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36.2004.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2004Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RA 1 sostengono

di non aver mai ricevuto né le polizze di versamento per il pagamento dei premi

LCA dell’anno 2004, né le diffide di pagamento, per cui l’emissione dei quattro

precetti esecutivi non sarebbe valida e violerebbe gli artt. 20 e 21 LCA.

Inoltre, l’assicuratore

avrebbe violato i suoi compiti nell’ambito del pagamento delle prestazioni

ledendo la lettera dell’art. 16.2 CGA.

2.7. Per

interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole

generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;

STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole

generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).

L'interpretazione

delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per

l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,

JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per

l'interpretazione delle CGA conviene tenere conto del loro valore normativo:

dal momento che esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un

medesimo rischio, è necessario che le stesse siano interpretate in modo

uniforme e non in funzione di quello che ha capito questo o quell'interessato

(TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance,

Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).

L'interpretazione di

CGA che sono oggetto di una larga diffusione deve lasciare uno spazio

preponderante all'elemento sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).

Inoltre, spetta

all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle CGA, di

cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF

in RUA XIX n. 55).

Pure la prova di fatti

giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD

di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33

LCA).

L'onere della prova

può comunque essere attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA

LU in RUA V n. 138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33

LCA).

Come qualsiasi altro,

un contratto d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e

concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT

1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Se la reale e concorde

volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro

presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e la teoria

dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128

III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b;

DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la

société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte

le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b;

DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992

I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso

generale e quotidiano della lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF

118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ

1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d’assurance,

Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore si aspetta che gli

assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960

I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al senso giuridico o

tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I

termini che limitano i diritti dell'assicurato s'interpretano secondo il senso

che generalmente hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612;

DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un

senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però

riservate le accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).

Tuttavia, la parola

non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa

completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente

voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non

v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per

l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).

Di principio, dunque,

le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle

parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole

della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che deriva

dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF

128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid.

1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609,

JdT 1992 I 727).

L’interpretazione di

una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla

conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone

l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag,

1968, pag. 459, pagg. 462-463).

Inoltre, le

dichiarazioni di volontà devono essere interpretate secondo il senso che il

destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in

RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Per determinare la

volontà delle parti non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza

dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD

di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Il testo chiaro di una

clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44 consid. 1b).

Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una clausola debba

essere compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212

consid. 2b)bb).

Non vi sono comunque i

presupposti per scostarsi dal senso letterale di un testo adottato dagli

interessati quando non vi sono ragioni serie per pensare che esso non

corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid.

3a).

In caso di dubbio in

merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta

dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola

contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo

un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2

cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si

deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito

dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF

100 II 403, JdT 1976 I 254).

Si tratta del

principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la

clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in dubio

contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà

prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF

119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg., JdT

1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995, pag.

145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag. 142; Rep.

1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247 e seg.).

Questo principio si

applica sia per l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA

XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia,

ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra

stipulatorem - che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di

una clausola - costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III

118; SJ 1992 623 seg.).

A titolo abbondanziale

va osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative

della copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente

e non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992

623 citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA

XIII n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT

1990 I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag.

247). Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia

necessario enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli

avvenimenti esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non

equivoco al fine che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio

assicurato, tenendo conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).

Visto dunque quanto

precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla

luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un’operazione sempre

necessaria affinché si possa determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF

112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht, 1986, pag. 231; DTF 116 II

345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).

Infine si rammenta che

le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto

d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat

d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des

assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673).

2.8. Nella

fattispecie, la questione verte sulla copertura assicurativa da parte di CV 1 nei

confronti della famiglia RA 1 durante l’anno 2004, ossia posteriormente alla

lettera di disdetta inviata il 14 novembre 2003 dagli attori all’ente

assicuratore, con la quale essi ponevano fine alle quattro polizze per il 31

dicembre 2003.

Occorrerebbe quindi

ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare, in buona fede, alle

clausole degli artt. 8-10 CGA, in applicazione del principio dell'affidamento

(DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF 126 III 59 consid.

5b).

