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Decisione

36.2004.38

indennità perdita di guadagno, estensione della copertura assicurativa determinata dalle CGA. Diritto di passaggio da assicurazione collettiva a individuale. Nuovo contratto o modifica contrattuale?

3 marzo 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i propri dipendenti presso l'assicurazione ____________________. In virtù

dell'esposto CCL, e anche dell'accordo di libero passaggio tra l'associazione

di assicuratori privati svizzeri e __________ (cui anche __________ ha

aderito), non vi è valido motivo per cui, a partire dall'01.01.2004, l'attore

non debba esser ritenuto affiliato anch'egli collettivamente per l'indennità

giornaliera presso la __________.

(…)

Anche l'attore, ancora alle dipendenze della ditta, rientra

pertanto tra la cerchia delle persone che il datore di lavoro ha assicurato

collettivamente per la perdita di guadagno presso la __________; alla __________

egli deve rivolgersi per l'inabilità lavorativa in corso.

In base a previsto dal CCL, il datore di lavoro non può aver

escluso dal contratto collettivo con la __________ l'attore; qualora ciò

dovesse esser avvenuto, l'assicurazione stipulata presso __________ deve esser

modificata in questo senso, con effetto a partire dall'

01.01.2004.

A giusto titolo la CV 1, ha negato all'attore un diritto al

passaggio all'assicurazione individuale conformemente all'art. 3.5 delle CGA,

essendo lo stesso già affiliato collettivamente alla __________.

3.5 La convenuta mal comprende come l'attore, anziché prendersela

contro il proprio datore di lavoro e/o rivolgersi presso il di lui nuovo assicuratore

d'indennità giornaliera collettiva, la __________, se la prenda con la CV 1,

che sin dall'inizio informava l'attore del fatto che un diritto ad un passaggio

incondizionato all'assicurazione individuale non esisteva, e la cui unica colpa

è di aver rilasciato a torto la polizza assicurativa. Per tale errore la

convenuta si è già scusata con l'attore (doc. G, 8). Per tale errore la

convenuta non può esser chiamata a intervenire per l'inabilità lavorativa

dell'attore oltre il 31.12.2003. (…)".

1.17. Il TCA ha

esperito degli accertamenti, di cui si dirà nel giudizio.

in

diritto

In ordine

2.1. Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,

l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera

facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione

malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito

LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate

di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal,

dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Alla netta divisione materiale fra assicurazione

sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal

corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima

le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le

seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di

diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,

Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.

7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité

sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la

nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif

et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).

Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale

sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in

occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni

relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le

malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il

giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato

della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle

assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie

praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono

decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause

davanti al TCA.

Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal,

"

Le previgenti assicurazioni delle cure medico

sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute

sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente

legge."

Pertanto, dal 1° gennaio 1996 - con la sola

eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 LAMal che si riferisce essenzialmente

alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale

alle Camere del 6 novembre 1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità

giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.

Esse possono dunque essere regolamentate dalla LAMal

oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.

Nel caso concreto, il contratto di assicurazione

collettiva stipulato dalla ditta __________ con CV 1 è sottoposto alla LCA e si

appoggia alle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) per l'Assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera, edizione 1° gennaio 1999 (doc. Q).

In queste circostanze, trattandosi di prestazioni

complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht,

ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e

gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -,

questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato

in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.

Nel merito

2.2. Questo Tribunale

deve anzitutto decidere se CV 1 debba continuare anche nel 2004 a corrispondere

all'attore le indennità per perdita di guadagno dovute a malattia sulla base

del contratto collettivo d’indennità giornaliera stipulato dal suo datore di

lavoro (doc. C).

In

secondo luogo, occorre esaminare se la polizza d'assicurazione individuale

d'indennità giornaliera n. __________ emessa il 27 febbraio 2004 (doc. N) da CV

1 esplichi validi effetti giuridici e se su tale base l’attore possa pretendere

di percepire delle indennità giornaliere a dipendenza della malattia sorta il

22 settembre 2003.

