assicurativa derivante dal fatto che il
suo datore di lavoro non aveva tempestivamente pagato i premi assicurativi
(art. 20 LCA). Essa non doveva pertanto prendersi a carico la sua malattia.
Già con
scritto dell’11 agosto 2004 (doc. 11) l’assicuratore aveva avvertito la __________
di questa situazione, per cui chiedeva al datore di lavoro di restituire le
prestazioni indebitamente versate tanto al medesimo (CHF 14'341,20) quanto
all’assicurato (CHF 5'910,90, doc. A2). Il 29 ottobre 2004 la società è stata
sollecitata a pagare CHF 20'252,10 (doc. 12).
Il 6
ottobre 2004 (doc. A11) l’assicurato ha ricordato alla sua assicurazione come
il contratto collettivo sia stato disdetto il 31 agosto 2004, per cui a far
data dal 1° settembre 2004 gli doveva essere data la possibilità del libero
passaggio all’assicurazione individuale. Egli ha ribadito l’obbligatorietà per l’assicuratore
di versare le indennità per i mesi di luglio e agosto 2004, ossia fino al
momento in cui l’assicurazione collettiva ha esplicato effetti.
Il 10 dicembre
2004 (doc. A15) CV 1 ha avvisato il beneficiario che il libero passaggio
dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale non poteva
avvenire, poiché il datore di lavoro l’aveva licenziato per il 31 gennaio 2004
ed i 30 giorni per optare partivano già dal 1° febbraio 2004. L’assicuratore ha
nuovamente spiegato che il vuoto di copertura assicurativa causato dal mancato
pagamento dei premi ed il contemporaneo insorgere della sua malattia proprio
durante questa lacuna sono i motivi per cui non si riteneva debitore nei suoi confronti.
1.3. Sempre
tramite CV 1, il 24 dicembre 2004 (doc. I), l’assicurato ha postulato che l’assicuratore
sia condannato a corrispondere le indennità per perdita di guadagno anche per
il periodo dall’ “01.07.2004 a tutt’oggi”, in virtù dell’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera stipulata dal suo ex datore di lavoro. L’attore
postula inoltre che CV 1 sia obbligata ad accettare il libero passaggio
nell’assicurazione individuale.
Nella
propria risposta di causa del 14 gennaio 2005 (doc. III) l’assicuratore
convenuto ha chiesto di respingere la petizione, poiché al sollecito inviato il
15 settembre 2003 al datore di lavoro dell'attore relativo al pagamento dei
premi scaduti del trimestre luglio-settembre 2003 non è stato dato seguito; pertanto,
dal 29 settembre 2003 l’assicurazione collettiva è stata sospesa (doc. 3). Durante
il periodo di sospensione, l’attore è stato incapace al lavoro a causa di
problemi alla spalla sinistra. A dipendenza di questa incapacità lavorativa, CV
1 avrebbe erroneamente versato al datore di lavoro CHF 14'341,20 ed
all’assicurato stesso, direttamente, l’ammontare di CHF 5'910,90, importo
quest’ultimo, che ora la convenuta chiede le venga restituito in virtù
dell’art. 62 CO.
In merito al libero passaggio all’assicurazione
individuale, CV 1 indica che spettava al datore di lavoro informare il dipendente
sulla possibilità di passare all’assicurazione individuale entro 30 giorni
dall’uscita dalla cerchia degli assicurati. Questo termine sarebbe quindi
decorso dal 1° febbraio 2004, per cui la richiesta del 16 settembre 2004 di
cambiare assicurazione d’indennità giornaliera sarebbe tardiva.
1.4. In sede di
replica l’attore ha ribadito che spettava all’assicuratore informarlo sul suo
diritto di passare all’assicurazione individuale e che semmai CV 1 deve ora
rivolgersi al suo ex datore di lavoro per riavere le indennità che essa gli ha versato
nel 2003 e nel 2004 (doc. V).
In
duplica l’assicuratore ha nuovamente negato fosse suo compito informare il
dipendente, beneficiario dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera
stipulata dal suo datore di lavoro, del diritto di passaggio e, siccome i CHF
5'910,90 sono stati versati direttamente all'assicurato (art. 87 LCA), spetta
proprio all’attore restituire quanto indebitamente percepito (doc. VII).
in
diritto
In ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito
LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate
di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal,
dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione
sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal
corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima
le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,
Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.