Questo Tribunale non

ha comunque rilevato un contrasto interpretativo concernente, in particolare, la

lettera dell'art. 9 CGA; una diversa valutazione dei contratti in questione è

sorta non perché la lettera ed il senso di tale norma non fossero

sufficientemente comprensibili, bensì poiché è intervenuto un elemento esterno,

ossia lo scritto con cui la Cassa malati ha comunicato agli attori che, come

previsto dall’art. 5.3 (CSA), non avrebbe preso a carico né i costi delle cure

termali effettuate all’estero dai coniugi RA 1 nell’aprile 2003, né altre future

cure termali all’estero (docc. B e VII/A).

2.9. La

lettera degli artt. 8, 9 e 10 CGA non lascia spazio ad interpretazione. Non vi

sono infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni. Ogni

locuzione è chiara e ben posizionata nel contesto della norma stessa, che non

appare neppure di difficile formulazione. Non è quindi ammissibile dare una

diversa interpretazione da quella esposta da parte convenuta.

Considerandi

I disposti relativi alla

durata del contratto ed alla risoluzione dello stesso da parte degli stipulanti

(artt. 8-10 CGA) devono essere intesi nel loro senso letterale.

Di principio, all’assicurato

è data la possibilità di rescindere il contratto sottoscritto, ma soltanto dopo

un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore e con un preavviso

scritto di almeno sei mesi prima della sua scadenza (art. 9 CGA).

Le condizioni

prevedono eccezionalmente anche la possibilità di rescindere anticipatamente il

negozio giuridico, ovvero quando i premi dell’assicurazione aumentano. In tale

caso l’assicurato può porre termine al contratto con un preavviso di un solo giorno

prima della scadenza del premio (art. 10 in fine CGA).

In concreto, non sono

trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dei contratti in esame, tanto meno

gli attori hanno comunicato all’assicuratore la loro scelta con un preavviso di

sei mesi e non

c’è stato un aumento

dei premi LCA.

Non è data in concreto

neppure la realizzazione di un danno parziale per il quale gli assicurati possano

ottenere un’indennità (art. 42 LCA) alla luce del chiaro tenore delle CSA (cfr.

considerandi che seguono).

Pertanto la disdetta

del 14 novembre 2003 data dai coniugi RA 1 a nome di tutta la famiglia esplica

validi effetti unicamente al termine quinquennale e non per l’anno 2004 come da

essi voluto. Tutti e quattro gli attori restano quindi vincolati

all’assicuratore CV 1.

2.10

Nella

citata disdetta gli attori hanno comunque sottolineato di avere accettato la

variante per le prestazioni complementari solo dopo aver oralmente

ricevuto la garanzia dal loro assicuratore malattia che esso si sarebbe ancora fatto

carico di tutte le cure termali effettuate all’estero. Nulla sarebbe invece

stato loro detto in merito all’applicazione dell’art. 5.3 CSA, ovvero che sia le

cure effettuate a __________ (Italia) nell’aprile 2003 sia tutte le future cure

balneari compiute all’estero non sarebbero più state riconosciute e quindi

rimborsate.

A tal proposito va

ricordato che l'art. 3 LCA relativo al formulario di proposta d'assicurazione

prevede che:

"

Le condizioni

generali d'assicurazione devono essere inserite nel formulario di proposta

rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli abbia

inoltrato il formulario contenente la sua proposta. (cpv. 1)

Ove non si osservi

questa prescrizione il proponente non è vincolato alla proposta (cpv. 2)."

Come indicato, le CGA

sono parte integrante del contratto d'assicurazione (TC VS in RUA XVII n. 27

citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 120 ad art. 3 LCA).

Sottoscrivendo la

proposta d'assicurazione, l'assicurato si sottomette alle condizioni che essa

contiene (TD di Lenzburg in RUA V n. 14/38/40 citata in: CARRĖ, op. cit.,

pag. 120 ad art. 3 LCA).

Lo scopo della

consegna delle CGA è quello di dare al proponente la possibilità di prendere

conoscenza delle disposizioni contrattuali prima di impegnarsi con la propria

firma. Una comunicazione orale delle CGA non è di fatto sufficiente, tanto che

spetta all'assicuratore provare di aver consegnato le CGA al proponente (TC VS

in RVJ 1974 pag. 46).

Il proponente che

negligentemente non prende conoscenza delle CGA contenute nel formulario di

proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non può prevalersi

della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di prendere

conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n. 120).

L'ignoranza del tenore

delle CGA da parte dell'avente diritto non costituisce una scusa per quest'ultimo

(TC VS in RVJ 1974 pag. 46).