AT 1 ritiene che l'assicuratore convenuto debba

essere condannato a versargli Fr. 138.- al giorno a titolo d’indennità

giornaliera. Un tale obbligo discenderebbe esplicitamente, da una parte, dal

contratto collettivo stipulato dal suo datore di lavoro nonostante lo stesso si

sia estinto il 31 dicembre 2003, dato che la malattia è intervenuta quando il

contratto era ancora in vigore, ciò che obbligherebbe CV 1 ad assicurarlo ed a

corrispondergli le prestazioni pattuite. Egli si è così allineato alla tesi

sostenuta dal suo datore di lavoro (doc. 10). D’altro canto, tale diritto gli

sarebbe pure riconosciuto dalla nuova polizza d'assicurazione individuale ratificata

il 27 febbraio 2004 sulla scorta dell'offerta del 23 gennaio 2004 (doc. L).

Per contro, secondo l’assicuratore, l’estinzione

del contratto da parte della ditta __________ avrebbe comportato anche la

cessazione del diritto dell’attore di esigere delle prestazioni nei confronti

della stessa CV 1; pertanto, sarebbe contrattualmente escluso il diritto di

ricevere prestazioni oltre il 31 dicembre 2003 per la sua inabilità

incominciata tre mesi prima (doc. IX punto 3.2).

La convenuta contesta inoltre di dover

riconoscere il versamento di tali indennità, siccome l'emissione della polizza

per il contratto assicurativo a titolo individuale sarebbe avvenuta erroneamente.

Infatti, poiché l'attore, in malattia, non poteva essere validamente licenziato

in virtù del Contratto collettivo di lavoro (CCL) vigente nel suo ramo

d'attività, egli continuava ad essere un dipendente della __________ e come

tale doveva essere collettivamente assicurato presso il nuovo assicuratore del

suo datore di lavoro. Pertanto, non era possibile assicurarlo a titolo

individuale se egli era già – obbligatoriamente – assicurato presso il nuovo

assicuratore __________.

2.3. In merito

alla prima censura, va innanzitutto osservato che la questione della presa a

carico della malattia dell’attore anche dopo l’estinzione del contratto

stipulato con CV 1 va affrontata in modo diverso a dipendenza dell’assicurazione

scelta, ovvero se si tratta dell’assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera secondo l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

oppure dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo

l’assicurazione complementare.

In virtù degli artt. 67 segg. LAMal, quando le

condizioni generali prevedono che la copertura assicurativa s’estingue in

occasione della cessazione del rapporto di lavoro e che l’incapacità di lavoro dell’assicurato

perdura oltre questa data, la Cassa malati elargisce delle prestazioni soltanto

se il lavoratore ammalato continua ad essere affiliato alla stessa Cassa malati

passando, facoltativamente, nell’assicurazione individuale (DTF 127 III 106 consid.

3a; STFA del 23 settembre 1997, K 100/96 = SVR 1998 KV Nr. 5 pag. 13 consid.

5c).

Il diritto di ricevere delle prestazioni da un

assicuratore malattia dipende infatti dall’affiliazione ad esso. Ciò comporta

che se l’assicurato non è più affiliato alla Cassa malati perché, ad esempio,

il suo datore di lavoro ha disdetto il rapporto assicurativo, alla sua estinzione

decade il diritto alle prestazioni ed è pure posto termine alle prestazioni eventualmente

corrisposte per un evento in corso (DTF 125 V 106 consid. 3 ed i riferimenti

citati).

L’art. 71 LAMal prevede per l’appunto che per

l’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa d’appartenere

alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché il contratto

viene disdetto, è previsto il diritto al trasferimento nell’assicurazione

individuale del medesimo assicuratore, entro tre mesi dalla comunicazione.

L’assicurazione complementare affronta in modo

differente la tematica, siccome il diritto alle prestazioni non dipende da

un’affiliazione.

Se l’evento sorge durante il periodo di copertura

assicurativa collettiva d’indennità giornaliera, l’assicuratore deve versare le

prestazioni pattuite fino al loro esaurimento, fintanto che sono giustificate

in virtù delle clausole contrattuali. La copertura di un contratto assicurativo

LCA è in effetti delimitata unicamente dalla durata delle prestazioni convenute

e non dalla fine delle relazioni contrattuali (MEUWLY, La durée de la couverture

d’assurance privée, tesi Friburgo 1994, pag. 185).