7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie,
Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit
administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale
sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in
occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni
relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le
malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il
giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Recentemente, l’Assemblea federale ha approvato
la nuova Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17
dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 ha tenore simile all’art. 47 LSA attuale.
Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile 2005.
Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato
della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono
decise dal TCA, che applicherà
per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal,
"
Le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge.".
Pertanto, dal 1° gennaio 1996 - con la sola
eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 LAMal che si riferisce essenzialmente
alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale
alle Camere del 6 novembre 1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità
giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse possono dunque essere regolamentate dalla
LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso concreto, il contratto di assicurazione
collettiva n. __________ stipulato dalla ditta __________ con CV 1 è sottoposto
alla LCA e si appoggia alle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) per
l'Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia, edizione 2002
(doc. 2).
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni
complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue
Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito
nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono
autorizzati ad emanare decisioni -, in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal questo
TCA è competente a statuire
sulla petizione presentata dall’attore.
Nel merito
2.2. Questo TCA deve innanzitutto stabilire se il
contratto collettivo d’indennità giornaliera stipulato dal datore di lavoro
dell’attore esplica i suoi effetti durante il mese di novembre 2003, ossia nel
periodo di pretesa sospensione del suo contratto assicurativo LCA per premi apparentemente
non pagati dallo stipulante. La malattia di AT 1 è infatti sorta il 10 novembre
2003. Si tratta dunque di stabilire se l’attore aveva diritto al riconoscimento
da parte dell’ente assicuratore del versamento delle indennità giornaliere per
perdita di guadagno dal mese di luglio 2004 in poi 2004 (petizione di cui all’Inc.
n. 36.2004.182) sulla base del contratto collettivo d’indennità giornaliera stipulato
dal suo datore di lavoro, verificando la validità dei suoi effetti (doc. 1).
In secondo luogo, occorre esaminare se, a
ragione, CV 1 si sia rifiutata d’accordare all’attore il diritto al libero
passaggio all’assicurazione individuale per perdita di guadagno.
Infine, il TCA deve verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale
formulata dall’assicuratore (Inc. n. 36.2005.100), avente per oggetto la
restituzione delle indennità versate direttamente a AT 1 pari a CHF 5'910,90
per i mesi di maggio e giugno 2004. Questo Tribunale deve verificare il diritto
dell’assicuratore alla restituzione di detto importo da parte dell’assicurato, cui
sarebbe stato erroneamente versato in qualità di beneficiario diretto.
2.3. AT 1 ritiene
che l'assicuratore convenuto debba essere condannato a versargli delle indennità
giornaliere dal luglio 2004 in poi, in virtù del contratto collettivo stipulato
dal suo datore di lavoro, ciò poiché la polizza si è estinta soltanto il 31 agosto
2004. Siccome la malattia è intervenuta quando egli era ancora un dipendente dello
stipulante (novembre 2003), ciò obbligherebbe CV 1 ad assicurarlo ancora ed a
corrispondergli le prestazioni pattuite. D’altro lato tale diritto gli sarebbe
pure riconosciuto da una nuova polizza d'assicurazione, soltanto se
l’assicuratore considerasse valida la richiesta del 16 settembre 2004
d’esercitare il diritto al libero passaggio all’assicurazione individuale (doc.
A9).
Per l’assicuratore, la patologia riabilitante la
capacità lavorativa di AT 1 è sorta nel periodo in cui il suo datore di lavoro
non aveva ottemperato al pagamento dei premi di luglio-settembre 2003. Ciò ha
dato luogo alla sospensione della copertura assicurativa (art. 20 LCA);
conseguentemente CV 1 non avrebbe obblighi nei confronti dell’assicurato.
Inoltre, nemmeno il diritto al libero passaggio
all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera potrebbe essere concesso,
poiché sarebbe stato manifestato tardivamente (il 16 settembre 2004, quando il
contratto di lavoro era giunto a termine già il 31 gennaio 2004 – disdetta poi
posticipata di 30 giorni: doc. X).
2.4. Occorre
innanzitutto esaminare se l’evento su cui l’attore poggia le sue richieste sia effettivamente
sorto durante il periodo di copertura assicurativa collettiva
d’indennità giornaliera.
