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Decisione

36.2004.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril

1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du

3 février 1999). (…)."

Considerandi

In applicazione della giurisprudenza citata e

visto l'esito della procedura, la Cassa malati CO 1 verserà all’insorgente, che

è stato rappresentato da un sindacato, delle ripetibili di Fr. 1'800.- comprensive

di IVA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

1.1. Di

conseguenza, RI 1 ha diritto al versamento di intere indennità per perdita di

guadagno dal 1° febbraio 2004.

1.2. Siccome dal

1° febbraio 2004 al 13 febbraio 2005 la Cassa malati CO 1 ha già versato al

ricorrente delle indennità per perdita di guadagno nella misura del 34% del

normale importo d’indennità giornaliera, per questo stesso periodo la convenuta

dovrà ora corrispondergli la differenza fra il 100% delle indennità giornaliere

che gli spetta di diritto ed il 34% già versato.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa malati CO 1 verserà Fr. 1’800.- (IVA

inclusa) ad RI 1 a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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