36.2004.86
interpretazione CGA di un contratto assicurativo LCA.Obbligo di conoscere le CGA.Se stipulante non legge le CGA ne sopporta le conseguenze anche se l'agente ha garantito maggiori diritti di quelli ric
9 agosto 2005Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.86
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, TCA
Titolo:
interpretazione CGA di un contratto assicurativo LCA.Obbligo di conoscere le CGA.Se stipulante non legge le CGA ne sopporta le conseguenze anche se l'agente ha garantito maggiori diritti di quelli riconosciuti nelle CGA. Gli Agenti non possono modificare le CGA senza il consenso dell'assicuratore
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO ASSICURATIVO
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE
RESPONSABILITÀ DELLL'AGENTE ASSICURATIVO
art. 29 cpv. 3 COST
art. 10 cpv. 3 COST TI
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 3 LCA
art. 12 LCA
art. 34 LCA
art. 34 cpv. 2 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.86
TB
Lugano
9 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 13 luglio
2004 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Dopo essersi
rivolta nel 2001 agli uffici di __________ della Cassa malati convenuta, il 18
giugno 2001 (doc. B) AT 1 ha ricevuto due offerte d’assicurazione per
l’assicurazione d’indennità giornaliera secondo LCA: la prima con validità dal
1° settembre 2001, la seconda dal 1° gennaio 2002. L’assicurata ha pure
ricevuto un fax del seguente tenore:
"
(…) come da accordo le inviamo l’offerta per
l’assicurazione perdita di salario per malattia e al riguardo le comunichiamo
che l’assicurazione maternità è compresa nel premio, ma per un’indennità di 10 settimane."
Il 10 luglio 2001 (doc. 1) AT 1, proponente, ha
sottoscritto le domande d’assicurazione per l’assicurazione d’indennità
giornaliera a lei trasmesse il 5 luglio 2001 insieme a due offerte d’assicurazione
uguali alle precedenti. La prima indennità giornaliera per malattia prevedeva
il versamento di Fr. 84.- per 730 giorni ed un periodo d'attesa di 3 giorni,
per un premio di Fr. 129,30 al mese. Questa offerta è entrata in vigore il 1°
settembre 2001 (doc. 1). La seconda offerta d’assicurazione, valida dal 1°
gennaio 2002, aveva un premio mensile di Fr. 154.- e prevedeva un’indennità
giornaliera di Fr. 100.-, con tre giorni d’attesa.
Il 23 luglio 2001 (doc. 2) la Cassa malati CV 1 ha
confermato all'assicurata l'accettazione della sua proposta per la prima
assicurazione, trasmettendole la polizza assicurativa LCA valida per gli ultimi
quattro mesi del 2001. Nel mese di ottobre 2001, l’assicurata ha ricevuto la seconda
polizza assicurativa avente effetto dal 1° gennaio 2002 (doc. 4). Mediante
l'invio di questi due contratti, l'assicuratore ha garantito alla proponente la
copertura scelta dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2002.
1.2. Il
24 dicembre 2003 è nata __________ e l’assicurata ha chiesto alla Cassa malati
di versarle le prestazioni che le spettavano in virtù del contratto in essere
dal 1° gennaio 2002, riferendosi in particolar modo alle dieci settimane di indennità
giornaliera.
CV 1 si è rifiutata di dar seguito a questa
pretesa, affermando che avrebbe riconosciuto al massimo 20 indennità
giornaliere come previsto dall’art. 12 cpv. 1 CSA. Il contratto d’assicurazione
per perdita di guadagno in caso di malattia non prevedrebbe infatti la
possibilità di versare dieci settimane d’indennità in caso di gravidanza e
parto (doc. D). Fra le parti è sfumata una proposta transattiva (docc. G e H).
1.3. Con petizione
del 13 luglio 2004 (doc. I) l’attrice, patrocinata dall’avv. RA 1, , ha preteso
dalla Cassa malati il pagamento di dieci settimane di indennità giornaliere derivanti
dalla sua maternità, in virtù dell’informazione del 18 giugno 2001 trasmessale
via fax dalla collaboratrice di CV 1 __________ (cfr. consid. 1.1.).
Il 23 luglio 2004 (doc. III) la convenuta ha proposto
di respingere la petizione fondandosi sulle considerazioni seguenti:
"
(…)
Ad 3
(…)
A tal proposito, è fondamentale rilevare che la
documentazione in relazione alla modifica d’assicurazione di cui al doc. 3
(cioè 5 pagine) è composta, oltre di un’offerta d’assicurazione, di una domanda
d’assicurazione e di una dichiarazione sullo stato di salute per assicurazioni
integrative in base alla Legge sul Contratto d’Assicurazione (LCA).
Proprio in riferimento a quest’ultimo documento
la qui convenuta sottolinea la presenza di un particolare fondamentale –
giocoforza passato sotto silenzio dall’attrice – e cioè la dichiarazione della
signora AT 1 in base alla quale ella attesta formalmente di “aver ricevuto,
prima d’inoltrare questa domanda, le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
e le Condizioni Supplementari d’Assicurazione (CSA) per le assicurazioni
integrative richieste e di averne preso atto.”.
A questo stadio la tesi esposta dall’attrice
inizia a divenire claudicante. Infatti, se è incontestata la trasmissione della
comunicazione fax 18 giugno 2001 è altrettanto vero che la firma del contratto
non ha avuto luogo contestualmente la ricezione del fax ma bensì molto più
tardi e cioè il 10 luglio 2001 a seguito di una nuova richiesta.
(…) Ovvio che se la signora AT 1 avesse prestato
l’indispensabile attenzione (…) avrebbe, sicuramente, evitato di ritenersi
legata ad CV 1 sulla base della comunicazione della signora __________ che –
ammesso e non concesso fosse valida – era comunque divenuta il 10 luglio 2001
obsoleta e dunque senza valore. Una prudenziale verifica da parte della signora
AT 1 sarebbe stata certo auspicabile. Del resto, non va dimenticato che
l’attrice è attiva quale collaboratrice presso un altro assicuratore sociale
(con compiti saltuari di consulenza allo sportello) sicché è persona
sicuramente cognita della valenza delle Condizioni Generali d’Assicurazione
(CGA) e le Condizioni Supplementari d’Assicurazione (CSA) per le assicurazioni
integrative richieste rispetto sia alle tappe di perfezione di un contratto che
del contenuto di dichiarazioni provenienti da collaboratori della parte
contraente. In quest’ottica, a mente della qui convenuta, la signora AT 1 non
potrebbe vantare la propria buona fede poiché persona cognita della prassi in essere
in materia assicurativa. (…)
La menzione della copertura di 10 settimane in
caso di maternità è assente!