L'art. 20 LCA, a cui fa riferimento
l’assicuratore ed a cui rinvia espressamente l'art. 1 CGA, concerne l'"Obbligo
della diffida. Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota
marginale del disposto di legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio
non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal
contratto, il debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto
comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro
quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane
senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla
scadenza del termine di diffida (cpv. 3).
La LCA regola il tema della mora contrattuale in
maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO),
nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora dalla data di ricezione
da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore della nota marginale
dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa diviene necessaria se
l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi obblighi contrattuali
(TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n. 113, citati
in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad
art. 20 LCA).
Se l'assicuratore non notifica una diffida al
debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in cui si
produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal contratto (KUHN/
MONTAVON, Droit des assurances privées, Losanna 1994, pag. 197).
Tuttavia, l'invio di una diffida non è soggetto
ad alcun termine se non a quello di due anni previsto dall'art. 46 LCA,
trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio si
prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: CARRÉ, op. cit., pag. 212
ad art. 20 LCA). L'assicurato, infatti, non si trova in mora per il solo fatto
che il premio è scaduto: è necessario ancora che l'assicuratore lo diffidi. La
diffida deve informare il debitore in modo esplicito e completo su tutte
le conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi
obblighi nel termine concessogli (HASENBÖHLER, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG),
Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2;
SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indichi le conseguenze del
mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti
che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).
La legge accorda comunque al debitore un termine
legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al pagamento.
Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida, ma dal
momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in: CARRON, La loi fédérale sur
le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; KUHN/MONTAVON, op. cit.,
pagg. 189-193).
Contrariamente a quanto è previsto dal CO, la
messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli interessi
moratori - se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato
seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga a scadere
infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv.
3 LCA).
La sospensione dura fino al pagamento completo
del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti dall'attitudine
dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il pagamento, o
semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta successivamente a
quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun effetto sulla
sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare il pagamento di
un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal contratto,
possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).
Infine, se l'assicuratore ha incassato il premio
corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa che egli
abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori, e ancor
meno che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (KUHN/ MONTAVON, op.
cit., pag. 189 segg.).
Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo
contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il
premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A
tal proposito si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le
prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di
grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo.
Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta
senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).
Se allo scadere del termine di grazia il debitore
ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha
adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi
dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora
dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato
(KUHN/MONTAVON, op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle circostanze,
rimangono tuttavia riservate le intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112
II 463).
Alla luce di quanto precede, dunque, quando il
premio arretrato non venga versato prima della scadenza del
termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa effettiva.
Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art. 20 cpv. 3 LCA).
Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale ad un
contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli obblighi
dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto d'assicurazione in quanto
tale resta vigente.
La sospensione degli obblighi dell'assicuratore
interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce
quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti
dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del
termine legale di diffida (quattordici giorni) (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag.
198 e seg.; HASENBÖHLER, op. cit., nn. 19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).
2.5. Nel caso
concreto, il 15 settembre 2003 (doc. 3) l'assicuratore ha inviato alla __________
un’ingiunzione di pagamento raccomandata per i premi dei trimestri luglio 2003-settembre
2003 (Fr. 4'392.-) ed ottobre 2003-dicembre 2003 (per il medesimo importo) non
ancora saldati. La fattura per il terzo trimestre, inviata l’11 giugno 2003,
scadeva il 1° agosto 2003; la fattura per il quarto trimestre, datata 10
settembre 2003, scadeva il 1° novembre 2003. Considerata come esigibile
soltanto la metà dello scoperto, CV 1 ha emesso nei confronti dello stipulante una
polizza di versamento di Fr. 4'442.-, compresi Fr. 50.- per le spese di
sollecito, avvertendo il debitore che “Sono tenuti in considerazione i
pagamenti fino al 08.09.2003. L’importo scaduto dovrà pervenirci entro
14 giorni. Favorisca consultare il foglio informativo qui allegato per quanto
attiene alle conseguenze del mancato pagamento.”.
