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Decisione

36.2004.96

assunzione dei costi di una protesi fissa oppure amovibile da parte dell'assicurazione malattie.

15 giugno 2005Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i costi dell’intervento proposto ammonterebbero a circa fr. 6'527.20 (doc. 24),

oltre a fr. 2'000 di costi di laboratorio, contro gli oltre fr. 20'000 (ma

compreso il materiale e l’odontotecnico) con la tecnica su otto impianti, siano

essi amovibili o fissi. Il curante era invece giunto alla conclusione che

comunque, con la tecnica proposta dalla Cassa, si sarebbe giunti a circa fr.

14’400 (doc. da XXI/1 a XXI/4, compreso materiale e odontotecnico). In seguito

ha presentato una versione corretta del preventivo, limitata agli onorari, di

fr. 6'795.20 (doc. XXX BIS).

Sia come sia, la tecnica

proposta dalla Cassa, altrettanto efficace ed adeguata di quella proposta dal

curante, è nettamente più economica. Essa va dunque presa in considerazione.

Circa la

fattibilità dell’intervento, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle

convincenti conclusioni cui è giunto il medico fiduciario dell’assicuratore,

chirurgo maxillo-facciale, __________, che applica questa tecnica operatoria da

ormai 15 anni.

Infatti,

le conclusioni cui è giunto lo specialista sono supportate dalla sua esperienza

nel campo della chirurgia maxillo-facciale che lo hanno portato ad individuare

quale tecnica fosse maggiormente corretta dal punto di vista assicurativo,

tenuto conto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

In

concreto, pur se la soluzione proposta del medico curante è anch’essa efficace

ed appropriata, dal punto di vista economico essa è particolarmente onerosa

(oltre fr. 20'000) rispetto all’intervento prospettato dalla Cassa (circa fr.

8'500 o fr. 14'400 secondo il medico curante).

Riguardo

alle critiche formulate dalla ricorrente a proposito della mancanza di

conoscenza da parte del medico fiduciario della sua situazione concreta va

evidenziato come quest’ultimo abbia comunque preso in considerazione tutti i

documenti medici agli atti e, sulla base della sua decennale esperienza, sia

potuto giungere ad una convincente conclusione circa la tecnica maggiormente

efficace, appropriata ed economica nel caso di specie.

A questo proposito non va

poi dimenticato il ruolo del medico della Cassa che la nuova

LAMal regola all’art. 57:

" 4 Il medico di fiducia consiglia

l’assicuratore su questioni d’ordine medico

come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle

tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione

d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

5 Il medico di

fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di prestazioni

e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni."

La LAMal

attribuisce quindi, al medico fiduciario, un ruolo importante rafforzato

rispetto alla vecchia LAMI. Il medico di fiducia è divenuto un organo di

applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare

l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (EUGSTER,

Kranken-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pagg.

32-34). Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori

malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una

certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore

di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K

87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Il Dr. med. __________

appare nel caso concreto indipendente nel suo esame della situazione e, pur non

avendo mai visitato la ricorrente, ha motivato in maniera chiara e adeguata le

sue prese di posizione.

E’ vero che rispetto

all’intervento tramite protesi amovibili, la cura tramite protesi fisse

presenta diversi vantaggi di natura estetica, del conforto e della funzione

masticatoria. Tuttavia, dal punto di vista del disagio per la paziente, la

Considerandi

differenza tra i due tipi di trattamento non è così sensibile da giustificare

la presa a carico del trattamento meno economico.

In queste condizioni la

decisione della Cassa di rimborsare unicamente il costo di un intervento quale

quello proposto dal proprio medico fiduciario appare corretta.

2.7

In secondo luogo l’insorgente

chiede che la decisione impugnata venga annullata laddove nega ogni e qualsiasi

intervento futuro a carico della Cassa al mascellare superiore e inferiore

(cfr. doc. A, decisione su opposizione: “oggetto del litigio anche il

rifiuto di CO 1 di prevedere la presa a carico, fin d’ora, di qualsiasi altro

trattamento o intervento chirurgico del mascellare superiore e inferiore”).

Come rettamente affermato

dalla ricorrente, l’assicuratore non può, al momento attuale, negare ogni e

qualsiasi intervento futuro facendo riferimento unicamente all’art. 53 LPGA

sulla revisione e riconsiderazione delle decisioni.

Infatti, non è possibile

escludere che per i più svariati motivi l’insorgente debba ancora necessitare

dell’intervento del proprio assicuratore a medio o a lungo termine, per motivi

inerenti la malattia di cui soffre attualmente oppure per altre patologie o

infortuni che potrebbero intervenire nei prossimi anni.

L’assicuratore sociale non

può negare alla paziente l’accesso alle cure, rifiutando sin d’ora l’assunzione

dei costi di futuri interventi.

Di regola l’assicuratore decide

unicamente sulla base della situazione concreta, quando l’assicurato chiede

espressamente la presa a carico di prestazioni sanitarie concrete.

La convenuta in concreto

ha negato ogni futuro intervento per spese generate da interventi ai

mascellari.

La decisione su questo

punto può essere tutelata solo nella misura in cui l’assicuratore voleva

negare, al momento attuale, ogni ulteriore intervento ai mascellari,

oltre a quello di cui si è discusso in precedenza.

Per contro la decisione

non può essere confermata laddove intende negare ogni e qualsiasi futuro

intervento ai mascellari, anche per altre patologie o infortuni, che potrebbero

manifestarsi o essere scoperti ulteriormente. In tal caso infatti

l’assicuratore dovrà perlomeno entrare nel merito di un’eventuale richiesta di

assunzione delle spese e decidere se gli interventi sono o meno a carico della

LAMal.

2.8

La ricorrente chiede

l’assunzione di ulteriori prove ed in particolare l’allestimento di una

perizia.

Questo TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove, poiché la causa ha potuto essere giudicata

sulla base degli atti dell’incarto.

In particolare va

rammentato, come già accennato nei precedenti considerandi, che i pareri dei

medici prodotti dalle parti permettono a questo Tribunale di statuire in merito

alla vertenza senza dover far capo ad una perizia. Infatti, entrambi gli

interventi proposti appaiono efficaci ed adeguati alla fattispecie. Tuttavia la

cura indicata dall’assicuratore è nettamente più economica ed è pertanto a

carico della convenuta.

L’allestimento di una

perizia non porterebbe alcun elemento di novità atto a modificare l’esito della

vertenza.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, se gli accertamenti svolti d’ufficio permettono

all’amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non

potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 20

aprile 2005 nella causa Z., K 24/04; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti,

SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

In queste circostanze

questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Alla ricorrente,

rappresentata da un avvocato, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate

le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata laddove nega ogni futuro rimborso di

prestazioni in caso di intervento ai mascellari.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà fr. 400.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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