(…)
A questo punto una domanda sorge spontanea: per
quale motivo la signora AT 1 ha omesso di contestare, tempestivamente, il
tenore della polizza assicurativa LCA (doc. 2, doc. 4)? Preso atto di tale
silenzio, è palese che la signora AT 1 abbia accettato – per atto concludente –
la perfezione di un contratto assicurativo il cui contenuto era ed è riportato
sulla polizza assicurativa trasmessa dalla qui convenuta all’attrice.
Pertanto, sulla base di queste indiscutibili
osservazioni ne discende che in base all’art. 12 CSA (doc. D) da parte di CV 1 “in
caso di gravidanza e parto viene corrisposta durante 20 giorni l’indennità
giornaliera …” cioè una prestazione di cui la signora AT 1 ha riconosciuto
e versato il premio assicurativo relativo (per una determinata prestazione cioè
quella indicata al citato art. 12 CSA e non per una copertura più estesa).
(…)
Ad 8
(…)
Inoltre, circa la richiesta di gratuito
patrocinio, a mente della qui convenuta, preso atto del chiaro tenore dell’art.
12 LCA ci si pone il quesito a sapere se la richiesta della signora AT 1 in
quanto tale non appaia un tantino temeraria. (…)"
1.4. L’attrice ha
prodotto il certificato di nascita della figlia, senza però replicare alla
risposta di causa dell’assicuratore malattia.
Il 20 settembre 2004 (doc. IX) parte attrice ha
trasmesso al TCA diversa
documentazione a suffragio della richiesta d’assistenza giudiziaria (doc.
IXbis) inoltrata contestualmente alla petizione.
Nelle more della procedura è stato interpellato
l’assicuratore.
in
diritto
in
ordine
2.1. Secondo
l'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale così definita mentre le assicurazioni complementari offerte
dalle casse malati sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla
Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione
sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal
corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima
le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,
Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.
7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité
sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif
et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale
sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in
occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996) per le contestazioni
relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le
malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il
giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Recentemente, l’Assemblea federale ha approvato
la nuova Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17
dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 ha tenore simile all’art. 47 LSA attuale.
Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile 2005.
Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato
della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono
decise dal TCA, che applicherà
per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal,
"
Le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge."
Pertanto, dal 1° gennaio 1996 - con la sola
eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 LAMal che si riferisce essenzialmente
alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale
alle Camere del 6 novembre 1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità
giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse possono dunque essere regolamentate dalla
LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.
In specie è accertato che l'assicurata è
vincolata ad CV 1 da un contratto di assicurazione sottoposto alla LCA (doc. 4)
che si fonda sulle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA), edizione del 1997,
e sulle Condizioni Supplementari d’Assicurazione (CSA), pure nella versione
dell’edizione 1997 (doc. D).
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni
complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht,
ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e
gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -,
questo TCA è competente a
statuire sulla petizione dell’attrice in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a decidere se la Cassa
malati CV 1 debba corrispondere a AT 1, in virtù dell'offerta d’assicurazione d'indennità
giornaliera in caso di malattia sottoscritta il 10 luglio 2001 ed al conseguente
contratto trasmessole nell’ottobre 2001, le prestazioni pretese, ossia il
versamento delle indennità per perdita di guadagno durante le dieci settimane susseguenti
la nascita della figlia avvenuta il 24 dicembre 2003.
L’attrice ritiene che l’agire di __________, collaboratrice
dell’assicuratore, abbia vincolato quest’ultimo, per cui lo stesso deve essere
condannato a versarle le indennità giornaliere garantite per iscritto (10
settimane). Al momento della trasmissione della prima offerta assicurativa, il
18 giugno 2001 la summenzionata collaboratrice le ha infatti inviato un fax con
cui le comunicava che “l’assicurazione maternità è compresa nel premio, ma
per un’indennità di 10 settimane”. Secondo l'attrice, che si è fidata delle
affermazioni fatte dalla dipendente dell’ente assicuratore, la sua buona fede non
può ora essere disattesa dalla Cassa malati stessa.
La convenuta contesta dal canto suo di dover
riconoscere il versamento di dieci settimane d’indennità, poiché sia il
contratto assicurativo stipulato dalle parti sia le relative CGA e CSA
applicabili, in caso di gravidanza e parto, non prevedono il conferimento di questi
diritti, ma di soli venti giorni (art. 12.1 CSA). Pertanto, la Cassa malati non
può essere chiamata a versare all’attrice l’ammontare richiesto.
2.3. Come
evidenziato, il 10 luglio 2001 l’attrice ha sottoscritto con CV 1 due proposte –
datate 5 luglio 2001 - per un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di
malattia. Le indennità percepite per gravidanza (20 giorni) sono state versate
in virtù della seconda proposta assicurativa, valida dal 1° gennaio 2002 (docc.
3 e 4).
Parte integrante di detto contratto
d'assicurazione sono le relative CGA e CSA, entrambe nell’edizione del 1997
(doc. D).
In merito alle condizioni che l'assicurato deve
adempiere al fine di potere beneficiare del pagamento d'indennità giornaliere,
l'art. 8.1 CGA prevede che l'assicurazione inizia non
appena CV 1 conferma al
proponente l’accettazione della sua proposta, al più presto comunque a partire
dal giorno indicato sulla polizza.
Giusta l’art. 8.2 CGA, la durata minima d’assicurazione è di 1
anno. Il periodo assicurativo dura sempre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per le
stipulazioni d’assicurazione che
avvengono nel corso dell’anno civile, il premio si percepisce per il tempo
rimanente del periodo assicurativo. Alla data di scadenza e dopo ogni
successivo anno d’assicurazione, il contratto si rinnova tacitamente per la
durata di un ulteriore anno.
L’art. 6 CGA definisce la malattia, l’infortunio
e la maternità.
Per l’art. 6.1, è considerato malattia
qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un
infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi
un’incapacità al lavoro. La gravidanza ed il parto sono equiparati alla malattia,
a condizione che la madre, al momento del parto, sia stata assicurata presso CV
1 per almeno 365 giorni contro le malattie e la copertura delle prestazioni di
maternità non sia stata esclusa dall’assicurazione (art. 6.2 CGA).