Le indicazioni accompagnatorie (doc. 3) relative
all’incasso di premi arretrati e/o partecipazioni ai costi arretrate, redatte
nelle tre lingue nazionali, prevedono quanto segue:
"
Sollecito di pagamento
Se i pagamenti dovuti per fatture scadute di
premi e/o partecipazioni ai costi non ci pervengono nei termini stabiliti, gli
assicurati ricevono automaticamente un sollecito di pagamento (prima
sollecitazione).
Sollecitazione raccomandata
Se nonostante il primo sollecito di pagamento i
versamenti per i premi arretrati e/o partecipazioni ai costi arretrate non ci
pervengono, gli assicurati ricevono una sollecitazione raccomandata. Per il
lavoro e le spese supplementari, addebitiamo agli assicurati un importo di CHF
50.-. Tale indicazione viene fornita agli assicurati con la sollecitazione
raccomandata. La CV 1 concede un nuovo termine di pagamento di 14 giorni a
partire dalla data della sollecitazione.
Se questo nuovo termine di pagamento non viene
osservato,
·
Fatti
I premi e/o partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché i relativi
interessi su i premi d’assicurazione (art. 26 LPGA) devono essere incassati
mediante procedura esecutiva;
·
Le assicurazioni complementari secondo la LCA
devono essere sospese fino al pagamento totale di tutti gli importi arretrati
(premi, interessi e costi). All’occorrenza, tali pretese verranno fatte valere
mediante un’esecuzione. Per il periodo in cui sono state sospese le prestazioni
non possono essere fatte valere delle prestazioni con effetto retroattivo.”
Successivamente, poiché il datore di lavoro
dell’attore non ha dato seguito all'ingiunzione del 15 settembre 2003, in virtù
del citato art. 20 cpv. 3 LCA l’assicuratore ha sospeso i propri obblighi a
decorrere dalla data di scadenza del termine di 14 giorni (termine di grazia)
fissato con l'ingiunzione, ossia dal 29 settembre 2003.
Il sopraggiungere di una situazione di ritardo
nel pagamento dei premi non ha – come visto - per effetto la rescissione del
contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione della protezione
assicurativa (HASENBÖHLER, op. cit., n. 78 ad art. 20 LCA, pag. 327; DTF 103 II
204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag. 478).
2.6. Va rilevato
come, nella seconda parte delle indicazioni fornite dalla convenuta,
l'assicuratore ricalchi parzialmente il tenore dell’art. 21 LCA, secondo cui:
"
Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle
vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato
all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto
e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)
Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha
accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio
arretrato venga pagato con interessi e spese. (cpv. 2)."
Qualora gli effetti del contratto siano sospesi
(art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei
due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è quindi la
presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del contrario
(STF in RUA VIII n. 109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che
egli voglia recedere dal contratto e quindi che rinunci al pagamento del premio
arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: CARRON, op. cit., n. 194 pag. 67),
fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21 LCA.
Il contratto, ai termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA,
si estingue dunque ex nunc e non ab initio. Anziché
attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di
rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che
vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia
trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà
immediatamente (KUHN/MONTAVON, op.cit., pag. 199).
Se l'assicuratore recede effettivamente dal
contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione
dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21
cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati
ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una
finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi
arretrati (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBÖHLER, op. cit., nn.
4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).
Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere
dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi
obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del
contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si
crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale
(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una
procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve
agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di
pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva per
recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia e quindi del diritto
di recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: CARRON, op.
cit., n. 189 pag. 65).
Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di
grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio - e
quindi di non rinunciare al contratto – e concede ancora del tempo
all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto
rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n.
124, in: CARRÉ, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).
Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva
abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il
pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art.
21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere
esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento
in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc).
Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi
dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op.
cit., n. 196 pag. 67).
Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque
soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del
premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 202).
Come indicato in precedenza, se l'assicuratore
accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia stato
soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del contratto.
L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura anche se il
precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato dopo il
pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).
La sospensione della copertura assicurativa si
ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento
di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita
dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in:
CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra
l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in
RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al
solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in
vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da parte
dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).
