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Decisione

36.2004.182

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I premi e/o partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché i relativi

interessi su i premi d’assicurazione (art. 26 LPGA) devono essere incassati

mediante procedura esecutiva;

·

Le assicurazioni complementari secondo la LCA

devono essere sospese fino al pagamento totale di tutti gli importi arretrati

(premi, interessi e costi). All’occorrenza, tali pretese verranno fatte valere

mediante un’esecuzione. Per il periodo in cui sono state sospese le prestazioni

non possono essere fatte valere delle prestazioni con effetto retroattivo.”

Successivamente, poiché il datore di lavoro

dell’attore non ha dato seguito all'ingiunzione del 15 settembre 2003, in virtù

del citato art. 20 cpv. 3 LCA l’assicuratore ha sospeso i propri obblighi a

decorrere dalla data di scadenza del termine di 14 giorni (termine di grazia)

fissato con l'ingiunzione, ossia dal 29 settembre 2003.

Il sopraggiungere di una situazione di ritardo

nel pagamento dei premi non ha – come visto - per effetto la rescissione del

contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione della protezione

assicurativa (HASENBÖHLER, op. cit., n. 78 ad art. 20 LCA, pag. 327; DTF 103 II

204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag. 478).

2.6. Va rilevato

come, nella seconda parte delle indicazioni fornite dalla convenuta,

l'assicuratore ricalchi parzialmente il tenore dell’art. 21 LCA, secondo cui:

"

Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle

vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato

all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto

e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)

Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha

accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio

arretrato venga pagato con interessi e spese. (cpv. 2)."

Qualora gli effetti del contratto siano sospesi

(art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei

due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è quindi la

presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del contrario

(STF in RUA VIII n. 109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che

egli voglia recedere dal contratto e quindi che rinunci al pagamento del premio

arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: CARRON, op. cit., n. 194 pag. 67),

fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21 LCA.

Il contratto, ai termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA,

si estingue dunque ex nunc e non ab initio. Anziché

attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di

rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che

vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia

trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà

immediatamente (KUHN/MONTAVON, op.cit., pag. 199).

Se l'assicuratore recede effettivamente dal

contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione

dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21

cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati

ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una

finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi

arretrati (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBÖHLER, op. cit., nn.

4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere

dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi

obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del

contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si

crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale

(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una

procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve

agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di

pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva per

recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia e quindi del diritto

di recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: CARRON, op.

cit., n. 189 pag. 65).

Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di

grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio - e

quindi di non rinunciare al contratto – e concede ancora del tempo

all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto

rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n.

124, in: CARRÉ, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).

Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva

abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il

pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art.

21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere

esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento

in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc).

Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi

dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op.

cit., n. 196 pag. 67).

Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque

soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del

premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 202).

Come indicato in precedenza, se l'assicuratore

accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia stato

soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del contratto.

L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura anche se il

precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato dopo il

pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della copertura assicurativa si

ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento

di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita

dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in:

CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra

l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in

RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al

solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in

vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da parte

dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

2.7. L’attore

rileva che l'assicuratore ha sempre versato le indennità giornaliere che gli

spettavano, e non sarebbe legittimato a sospendere i suoi obblighi

contrattuali, quindi AT 1 dovrebbe ancora regolarmente beneficiare del versamento

delle prestazioni di cui ha diritto in virtù delle coperture assicurative

scelte dal suo datore di lavoro. In particolare, AT 1 pretende che l’assicuratore

si faccia carico del versamento delle indennità giornaliere da luglio 2004

compreso in poi. In altre parole, l'attore chiede di non subire alcuna

riduzione delle prestazioni ricevute fino a giugno 2004.

L’assicuratore, a causa della contestata

sospensione dei suoi obblighi contrattuali, non intende invece più dar seguito a

questa pretesa. Anzi, chiede ora la restituzione degli importi versati direttamente

all’attore a titolo d’indennità giornaliera per malattia.

