36.2004.40
Sussidio richiesto da persona che si é spossessata di beni donandoli ai figli. Rifiuto.
3 settembre 2004Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2004.40
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, TCA
Titolo:
Sussidio richiesto da persona che si é spossessata di beni donandoli ai figli. Rifiuto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.40
Lugano
3 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1 è nato nel 1915 ed è domiciliato ad __________, pensionato, vedovo risulta
essere assicurato contro le malattie presso la __________ con un premio mensile
di CHF 313,10 per la sola assicurazione obbligatoria. Con atto del 22 settembre
2003 egli ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio
assicurativo relativo all’anno 2004. Con la domanda di sussidio egli ha
prodotto, oltre alla polizza assicurativa d’interesse, anche la decisione di
tassazione per il biennio 2001 – 2002 da cui si evince l’esistenza di un
reddito imponibile di CHF 20'635.- ed una sostanza di CHF 327'387.-. Con
l’istanza viene segnalata l’alienazione della sostanza dal 2001.
La domanda di concessione del sussidio è stata respinta dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia con decisione del 30 gennaio 2004 successivamente
impugnata mediante reclamo del 10 febbraio successivo. Nel suo primo gravame il
signor RI 1indica che, nell’autunno 2001, a seguito del decesso della moglie,
“ho diviso tutta la sostanza fra i miei figli”. Anche il reclamo è stato
respinto dall’autorità amministrativa che ha ritenuto quanto segue:
"
(…)
nel caso specifico, dalla notifica di
tassazione intermedia con periodo d'assoggettamento 09.05.2001-31.12.2002
risulta un reddito imponibile pari a fr. 16'593.- e una
sostanza imponibile di fr. 387'387.-, da
cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta
cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta
cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 33'000.-; (…)" (Doc. 5)
1.2. Con
ricorso 2 aprile 2004 __________ RI 1, rappresentato dalla figlia RA 1, attiva
presso __________, indica che:
" (…)
Nell'art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in alcuni casi.
Noi riteniamo che la situazione del signor RI 1 rientra in questi:
II reddito lordo del signor RI 1 ha
conosciuto una diminuzione importante in quanto a partire dalla fine del 2001
egli ha donato l'intera sostanza ai figli.
A seguito della donazione, per la quale
ha avuto quale controprestazione l'usufrutto sulla casa donata alla figlia __________,
il reddito determinante è diminuito ed è al di sotto della soglia dei 22'000
franchi previsti per l'ottenimento del sussidio.
Poiché la tassazione 2001/2002 non
rispecchia la situazione patrimoniale attuale, chiediamo, visti gli art. 31
lett. d LCAMal e art. 67 lett. m del relativo regolamento ed ogni altra
disposizione di legge applicabile alla fattispecie, che venga rifatto un
calcolo alla luce di quanto sopra, alfine di stabilire il diritto al
sussidio." (Doc. I)
Dal canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 30 aprile
2004, si oppone all’accoglimento dell’impugnativa con le seguenti
argomentazioni:
" (…)
La modifica dei fattori relativi al
valore della sostanza del ricorrente, non può essere considerata come un motivo
per l'applicazione dell'art. 67 Reg. LCAMal. In effetti,
la vendita di sostanza immobiliare, così come la donazione, non rientrano tra i
motivi citati all'art. 67 Reg. LCAMal che permetterebbero
la decisione circa il diritto al sussidio al di fuori dei dati fiscali definiti
dal Consiglio di Stato.
Questo TCA ha più volte ribadito
nell'ambito della giurisprudenza adottata, come il tenore dell'art. 67 Reg. LCAMal sia da ritenere esaustivo.
Ai fini del calcolo del reddito
determinante giusta l'art. 30 LCAMal, la sostanza imponibile del ricorrente
pari a fr. 387'387.- secondo la notifica di tassazione
relativa al biennio fiscale 2001/2002 deve pertanto essere considerata nella
forma di un quindicesimo per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-.
La delega dì cui all'articolo 31 lett.
d) LAMal, invocata dalla ricorrente, trova concretizzazione nell'art. 67 Reg. LCAMal, che a più riprese codesto TCA ha considerato come
elenco esaustivo delle situazioni particolari - "altri casi particolari"
giusta il tenore grammaticale della legge - ammesse.
Come già rilevato, l'alienazione di
sostanza, sotto qualsiasi forma essa avvenga, non rientra tra le casistiche
contemplate ex art. 67 Reg. LCAMal.