Il tema della maternità viene regolato poi all'art.
12 CSA, secondo cui in caso di gravidanza e parto viene corrisposta durante 20
giorni l’indennità giornaliera che la puerpera aveva assicurato per la malattia
presso CV 1 fino al giorno del parto e per almeno 365 giorni consecutivi. Il
periodo di differimento convenuto non viene dedotto dai 20 giorni (art. 12.1 CSA).
Secondo l'art. 12.2 CSA, le prestazioni in caso di maternità non vengono
computate sulla durata massima delle prestazioni. Le prestazioni secondo
l’articolo 12.1 non vengono corrisposte se l’assicurata cessa l’attività
lucrativa prima delle quattro settimane antecedenti il parto (art. 12.3 CSA). Con
riserva dell’art. 12.1, non vengono corrisposte prestazioni nelle otto
settimane antecedenti e nelle otto settimane successive al parto, ad eccezione
dell’assicurazione d’indennità giornaliera per infortunio.
2.4. Secondo
l’assicuratore convenuto, la lettera del citato art. 12.1 CSA prevede che sia
possibile riconoscere all'assicurata il versamento di 20 indennità giornaliere
per maternità. Nessuna disposizione contemplerebbe invece il diritto di
ricevere dieci settimane d’indennità. Inoltre questa garanzia, fornita da una
sua collaboratrice all’attrice il 18 giugno 2001, si riferirebbe alla prima
offerta d’assicurazione del 18 giugno 2001, e non anche alle seguenti
offerte del 5 luglio 2001 che hanno dato luogo alle sottoscrizioni del 10
luglio 2001 sia per la copertura dal 1° settembre 2001 che dal 1° gennaio 2002.
Per questi motivi, l’assicuratore non ritiene di dovere essere chiamato a
versare prestazioni di maternità più estese di quelle espressamente previste dalle
CSA (20 giorni).
A dire dell’assicurata invece, l'art. 12.1 CSA
non potrebbe essere applicato, poiché decadrebbe in virtù delle assicurazioni scritte
che la collaboratrice dell’assicuratore malattia, __________, le ha fornito al
momento dell’invio delle prime offerte (doc. B).
L'attrice precisa di aver avuto la conferma che
l’assicurazione maternità era compresa nel premio mensile stabilito e che le
sarebbero state versate solo dieci settimane d’indennità, contro le 730
indennità giornaliere in caso di “normale” incapacità di lavoro per malattia. Siccome
ella si sarebbe fidata dell'agire della collaboratrice, l'assicuratore sarebbe in
malafede ad invocare l'applicazione della predetta norma delle CSA dopo che una
sua dipendente ne ha esteso – a suo favore - i diritti.
2.5. Per
interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole
generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55).
In particolare, è necessario fondarsi sulle
regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).
L'interpretazione delle CGA prestampate avviene
secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un
contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117
II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA conviene
tenere conto del loro valore normativo: dal momento che esse sono applicabili a
tutte le persone assicurate per un medesimo rischio, è necessario che le stesse
siano interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito
questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).
L'interpretazione di CGA che sono oggetto di una
larga diffusione deve lasciare uno spazio preponderante all'elemento
sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).
Inoltre, spetta all'assicuratore provare che i
termini di una clausola limitativa delle CGA, di cui si prevale, devono essere
compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF in RUA XIX n. 55).
Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione
contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV
n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
L'onere della prova può comunque essere
attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n.
138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
Come qualsiasi altro, un contratto
d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà
delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115
II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Se la reale e concorde volontà delle parti non
può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà,
secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III
118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128
III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b;
VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés
de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato
alla conclusione del contratto
(DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115
II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della
lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128;
DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON,
La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al
senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi
formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I
360) piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59
II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti
dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel
linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I
57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più
specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le
accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).
Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal
suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II
387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione
un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che
giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996
pag. 623).
Di principio, dunque, le clausole dei contratti
d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere
interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e
conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid.
2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).
L’interpretazione di una clausola contrattuale
deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto
e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione
(ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag.
459, pagg. 462-463).
Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono
essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva
attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ,
op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Per determinare la volontà delle parti non
bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha
conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49
citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Il testo chiaro di una clausola non esclude a
priori un'interpretazione (DTF 127 III 44 consid. 1b). Bisogna esaminare se ci
sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere compresa in un'altra
maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212 consid. 2b)bb).
Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi
dal senso letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono
ragioni serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129
III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).
In caso di dubbio in merito alla comprensione di
una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la
portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con sicurezza
dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede
(art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più
interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario,
a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid.
3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem,
secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di
chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui
l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III
118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727;
DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht,
Berna 1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO,
n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op.
cit., pag. 247 e seg.).
Questo principio si applica sia per
l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata
in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per
interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra stipulatorem
- che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola -
costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623
seg.).
A titolo abbondanziale va osservato ancora che,
secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole
d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso
(DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON,
op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr.
sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612
citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse
possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario
enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti
esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine
che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo
conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).
Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di
una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo
del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa
determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,
1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).
Infine si rammenta che le condizioni generali
d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie
complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in
particolare pag. 673).
2.6. Nel caso
concreto con l'assicurazione d'indennità giornaliera le parti hanno voluto
prevedere il versamento di indennità, da parte dell'assicuratore nei confronti
della stipulante, qualora l’attrice fosse stata incapace di lavorare a causa di
una malattia.
Siccome in specie la questione verte sulla
copertura assicurativa da parte di CV 1 quando si è realizzato l’evento maternità,
occorrerebbe quindi ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare,
in buona fede, alla clausola dell'art. 12.1 CSA, in applicazione del principio
dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF
126 III 59 consid. 5b).
A mente della scrivente Corte, la lettera
dell'art. 12.1 CSA non lascia spazio ad una sua interpretazione. Non vi sono
infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni. Ogni
locuzione è chiara e ben posizionata nel contesto della regola stessa, che non
appare neppure di difficile formulazione.
Pertanto, il disposto sulla copertura
assicurativa da parte della Cassa malati in caso di gravidanza o parto deve
essere inteso nel senso che una donna che al momento del parto è assicurata per
malattia riceve 20 indennità giornaliere, senza nessuna deduzione del termine
d'attesa pattuito.