Inoltre, l'assicurato

rimane legato alle CGA quando esse sono menzionate sulla proposta che ha

firmato, fintanto che egli non dimostra chiaramente che esse non gli sono state

consegnate (TC SG in RUA XIX n. 47).

L'agente assicurativo,

qualunque sia la portata dei suoi poteri, ha il dovere d'informare l'assicurato

sul senso e la portata di una disposizione delle CGA che non sarebbe chiara per

lui (STF in RUA XV n. 72).

2.11

Nel

caso di specie, non è in discussione che i coniugi RA 1 non abbiano ricevuto le

CGA/CSA agli atti o che l’assicuratore non le abbia loro fornite. Il 29

novembre 2002 gli attori hanno sottoscritto delle proposte di cambiamento d'assicurazione

(docc. 1-4) contemplanti quanto segue:

" SI, accetto la vostra proposta di cambiamento senza

questionario sullo stato di salute. Dal 1° gennaio 2003, beneficerò delle nuove

coperture assicurative complementari come indicato qui sopra con un premio

mensile di Fr. … Aspetto la mia nuova polizza d’assicurazione e confermo di

avere ricevuto le condizioni d’assicurazione."

Per AT 1 il premio

mensile era di Fr. 113.- (doc. 1), per AT 2 di Fr. 85.- (doc. 2), per e AT 4 di

Fr. 9,60 (docc. 3 e 4).

Come visto, spetta in

genere all'assicuratore comprovare di aver fornito le CGA allo stipulante al

momento della proposta. Invece, il contraente rimane legato alle CGA se queste

sono menzionate sulla proposta d'assicurazione che ha firmato, ma solo fintanto

che non dimostra di non averle ricevute.

Ora, gli attori non hanno

dimostrato ed invero nemmeno sostenuto di non avere ricevuto le CGA/CSA

applicabili alla fattispecie.

Di conseguenza, in

virtù del citato art. 3 LCA, gli stessi avevano dunque il dovere di

prendere conoscenza di tutte le clausole della proposta di cambiamento

di contratto che si apprestavano a sottoscrivere. Non avendolo fatto

convenientemente, ossia mediante attenta lettura delle CGA/CSA, gli assicurati devono

sopportare l’applicazione dei contratti assicurativi con le relative conseguenze

e quindi sono legati ai contratti in discussione almeno per l’anno 2004.

Anche se fosse

dimostrato che un consulente assicurativo ha fornito indicazioni imprecise, non

è possibile, alla famiglia RA 1, prevalersene: infatti, come visto, lo stesso

proponente è tenuto a prendere conoscenza delle stesse CGA (art. 3 LCA).

Non è nemmeno lecito fare

implicitamente valere – a posteriori - la non conoscenza delle

condizioni assicurative, non costituendo giuridicamente l'ignoranza di questi

aspetti una valida attenuante o scusante (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa

L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa e giurisprudenza

ivi citata; STCA del 24 maggio 2004 nella causa M.C., Inc. n. 30.2004.20; STCA

del 4 dicembre 2002 nella causa J., Inc. n. 30.2002.201).

Va abbondanzialmente rilevato

che, indipendentemente dal fatto che le CGA/CSA siano state o meno messe a

disposizione dei proponenti prima della firma delle modifiche contrattuali,

dalla ricezione dei contratti assicurativi, ossia delle polizze d’assicurazione

(docc. 5-8), gli attori avrebbero avuto quattro settimane di tempo per poterli impugnare

(art. 12 LCA) chiedendone la rettifica, qualora il loro contenuto non fosse

coinciso con quanto convenuto.

Pertanto, gli assicurati

avrebbero dovuto attivarsi e verificare se le Condizioni generali garantivano loro

tutto quanto convenuto sia per iscritto che verbalmente con l’assicuratore. Nel

caso di importanti differenze, gli stipulanti avrebbero potuto ancora

interpellare l'assicuratore per modificare i contratti e porvi rimedio nel

termine indicato (quattro settimane). Invece, anche avendone avuta la

possibilità, non hanno agito in tal senso.