Quello sotteso dalla lettera m) di cui
all'articolo 67 Reg. LCAMal si configura, a non averne
dubbio, come un procedimento sommario rispetto alle strette norme del diritto
tributario, le cui finalità sono eminentemente sociali (in particolare:
conferire il diritto alla riduzione del premio LAMal nel caso in cui le entrate
effettive dell'istante - intese sottoforma di reddito a disposizione
dell'istante - fossero inferiori a quanto omologato dalla tassazione
applicabile).
La ratio legis si basa infatti,
in primis, sui dati fiscali applicabili.
E' pertanto giustificato solo uno
scostamento minimo rispetto alla predetta ratio legis, nel senso di
considerare, ai fini di un eventuale riconoscimento della riduzione di premio
al di fuori dei parametri fiscali ordinari definiti dal Consiglio di Stato in
forza dell'articolo 49 lett. a) LCAMal, le sole entrate effettive del
soggetto.
In considerazione di quanto sopra, per
quanto riguarda l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAMal,
la prassi amministrativa adottata dal nostro Istituto prevede di considerare,
quali elementi di reddito per stabilire l'eventuale diminuzione di reddito
lordo più recente rispetto al reddito lordo esposto sulla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato, i
redditi provenienti da attività lavorativa (salari o redditi da attività
indipendente) o quelli sostitutivi, quali indennità per perdita di guadagno,
rendite e pensioni, ecc. Per contro, in ragione di quanto precede, nel computo
del reddito lordo più recente degli assicurati da confrontare con il reddito
lordo esposto sulla notifica di tassazione non è considerato il reddito della
sostanza (mobiliare e immobiliare)." (Doc. III)
1.3. Alla
rappresentante del ricorrente è stata chiesta la produzione degli atti relativi
alla donazione dell’intera sostanza immobiliare da parte del ricorrente. Con
doc. B1 è stato prodotto copia del rogito 416 del notaio avv. __________ da cui
si desume che il signor RI 1 ha ceduto gratuitamente la sua quota di
comproprietà di ½ sulla particella 781 RF __________ alla figlia RA 1, che in
questa procedura lo rappresenta, ed ha deciso – con gli altri coeredi nella
successione della defunta moglie __________ – di cedere l’altra quota di ½
sulla medesima proprietà nonché la particella __________ RF __________ sempre
alla figlia RA 1. Da evidenziare come la proprietà __________ RF __________ sia
costituita da una casa con corte per complessivi mq 92 mentre la particella __________
sia costituita da un bosco di complessivi mq 2518. Il signor RI 1 ha inoltre
donato alla figlia __________ la particella __________ RF __________ avente un
valore di stima di CHF 226'270.- costituita da casa con giardino e piazzale.
Alla medesima figlia è stata inoltre donata la quota di comproprietà di ½ delle
PPP __________ e __________ sul fondo base __________ RF __________ costituenti
una “stalla” ed un “fienile” aventi valori di stima di CHF 12'000.-. Sulla
particella __________ citata – avente un valore di stima di CHF 226'270.- il
signor RI 1ha mantenuto un diritto d’usufrutto. Da evidenziare come la
donataria si è impegnata a versare ad altra erede importante somma in danaro a
conguaglio.
Il
ricorrente ha inoltre donato al figlio __________ la particella __________ RF __________,
fabbricato di complessivi mq 34, limitatamente alla quota di comproprietà di ½
(al valore di stima di CHF 4'500.-), nonché nel comune di __________ ha donato
al medesimo figlio un bosco di mq 2907 (valore di stima CHF 2'907.-)
L’amministrazione
ha potuto prendere posizione in merito a tali atti. Il giudice delegato ha
chiesto gli atti fiscali 99-00, 01-02 e 2003A del signor RI 1 al competente ufficio
ed ha chiesto all'ufficio delle imposte di donazione e successione gli atti
relativi alla successione di __________. Gli atti fiscali richiesti sono stati
retrocessi all'autorità fiscale senza essere acquisiti previa estrazione di
copie trasmesse alla rappresentante del ricorrente con facoltà di esprimersi in
merito.
La
figlia del ricorrente ha prodotto la decisone di tassazione 2003 emessa il 10
agosto 2004.