2.7. L’attore
rileva che l'assicuratore ha sempre versato le indennità giornaliere che gli
spettavano, e non sarebbe legittimato a sospendere i suoi obblighi
contrattuali, quindi AT 1 dovrebbe ancora regolarmente beneficiare del versamento
delle prestazioni di cui ha diritto in virtù delle coperture assicurative
scelte dal suo datore di lavoro. In particolare, AT 1 pretende che l’assicuratore
si faccia carico del versamento delle indennità giornaliere da luglio 2004
compreso in poi. In altre parole, l'attore chiede di non subire alcuna
riduzione delle prestazioni ricevute fino a giugno 2004.
L’assicuratore, a causa della contestata
sospensione dei suoi obblighi contrattuali, non intende invece più dar seguito a
questa pretesa. Anzi, chiede ora la restituzione degli importi versati direttamente
all’attore a titolo d’indennità giornaliera per malattia.
Questo Tribunale osserva in primo luogo che il
contenuto dell'ingiunzione 15 settembre 2003 (doc. 3) non rispetta le esigenze
formali previste dalla legge e chiarite dalla recente giurisprudenza federale
(DTF 128 III 186), per cui l’assicuratore non poteva sospendere il contratto collettivo
in oggetto.
Con sentenza del 25 aprile 2002, pubblicata in
DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti ritenuto che la diffida
prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a
pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte
le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura
assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3
LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto
rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.
L'esigenza di una diffida scritta che ricordi al
debitore quali siano le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio
scaduto nel termine di quattordici giorni è data principalmente per proteggere
l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato unicamente che, qualora il
premio scaduto non fosse pagato nel termine legale, gli obblighi
dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe di certo
immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore su
questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia pure il
diritto di recedere dal contratto.
Solo una diffida effettuata correttamente, in
conformità all'art. 20 LCA, può provocare la valida messa in mora del debitore
del premio e la sospensione degli obblighi dell'assicuratore. La diffida non
deve comunque essere obbligatoriamente inviata per raccomandata. L'atto che
contiene ciò che prevede la legge è valido anche se non è stato spedito con un
invio raccomandato, a condizione tuttavia che la sua notifica possa essere
provata. Nel caso di comunicazioni che sospendono gli obblighi propri
dell'assicuratore, l'onere della prova dell'invio spetta infatti a quest'ultimo
(TC SZ in RUA XIV n. 29, in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).
Come indicato in precedenza, la messa in mora
dell'assicurato si concretizza quando dall'invio – e non dalla notifica - della
diffida trascorre infruttuoso il termine legale di quattordici giorni ossia se,
in questo lasso di tempo, il debitore non procede a versare all'assicuratore il
premio scaduto. La diffida è un atto che va comunque notificato all'assicurato,
il quale deve essere messo in condizione di sapere quando scade il termine di
grazia di quattordici giorni per effettuare il pagamento dei premi scaduti.
2.8. Nel caso in
esame, il 15 settembre 2003 l’assicuratore CV 1 ha notificato per raccomandata al
datore di lavoro dell'assicurato un’ingiunzione di pagamento di alcuni premi
dell’assicurazione d’indennità giornaliera, con cui lo metteva al corrente
sulla data di scadenza (29 settembre 2003) entro cui validamente eseguire il
pagamento dell'importo di Fr. 4'442.- relativo ai premi dei mesi di luglio
2003-settembre 2003, oltre accessori.
Sotto questo aspetto, dunque, il comportamento
della convenuta non è censurabile, avendo essa diffidato per iscritto il debitore
ad effettuare il pagamento del dovuto entro il termine di grazia di quattordici
giorni previsti dall'art. 20 cpv. 1 LCA.
Tuttavia,
l’ingiunzione del 15 settembre 2003 (con le citate indicazioni accompagnatorie)
non avverte lo stipulante della polizza assicurativa di tutte le
conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento nel termine di grazia dei
premi LCA ancora scoperti (mora dello stipulante), così come previsto dalla LCA
(DTF 128 III 190 consid. 2f) e si limita ad invitare il datore di lavoro dell'attore
ad effettuare il pagamento entro il termine legale di quattordici giorni, ad
avvertire la persona morosa che, in caso di inadempienza, l’assicurazione sarà
sospesa sino al pagamento e che, all’occorrenza, la pretesa sarà fatta valere
mediante un’esecuzione. La diffida contempla quindi una sola delle due
conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1 LCA): la sospensione della
copertura assicurativa e quindi anche degli obblighi dell’assicuratore nei
Considerandi
confronti della parte contraente e dei relativi beneficiari a partire dalla
scadenza del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA).