Pertanto, in assenza di clausole convenzionali

che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di

copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle

prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di fare parte

della cerchia di assicurati definita dal contratto, può fare valere il diritto

alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo

l’estinzione del rapporto d’assicurazione (MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,

3a ed., 1995, pag. 240; DTF 127 III 106).

Di principio, dunque, AT 1 avrebbe diritto a

percepire tutte le 730 indennità concordate dal suo datore di lavoro con la

convenuta, indipendentemente dal fatto che l’inabilità lavorativa si sia

protratta oltre il 31 dicembre 2003, momento in cui il contratto concluso con

l’assicuratore è giunto validamente a termine.

Resta però da verificare se vi sono delle

clausole contrattuali alla base della polizza che copre l’incapacità di lavoro

dell’attore, che lo limitano in questo suo diritto.

2.4. L’art. 3

CGA, edizione 01.99, dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera

secondo la LCA, definisce la durata del contratto, l’inizio e la fine della

copertura assicurativa.

In virtù dell’art. 3.5 CGA, per il singolo

assicurato l’assicurazione cessa quando

-

egli esce dalla cerchia degli assicurati; in

questo caso l’obbligo di versare prestazioni cessa completamente;

-

egli interrompe il lavoro senza aver diritto al

suo salario per questo periodo. La sua copertura assicurativa conserva tuttavia

la sua efficacia in caso di interruzione del lavoro a causa di malattia,

infortunio, servizio militare nell’esercito svizzero o nella protezione civile;

-

egli raggiunge l’età AVS; salvo regolamentazioni

contrattuali divergenti;

-

la durata complessiva delle prestazioni

specificata nel contratto è raggiunta (esaurimento delle prestazioni);

-

il contratto si estingue.

Nel caso concreto, siccome il contratto si è

estinto al 31 dicembre 2003 per volontà del datore di lavoro dell’attore che lo

ha tempestivamente disdetto per la fine del 2003, l'attore è uscito dalla cerchia

degli assicurati della CV 1. L’assicuratore non è dunque più tenuto a versargli

delle prestazioni.

Pertanto, qualora AT 1 si fosse ammalato dopo

il 31 dicembre 2003, egli non avrebbe avuto diritto di ricevere alcuna

indennità da parte del suo precedente assicuratore.

Tuttavia, la problematica in esame concerne un

evento avvenuto quando l’interessato era ancora coperto dalla CV 1, ma

che si è protratto al di là della validità contrattuale stipulata. La

malattia dell’attore, manifestatasi il 22 settembre 2003, perdura infatti

tuttora.

Come visto, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha regolato la questione rinviando alle clausole contrattuali

pattuite fra le parti (DTF 127 III 106), secondo le quali, in specie, quando il

contratto si estingue, cessa pure l’assicurazione per l’attore e se quest’ultimo

esce dalla cerchia degli assicurati - per rescissione del contratto collettivo

da parte del datore di lavoro -, egli deve sopportarne le conseguenze, nel

senso che l’assicuratore non è più obbligato a versargli delle prestazioni

(art. 3.5 CGA).

Conseguentemente, in presenza di chiare clausole

contrattuali che sopprimono il diritto a ricevere delle prestazioni al di là

del periodo di copertura assicurativa, parte attrice non può far valere alcun

diritto alle prestazioni, nemmeno per le conseguenze di un evento occorso

durante la validità del contratto collettivo.

Su questo punto la petizione non può dunque essere

accolta.

2.5. La

convenuta, come visto, ha rifiutato l’affiliazione di AT 1 a titolo individuale

in virtù del disposto dell’art. 13 CGA che regola il passaggio

dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale.

Ogni assicurato che abita in Svizzera può, entro

trenta giorni, passare nell’assicurazione individuale della CV 1 se egli esce dalla

cerchia degli assicurati, all’estinzione del contratto o se egli è considerato

disoccupato ai sensi dell’art. 10 LADI (art. 13.1 CGA).