Del resto, le parti si trovano in disaccordo non
a causa di un contrasto interpretativo relativo alla lettera dell'art. 12.1 CSA.
Una diversa valutazione del contratto è sorta non perché la lettera ed il senso
di tale norma non fossero sufficientemente comprensibili, bensì poiché è
intervenuto un elemento esterno, ossia le assicurazioni prestate della
collaboratrice __________, che avrebbero di fatto superato le CSA.
2.7. Nel caso concreto,
il 10 luglio 2001 (doc. 3) l’assicurata ha sottoscritto due proposte
d'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia. Il 23 luglio 2001 (doc.
2) l’assicuratore ha accettato la prima proposta valida dal 1° settembre 2001 contemplante
un premio mensile di Fr. 129,30 ed un’indennità di Fr. 84.- al giorno.
Nel mese d’ottobre 2001 (doc. 4) la cassa CV 1 ha
accettato la seconda, trasmettendo alla richiedente la polizza assicurativa valida
almeno dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Per un premio mensile pari a
Fr. 154.-, in caso di malattia l’assicurata avrebbe ricevuto ogni giorno Fr.
100.- a titolo d’indennità per perdita di guadagno.
Il 24 dicembre 2003 l’interessata ha dato alla
luce __________ e di conseguenza ha chiesto di ottenere le prestazioni
convenute con il contratto, e meglio le dieci settimane d’indennità garantitele
per iscritto da una dipendente dell’assicuratore.
Come visto, in caso di maternità l’art. 12.1 CSA
prevede soltanto un’indennità per perdita di guadagno durante 20 giorni. Pertanto,
la convenuta non può essere chiamata ad erogare all'attrice delle prestazioni
che esulano dal contratto assicurativo stipulato.
L'assicurata ha comunque ampiamente sottolineato
come la collaboratrice assicurativa __________, dipendente di CV 1 nell’agenzia
di __________ durante le trattative precontrattuali - in occasione dell’invio
delle prime offerte assicurative del 18 giugno 2001 tuttavia mai sottoscritte -
le abbia pure trasmesso un fax con cui le garantiva che in caso di maternità avrebbe
percepito un’indennità di dieci settimane (cfr. consid. 1.1.). La proponente si
sarebbe quindi completamente fidata di quanto la dipendente della convenuta le avrebbe
garantito, addirittura per iscritto. L’attrice si è dunque stupita quando
l’assicuratore l’ha informata che veniva indennizzata per soli 20 giorni
anziché i 70 giorni confermati con il predetto fax, e gli ha quindi chiesto
d'adempiere il contratto versando quanto dovuto.
L’assicurata sostiene di essere stata
diversamente ragguagliata dalla consulente __________, nel senso che in caso di
realizzazione del rischio di maternità la proponente avrebbe percepito
un'indennità di Fr. 100.- al giorno per dieci settimane dal momento del parto.
Pertanto, l’assicuratore dovrebbe ora rispondere delle promesse fatte dalla sua
collaboratrice, ovvero versando l'ammontare totale che le spetta.
2.8. Il TCA è dunque chiamato a verificare se la
consulenza che __________ ha fornito all’assicurata possa comportare, per la
Cassa malati CV 1, l’obbligo di doversi assumere le prestazioni assicurative confermate
dal citato fax nonostante il tenore dell'art. 12.1 CSA.
Si tratta di esaminare se le garanzie scritte offerte
dalla collaboratrice in merito agli effetti del contratto d'assicurazione
d'indennità giornaliera possano essere poste a carico della convenuta.
L'art. 3 LCA relativo al formulario di proposta
d'assicurazione prevede quanto segue:
"
Le condizioni generali d'assicurazione devono
essere inserite nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore o
consegnate al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente
la sua proposta. (cpv. 1)
Ove non si osservi questa prescrizione il
proponente non è vincolato alla proposta. (cpv. 2)."
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6. in
fine), le CGA sono parte integrante del contratto d'assicurazione (TC VS in RUA
XVII n. 27 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 120 ad art. 3 LCA).
Sottoscrivendo la proposta d'assicurazione,
l'assicurato si sottomette alle condizioni che essa contiene (TD di Lenzburg in
RUA V n. 14/38/40 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 120 ad art. 3 LCA).
Lo scopo della consegna delle CGA è quello di
dare al proponente la possibilità di prendere conoscenza delle disposizioni
contrattuali prima di impegnarsi con la propria firma. Una comunicazione orale
delle CGA non è di fatto sufficiente, tanto che spetta all'assicuratore provare
di aver consegnato al proponente le CGA (TC VS in RVJ 1974 pag. 46). Il
proponente che, negligentemente, non prende conoscenza delle CGA contenute nel
formulario di proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non
può prevalersi della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di
prendere conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n.
120). Infatti, l'ignoranza del tenore delle CGA da parte dell'avente diritto
non costituisce una scusa per quest'ultimo (TC VS in RVJ 1974 pag. 46).
Inoltre, l'assicurato rimane legato dalle CGA
quando esse sono menzionate sulla proposta che ha firmato, fintanto che egli
non dimostra chiaramente che esse non gli sono state consegnate (TC SG in RUA
XIX n. 47). L'agente assicurativo, qualunque sia la portata dei suoi poteri, ha
il dovere d'informare l'assicurato sul senso e la portata di una disposizione
delle CGA che non sarebbe chiara per lui (STF in RUA XV n. 72).
2.9. Quanto a
sapere se un agente assicurativo debba essere ritenuto responsabile nei
confronti di un assicurato in merito alla non conoscenza di quest'ultimo della
reale portata di una clausola, l'art. 34 LCA relativo alla responsabilità
dell'assicuratore per i suoi agenti recita che
"
Di fronte allo stipulante l'agente si ritiene
autorizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle
funzioni di un agente della sua categoria o quelli che l'agente suol fare col
tacito consenso dell'assicuratore." (cpv. 1)
L'agente non ha
facoltà di modificare le condizioni generali di assicurazione né il favore né a
danno dello stipulante. (cpv. 2)."
In virtù dell'art. 98 LCA, il contenuto di questa
norma non può essere modificato mediante convenzione essendo di diritto
imperativo.
Fondamentalmente si distinguono due tipi
d'agente: l'agente negoziatore (o acquisitore) da una parte, e l'agente stipulatore
dall'altra. Un agente negoziatore è un ausiliare dell'assicuratore per il quale
egli cerca degli assicurati e al quale porta le proposte d'assicurazione
firmate da questi ultimi (STF in RUA X n. 9).