L’ingiunzione non dice invece nulla a proposito del
diritto dello stesso assicuratore di recedere dal contratto assicurativo in
essere rispettivamente della presunzione di questo recesso secondo l'art. 21
cpv. 1 LCA.
L’ingiunzione in esame deve essere di conseguenza
considerata non conforme ai dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e
quindi non può produrre alcun effetto giuridico per ciò che concerne la
copertura assicurativa nei confronti dell'attore. Nel caso di specie non
v'è stata una valida messa in mora dello stipulante della polizza (datore di
lavoro dell’attore) da parte di CV 1. Quindi, il mantenimento del contratto assicurativo
alla base del diritto dell’assicurato a percepire delle indennità giornaliere
per perdita di guadagno è presunto.
Ne deriva che dal 29 settembre 2003 gli obblighi
di CV 1 non sono stati validamente sospesi (cfr. consid. 2.7.) ed il
contratto assicurativo concluso con la SA datrice di lavoro dell’attore ha
continuato ad esplicare regolarmente i propri effetti dall’inizio del 2003 (cfr.
consid. 2.4.), ciò comporta che l'assicuratore non può rifiutarsi di
prendere a carico la malattia dell’attore sorta il 10 novembre 2003. La
convenuta è pertanto tenuta ad accollarsi il pagamento delle indennità
giornaliere spettanti all’assicurato in virtù del contratto assicurativo in
essere dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2004.
2.9
Accertata la
validità del contratto assicurativo in oggetto anche dopo il mese di settembre
2003, resta da verificare se la pretesa dell’attore di beneficiare del
versamento di indennità giornaliere anche dal luglio 2004 sia fondata. Va in
effetti considerato che il 29 gennaio 2003 la SA ha disdetto il contratto di
lavoro dell’attore per il 31 gennaio 2004 (doc. 14).
Va osservato che se l’evento sorge durante
il periodo di copertura assicurativa collettiva d’indennità giornaliera,
l’assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino al loro esaurimento,
fintanto che sono giustificate in virtù delle clausole contrattuali. La
copertura di un contratto assicurativo LCA è in effetti delimitata unicamente
dalla durata delle prestazioni convenute e non dalla fine delle relazioni
contrattuali (MEUWLY, La durée de la couverture d’assurance privée, tesi,
Friburgo 1994, pag. 185).
Pertanto, in assenza di clausole convenzionali
che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di
copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle
prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di fare parte
della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto
alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo
l’estinzione del rapporto d’assicurazione (MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1995, pag. 240; DTF 127 III 106).
Di principio, dunque, l’attore avrebbe diritto a
percepire tutte le 730 indennità concordate dal suo datore di lavoro con CV 1,
indipendentemente dal fatto che l’inabilità lavorativa si sia protratta oltre
il 31 agosto 2004, momento in cui il contratto concluso con l’assicuratore è
giunto validamente a termine (doc. A8).
Occorre però verificare se esistano clausole
contrattuali, alla base della polizza che copre l’incapacità di lavoro
dell’attore, che limitano questo suo diritto.
2.10
L’art. 4 CGA
dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA, definisce
l’inizio e la fine del contratto. L’art. 5 CGA regola l’inizio e la fine della
copertura assicurativa e prevede che per il singolo assicurato la copertura assicurativa
spira, fra le altre ipotesi, all’estinzione del contratto ed all’uscita
dell’assicurato dalla cerchia delle persone assicurate.
Nel caso in esame, l'evento assicurato è avvenuto
quando l’interessato era ancora coperto da CV 1. Gli effetti si sono
estesi al di là della data per la quale il contratto è stato disdetto.
La malattia dell’attore, manifestatasi il 10 novembre 2003, è durata almeno
fino al 31 dicembre 2004 (doc. I).
Come indicato, il Tribunale federale ha regolato
la questione rinviando alle clausole contrattuali pattuite fra le parti (DTF
127.