In tale contesto va ricordato che il TF ha

rammentato come:

"

(...)

Cela signifierait, contre toute logique, qu'un assuré

qui est en incapacité de travail lorsqu'il sort du cercle des personnes

assurées - notamment à la suite de la résiliation de son contrat de travail par

son employeur - perd son droit aux prestations s'il conclut un nouveau contrat d'assurance

d'indemnités journalières à titre individuel, tandis qu'il conserve ce droit

dans le cas contraire. En effet, dans le système d'assurance de la

défenderesse, le "maintien de la couverture d'assurance à titre

Considerandi

d'assurance individuelle" suppose la conclusion d'un nouveau contrat,

dans lequel le preneur d'assurance n'est plus l'employeur comme dans

l'assurance collective, mais le travailleur. Or dans un tel cas, l'assuré ne

peut avoir droit à des prestations pour une incapacité de travail qui existait

déjà lors du passage dans l'assurance individuelle: cela serait contraire à

l'art. 9 LCA, aux termes duquel le contrat d'assurance est nul - sous réserve

des cas prévus à l'art. 100 al. 2 LCA, dont les conditions ne sont pas

réalisées en l'espèce puisque le demandeur ne cherche pas à exercer une

activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), ayant au contraire déposé une

demande de rente AI en faisant état d'une incapacité de travail entière dès le

7.

avril 1999 - si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu;

c'est d'ailleurs pourquoi l'art. 4 chiffre 2 des conditions générales

d'assurance jointes à la police du 19 novembre 1999 prévoit que les maladies ou

infirmités qui entraînaient déjà une incapacité de travail au début du contrat

restent exclues de l'assurance jusqu'au retour à la pleine capacité de travail."

(DTF 7.5.2002 5c 74/2002 in re O.).

Ciò significa in concreto che non si può senza

elementi che dimostrino l'assenza di volontà di lavorare, escludere o impedire

il passaggio all'individuale ritenendo già realizzato il rischio.

Per l’art. 13.2 CGA, lo stipulante è tenuto a

informare l’assicurato uscente in merito al suo diritto di passaggio nonché

sulle relative scadenze.

Giusta l’art. 13.3 CGA, nell’ambito delle

condizioni e delle tariffe in vigore per l’assicurazione individuale,

applicando il relativo premio, la CV 1 garantisce le prestazioni assicurate in

precedenza. Nel caso in cui il rapporto assicurativo abbia avuto una durata

inferiore ad un anno, si rende necessario un esame dello stato di salute.

Se l’assicurato è inabile al lavoro nel momento

in cui passa nell’assicurazione individuale o in caso di ricaduta dopo il

passaggio, si terrà conto della durata delle prestazioni corrisposte nel quadro

della presente assicurazione, computando i relativi giorni nella nuova

assicurazione individuale (art. 13.4 CGA).

Secondo l’art. 13.5 CGA, il diritto di passaggio

non sussiste in caso di passaggio nell’assicurazione d’indennità giornaliera

del nuovo datore di lavoro; in caso d’estinzione del contratto con la CV 1, se

esso viene prolungato con un altro assicuratore per la stessa categoria di

persone e il nuovo assicuratore è obbligato a concedere la copertura

assicurativa in virtù di convenzioni di libero passaggio; qualora l’assicurato

abbia raggiunto l’età AVS.

Alla fattispecie è stato applicato quest’ultimo

paragrafo, facendo leva sul fatto che la ditta __________ avrebbe abusivamente

licenziato l’attore – poiché in malattia –, per cui egli avrebbe dovuto essere

assicurato, in qualità di dipendente, dalla nuova assicurazione d’indennità

giornaliera che il datore di lavoro avrebbe concluso con un altro assicuratore.

Tale conclusione sarebbe sorretta dal CCL a cui la __________ era

obbligatoriamente sottoposta.

In realtà, il 10 dicembre 2003 (doc. P10) la __________

__________ ha concluso con l’assicuratore __________ un’assicurazione contro la

perdita di guadagno per aziende (LCA), valida dal 1° gennaio 2004 al 31

dicembre 2006. Per un premio annuo di Fr. 1'716.-, pari al 2,86% del guadagno

annuo assicurato del titolare della ditta, l’assicuratore ha offerto 730 giorni

d’indennità giornaliera di malattia, pari al 100% della somma assicurata, fermo

restando un termine d’attesa di sette giorni.