Questo Tribunale osserva in primo luogo che il

contenuto dell'ingiunzione 15 settembre 2003 (doc. 3) non rispetta le esigenze

formali previste dalla legge e chiarite dalla recente giurisprudenza federale

(DTF 128 III 186), per cui l’assicuratore non poteva sospendere il contratto collettivo

in oggetto.

Con sentenza del 25 aprile 2002, pubblicata in

DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti ritenuto che la diffida

prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a

pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte

le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura

assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3

LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto

rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.

L'esigenza di una diffida scritta che ricordi al

debitore quali siano le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio

scaduto nel termine di quattordici giorni è data principalmente per proteggere

l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato unicamente che, qualora il

premio scaduto non fosse pagato nel termine legale, gli obblighi

dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe di certo

immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore su

questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia pure il

diritto di recedere dal contratto.

Solo una diffida effettuata correttamente, in

conformità all'art. 20 LCA, può provocare la valida messa in mora del debitore

del premio e la sospensione degli obblighi dell'assicuratore. La diffida non

deve comunque essere obbligatoriamente inviata per raccomandata. L'atto che

contiene ciò che prevede la legge è valido anche se non è stato spedito con un

invio raccomandato, a condizione tuttavia che la sua notifica possa essere

provata. Nel caso di comunicazioni che sospendono gli obblighi propri

dell'assicuratore, l'onere della prova dell'invio spetta infatti a quest'ultimo

(TC SZ in RUA XIV n. 29, in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).

Come indicato in precedenza, la messa in mora

dell'assicurato si concretizza quando dall'invio – e non dalla notifica - della

diffida trascorre infruttuoso il termine legale di quattordici giorni ossia se,

in questo lasso di tempo, il debitore non procede a versare all'assicuratore il

premio scaduto. La diffida è un atto che va comunque notificato all'assicurato,

il quale deve essere messo in condizione di sapere quando scade il termine di

grazia di quattordici giorni per effettuare il pagamento dei premi scaduti.

2.8. Nel caso in

esame, il 15 settembre 2003 l’assicuratore CV 1 ha notificato per raccomandata al

datore di lavoro dell'assicurato un’ingiunzione di pagamento di alcuni premi

dell’assicurazione d’indennità giornaliera, con cui lo metteva al corrente

sulla data di scadenza (29 settembre 2003) entro cui validamente eseguire il

pagamento dell'importo di Fr. 4'442.- relativo ai premi dei mesi di luglio

2003-settembre 2003, oltre accessori.

Sotto questo aspetto, dunque, il comportamento

della convenuta non è censurabile, avendo essa diffidato per iscritto il debitore

ad effettuare il pagamento del dovuto entro il termine di grazia di quattordici

giorni previsti dall'art. 20 cpv. 1 LCA.

Tuttavia,

l’ingiunzione del 15 settembre 2003 (con le citate indicazioni accompagnatorie)

non avverte lo stipulante della polizza assicurativa di tutte le

conseguenze legali derivanti dal mancato pagamento nel termine di grazia dei

premi LCA ancora scoperti (mora dello stipulante), così come previsto dalla LCA

(DTF 128 III 190 consid. 2f) e si limita ad invitare il datore di lavoro dell'attore

ad effettuare il pagamento entro il termine legale di quattordici giorni, ad

avvertire la persona morosa che, in caso di inadempienza, l’assicurazione sarà

sospesa sino al pagamento e che, all’occorrenza, la pretesa sarà fatta valere

mediante un’esecuzione. La diffida contempla quindi una sola delle due

conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1 LCA): la sospensione della

copertura assicurativa e quindi anche degli obblighi dell’assicuratore nei

Considerandi

confronti della parte contraente e dei relativi beneficiari a partire dalla

scadenza del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA).

L’ingiunzione non dice invece nulla a proposito del

diritto dello stesso assicuratore di recedere dal contratto assicurativo in

essere rispettivamente della presunzione di questo recesso secondo l'art. 21

cpv. 1 LCA.

L’ingiunzione in esame deve essere di conseguenza

considerata non conforme ai dettami di legge (artt. 20 e 21 LCA) e

quindi non può produrre alcun effetto giuridico per ciò che concerne la

copertura assicurativa nei confronti dell'attore. Nel caso di specie non

v'è stata una valida messa in mora dello stipulante della polizza (datore di

lavoro dell’attore) da parte di CV 1. Quindi, il mantenimento del contratto assicurativo

alla base del diritto dell’assicurato a percepire delle indennità giornaliere

per perdita di guadagno è presunto.