III 106). Nel caso concreto - in virtù delle CGA - nell'ipotesi di disdetta
del contratto assicurativo e nell'ipotesi dell'uscita dell'assicurato dalla
cerchia degli assicurati, la copertura offerta dall’assicuratore cessa. L’attore
deve dunque sopportare le conseguenze di questa situazione, nel senso che
l’assicuratore non è più obbligato a versargli delle prestazioni derivanti dal
contratto per l’indennità giornaliera, come prevede l'art. 23 lett. f CGA che
così recita:
"
Dopo l’estinzione della copertura assicurativa,
la CV 1 paga l’indennità giornaliera per malattie che sono sorte durante il
periodo d’assicurazione, fino ad esaurimento della durata di fruizione
concordata, al massimo però fino all’inizio del diritto a una rendita LPP.
Questa copertura prolungata viene a cadere se l’assicurato può far valere il
diritto al libero passaggio o se rivendica il diritto al passaggio nell’assicurazione
individuale."
Da
rilevare come, secondo l'art. 6 CGA, l'assicurato ha il diritto di passaggio
nell'assicurazione individuale se domiciliato in Svizzera (come è il caso per
il qui attore) e quando questi esca "dalla cerchia degli assicurati",
quando sia da considerare disoccupato ai sensi della LADI od ancora quando si
estingua il contratto.
Le
conseguenze di questo passaggio sono pure regolare all'art. 6 CGA secondo cui:
"
In caso di inabilità lavorativa al momento del
passaggio, esiste un diritto alle prestazioni dell'assicurazione individuale a
partire da tale data. In tal caso, come pure in caso di ricadute entro 365
giorni, i giorni per i quali sono state corrisposte indennità giornaliere dal
presente contratto vengono dedotti dalla durata delle prestazioni
dell'assicurazione individuale."
In altri
termini, in virtù delle CGA se in corso della vigenza contrattuale interviene
un evento che ha ripercussioni successivamente alla cessazione della copertura
assicurativa la persona assicurata può beneficiare del diritto alle prestazioni
sino a quando può beneficiare (per quanto qui d'interesse) del libero passaggio
nell'assicurazione individuale. In questo caso, come visto, le prestazioni
perdurano se il passaggio è avvenuto conformemente alle CGA.
2.11
In concreto,
la convenuta ha rifiutato l’affiliazione di AT 1 a titolo individuale.
L’art. 6 CGA prevede che per conseguire il libero
passaggio l’assicurato deve fare valere il suo diritto di passaggio entro
trenta giorni. Inoltre,
"
Lo stipulante l’assicurazione deve informare per
tempo l’assicurato uscente in merito al diritto di passaggio ed al termine
utile per il passaggio nell’assicurazione individuale. (…)"
Nel caso
di specie, CV 1 ha ritenuto il mancato rispetto del termine di 30 giorni entro
il quale l’assicurato deve manifestare la propria volontà di passare all’assicurazione
individuale. L’assicuratore ha considerato che la richiesta dell’attore,
avvenuta tramite il suo rappresentante con scritto del 16 settembre 2004 (docc.
A9 e 15), sia tardiva, poiché il termine di trenta giorni ha iniziato a
decorrere il 1° febbraio 2004.
A ragione CV 1 ha rifiutato il libero passaggio
all’assicurazione individuale.
Il 29 novembre 2003 il datore di lavoro ha
comunicato all’attore di disdire il loro rapporto lavorativo il 31 gennaio 2004.
Pendente causa, la SA ha precisato al TCA che il termine di disdetta è stato posticipato di trenta giorni
(doc. XI). Pertanto, dal 1° marzo 2004 il licenziamento del dipendente è
diventato effettivo e ciò ha comportato che l’attore è uscito dalla cerchia
degli assicurati per perdita di guadagno in virtù del contratto collettivo in
questione. Poco importa che detto contratto abbia esplicato effetti tra
stipulante ed assicuratore fino al 31 agosto 2004. A quel momento, infatti, l’attore
era già stato licenziato e quindi non apparteneva già più ai beneficiari del
contratto d’indennità giornaliera. La copertura assicurativa di AT 1 è spirata già
il 29 febbraio 2004, come detto indipendentemente dal fatto che l’estinzione
del contratto sia avvenuta solo il 31 agosto 2004, e da quella data l'attore
disponeva di un termine di 30 giorni (ossia dal 1° marzo 2004) per far valere
il proprio diritto di passaggio. La richiesta del 16 settembre 2004 appare
pertanto manifestamente tardiva. Il diritto di cui beneficiava l’attore
d’esercitare il suo diritto al libero passaggio non è stata tempestivamente
esercitata.