L’attore non è stato incluso in questa nuova

assicurazione, dato che nel settembre 2003 è stato licenziato dal datore di

lavoro e non era quindi più alle sue dipendenze.

In proposito questo TCA osserva come non abbia

facoltà di esaminare la legittimità del provvedimento adottato dalla __________

comunque non contestato dal qui attore nelle opportune sedi civili.

Indipendentemente da ciò, è comunque un dato di

fatto che la nuova assicurazione, sebbene fosse stata concepita per aziende,

copriva in concreto soltanto il datore di lavoro e non eventuali suoi dipendenti.

In tal caso, è possibile affermare che AT 1 non è passato

nell’assicurazione d’indennità giornaliera del nuovo datore di lavoro e nemmeno

che il vecchio contratto con CV 1 sia stato prolungato con un altro

assicuratore per la stessa categoria di persone, visto che da

un’assicurazione di tipo collettivo la ditta __________ __________ è passata ad

un’assicurazione individuale che assicura il solo titolare (art. 13.5 CGA). Per

tutti questi motivi, per interpretazione a contrario di questo disposto,

il diritto di passaggio dell’attore nell’assicurazione individuale di CV 1

sussiste validamente anche sulla base delle CGA.

2.6

AT 1 ha pure

fondato la propria richiesta di prestazioni sul contratto d’assicurazione d’indennità

giornaliera stipulato a titolo personale con il medesimo assicuratore.

In effetti, il 19 gennaio 2004 l’attore ha

ricevuto dal datore di lavoro un formulario della CV 1 relativo alla

possibilità di passare nell’assicurazione individuale, da compilare e

sottoscrivere entro la fine del mese. D’accordo con il trasferimento, il 23

gennaio 2004 (doc. L) l’interessato ha ricevuto un’offerta d’assicurazione d’indennità

giornaliera per malattia da sottoscrivere entro il 21 febbraio 2004. Per un

premio mensile lordo di Fr. 781,10, egli avrebbe percepito, in caso di

malattia, un’indennità di Fr. 138.- al giorno per 730 giorni al massimo, previo

un periodo d’attesa di tre giorni. Determinanti erano le CGA edizione 01.1997.

Malgrado le controverse corrispondenze inviate al

proponente (doc. M) che non concedevano all’assicurato di beneficiare del

trasferimento nella nuova categoria assicurativa a motivo che il datore di

lavoro avrebbe stipulato un nuovo contratto collettivo per l’indennità

giornaliera presso un altro assicuratore (art. 13.5 CGA), il 27 febbraio 2004

(doc. N) l’attore ha ricevuto la polizza d’assicurazione individuale n. __________,

che confermava le condizioni precedentemente offerte e che modificava per il

periodo dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006 la sua copertura

assicurativa precedentemente in vigore.

Il 23 marzo successivo (doc. N) lo stipulante ha

ricevuto un conteggio per i premi dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, con una

fattura di Fr. 3'124.- pagabile entro il termine del quadrimestre. Essa è stata

trasmessa alla ditta __________ per l’evasione (doc. XII), ma non è mai stata

saldata (doc. IX consid. 3.3 in fine).

2.7

Consensuale,

il contratto d'assicurazione è perfetto quando le parti hanno, reciprocamente

ed in modo concordante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO). Ma la proposta

e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II 133 consid. 3;

DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252).

Giusta l'art. 1 LCA, colui che ha fatto

all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato

per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per

l'accettazione (cpv. 1); questo termine comincia a decorrere dalla consegna o

dall'invio della proposta all'assicuratore o al suo agente (cpv. 3) ed il

proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli giunge

prima della scadenza del termine (cpv. 4).

Invece, se la proposta tende a prolungare o a

modificare un contratto già in essere o a rimettere in vigore un contratto

sospeso, il silenzio dell'assicuratore nei quattordici giorni di tempo vale

quale accettazione, salvo che non si tratti di una proposta di aumento della

somma assicurata (art. 2 cpv. 1 e 3 LCA).