Se i membri della

famiglia RA 1 avessero letto le CGA/CSA, avrebbero subito rilevato una

discordanza fra l'art. 5.3 CSA e le garanzie verbali fornite da CV 1, come pure

si sarebbero accorti della durata minima del contratto (cinque anni), che non

permetteva loro di disdire la polizza in esame già durante il primo anno

d’affiliazione (art. 9 CGA) e di pretendere quindi di essere liberati da ogni

legame giuridico con la convenuta.

2.12

Data

la validità anche per il 2004 di ognuna delle quattro polizze assicurative agli

atti, rimane la questione del pagamento dei premi LCA per il primo trimestre di

questo stesso periodo.

L’art. 12.1 CGA

prevede che il premio, fissato secondo l’età dell’assicurato alla conclusione

del contratto, è pagabile in anticipo alle scadenze convenute nella

polizza.

Il premio scade il

giorno dell’entrata in vigore del contratto (art. 12.2 CGA).

Per l’art. 12.4 CGA,

se il premio annuo è inferiore a Fr. 100.-, viene percepito interamente il 1°

gennaio di ogni anno. Allo stesso modo per il premio annuo compreso da Fr.

100.

- a Fr. 300.-. In quest’ultimo caso può tuttavia essere fatturato

semestralmente a richiesta dell’assicurato.

Ciò significa che la

famiglia RA 1 era tenuta al pagamento anticipato dei premi del 2004 fissati dalle

polizze assicurative LCA secondo le scadenze concordate, ossia trimestralmente

per, e, annualmente per (docc. 5-8).

2.13

Gli

assicurati lamentano il ricorso della Cassa malati alla procedura esecutiva (docc.

E-H).

Tale modo di procedere

di CV 1 non soggiace a critica.

Infatti l’assicuratore

può domandare l’emanazione di precetti esecutivi al fine di incassare i premi

arretrati. Detti premi, come visto, sono dovuti.

2.14

La

questione della violazione dell’art. 13 CGA, che riprende gli artt. 20 e 21

LCA, non entra invece in considerazione, come pure la verifica della spedizione

da parte della Cassa malati agli interessati delle polizze di versamento e

delle diffide per i premi del primo trimestre 2004.

L’oggetto del litigio non

è la sospensione degli obblighi contrattuali di CV 1 nei confronti degli

interessati. Non si tratta qui della mancata presa a carico da parte della

Cassa di costi assicurati sorti durante il periodo di sospensione degli obblighi.

Sapere, dunque, se la

convenuta si sia conformata agli artt. 20 e 21 LCA non è quesito che il

Tribunale deve risolvere.

Va unicamente ritenuto

che tutti e quattro i contratti assicurativi LCA sottoscritti dalla famiglia RA

1.

erano regolarmente in vigore nel 2004 e che, di conseguenza, gli assicurati erano

tenuti a pagare all’assicuratore i premi LCA di gennaio, febbraio e marzo 2004.

Le petizioni vanno respinte

e, , e RA 1 devono corrispondere le rispettive prestazioni secondo il

contratto.

2.15

Si

osserva ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le

sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione.

Con lettera del 14

agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le

sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale

delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone

quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

2.16

L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per

violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità

di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in

procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).

Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in

specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa

che

"

Nelle cause

civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è

ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore

litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000

franchi almeno."

Nel caso di specie, il

valore litigioso è rappresentato dall’importo massimo complessivo che la famiglia

RA 1 è chiamata a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo,

prima d’allora, un eventuale aumento dei premi LCA che permetterebbe ai suoi

membri di rescindere anticipatamente i rispettivi contratti assicurativi.

Siccome il limite massimo

dei premi LCA che gli attori dovranno versare a CV 1 per gli anni 2004-2007 è superiore

ai succitati Fr. 8'000.-, sono quindi dati gli

estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Le

petizioni di AT 1, AT 2, AT 3 e AT 4 sono respinte.

1.1. Le

polizze d’assicurazione LCA nn. __________ concluse il 22 novembre 2002 da AT 1,

AT 2, AT 3 e AT 4 con l’assicuratore malattia CV 1 hanno regolarmente esplicato

i loro effetti durante tutto l'anno 2004.

1.2. Gli

attori sono pertanto tenuti al pagamento dei rispettivi premi LCA dell’anno

2004, in particolare dei premi del primo trimestre del 2004 per i quali sono

stati correttamente escussi nell’aprile-maggio 2004 dall’assicuratore malattia CV

1.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi

degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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