Ne deriva che dal 29 settembre 2003 gli obblighi

di CV 1 non sono stati validamente sospesi (cfr. consid. 2.7.) ed il

contratto assicurativo concluso con la SA datrice di lavoro dell’attore ha

continuato ad esplicare regolarmente i propri effetti dall’inizio del 2003 (cfr.

consid. 2.4.), ciò comporta che l'assicuratore non può rifiutarsi di

prendere a carico la malattia dell’attore sorta il 10 novembre 2003. La

convenuta è pertanto tenuta ad accollarsi il pagamento delle indennità

giornaliere spettanti all’assicurato in virtù del contratto assicurativo in

essere dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2004.

2.9

Accertata la

validità del contratto assicurativo in oggetto anche dopo il mese di settembre

2003, resta da verificare se la pretesa dell’attore di beneficiare del

versamento di indennità giornaliere anche dal luglio 2004 sia fondata. Va in

effetti considerato che il 29 gennaio 2003 la SA ha disdetto il contratto di

lavoro dell’attore per il 31 gennaio 2004 (doc. 14).

Va osservato che se l’evento sorge durante

il periodo di copertura assicurativa collettiva d’indennità giornaliera,

l’assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino al loro esaurimento,

fintanto che sono giustificate in virtù delle clausole contrattuali. La

copertura di un contratto assicurativo LCA è in effetti delimitata unicamente

dalla durata delle prestazioni convenute e non dalla fine delle relazioni

contrattuali (MEUWLY, La durée de la couverture d’assurance privée, tesi,

Friburgo 1994, pag. 185).

Pertanto, in assenza di clausole convenzionali

che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di

copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle

prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di fare parte

della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto

alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo

l’estinzione del rapporto d’assicurazione (MAURER, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3a ed., 1995, pag. 240; DTF 127 III 106).

Di principio, dunque, l’attore avrebbe diritto a

percepire tutte le 730 indennità concordate dal suo datore di lavoro con CV 1,

indipendentemente dal fatto che l’inabilità lavorativa si sia protratta oltre

il 31 agosto 2004, momento in cui il contratto concluso con l’assicuratore è

giunto validamente a termine (doc. A8).

Occorre però verificare se esistano clausole

contrattuali, alla base della polizza che copre l’incapacità di lavoro

dell’attore, che limitano questo suo diritto.

2.10

L’art. 4 CGA

dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA, definisce

l’inizio e la fine del contratto. L’art. 5 CGA regola l’inizio e la fine della

copertura assicurativa e prevede che per il singolo assicurato la copertura assicurativa

spira, fra le altre ipotesi, all’estinzione del contratto ed all’uscita

dell’assicurato dalla cerchia delle persone assicurate.

Nel caso in esame, l'evento assicurato è avvenuto

quando l’interessato era ancora coperto da CV 1. Gli effetti si sono

estesi al di là della data per la quale il contratto è stato disdetto.

La malattia dell’attore, manifestatasi il 10 novembre 2003, è durata almeno

fino al 31 dicembre 2004 (doc. I).

Come indicato, il Tribunale federale ha regolato

la questione rinviando alle clausole contrattuali pattuite fra le parti (DTF

127.

III 106). Nel caso concreto - in virtù delle CGA - nell'ipotesi di disdetta

del contratto assicurativo e nell'ipotesi dell'uscita dell'assicurato dalla

cerchia degli assicurati, la copertura offerta dall’assicuratore cessa. L’attore

deve dunque sopportare le conseguenze di questa situazione, nel senso che

l’assicuratore non è più obbligato a versargli delle prestazioni derivanti dal

contratto per l’indennità giornaliera, come prevede l'art. 23 lett. f CGA che

così recita:

"

Dopo l’estinzione della copertura assicurativa,

la CV 1 paga l’indennità giornaliera per malattie che sono sorte durante il

periodo d’assicurazione, fino ad esaurimento della durata di fruizione

concordata, al massimo però fino all’inizio del diritto a una rendita LPP.