L'agente negoziatore ha il dovere d'informare il
proponente sulle clausole che sollevano problemi, ma non ha qualità per
derogare alle condizioni contrattuali, sia a profitto che a detrimento
dell'assicurato (TC SG in RUA V n. 102/225). È errato credere che l'agente
acquisitore, in contrapposizione all'agente stipulatore, sia assolutamente
sprovvisto di poteri, poiché è espressamente previsto all'art. 34 LCA che egli
dispone di quelli che l'uso riserva agli agenti della sua categoria. L'agente
acquisitore è un ausiliare per la conclusione del contratto (STF in RUA X n. 9
in: CARRĖ, op. cit., pag. 265 ad art. 34 LCA). In caso di conflitto fra
gli interessi dell'agente, che deve curare quelli del suo mandante, e gli
interessi dell'assicurato, che veglia sui suoi, non si può attribuire alle
dichiarazioni dell'agente il valore di una testimonianza (TA TI in RUA VI n. 66
/ 193 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 264 ad art. 34 LCA).
Sia che l'agente abbia il potere di concludere il
contratto d'assicurazione o che egli serva semplicemente da intermediario fra
l'assicurato e l'assicuratore, secondo la giurisprudenza e la dottrina unanimi,
l'agente ha il dovere d'informare l'assicurato sul senso e la portata di una
disposizione delle CGA che non è chiara a quest'ultimo. La compagnia
d'assicurazione risponde delle spiegazioni date dal suo agente nella misura in
cui le indicazioni che ha fornito in merito alla portata delle CGA non sono di
natura a suscitare dei seri dubbi nella mente di un onesto assicurato (STF in
RUA XV n. 72 citata in: CARRON, op. cit., n. 418 pag. 138 seg.).
Per quanto attiene ai suoi compiti, l'agente ha
l'obbligo di consigliare il proponente che riempie il formulario di proposta
d'assicurazione, dissipando i malintesi (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34; DTF 73
II 50, JdT 1947 I 473). Se l'agente vede che il proponente si sbaglia sulla
portata delle CGA e sul contenuto della polizza, egli ha il dovere di dissipare
questi errori (DTF 77 II 58, JdT 1951 I 451). L'agente che fornisce al
proponente un'interpretazione errata di una questione equivoca della proposta
d'assicurazione attiva la responsabilità dell'assicuratore (CG GE in RUA XIII
n. 11 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 265 ad art. 34 LCA). L'assicuratore
risponde dei danni causati dai suoi agenti e dai suoi ausiliari
nell'espletamento del loro lavoro, a meno che egli comprovi di aver preso tutte
le misure imposte dalle circostanze per evitare un danno di questo tipo o che
la sua diligenza non avrebbe impedito al danno di prodursi. Dunque, la
responsabilità dell'assicuratore viene attivata se l'agente commette un errore.
Questa responsabilità è fondata sull'art. 55 CO o sull'art. 101 CO, in funzione
del rapporto che lo lega all'agente (DTF 61 II 339, JdT 1936 I 250). L'assicuratore
risponde dell'errata informazione data dal suo agente al proponente al momento
della firma del contratto. Inoltre, l'assicuratore deve subire le conseguenze
del comportamento dell'agente che, in qualità di persona del mestiere, ha
omesso d'informare il proponente su un errore da lui riconoscibile (DTF 77 II
58, JdT 1951 I 451). L'assicuratore risponde delle sue incombenze, nonostante
gli errori dei suoi agenti nell'espletamento delle loro attribuzioni
contrattuali (STF in RUA V n. 222/276).
In virtù dell'art. 34 LCA, l'assicuratore si deve
quindi assumere la responsabilità delle spiegazioni che dà l'agente negoziatore
nello svolgimento dei suoi obblighi, anche se le spiegazioni date non sono
esatte. Per contro, il proponente non deve fidarsi delle istruzioni e dei
consigli dell'agente negoziatore quando essi si allontanano dal senso chiaro –
anche per lui – di una domanda dell'assicuratore, o che designano come senza
importanza un fatto che egli ha dichiarato verbalmente e che non soltanto da un
punto di vista oggettivo ma anche dal punto di vista del proponente, è
chiaramente contemplato da una domanda dell'assicuratore. Il proponente non può
ritenere l'assicuratore responsabile per una simile informazione dell'agente
negoziatore anche se ha sottoscritto le risposte la cui inesattezza era per lui
riconoscibile non intenzionalmente, ma perché egli faceva ciecamente
affidamento alle dichiarazioni dell'agente (TA BE in RUA XVI n. 7 citata in:
CARRON, op. cit., n. 422 pag. 140).
Il proponente ha l'obbligo di rispondere soltanto
alle domande che l'assicuratore ha correttamente formulato (RUA IX n. 15). Egli
non è tenuto a dichiarare i fatti al proposito dei quali nessuna domanda gli è
stata posta (DTF 45 II 218). Non esiste alcun obbligo generale
dell'assicuratore d'informarsi sui fatti importanti per l'apprezzamento del
rischio ed egli ha il diritto d'ammettere che il proponente ha risposto
correttamente. E' infatti un principio generale che colui che si fonda sulle
dichiarazioni della parte contraente può fidarsi delle stesse senza essere
tenuto di controllarne l'esattezza mediante verifiche (DTF 118 II 333; DTF 110
II 499). Il proponente deve indicare i fatti che conosce o che devono essere
conosciuti (STF in RUA VI n. 51). Egli non deve solo menzionare i fatti
importanti per l'apprezzamento del rischio che gli vengono in mente senza
pensarci appositamente, ma anche quelli che non gli possono sfuggire se pensa
seriamente alle domande postegli dall'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109 II
60). Il proponente non è invece tenuto a raccogliere informazioni
sull'esistenza di tali fatti (DTF 116 II 338), e nemmeno d'informarsi
sull'esistenza di fatti che egli ignora (DTF 39 II 302). Il proponente non è
tenuto d'annunciare spontaneamente degli elementi costitutivi di un rischio sui
quali non gli sono state poste delle domande (DTF 116 V 218, DTF 108 II 143,JdT
1984 I 250).
In deroga al summenzionato principio secondo cui
l'assicuratore risponde degli errori dei suoi agenti derivanti
dall'espletamento delle loro funzioni, in determinate circostanze l'intervento
del proponente può mitigare o addirittura far decadere questa responsabilità. Costituisce
una mancanza all'obbligo d'informazione del proponente il fatto di firmare,
senza leggerla, la proposta compilata dall'agente (DTF 90 II 449, JdT 1965 I
275). Il proponente agisce allora a suo rischio e assume in principio la
responsabilità delle risposte dell'agente (STF in RUA XIV n. 65). Il proponente
deve essere considerato aver risposto lui stesso alle domande del formulario,
sia che le risposte siano state scritte di proprio pugno o per mano dell'agente
(STF in RUA VI n. 51).
