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Decisione

36.2004.28

pagamento di premi LAMal. Escussione dell'assicurato con precetto esecutivo. Opposizione al PE confermata e decisione su opposizione annullata per intervenuto pagamento concordato con l'assicuratore

18 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i citati PE l'assicurato ha interposto due opposizioni rigettate con due

distinte decisioni formali del 12 settembre 2003 (docc. 17 e 18) dall'ente

assicuratore.

1.4. Con scritto

del 18 settembre 2003 (doc. 19) l'interessato si è opposto alle pretese della

Cassa ed il 13 febbraio 2004 (docc. 20 e 21) quest'ultima ha emanato per

ciascuna procedura esecutiva una decisione su opposizione, con cui ha

confermato la pretesa d'incasso di Fr. 922,40 rispettivamente di Fr. 925.-,

oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2003 rispettivamente dal 1° aprile 2003.

La Cassa ha quindi respinto le opposizioni

dell'assicurato ed ha rigettato in via definitiva le opposizioni formulate ai

due citati PE.

1.5. Contro dette

decisioni su opposizione RI 1 ha inoltrato il 9 marzo 2004 due separati, ma

identici, ricorsi (docc. I degli Incc. nn. 36.2004.28 e 29). Egli ha

evidenziato di non aver pagato i premi richiesti poiché riteneva che le

disdette date il 31 dicembre 2002 ed il 20 febbraio 2003 avessero esplicato

effetto, non avendo la Cassa contestato tale agire entro trenta giorni.

Il ricorrente ha pertanto chiesto di accogliere

le sue opposizioni del 12 (recte: 18) settembre 2003 e di rigettare i PE n. __________

e n. __________, di considerare valida la disdetta assicurativa del 31 dicembre

2002 e quindi di confermare il suo diritto di affiliarsi presso un altro

assicuratore LAMal dal 1° gennaio 2003.

1.6. Con risposta

del 1° aprile 2004 valida per entrambi i ricorsi (doc. III degli Incc. nn.

36.2004.28 e 29), la Cassa malati CO 1 ha proposto di respingere entrambi i

gravami, sostenendo che la disdetta del 31 dicembre 2002 dell'assicurato non

era valida siccome tardiva (art. 7 cpv. 2 LAMal). Quindi, in virtù degli artt.

61 cpv. 1 LAMal e 90 cpv. 1 OAMal, il ricorrente era tenuto a corrisponderle i

premi LAMal impagati dal 1° gennaio 2003.

1.7. Il 15 aprile

2004 (doc. V) l'insorgente ha in sostanza confermato il contenuto dei suoi

ricorsi, come pure la Cassa con scritto del 26 aprile 2004 (doc. VII). Il

ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VIII).

in

diritto

In ordine

2.1. I ricorsi

presentati il 9 marzo 2004 da RI 1 (Incc. nn. 36.2004.28 e 29) sono congiunti a

norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72

CPC, siccome formulati contro due decisioni su opposizione di simile tenore e

fattispecie concernenti il medesimo assicurato.

2.2. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.3. Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal.

In concreto, portando le decisioni impugnate sul

pagamento di premi LAMal dovuti per l'anno 2003, le norme applicabili vanno

intese nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, sia per quanto concerne

il diritto procedurale (LPGA) che il diritto materiale (LAMal).

Nel

merito

2.4. L'art. 61

LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che

dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella

causa M. e P. c. C.M.H.).

Considerandi

Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento

dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della

legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono

quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 88

cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).

In caso di mora dell'assicurato, l'art. 9 cpv. 1

OAMal prevede:

"

Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga

premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una

procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni,

l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono

salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità

preposta alla riduzione dei premi.".

Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore

stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni,

riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L'assicuratore può graduare i premi se è provato

che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il

luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo

unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto

18.

anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello

degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare

altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv.

3).

Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni

di premio di cui al cpv. 3 (cpv. 3bis).

L'ammontare dei premi dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio

federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in

merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura

d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi

devono essere pagati mensilmente.

2.5

Nel caso

concreto, la questione sollevata dal ricorrente in merito alla validità della

sua disdetta data il 31 dicembre 2002 a motivo che l'assicuratore non gli aveva

ancora comunicato per tempo –per poter dare, secondo i presupposti legali, la

disdetta - i nuovi premi LAMal per l'anno 2003, non va più esaminata.

Infatti, questo Tribunale si è già chinato sulla

problematica con sentenza del 27 aprile 2004, cresciuta in giudicato, emanata a

fronte dei ricorsi interposti dal medesimo ricorrente il 20 maggio 2004 (Inc.

n. 36.2003.48) ed il 26 giugno 2004 (Inc. n. 36.2004.25), concludendo quanto

segue:

"

(…)

2.15

(…)

Da quanto precede consegue che RI 1 non ha potuto

affiliarsi ad un'altra Cassa malati dal 1° gennaio 2003 e ciò per un comportamento

illegale di CO 1. Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria

continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso CO 1 ma

conformemente all'art. 7 cpv. 6 LAMal, lo stesso assicuratore malattia deve ora

risarcire all'insorgente il danno risultante, ovvero la differenza fra i premi

che quest'ultimo ha pagato o avrebbe dovuto pagare a CO 1 ed il premio che il

signor RI 1 avrebbe invece pagato presso un altro assicuratore di sua scelta a

partire dal 1° gennaio 2003.

Il ricorso del 26 giugno 2003 (Inc. n. 36.2004.25) deve

essere quindi accolto la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati a CO

1per un nuovo giudizio, ciò senza attribuzione di ripetibili.".

Secondo queste conclusioni, la scrivente Corte ha

così dunque stabilito che RI 1 è rimasto affiliato alla Cassa malati CO 1 anche

per tutto l'anno 2003. Di principio quindi egli deve pagare un premio a CO 1

pari a quello che sarebbe stato da lui esatto dall'assicuratore di sua scelta

se CO 1 non fosse stata illegalmente colpevole nel permettergli l'esercizio del

suo diritto.

2.6

A seguito

della predetta sentenza del 27 aprile 2004 e nelle more istruttorie delle

presenti controversie, le parti hanno trovato un accordo sull'ammontare dovuto

dall'assicurato per porre fine alla questione. Il 15 luglio 2004 (doc. XIII/22)

l'assicuratore ha infatti accettato che il ricorrente lo tacitasse con un

versamento unico di Fr. 3'062,55. Dal canto suo, una volta incassato il dovuto

la Cassa avrebbe cancellato tutti i precetti esecutivi in essere.

Con pagamento del 12 agosto 2004 (doc. XIII/23)

l'insorgente ha corrisposto alla Cassa malati Fr. 3'062,55 a copertura di tutti

i premi LAMal del 2003.

Le pretese di CO 1 sono così state tacitate.

Le opposizioni interposte dal ricorrente ai due

summenzionati precetti vanno pertanto confermate.

Di conseguenza, le decisioni su opposizione della

Cassa malati qui impugnate sono annullate ed i ricorsi accolti.

Anche se vincente in causa, siccome non è

rappresentato da un legale all'insorgente non vanno attribuite indennità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi

datati 9 marzo 2004 sono congiunti.

2.- Le

impugnative sono accolte e, di conseguenza, le decisioni su opposizione

13 febbraio 2004 sono annullate.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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