L'art. 2 LCA si applica unicamente quando non è

esclusa la possibilità di poter modificare un contratto né per espresso accordo

delle parti né se previsto dalle CGA (STOESSEL in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

(VVG), Basilea 2001, N. 15 ad art. 2 LCA, pag. 66).

Per proposta ai sensi dell'art. 2 LCA si intende

ogni manifestazione di volontà dell'assicurato che necessita il consenso da

parte dell'assicuratore, eccetto per i diritti che l'assicurato può far valere

unilateralmente (per esempio gli artt. 23, 50 e 90 LCA). Il termine di 14

giorni dell'art. 2 LCA comincia a decorrere dalla ricezione da parte

dell'assicuratore della proposta di modifica o di estensione (DTF 120 II 133 consid.

3).

2.8

In specie è

dunque necessario determinare se la sottoscrizione del formulario necessario

per ricevere l’Offerta d’assicurazione richiesta dall’attore – su

consiglio del suo datore di lavoro - all’assicuratore come alternativa al

contratto collettivo d’indennità giornaliera scaduto al 31 dicembre 2003, costituisce

una modifica di detto contratto in vigore durante l’anno 2003 oppure la

conclusione di un nuovo contratto assicurativo.

La giurisprudenza non è chiara sulla distinzione

fra la modifica di un contratto e la conclusione di un nuovo contratto.

Parte della dottrina e della giurisprudenza

propende per la tesi secondo cui per determinare se si è di fronte alla

conclusione di un nuovo contratto oppure alla modifica del contratto già

vigente, bisogna determinare la volontà delle parti fondandosi sull'insieme

delle circostanze del caso concreto (TD di Horgen in RUA III n. 49, in: CARRÉ, Loi

fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 117 ad art. 2 LCA).

La proposta di modificare l'entità del rischio è

una proposta di modifica e non un'offerta di concludere un nuovo contratto. Lo

stesso dicasi della domanda dell'assicurato di passare da un'assicurazione

casco totale ad una casco parziale (DTF 120 II 133, JdT 1994 I 746, SJ 1994

pag. 696; STOESSEL, op. cit., N. 14 ad art. 2 LCA, pag. 65 e seg.).

Secondo altra giurisprudenza, per distinguere la

modifica di un contratto d'assicurazione dalla conclusione di un nuovo

contratto bisogna riferirsi all'oggetto del contratto ed al rischio assicurato,

che ne sono un elemento essenziale: se essi cambiano, si è di fronte

all'estinzione del contratto precedente ed alla conclusione di uno nuovo (TC VD

in RUA XVII n. 9, in: CARRÉ, op. cit., ibidem; STOESSEL, op. cit., N. 12 ad

art. 2 LCA, pag. 65).

La modifica della durata e dell'ammontare del

premio, unitamente eventualmente ad altre modifiche, comporta la conclusione di

un nuovo contratto e non una semplice modifica della polizza (TRAM Lucerna

Città in RUA XII n. 8; TD Appenzello in RUA VI n. 25/130; STOESSEL, op. cit., N

14.

ad art. 2 LCA, pag. 65 e seg.).

Ma è stato pure deciso che la diminuzione della

somma assicurata e del premio costituisce una modifica del contratto e non la

conclusione di un nuovo contratto (Tribunale di Boudry in RUA VII n. 20).

Sul piano giuridico, ciò che distingue

sostanzialmente la modifica di un contratto dalla conclusione di un nuovo

contratto è unicamente la conseguenza del silenzio dell'assicuratore alla

proposta dell'assicurato (cfr. scheda del TC VD del 31 agosto 1977 ad art. 2

LCA, in: CARRÉ, op. cit., ibidem).

2.9

A mente di

questa Corte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la sottoscrizione

dell’offerta d’assicurazione del 23 gennaio 2004 (doc. L) costituisca a tutti

gli effetti una modifica del contratto in vigore dal 1° gennaio 2003 e

non la conclusione di un nuovo contratto assicurativo. Si evidenzia comunque

che nella misura in cui l'assicurato esercita il suo diritto di passaggio dalla

collettiva all'individuale vanno applicati i criteri della modifica di

contratto esistente, pur se le parti appaiono diverse (v. art. 100 LCA).