Ancora di recente, il TFA ha ribadito che il
fatto che un impiegato della cassa consigli il candidato all’assicurazione o l’aiuti
a rispondere alle domande poste nel formulario della domanda d’ammissione, non
libera il richiedente dall’obbligo di dire la verità e di prestare l’attenzione
richiesta dalle circostanze, né dalla sua responsabilità per le indicazioni certificate
mediante la sua firma. Un’eccezione a questo principio si giustifica soltanto
se, avuto riguardo del comportamento dell’impiegato della cassa, appare
contrario alle regole della buona fede far ricadere sul richiedente la
responsabilità delle indicazioni non conformi alla verità o incomplete (SVR
2005 KV Nr. 3 consid. 4.2.; DTF 108 V 250 consid. 4a).
Va ricordato in proposito che il ruolo dell'agente
negoziatore ha per scopo di discutere il questionario dell'assicuratore con il
proponente, di dargli le spiegazioni necessarie e di dissipare i malintesi e le
ambiguità (DTF 96 II 215 consid. 6).
Quando il proponente firma la proposta
d'assicurazione contenente le risposte scritte dall'agente, egli si assume di
principio la responsabilità di queste risposte. Colui che firma una proposta in
bianco e lascia all'agente la cura di riempirla deve aspettarsi che l'agente
risponda in maniera errata ad una o all'altra domanda, e ne sopporta le
conseguenze.
Secondo costante giurisprudenza – e la dottrina
pure l'ammette – il comportamento di un agente acquisitore o negoziatore non
può essere imputato alla compagnia d'assicurazione. È possibile imputare
all'assicuratore il comportamento di un agente acquisitore soltanto nel caso in
cui l'agente ha dato al proponente delle spiegazioni o delle informazioni in
merito a questioni poco chiare o ambigue (TC VS in JdT 1996 738 e RVJ 1994 357
citata in: CARRON, op. cit., n. 419 pag. 139).
L'agente che ha omesso d'informare chiaramente
l'assicurato che non era coperto dall'assicurazione e ha continuato le
trattative, sapendo che l'accettazione sarebbe arrivata soltanto dopo la
partenza in vacanza dell'assicurato, viola il suo dovere d'informare e di
consigliare l'assicurato facendo prova, almeno, di negligenza, ciò che permette
d'invocare una culpa in contrahendo (RUA XV n. 74 citata in: CARRĖ,
op. cit., pag. 268 ad art. 34 LCA ed in: CARRON, op. cit., n. 423 pag. 140
seg.).
Infine, in virtù del capoverso 2 dell'art. 34
LCA, l'agente non può modificare le CGA di sua iniziativa, ma può invece farlo
se agisce con il consenso dell'assicuratore. Non è infatti vietato
all'assicuratore autorizzare l'agente a derogare alle CGA, in favore
dell'assicurato (DTF 83 II 75). L'agente intermediario non ha comunque il
potere di modificare il questionario della proposta assicurativa, né di
minimizzare certe domande che questo questionario comporta (DTF 68 II 328).
2.10. In concreto,
la questione della ricezione delle CGA/CSA da parte dell’attrice non è in
discussione. Le considerazioni dell’assicuratore in proposito (doc. III pag. 3)
non sono in effetti state confutate da controparte. A mente del TCA, è quindi pacifico che quest’ultima ha
preso atto delle citate Condizioni prima di sottoscrivere le due offerte
del 5 luglio 2001. A pagina 5 dell’offerta d’assicurazione, al termine delle
domande sullo stato di salute dell’assicurata (doc. 3), prima dello spazio per l’apposizione
della firma del proponente, è infatti menzionato quanto segue:
"
Confermo di aver ricevuto, prima d’inoltrare
questa domanda, le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) e le Condizioni
Supplementari d’Assicurazione (CSA) per le assicurazioni integrative richieste
e di averne preso atto.”
Conformemente alla citata giurisprudenza (cfr.
consid. 8.), con la sottoscrizione delle due proposte assicurative in oggetto
l’attrice deve quindi essere considerata legata alle CGA/CSA. Infatti, in virtù
del citato art. 3 LCA, ella aveva il dovere di prendere conoscenza di
tutte le clausole del contratto. Siccome, apparentemente, AT 1 non ha, negligentemente,
preso conoscenza, leggendole attentamente, delle CGA/CSA integrate nelle
note proposte d'assicurazione, ma si è fidata delle sole garanzie ricevute –
anche se per iscritto (doc. B) – dalla sua consulente __________, ed ha
comunque firmato dette proposte, la stessa deve ora sopportare le conseguenze
della mancata presa di conoscenza effettiva delle condizioni fissate
dalle CGA/CSA – in particolare dall’art. 12.1 CSA.
Anche se la consulente le ha esposto tutte le
informazioni del caso, l’attrice avrebbe dovuto ugualmente leggere
personalmente – o per il tramite del suo rappresentante – le CGA/CSA. Non è
infatti possibile prevalersi ora delle dichiarazioni – anche errate - fatte da
un consulente assicurativo quando, come visto, il proponente medesimo è tenuto
a prendere conoscenza delle CGA (art. 3 LCA).
Non è nemmeno lecito fare implicitamente valere –
a posteriori - la non conoscenza delle condizioni assicurative, non
costituendo giuridicamente l'ignoranza di questi aspetti una valida attenuante
o scusante.
Abbondanzialmente si osserva che dalla ricezione
dei contratti assicurativi – in particolare la polizza ricevuta nel mese
d’ottobre 2001 -, l’attrice avrebbe avuto ancora quattro settimane di tempo per
impugnarli (art. 12 LCA) chiedendone la rettifica, qualora il contenuto non
avesse coinciso con quanto convenuto (doc. 2 e 4: polizze assicurative LCA: 730
indennità in caso di malattia, ma nulla è previsto per la gravidanza – in
particolare le 10 settimane d’indennità). Pur avendone avuta la possibilità,
l'interessata non ha invece agito in tal senso.