In
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che
il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta
cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia
più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche
per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello
scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del
sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del
sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle
famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il
reddito di riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In
virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria
contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’CO 1 in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nella presente procedura il
ricorrente chiede che si proceda all’accertamento del reddito da parte
dell’amministrazione, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 lett. m)
RegLCAMal considerando come l’alienazione di sostanza volontaria ed avvenuta
senza cotroprestazione alcuna, salvo la costituzione dell’usufrutto sulla
particella __________ RF __________ (come descritto in precedenza). In altri
termini dunque il signor RI 1postula la concessione del sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione malattia e ciò dopo avere alienato
senza sostanziale controprestazione immobili per la non indifferente cifra di
circa 300'000.-, in buona sostanza egli vuole porre a carico della collettività
premi dell’assicurazione di base dopo avere donato le sue proprietà ai figli e
rinunciato alla quota di sua spettanza nella successione della moglie. Secondo
la signora RA 1, figlia del ricorrente, sua rappresentante ed attiva presso __________,
questi eventi avrebbero infatti inciso nel reddito del signor RI 1in maniera
determinante.
2.5. Val
qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento autonomo del
reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve
riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per
il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio
1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della
nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"
Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il
sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
La
norma non fa stato invece di una diminuzione della sostanza e tantomeno
di una diminuzione volontaria della sostanza al fine di porsi a carico
della società per il sussidio richiesto.
2.6. Nel
concreto caso occorre fare riferimento alla decisone di tassazione agli atti
che non permette la concessione del sussidio Non si può ritenere invece una
riduzione della sostanza nell'ambito dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal anche se
si vuole ammettere che, con la donazione, RI 1 ha rinunciato ad entrate per
pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è
effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la
diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza
contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la
propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non
bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal
ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte
del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei
beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si
palesa quale manifesto abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Idées et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che
estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle
assicurazioni sociali, e meglio:
" Das Prinzip
von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE
107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl.
z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde,
andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung.
Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen
oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip
(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen,
faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer
Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen
durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen
auf die Rechtsprechung)."
Va
rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropartita, come quella in
discussione, in sede di PC comporta l'obbligo di considerare la sostanza alienata
partendo dal suo valore intero e scalandolo di CHF 10'000.- annui.
Nell'ambito
della giurisprudenza sviluppata in applicazione della LPC si è ritenuto:
" …
come lo scopo della PC sia quello di garantire un reddito minimo (Pratique VSI
1994 pg. 225).
Si osserva in
proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente
ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid.
2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti
rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per
far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).
Tale principio è
tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi
in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente
obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non
fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid.
2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid.
2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353
consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la
giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art.
3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350
consid. 3b).
(…)
In conclusione,
quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto
nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni
a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito
che determina il diritto alle prestazioni."
Non
occorre qui, poiché non è tema di discussione, sapere se anche per il futuro la
donazione immobiliare di RI 1 potrà impedire allo stesso di farsi pagare dalla
collettività chiamata a contribuire fiscalmente, i premi (in parte almeno) di
Cassa Malati.
2.7. La
signora RA 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2003 con importo di reddito
imponibile ritenuto IFD di CHF 19'100.-. A questo proposito va rammentato come
unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato
dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per
una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.
inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va
infatti rammentato come le recenti novelle legislative hanno modificato la
determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità
di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisone del
Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12
novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002 (cfr. STCA 3
settembre 2004 in re T. 36.2004.91).
La
documentazione trasmessa dalla signora RA 1 appare quindi irrilevante ai fini
del giudizio.
2.8. Va
rammentato al ricorrente, rappresentato tra l'altro dalla figlia attiva in seno
a __________, che i diritti previsti dalla legislazione sociale non sono
concepiti per il comodo di alcuno, ma servono a sopperire i reali bisogni di
chi si trova in difficoltà, ne va altrimenti della solidarietà.
In
casu basta rilevare che RI 1 è stato tassato per il biennio di riferimento, i
limiti sono superati e la volontaria rinuncia, senza obbligo di legge e senza
contropartite, di consistenti beni non permette l'applicazione dell'art. 67
litt. m Reg. LCAMal siccome costitutiva di abuso di diritto.
Il
ricorso che appare temerario, viene respinto. Si giustifica il carico di
adeguata tassa di giustizia al ricorrente.
La
presente sentenza è definitiva.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso formulato il 2 aprile 2004 da RI 1, __________, é respinto.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia cifrata in CHF 250.- e le spese fissate in CHF 50.- vengono
poste a carico del ricorrente.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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