Questa copertura prolungata viene a cadere se l’assicurato può far valere il

diritto al libero passaggio o se rivendica il diritto al passaggio nell’assicurazione

individuale."

Da

rilevare come, secondo l'art. 6 CGA, l'assicurato ha il diritto di passaggio

nell'assicurazione individuale se domiciliato in Svizzera (come è il caso per

il qui attore) e quando questi esca "dalla cerchia degli assicurati",

quando sia da considerare disoccupato ai sensi della LADI od ancora quando si

estingua il contratto.

Le

conseguenze di questo passaggio sono pure regolare all'art. 6 CGA secondo cui:

"

In caso di inabilità lavorativa al momento del

passaggio, esiste un diritto alle prestazioni dell'assicurazione individuale a

partire da tale data. In tal caso, come pure in caso di ricadute entro 365

giorni, i giorni per i quali sono state corrisposte indennità giornaliere dal

presente contratto vengono dedotti dalla durata delle prestazioni

dell'assicurazione individuale."

In altri

termini, in virtù delle CGA se in corso della vigenza contrattuale interviene

un evento che ha ripercussioni successivamente alla cessazione della copertura

assicurativa la persona assicurata può beneficiare del diritto alle prestazioni

sino a quando può beneficiare (per quanto qui d'interesse) del libero passaggio

nell'assicurazione individuale. In questo caso, come visto, le prestazioni

perdurano se il passaggio è avvenuto conformemente alle CGA.

2.11

In concreto,

la convenuta ha rifiutato l’affiliazione di AT 1 a titolo individuale.

L’art. 6 CGA prevede che per conseguire il libero

passaggio l’assicurato deve fare valere il suo diritto di passaggio entro

trenta giorni. Inoltre,

"

Lo stipulante l’assicurazione deve informare per

tempo l’assicurato uscente in merito al diritto di passaggio ed al termine

utile per il passaggio nell’assicurazione individuale. (…)"

Nel caso

di specie, CV 1 ha ritenuto il mancato rispetto del termine di 30 giorni entro

il quale l’assicurato deve manifestare la propria volontà di passare all’assicurazione

individuale. L’assicuratore ha considerato che la richiesta dell’attore,

avvenuta tramite il suo rappresentante con scritto del 16 settembre 2004 (docc.

A9 e 15), sia tardiva, poiché il termine di trenta giorni ha iniziato a

decorrere il 1° febbraio 2004.

A ragione CV 1 ha rifiutato il libero passaggio

all’assicurazione individuale.

Il 29 novembre 2003 il datore di lavoro ha

comunicato all’attore di disdire il loro rapporto lavorativo il 31 gennaio 2004.

Pendente causa, la SA ha precisato al TCA che il termine di disdetta è stato posticipato di trenta giorni

(doc. XI). Pertanto, dal 1° marzo 2004 il licenziamento del dipendente è

diventato effettivo e ciò ha comportato che l’attore è uscito dalla cerchia

degli assicurati per perdita di guadagno in virtù del contratto collettivo in

questione. Poco importa che detto contratto abbia esplicato effetti tra

stipulante ed assicuratore fino al 31 agosto 2004. A quel momento, infatti, l’attore

era già stato licenziato e quindi non apparteneva già più ai beneficiari del

contratto d’indennità giornaliera. La copertura assicurativa di AT 1 è spirata già

il 29 febbraio 2004, come detto indipendentemente dal fatto che l’estinzione

del contratto sia avvenuta solo il 31 agosto 2004, e da quella data l'attore

disponeva di un termine di 30 giorni (ossia dal 1° marzo 2004) per far valere

il proprio diritto di passaggio. La richiesta del 16 settembre 2004 appare

pertanto manifestamente tardiva. Il diritto di cui beneficiava l’attore

d’esercitare il suo diritto al libero passaggio non è stata tempestivamente

esercitata.