Infatti, la sostanza del contratto di base è

rimasta la stessa e ciò per esplicita volontà dello stipulante, e poiché così è

previsto dalle stesse CGA sul libero passaggio dall’assicurazione collettiva

all’assicurazione individuale (art. 13 CGA). La soluzione scelta prevedeva,

sempre in caso di malattia, il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80%

del salario, per una durata di 730 giorni per ogni caso. E' mutato unicamente

il periodo di attesa: prima la copertura assicurativa era garantita già dal

giorno dopo la realizzazione dell'evento, ora dopo un periodo d'attesa di tre

giorni.

Tale cambiamento va inteso, secondo questo TCA,

come una modifica del contratto d'assicurazione esistente e non invece

quale nuovo contratto d'assicurazione. Natura, oggetto e rischio del contratto

sono in effetti rimasti invariati. Il fatto che il premio dell'assicurazione

sia diminuito (da Fr. 18'068.- a Fr. 9'373.-) nulla muta, poiché ciò è la

naturale conseguenza della modifica dell'estensione della copertura

assicurativa esistente: non più riferita al datore di lavoro ed a tutto il suo

personale per una massa salariale massima di Fr. 252'000.- per ciascun

assicurato, ma ad una sola persona con una malattia in corso (DTF 120 II 133 consid.

4b).

Stante quanto precede, CV 1 era dunque chiamata a

reagire alla citata proposta di modifica contrattuale. Entro i quattordici

giorni di tempo di cui all'art. 2 cpv. 1 LCA, essa doveva – se del caso -

respingere la proposta del 23 gennaio 2004 sottoscritta nei giorni seguenti da

parte attrice.

Va osservato in proposito che nelle more

istruttorie le parti non sono riuscite a produrre né copia del citato

formulario compilato dall’attore nel gennaio 2004, né dell’offerta

d’assicurazione del 23 gennaio 2004 sottoscritta dal medesimo e neppure è stato

determinato il momento esatto in cui l’assicuratore ha ricevuto questa offerta,

sottoscritta (docc. XI, XII, XIV e XVII).

Sia quel che sia, è dato per certo che il 10 febbraio

2004.

(doc. 11) la convenuta ha comunicato al datore di lavoro dell’attore che “il

libero passaggio non può essere effettuato nel caso in cui è stato stipulato un

nuovo contratto collettivo d’indennità giornaliera con un altro assicuratore.”.

Inoltre, il 12 febbraio 2004 (doc. H) CV 1 ha informato il rappresentante

dell’assicurato – in risposta al suo scritto del 4 febbraio 2004 (doc. G) - di

essere costretta “(…) a non entrare in merito per un possibile passaggio del

signor AT 1 nell’assicurazione individuale per perdita di guadagno.”.

A seguito delle rimostranze del RA 1 (doc. I), il

25.

febbraio 2004 (doc. M) l’assicuratore ha replicato che “(…) in virtù del

fatto che il datore di lavoro ha stipulato un contratto collettivo per

l’indennità giornaliera in caso di malattia presso un altro assicuratore, non è

possibile da parte nostra concedere al vostro patrocinato il libero passaggio

all’assicurazione individuale.” (art. 13.5 CGA).

Tuttavia, due soli giorni dopo, ossia il 27

febbraio 2004 (doc. N), l’assicuratore ha trasmesso allo stipulante la nuova

polizza d’assicurazione, che modificava – ai sensi della citata proposta

d’assicurazione – la precedente versione valida dal 1° gennaio 2003 ed il mese

successivo, CV 1 ha inviato all’attore una polizza di versamento per saldare i nuovi

premi LCA dei primi quattro mesi del 2004 (doc. N).

Sempre su specifica richiesta di parte attrice,

il 6 aprile 2004 (doc. P) l’assicuratore ha annunciato ad AT 1 che, essendo in

corso un caso di malattia, il suo stato di salute non gli permetteva

d’accettare l'adattamento dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale.

Se, dunque, da un lato, l’assicuratore ha più

volte negato all’attore la possibilità di libero trasferimento

dall’assicurazione collettiva a quella individuale, d’altro canto è pure vero

che la stessa convenuta ha comunque trasmesso allo stipulante – a significare l’accettazione

dell’offerta d’assicurazione - la polizza per l’assicurazione individuale

d’indennità giornaliera.

Ora, se a questo stadio potevano, legittimamente,

sorgere dei dubbi sulle reali volontà della Cassa convenuta che fino a quel

momento aveva in effetti assunto un atteggiamento assai contraddittorio, l’invio

nel mese di marzo del conteggio dei premi e della relativa fattura di pagamento

ratifica senz’altro, per atti concludenti, secondo la scrivente Corte, l’approvazione

già data dell’offerta del 23 gennaio 2004.

Di conseguenza, è accertato che il termine di 14

giorni entro cui l'assicuratore doveva formalmente respingere la proposta di

modifica firmata dall'attore (art. 2 cpv. 1 LCA) è, in pratica, trascorso infruttuoso.

A mente di questo Tribunale l'avvenuta modifica

contrattuale del 27 febbraio 2004 esplica quindi a buon diritto tutta la sua

validità, modificando e sostituendo a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2004 il

contratto in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.10

Alla luce di

quanto precede, la petizione dell’attore va accolta, nel senso che le parti

sono vincolate dal 1° gennaio 2004 da un contratto d’indennità giornaliera LCA,

nei termini contemplati dalla polizza assicurativa del 27 febbraio 2004.

Di conseguenza, a dipendenza del suo grado

d’incapacità lavorativa, l’interessato ha il diritto di percepire le indennità

d’indennità giornaliera che gli spettano per la sua malattia (730 giorni al

massimo), dedotte le indennità ricevute in precedenza – sempre per questo caso

di malattia (art. 14.4 CGA).

2.11

L’assicurato,

rappresentato da un sindacato, ha postulato la concessione di ripetibili.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili,

essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato

in causa (art. 22 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni [LPTCA]; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid.

4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF

105.

Ia 122 e DTF 99 Ia 580 consid. 4; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Bundesrechtliche Verfahrens-anforderungen

betreffend Verfahrenkosten, Parteientschädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).

In applicazione della giurisprudenza citata e

visto l'esito della petizione, all’attore, che è stato rappresentato da un

sindacato, vanno quindi riconosciute, a carico di CV 1, delle ripetibili di Fr.

1’800.- comprensive di IVA.

2.12

Si osserva

ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le

sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione.

Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha

rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il

diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni

private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce

della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

2.13

L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per

violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità

di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in

procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).

Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in

specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

"

Nelle cause civili per altri diritti di

carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo

le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima

giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".

Nel caso di specie, il valore litigioso è

rappresentato dalle indennità giornaliere che CV 1 deve versare all’attore per

la sua malattia anche dopo il 31 dicembre 2003, a dipendenza della valida assicurazione

individuale per perdita di guadagno in vigore dal 1° gennaio 2004.

Ritenuto come un'indennità giornaliera

corrisponda a Fr. 138.- e che durante l’anno 2003 AT 1 abbia già beneficiato di

101.

giorni d’indennità (doc. 4), dalle restanti indennità (730 giorni – 101 giorni

– 3 giorni d’attesa = 626 giorni) che egli può ancora eventualmente pretendere -

sempre in funzione del suo grado d’incapacità lavorativa -, si ottiene un ammontare

di Fr. 86’388.- (Fr. 138.- x 626).

Siccome tale importo è superiore ai succitati Fr.

8'000.-, sono dati gli estremi per un eventuale

ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

1.1. Il contratto

d’assicurazione individuale d’indennità giornaliera n. __________ ratificato il

27 febbraio 2004 dalla convenuta esplica validamente i suoi effetti dal 1°

gennaio 2004.

1.2. Su tale base,

a dipendenza del suo grado d’incapacità lavorativa AT 1 ha diritto di percepire

dal 1° gennaio 2004 ancora al massimo le restanti 626 indennità per perdita di

guadagno.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 rifonderà all’attore Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per

riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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