Conseguentemente, la pretesa di AT 1 di
condannare l’assicuratore a concedergli il libero passaggio all’assicurazione individuale
d’indennità giornaliera non può essere accolta. La circostanza secondo cui la __________
non abbia avvisato l'attore (doc. XI) del suo diritto di passaggio
nell'assicurazione individuale non può comportare per l'assicuratore
ripercussioni o peggioramenti della posizione, quale l'estensione del termine
per l'esercizio del diritto al libero passaggio. L'assicurato potrà - semmai -
agire nei confronti del datore di lavoro - la società è ancora iscritta a RC ed
esistente - in via civile.
2.12
Con l’azione
riconvenzionale (Inc. n. 36.2005.100), l’assicuratore chiede che l’attore ora qui
convenuto sia condannato a restituire l’importo di Fr. 5'910,90 percepito a
titolo d’indennità giornaliera per i mesi di maggio e giugno 2004 (doc. 11). A
suo dire, detto importo sarebbe stato erroneamente versato all’assicurato, dato
che l’evento del 10 novembre 2003 sarebbe sorto nel momento in cui la copertura
assicurativa era sospesa (art. 20 cpv. 3 LCA).
Ora, in esito alle considerazioni che precedono, da
un lato si ha che il TCA ha
confermato la validità della copertura assicurativa durante l’anno 2003, siccome
la stessa non è mai stata sospesa validamente. Ne discende che è confermato il
diritto dell’attore (e meglio dello stipulante in favore dell'attore) a
percepire delle indennità per perdita di guadagno a dipendenza della malattia
occorsa durante il mese di novembre 2003 (cfr. consid. 2.8.).
D’altro lato, va considerato che il diritto
dell’assicurato di ricevere delle indennità giornaliere è venuto meno con
l'uscita di AT 1 dalla cerchia degli assicurati e con il mancato passaggio
nell'assicurazione individuale. Per i mesi di maggio e giugno 2004 il diritto
previsto all'art. 6 CGA non è stato esercitato, ciò che fa terminare la
copertura assicurativa del contratto collettivo al 29 febbraio 2004 (doc. XI) e
che non permette all’assicurato di passare liberamente all’assicurazione a
titolo individuale.
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di CV
1.
va integralmente accolta e l’attore è condannato alla restituzione
dell’ammontare di Fr. 5'910,90, indebitamente ricevuto nel luglio 2004 (doc. A2),
senza interessi siccome non chiesti. Non si percepisce tassa di giustizia e non
si attribuiscono ripetibili.
2.13
L'art. 43
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
Nel caso di specie, il valore litigioso è
rappresentato dalle indennità giornaliere che CV 1 dovrebbe versare all’attore
per la sua malattia anche dopo il 31 gennaio 2004, a dipendenza della validità
dell’esercizio del diritto al libero passaggio all’assicurazione individuale
per perdita di guadagno.
Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda
a Fr. 96,90 (doc. A2) e che dal 10 novembre 2003 al 31 gennaio 2004 l’attore abbia
già beneficiato di 75 giorni d’indennità (doc. 11), dalle restanti indennità
(730 giorni – 75 giorni = 655 giorni) che egli può ancora eventualmente
pretendere - sempre in funzione del suo grado d’incapacità lavorativa -, si
ottiene un ammontare di Fr. 63'469,50 (Fr. 96,90 x 655 giorni).
Siccome tale importo è chiaramente superiore ai
succitati Fr. 8'000.-, sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per
riforma al Tribunale Federale di Losanna.
2.14
Si osserva
ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha
rammentato al TCA l'obbligo di
trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando
che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere
contro le stesse.
Alla luce della citata Legge e dello scritto
dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la
presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione di AT 1 (Inc. n. 36.2004.182) tesa alla condanna di CV 1 al
versamento di indennità giornaliere fino al 31 dicembre 2004 ed a permettergli
il libero passaggio all’assicurazione individuale, è respinta.
2. La domanda
riconvenzionale di CV 1 (Inc. n. 36.2005.100) tesa alla condanna di AT 1 alla
restituzione di CHF 5'910,90 per indennità giornaliere versate per i mesi di
maggio e giugno 2004 è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per
riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della
Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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