Conseguentemente, la pretesa di AT 1 di

condannare l’assicuratore a concedergli il libero passaggio all’assicurazione individuale

d’indennità giornaliera non può essere accolta. La circostanza secondo cui la __________

non abbia avvisato l'attore (doc. XI) del suo diritto di passaggio

nell'assicurazione individuale non può comportare per l'assicuratore

ripercussioni o peggioramenti della posizione, quale l'estensione del termine

per l'esercizio del diritto al libero passaggio. L'assicurato potrà - semmai -

agire nei confronti del datore di lavoro - la società è ancora iscritta a RC ed

esistente - in via civile.

2.12

Con l’azione

riconvenzionale (Inc. n. 36.2005.100), l’assicuratore chiede che l’attore ora qui

convenuto sia condannato a restituire l’importo di Fr. 5'910,90 percepito a

titolo d’indennità giornaliera per i mesi di maggio e giugno 2004 (doc. 11). A

suo dire, detto importo sarebbe stato erroneamente versato all’assicurato, dato

che l’evento del 10 novembre 2003 sarebbe sorto nel momento in cui la copertura

assicurativa era sospesa (art. 20 cpv. 3 LCA).

Ora, in esito alle considerazioni che precedono, da

un lato si ha che il TCA ha

confermato la validità della copertura assicurativa durante l’anno 2003, siccome

la stessa non è mai stata sospesa validamente. Ne discende che è confermato il

diritto dell’attore (e meglio dello stipulante in favore dell'attore) a

percepire delle indennità per perdita di guadagno a dipendenza della malattia

occorsa durante il mese di novembre 2003 (cfr. consid. 2.8.).

D’altro lato, va considerato che il diritto

dell’assicurato di ricevere delle indennità giornaliere è venuto meno con

l'uscita di AT 1 dalla cerchia degli assicurati e con il mancato passaggio

nell'assicurazione individuale. Per i mesi di maggio e giugno 2004 il diritto

previsto all'art. 6 CGA non è stato esercitato, ciò che fa terminare la

copertura assicurativa del contratto collettivo al 29 febbraio 2004 (doc. XI) e

che non permette all’assicurato di passare liberamente all’assicurazione a

titolo individuale.

Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di CV

1.

va integralmente accolta e l’attore è condannato alla restituzione

dell’ammontare di Fr. 5'910,90, indebitamente ricevuto nel luglio 2004 (doc. A2),

senza interessi siccome non chiesti. Non si percepisce tassa di giustizia e non

si attribuiscono ripetibili.

2.13

L'art. 43

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG

contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro

giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in

ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per

riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo

al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

"

Nelle cause civili per altri diritti di

carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo

le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima

giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

Nel caso di specie, il valore litigioso è

rappresentato dalle indennità giornaliere che CV 1 dovrebbe versare all’attore

per la sua malattia anche dopo il 31 gennaio 2004, a dipendenza della validità

dell’esercizio del diritto al libero passaggio all’assicurazione individuale

per perdita di guadagno.

Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda

a Fr. 96,90 (doc. A2) e che dal 10 novembre 2003 al 31 gennaio 2004 l’attore abbia

già beneficiato di 75 giorni d’indennità (doc. 11), dalle restanti indennità

(730 giorni – 75 giorni = 655 giorni) che egli può ancora eventualmente

pretendere - sempre in funzione del suo grado d’incapacità lavorativa -, si

ottiene un ammontare di Fr. 63'469,50 (Fr. 96,90 x 655 giorni).

Siccome tale importo è chiaramente superiore ai

succitati Fr. 8'000.-, sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per

riforma al Tribunale Federale di Losanna.

2.14

Si osserva

ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le

sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione.

Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha

rammentato al TCA l'obbligo di

trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando

che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere

contro le stesse.

Alla luce della citata Legge e dello scritto

dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la

presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione di AT 1 (Inc. n. 36.2004.182) tesa alla condanna di CV 1 al

versamento di indennità giornaliere fino al 31 dicembre 2004 ed a permettergli

il libero passaggio all’assicurazione individuale, è respinta.

2. La domanda

riconvenzionale di CV 1 (Inc. n. 36.2005.100) tesa alla condanna di AT 1 alla

restituzione di CHF 5'910,90 per indennità giornaliere versate per i mesi di

maggio e giugno 2004 è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per

riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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