Va ancora evidenziato che le stesse polizze
assicurative menzionano espressamente come le CGA e le CSA del 1997 siano la
base dell’assicurazione d’indennità giornaliera scelta dall’assicurata.
Pertanto, quest’ultima avrebbe dovuto attivarsi e
verificare se le Condizioni generali e supplementari le garantivano tutto quanto
convenuto sia per iscritto che verbalmente con la dipendente dell’agenzia di __________.
Nel caso di importanti differenze – come si è poi rivelata essere la situazione
reale -, la stipulante avrebbe potuto ancora interpellare l'assicuratore al
fine di modificare il contratto. Se quindi avesse letto le CSA – e la sua
posizione lavorativa l’avrebbe dovuta certo rendere attenta sull’importanza di questa
operazione -, l'attrice avrebbe subito rilevato la discordanza fra la lettera
dell'art. 12.1 CSA e le garanzie scritte fornite dalla consulente assicurativa __________
ed avrebbe ancora potuto porvi rimedio nel termine indicato (quattro
settimane).
Stante quanto precede, l’assicuratore malattia CV
1 non deve corrispondere all’attrice alcuna ulteriore indennità
giornaliera per incapacità lavorativa dovuta alla maternità, per cui la
petizione deve essere respinta. Non può infatti essere ritenuta qui una
responsabilità dell'assicuratore messa in moto dall’agire – anche se errato - della
sua dipendente __________, quest’ultima, come esposto sub. 12, non potendo
modificare le condizioni d’assicurazione (CGA e CSA).
2.11. Il TCA rileva comunque che la tesi della
convenuta secondo cui la nota garanzia offerta il 18 giugno 2001 dalla
collaboratrice dell’assicuratore si riferirebbe unicamente alle prime due
offerte del 18 giugno stesso e non anche alle seguenti due offerte del 5 luglio
2001, non regge alle critiche dell’assicurata.
Considerato infatti come queste quattro offerte
d’assicurazione agli atti siano perfettamente identiche, non si vede come l’attrice
potesse e dovesse capire che la garanzia delle dieci settimane di indennità
dovute a gravidanza dovesse essere intesa come essere valida solamente per le
offerte d’assicurazione emesse quello stesso giorno e non anche per le
successive di uguale tenore.
2.12. Come
indicato, va rammentato che, in virtù dell'art. 34 cpv. 2 LCA, l'agente
assicurativo __________ non poteva modificare motu proprio le
citate Condizioni supplementari dell'assicurazione indennità giornaliera né a
favore né a danno della stipulante (nella loro versione del 1997), fatto salvo
un esplicito consenso in tal senso da parte dell'assicuratore. Nelle more
istruttorie, il TCA ha chiesto ad CV 1 di precisare il ruolo assunto dalla
predetta dipendente all'interno dell'assicurazione malattia (doc. X). La
convenuta ha specificato che __________ fungeva da consulente alla clientela
(doc. XI risposta 1) e che in tali vesti agiva come agente stipulatore,
aiutando la clientela nella compilazione degli appositi formulari di
sottoscrizione di una copertura assicurativa. A quello stadio il suo potere di
negoziazione era praticamente nullo (doc. XI risposta 2) e pertanto non era
autorizzata a garantire agli assicurati delle prestazioni più ampie di quelle previste
dalle CGA/CSA (doc. XI risposta 4). Interpellata in merito alla nota garanzia
di una copertura di dieci settimane in caso di maternità data dalla dipendente
all'attrice, l'assicuratore ha risposto trattarsi "di un errore facilmente
ravvisabile rispetto all'ammontare del premio assicurativo nonché alla lettura
dal tenore della CGA/CSA sempre trasmesse al cliente in ambito di compilazione
di una richiesta di copertura assicurativa." (doc. XI risposta 5).
Stante quanto precede, le garanzie di __________ (doc.
B) relative alla durata delle indennità per maternità non vincolano
dunque CV 1.
Se la concessione di dieci settimane d’indennità
per gravidanza fosse stata per contro inserita, formalmente, nelle proposte
d'assicurazione, l’assicuratore avrebbe potuto vagliare tale garanzia
rilasciata alla proponente dalla sua dipendente ed eventualmente ratificarla
con i contratti stessi del 23 luglio 2001 e del mese d’ottobre 2001.
In tali circostanze, facendo dunque difetto un
espresso consenso dell'assicuratore affinché la sua collaboratrice potesse
modificare le CSA, v'è stata un'evidente violazione dell'art. 34 cpv. 2 LCA.
Pertanto, come detto, CV 1 non può ora
essere ritenuta responsabile dell'operato della sua dipendente, neppure se la
medesima ha sbagliato fornendo alla proponente un'errata interpretazione ed
estensione di una norma che nemmeno era equivoca.
In questa evenienza l'errata informazione data
dall’agente al momento – in realtà, prima - della proposta d'assicurazione non
comporta responsabilità dell'assicuratore, che non può perciò essere chiamato a
rispondere dei danni subìti dall’attrice.
La petizione va dunque integralmente respinta.
2.13. Con la
petizione AT 1 chiede contestualmente la concessione dell’assistenza
giudiziaria ed il gratuito patrocinio.
Anche se l'assicurata è soccombente, può essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Va evidenziato che il diritto all'assistenza
giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad
ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità
di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193;
BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è
pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede
all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita
per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l’art. 21 cpv. 2 LPTCA sul diritto al patrocinio – in vigore
dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della difesa d'ufficio e del
gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (Lag);
La Lag, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art.
38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3 della citata legge prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela
adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
Fatti
I criteri posti nella legge cantonale sono
identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando
le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85
cpv. 2 lett. f vLAVS).
L’istante va considerato indigente quando non è
in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza
intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100).
Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del
richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi
confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, COCCHI/ TREZZINI, op. cit., n.
20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto
le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479
e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata
da colpa propria (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag.
165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai
sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di
esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un
supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella
causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente
non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e
modesto della famiglia (RAMI 1996 U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del
2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF
ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere
respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può
permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte
federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui
utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base
alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo
esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le
spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza
ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale
del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i
redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera
situazione economica della famiglia (succitata STFA non pubblicata, pag. 4
consid. 2 e giurisprudenza citata non pubblicata). La sostanza deve tuttavia essere
disponibile al momento della litispendenza del processo o perlomeno dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia
369).
Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno
dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della
decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando
il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche
COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario
cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n. 36; per un
commento cfr. COCCHI/TREZZINI, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con
relative note).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la
decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o
revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”)
non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può
avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).
2.14. Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.
7c).
Al minimo esecutivo va infatti aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli
importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è più elevato
dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera
di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di due persone adulte che formano
una durevole comunione domestica il minimo mensile ammonta a Fr. 1'550.-, oltre
a Fr. 250.- per il mantenimento di un figlio di età inferiore ai 6 anni, per
complessivi Fr. 1'800.- pari a Fr. 21’600.- annui), a cui va aggiunto un
supplemento del 15-25%.
Inoltre nel calcolo dell’assegno familiare integrativo
(AFI) e dell’assegno di prima infanzia (API) secondo la Laps vanno considerate
delle spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo.
Di conseguenza, in casu, dal fatto che
l’assicurata abbia diritto a un assegno integrativo e ad uno di prima infanzia,
che peraltro vanno a coprire totalmente la lacuna di reddito (doc. IXbis), non
si può concludere che l’attrice sia indigente ai fini dell’assistenza
giudiziaria.
Va, quindi, effettuato il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo.
Il reddito dell’assicurata è nullo siccome è disoccupata.
Il suo convivente, invece, percepisce uno stipendio netto mensile di circa Fr. 3'292.-
([stipendio lordo annuo pari a Fr. 42'756.- già comprensivo degli assegni di
famiglia e della tredicesima – Fr. 3'193.- di contributi sociali – Fr. 61.- per
il II pilastro] : 12 mesi). A questo importo bisogna sommare gli assegni familiari
integrativi mensili di Fr. 505.- e di prima infanzia fissati in Fr. 502.-, per
un reddito complessivo del nucleo familiare stabilito in Fr. 4'299.-.
Con un reddito di Fr. 4'299.- l’attrice deve far
fronte a Fr. 1'800.- quale importo base mensile per se stessa, il convivente e
la figlia di un anno e mezzo, considerato per il calcolo del minimo
esistenziale LEF. Quest’ultimo importo comprende già le spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali
elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna poi computare il canone di locazione di Fr.
1’151.- al mese, più Fr. 200.- mensili di acconto per le spese accessorie. A
ciò vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le
malattie dell’intera famiglia pari a circa Fr. 105.- mensili ([Fr. 6'466.-
annui – Fr. 5'207.- di sussidio]: 12 mesi), già dedotti i relativi sussidi. Va
invece rilevato che le assicurazioni non obbligatorie (per es. le assicurazioni
private LCA), sono prese in considerazione solo in casi particolari. In
concreto non ci sono motivi per prendere in considerazione anche i premi delle
assicurazioni complementari.
Infine, si devono conteggiare gli interessi
passivi privati definiti dalle tabelle di calcolo API e AFI in Fr. 610.- annui,
ossia in Fr. 51.- al mese.
Da quanto precede si ottiene un onere globale
mensile pari a Fr. 3'307.- (Fr. 1'800.- + Fr. 1'151.- + Fr. 200.- + Fr.
Considerandi
105.
- + 51.-).
L'eccedenza mensile sarebbe dunque di Fr. 992.-
(Fr. 4’299.- - Fr. 3’307.-), da cui vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare
approssimativo di Fr. 168.- al mese (Fr. 2'022.- : 12 mesi), per ottenere così
una rimanenza di Fr. 824.-.
Anche volendo aggiungere all'importo di base di Fr.
1’800.- determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%
conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004
nella causa F., U 102/04, risulterebbe comunque – dedotte pure le imposte -
un'eccedenza oscillante tra Fr. 554.- e Fr. 374.- al mese.
Nella STFA appena citata il TFA non ha
considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui
eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base
della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo,
oscillava tra Fr. 175,50 e Fr. 415,50 al mese.
In particolare l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +
fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile
di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).(…)"
Nell’evenienza concreta, considerata l’eccedenza
oscillante tra Fr. 554.- e Fr. 374.- al mese, la gratuità della procedura,
l’assenza di ripetibili da versare nonché il (relativamente) basso valore di
lite (sostanzialmente Fr. 7'000.-), questo Tribunale deve concludere che l’attrice
può saldare le spese legali ratealmente e in un termine adeguato senza cadere
in uno stato di indigenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta
superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute considerato come già
solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza deve essere respinta.
2.15
L’attrice
chiede l’assunzione di diverse prove (audizione di testi, edizione e richiamo
di documenti, interrogatorio formale delle parti). Dal canto suo, la convenuta chiede
che siano ascoltati __________ (collaboratrice dell’agenzia di __________) ed __________
(responsabile delle agenzie di __________ e __________).
Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono
essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H.,
H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato
delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag.
212.
n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H
270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno
2003.
nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V
344.
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10
pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv.
2.
Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
In concreto va rilevato come l’istanza
d'audizione di testi da parte dell’attrice sia stata formulata in via generica,
senza neppure indicare i dati delle persone coinvolte. Anche la richiesta di
edizione di documenti è del tutto sommaria. Le prove proposte dall’assicuratore
sono per contro ben definite. Tuttavia, siccome la presente causa ha potuto
essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA, e che gli stessi appaiono chiari,
illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, il Tribunale rinuncia
all'assunzione delle ulteriori prove richieste dalle parti, poiché non
potrebbero in nulla modificare l'esito della procedura.
2.16
Si osserva
ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha
rammentato al TCA l'obbligo di
trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando
che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di
ricorrere contro le stesse.
Alla luce
della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
2.17
L'art. 43
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
Nel caso di specie, il valore litigioso è
rappresentato dalle 70 indennità (dieci settimane) che, secondo l’attrice,
l’assicuratore CV 1 dovrebbe versarle per l'incapacità di lavoro dovuta a
gravidanza sulla scorta della garanzia trasmessale in tal senso da una
dipendente della cassa malati in virtù dell’assicurazione per perdita di
guadagno in vigore dal 1° gennaio 2002. Ritenuto come un'indennità giornaliera
corrisponda a Fr. 100.-, si ottiene un ammontare di Fr. 7'000.-, da cui
andrebbero dedotte le indennità effettivamente versate.
Siccome tale importo è inferiore ai succitati Fr.
8'000.-, non sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al
Tribunale Federale di Losanna.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- L’istanza
d’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster