Lexipedia

Decisione

36.2005.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2006Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XXXIV e XXXVI sono stati trasmessi alla

rispettiva controparte, per conoscenza.

1.16. Il TCA ha

richiesto al patrocinatore della ricorrente di produrre il rapporto medico 26

aprile 2005 della dottoressa __________ (doc. XXXVII bis) da lui citato nello

scritto 12 aprile 2006 e di cui non risultava traccia agli atti. Il TCA ha

inoltre chiesto al patrocinatore di indicare se l’assicurata sia stata

nuovamente visitata, a distanza di sei mesi, dalla dottoressa __________ - come

dalla stessa auspicato nel rapporto medico 26 aprile 2005 - e di precisare il

nome del neurologo citato dal dottor __________ nella perizia reumatologica del

16 agosto 2005 (doc. XXXVIII).

Il signor __________ ha risposto ai quesiti del

TCA con scritto del 25 aprile 2006 (doc. XXXIX), di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Tale scritto è stato trasmesso all’assicuratore

malattia (doc. XLIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

La Cassa malati, con scritto 29 maggio 2006, ha rilevato che quanto evidenziato

dal patrocinatore della ricorrente costituisce nuova argomentazione rispetto a

quella nota al momento dell’emanazione della decisione impugnata (doc. XLV).

1.17. Pendente

causa il TCA ha inoltre richiamato l’incarto AI dell’assicurata, dal quale ha

estratto alcuni documenti - di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito -

trasmessi alle parti per una presa di posizione (doc. XLIV).

Riguardo a tali documenti dell’incarto AI, con

scritto 29 maggio 2006 l’assicuratore ha comunicato che le raccomandazioni SMR

sono in sintonia con quanto indicato da CO 1 a sostegno del provvedimento

assunto, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XLVI).

Il patrocinatore dell’assicurato è, per contro,

rimasto silente.

in

diritto

2.1. Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state

apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal.

Da un punto di vista temporale sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si

realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76

consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136

consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9

gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio

2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella

causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai

fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa

contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;

DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene

quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento

determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16

dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA

del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano

così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in

assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.

4a).

In concreto, il versamento di indennità

giornaliere per perdita di guadagno è la conseguenza di un evento sopraggiunto

il 12 maggio 2003.

Per cui, sia per quanto concerne l'aspetto

procedurale che le norme materiali, trovano applicazione rispettivamente i

disposti della LPGA e della LAMal, quest'ultima con le relative modifiche in

vigore dal 1° gennaio 2003.

2.2. In concreto

va stabilito se l'assicurata è in grado di svolgere un'attività confacente al

suo stato di salute e, in caso di risposta affermativa, se a ragione la Cassa ha negato ogni ulteriore indennità

giornaliera.

2.3. Giusta

l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la

capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

Nel caso concreto, le Condizioni generali

d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________

prevedono, all'art. 13.1, che il diritto all'indennità giornaliera nasce in

caso di incapacità lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado

dell'incapacità lavorativa stessa.

Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche

all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI

1998 KV45, p. 430) - viene considerato incapace al

lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria

attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando

l'eser­ci­zio di una tale attività rischia di aggravarne le condi­zioni di

salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; U. Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 82 n. 2 ad art. 6).

L'art. 6

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che è considerata incapacità al

lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività.

Con il 1°

gennaio 2004 è entrata in vigore una modifica, nel senso che è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

A

proposito dell'art. 6 LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar

ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene

applicabile la giurisprudenza sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in

particolare pag. 82, N. 1).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi,

essendo anch'egli tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del medico

(RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della capacità di

lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, consid.

1c).

Il grado

dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,

derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere

ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito

dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i

campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione

dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va

considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella

professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare

le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente

prospettabili.

Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

2.4. Va

innanzitutto esaminato se a giusta ragione la Cassa ha negato all’assicurata il versamento di

indennità per perdita di guadagno a partire dal 16 gennaio 2005.

Circa l'incapacità lavorativa dell'assicurata,

rilevato che le parti sono concordi nel ritenere che ella, dopo l’intervento

chirurgico del 28 ottobre 2003 per spondilolistesi L5-S1 in spondilolisi (doc.

4), è inabile al 100% nella professione svolta fino ad allora

(aiuto-orologiaia), va verificato se ella può esercitare attività più leggere e

confacenti al suo stato di salute.

In seguito, in caso affermativo, bisognerà

determinare l'ipotetico salario di riferimento che conseguirebbe grazie a

questa nuova attività, per poi calcolare l'entità del danno residuo (grado

d'incapacità di guadagno) e la conseguente eventuale indennità per perdita di

guadagno.

In data 29 gennaio 2004 la dott.ssa __________,

medico chirurgo di __________, ha indicato quanto segue:

"

La signora RI 1, nata il __________, il

28.10.2003 ha subito un intervento chirurgico per spondilolistesi L5-S1 in

spondilolisi (PLIF L5-S1).

Ancora lombalgia e algie all'arto inf. sin..

Deve continuare FKT e rieducazione funzionale per

3 mesi fino al successivo controllo ortopedico. Al momento attuale non è

possibile giudicare una prognosi e la possibile ripresa completa

dell'attività." (Doc. 4b)

Nel rapporto sulla visita di controllo del 12

febbraio 2004 il dott. __________, FMH chirurgia ortopedica e medico di fiducia

dell’assicuratore, dopo aver ricordato l’anamnesi dell’assicurata e meglio:

"

L'insorgenza di disturbi al rachide lombare nel

corso del 1997, aggravati da una gravidanza durante il 1998. Da circa 1 anno

peggioramento progressivo della sintomatologia con estensione anche verso

l'inguine e gli arti inferiori accompagnati da formicolii lungo la faccia

dorsale della coscia e del polpaccio fino a raggiungere la pianta dei piedi.

Nell'ambito di chiarimenti radiologici per

un'infezione urinaria viene posta la diagnosi di una spondilolistesi su lisi.

Il 28.10.2003 intervento di Plif L5-S1 dopo

dimostrazione radiologica di un aumento dello spostamento ventrale del corpo

vertebrale L5.

L'intervento ha condotto a un aumento della

statura della paziente di circa 2 cm, a una netta riduzione della sintomatologia algica alle gambe, ora

presente soltanto facendo determinati movimenti con il tronco, forzando

l'estensione delle gambe, oppure alla messa in moto dopo essere rimasta seduta

o sdraiata per periodi prolungati.

Il fatto di mantenere una determinata posizione

fissa, sia essa eretta, seduta o coricata, genera ancora un disturbo a livello

del basso-schiena, nettamente meno importante rispetto a quello presente prima

dell'intervento.

Nuovo dopo l'operazione un disturbo più craniale,

aumentato dagli esercizi effettuati che cercano di mantenere una postura più

eretta.

Indossa regolarmente ancora un Mieder, svolge

della fisioterapia a frequenza giornaliera, così come alcuni esercizi a

domicilio, fa ricorso ancora regolarmente a un trattamento antiflogistico

(Aulin), così come a un preparato polivitaminico per i disturbi ai nervi delle

gambe.

Prossimo controllo medico con studio radiologico

previsto per il mese di maggio 2004.

Lavora dal 1994 in qualità di orologiaia, è sua

intenzione se possibile riprendere tale attività, non sa tuttavia ancora in che

percentuale ciò sarà effettivamente possibile." (Doc. 5, pag. 1)

posta la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena,

toraco-vertebrale e radicolare L5 irritativa residuale da ambo i lati in

presenza di uno stato dopo Plif lombo-sacrale il 28 ottobre 2003 per

spondilolistesi di II grado su lisi bilaterale, ha espresso la seguente

valutazione:

"

(...)

In seguito all'intervento ottima regressione

della sintomatologia irradiata ad ambedue gli arti inferiori, con persistenza

di un Lasègue ancora moderatamente positivo a partire dal circa 70° (in

precedenza appena 30°) e delle sensazioni di tensioni residuali in funzione

delle posizioni prese o dei movimenti effettuati.

Dopo l'intervento diminuzione pure della

sintomatologia algica in sede basso-lombare al mantenimento prolungato di una

determinata posizione statica, attualmente a tratti anche asintomatica

coricandosi o sedendosi per periodi tuttavia ancora limitati al quarto d'ora di

seguito.

Nuovo dopo l'intervento l'insorgenza di una

sintomatologia algica diffusa in sede toracale e toraco-lombare accentuata

dalle posizioni prese o dai movimenti effettuati, in primo luogo cercando di

"tenersi diritta". Disturbo questo ragionevolmente transitorio da

mettere in relazione con delle ripercussioni statiche funzionali dopo

l'intervento effettuato.

Dal punto di vista terapeutico la situazione

attuale viene ritenuta non essere ancora stabilizzata, con necessità di

progressione delle misure in atto come fino ad ora.

Considerati gli effetti positivi dell'intervento

sulla sintomatologia algica lombare-inferiore e su quella irradiata ad ambedue

gli arti inferiori, ritengo personalmente che la signora RI 1 possieda delle

buone potenzialità di miglioramento.

CAPACITÀ LAVORATIVA

Con riferimento al quadro clinico odierno la signora

RI 1 risulta essere inabile al lavoro nella misura completa in qualità di

orologiaia, così come per qualsiasi altro tipo di lavoro, ragionevolmente fino

alla visita già prevista nel corso del mese di maggio 2004 con nuovo esame

radiologico alfine di valutare il processo di consolidazione del segmento

lombo-sacrale.

In funzione del decorso e soprattutto del

processo di consolidazione intersegmentali, ritengo ragionevole prevedere in

seguito una ripresa progressiva della capacità lavorativa, inizialmente nella

misura del 50%, senza escludere a priori la possibilità di esercitare

nuovamente la propria attività anche in misura completa.

Questo ben cosciente del fatto che la posizione

di un'orologiaia, seduta per lunghi tempi, non sia propriamente ideale per la

problematica fisica della signora RI 1." (Doc. 5, pag. 2-3)

Nel rapporto medico-fiduciario del 2 giugno 2004 il dott. __________,

FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, anch’egli medico

fiduciario dell’assicuratore malattia ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

Commento

In presenza di un'instabilità lombosacrale dovuta

ad una lisi vera con olistesi progrediente dell'ultima vertebra sull'osso sacro

è stata posta l'indicazione per una spondilodesi posteriore (PLIF) eseguita in

ottobre 2003. L'evoluzione

post-operatoria è stata priva di complicazioni. Persiste invece un limite

funzionale ancora importante accompagnato da una sintomatologia dolorosa che si

localizza prevalentemente nella muscolatura vertebrale con un'irritabilità che tende

ad espandersi anche in sede cervicale e nel cinto scapolare assumendo il quadro

di una fibromialgia secondaria tendenzialmente generalizzata. L'esame clinico

non depone per complicazioni neurocompressive. Il tutto mi sembra primariamente

l'espressione di un atteggiamento difensivo della paziente che stenta a

riacquistare una certa fiducia nelle sue capacità funzionali che a distanza di

7 mesi dall'intervento dovrebbero essere ben maggiori di quanto riscontrato.

Gli esami radiologici post-operatori mostrano una situazione anatomica del

tutto regolare con una parziale riposizione dell'olistesi.

La sofferenza della paziente appare credibile e

non permette a mio modo di vedere già sin d'ora la ripresa di un'attività

lucrativa. Penso che essa debba essere coordinata anche con il chirurgo che mi

legge in copia e che prego di rivedere la paziente non solo in settembre ma al

più tardi fra 2 mesi onde poter coordinare in seguito il reinserimento nel

mondo del lavoro. Nel frattempo ho invitato la paziente ad assumere un

atteggiamento più attivo con esercizi non solo isometrici ma anche di

mobilizzazione (ovviamente senza impegnare il passaggio lombosacrale) ed una

ginnastica di rinforzo per la muscolatura anche del cinto scapolare. Il tutto

onde evitare un'ulteriore cronicizzazione di un reumatismo delle parti molli

che sta per svilupparsi.

Salvo imprevisti credo che si possa proporre la

ripresa di una attività lucrativa in forma parziale fra 2 mesi (01.08.2004).

Come già anticipato dal Dr. __________ nel suo

rapporto citato, il lavoro svolto, che richiede esclusivamente la posizione

sedentaria non è da ritenere idoneo. Sarà quindi opportuno un cambiamento

dell'attività (all'interno della Ditta o cambiando posto). L'attività dovrà

permettere alla paziente di interrompere regolarmente le posizioni corporee

statiche (seduta/eretta per un massimo di un'ora circa); sarà inoltre da

evitare l'alzare pesi dal suolo e movimenti ripetitivi di rotazione e/o

torsione del tronco. Non sono evidenti ulteriori impedimenti in particolare per

l'uso delle braccia e per le trasferte." (Doc. 6)

In occasione della visita di controllo del 30

giugno 2004, a otto mesi

dall’intervento, presso l’__________ e __________ di __________, il chirurgo,

dott. __________, ha indicato quanto segue:

"

In considerazione del quadro clinico radiologico

e del tempo intercorso concordo con quanto richiesto dal dott. __________ nella

sua del 2.06.2004. Pertanto ritengo idonea la paziente alla ripresa

dell’attività lavorativa purché limiti in maniera assoluta le attività fisicamente

gravose e le posizioni coatte prolungate. (...).” (Doc. 4l)

Il dott. __________ ha visitato nuovamente

l’assicurata il 30 agosto 2004. Nel suo rapporto stilato il 31 agosto 2004 ha osservato:

"

(...)

Commento

Si conferma nuovamente una certa irritabilità

diffusa delle parti molli nell'ambito di una tendenza fibromialgica, quadro che

domina chiaramente sia la sofferenza che i reperti clinici. Ad essa si associa

un limite funzionale della colonna lombare come appare d'obbligo dopo una spondilodesi

lombo-sacrale senza che vi siano segni di una sicura compressione radicolare in

atto. La modica iposensibilità al tatto sul lato laterale del piede destro può

essere l'espressione di una pregressa irritazione di S1 anche se il riflesso

achilleo risulta vivace e simmetrico al lato sinistro.

Da quasi un anno dall'intervento la paziente può

essere ora considerata abile al lavoro con le riserve già formulate nel mio

primo rapporto (pag. 4) e confermate anche dal neurochirurgo: l'attività

lucrativa dovrà permettere alla paziente di interrompere regolarmente le

posizioni corporee statiche (seduta/eretta per un massimo di un'ora circa);

sarà inoltre da evitare l'alzare pesi dal suolo e movimenti ripetitivi di

rotazione e/o torsione del tronco. Non sono evidenti altri impedimenti. L'uso

delle braccia rispettivamente le trasferte (terreni piani) sono possibili in

forma normale.

Le premesse per un ritorno al posto di lavoro

precedente non sono date (attività lucrativa svolta prettamente da seduta).

La paziente necessita quindi di un cambiamento

professionale.

Per un lavoro che possa rispettare quanto sopra

ritengo la paziente abile al 100% a partire dall'01.09.2004." (Doc. 11)

In data 3 novembre 2004 l’assicurata è stata

visitata dal dott. __________, dirigente medico della __________ dell’__________

e __________ di __________, il quale ha redatto le seguenti osservazioni:

"

Paziente nota per PLIF L5-S1, controllo ad 1

anno.

Lamenta persistente lombalgia da sforzo;

riferisce enuresi notturna da due mesi.

Ob: - non segni di deficit

neurologici

-

importante contrattura muscolare paravertebrale

-

punti trigger nell’ambito di una fibromialgia

Rx: - va bene per i tempi trascorsi

Consiglio: - proseguire cure riabilitative (RPG)

-

corso di training autogeno e tecniche di rilassamento muscolare

-

controllo con nuove Rx tra un anno

Valutazione uroginecologica.” (Doc. 4r)

Interpellato dall’assicuratore malattia in merito

al rapporto medico del dott. __________ (cfr. doc. 16), il dott. __________,

con scritto del 1° dicembre 2004, ha formulato le seguenti considerazioni:

"

Dò seguito alla Sua richiesta di commentare il

certificato del Dr. __________ del 03.11.2004 (__________di __________ e __________

dell'__________ di __________) riguardante la paziente a margine che ho

esaminato a due riprese tra giugno ed agosto 2004.

Ne risulta come la paziente continua a lamentare

persistenti lombalgie da sforzo mentre oggettivamente non sono stati

riscontrati segni deficitari neurologici in presenza di un'importante contrattura

muscolare paravertebrale e punti trigger nell'ambito di una fibromialgia. Il

controllo radiologico è stato ritenuto regolare (in uno stato dopo PLIF L5/S1).

Vengono quindi consigliate ulteriori cure riabilitative in associazione ad un

training autogeno e tecniche di rilassamento muscolare. Si prevede una TAC di

controllo tra un anno.

Queste considerazioni combaciano pienamente con

quanto da me constatato l'01.06. rispettivamente il 30.08.2004 sia dal profilo

clinico che diagnostico. Va sottolineato, che il collega __________ non si

esprime in merito all'ulteriore capacità lavorativa. Essa è da considerare del

100% per un'attività lucrativa secondo i limiti da me stabiliti e che confermo

pienamente. Dalla valutazione del Dr. __________ non risultano nuovi aspetti

del caso." (Doc. 17)

Agli atti risultano poi dei certificati medici

redatti dal dott. __________, medico chirurgo, di __________, il quale

puntualmente ogni mese, a partire da marzo 2004 (doc. 4c) e fino a dicembre

2004 (doc. 4u), ha attestato quanto segue:

"

Esiti intervento per spondilolisi L5/S1 .

Necessita del prolungamento dello stato di malattia per ulteriori 30

giorni."

2.5. Pendente

causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di comunicare se sono stati ordinati,

eseguiti o previsti accertamenti medici e se è già stata emanata una decisione

(doc. X).

Con risposta 2 maggio 2005 l’Ufficio AI ha

comunicato al TCA che non era ancora stata emanata una decisione e che non erano

stati né ordinati, né eseguiti, né previsti accertamenti medici (doc. XIII).

A seguito di una nuova richiesta del TCA volta ad

accertare se nel frattempo era stata emanata dall’Ufficio AI una decisione (doc.

XVIII), l’Ufficio AI ha trasmesso in data 18 novembre 2005 al TCA la decisione

su opposizione inviata per l’intimazione all’Ufficio AI per gli assicurati

all’estero di Ginevra (doc. XIX).

Dalla stessa emerge che l’assicurata si è

sottoposta in data 29 aprile 2005 ad una visita medico-legale presso il dott. __________

e che il SMR ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia

reumatologica, eseguita in data 8 giugno 2005 dal dott. __________, __________

(doc. XIX bis). Alla luce di queste informazioni, il TCA ha chiesto all’Ufficio

AI di trasmettere copia della relazione di visita medico-legale del dott. __________

e il rapporto peritale del dott. __________ (doc. XX). L’amministrazione ha

inviato al TCA quanto richiesto in data 28 novembre 2005 (doc. XXI).

Con relazione di visita medico-legale 29 aprile

2005 il dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni

di __________ è giunto alle seguenti conclusioni:

"

(...)

CONCLUSIONI

La signora RI 1 è portatrice degli esiti di

intervento di applicazione di PLIF L5/S1 attuata in soggetto affetto da

spondilolistesi e spondilosi, purtroppo evoluto con determinismo di una

rilevante serie di limitazioni di ordine staticodinamico - avanti descritte -

che notevolmente limita la signora anche nel disbrigo delle normali attività

quotidiane.

Di fatto, negli ultimi mesi sono

comparsi anche disturbi vescicali condizionanti episodi di enuresi e di

incontinenza da sforzo, suffragata dalla indagine urodinamica.

In considerazione di tutto il complesso

patologico di cui la Signora è purtroppo portatrice, ne deriva che oggi è consolidatamente in

atto una limitazione della capacità lavorativa dell'ordine del 50%, e che la residua capacità potrebbe trovare applicazione solo nel

pieno rispetto delle limitazioni ben evidenziate nel rapporto del servizio

AI."

(Doc. XXI/3)

Nella perizia reumatologica 16 agosto 2005 il dott.

__________, FMH in reumatologia e medicina interna, posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica in

stato dopo PLIF lombosacrale per spondilolisi e spondilolistesi grado II su

anomalia transizionale e assenza di deficit neurologici agli arti inferiori

all’infuori di un lieve deficit di sensibilità L5 a dx e quale diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome polialgica cronica

probabilmente idiopatica, incontinenza, allergia al Ciproxin e all’Aspirina,

diabete mellito non insulinodipendente, nozione anamnestica di anemia,

ipotensione arteriosa e stato dopo colica renale circa tre anni fa, stato dopo

appendicectomia, tonsillectomia e taglio cesareo, stato dopo intervento per

angioma alla guancia ed ematoma ischio-rettale, ha rilevato:

"

(...)

A.5 Valutazione e prognosi:

L'assicurata segnala

dunque l'insorgenza di dolori lombari bassi a partire dal 1997, anno in cui la

spondilolisi e spondilolistesi era già stata evidenziata su una TAC lombare. A

questo riguardo occorre dire che nell'incarto questa patologia è sempre

attribuita al segmento L5/S1. Tuttavia è presente un'anomalia transizionale,

con 4 vertebre lombari ed una probabile sacralizzazione della vertebra L5. Si

tratta dunque, con ogni probabilità, di una patologia che concerne lo spazio

discale L4/5. Per semplificare e non dare adito a malintesi, nella presente

perizia si fa uso soltanto del termine lombosacrale per indicare che la

patologia concerne l'ultimo spazio mobile.

L'intervento di

spondilodesi è perfettamente riuscito dal punto di vista tecnico, con

riposizione praticamente completa della spondilolistesi e recupero dello

spessore dello spazio intervertebrale.

L'evoluzione è

tuttavia stata sfavorevole dopo questo intervento chirurgico dato che la paz.

ha continuato a lamentare dolori soprattutto lombari ma anche agli arti

inferiori, con una chiara tendenza alla generalizzazione delle algie,

prevalentemente al rachide.

Attualmente lo

status si contraddistingue per una sindrome lombovertebrale con una limitazione

dolorosa di tutti i movimenti, in particolare della flessione posteriore che

risulta bloccata. Per quanto riguarda le algie agli arti inferiori, queste non

sono di carattere radicolare, bensì da inserire nel contesto di una sindrome

polialgica e di un raccorciamento della muscolatura ischiocrurale, anche se i

dolori gluteali e peritrocanterici possono naturalmente essere interpretati

come di origine spondilogena. Non vi sono segni radicolari irritativi o

deficitari, all'infuori di una diminuzione della sensibilità superficiale sulla

parte esterna del piede dx. Un esame EMG degli arti inferiori (16.02.2005) ha

in effetti evidenziato una sofferenza neurogeni cronica all'arto inferiore dx,

senza sofferenza in atto.

Per quanto riguarda

la generalizzazione dei dolori a tutto il rachide (o meglio alla muscolatura

paraspinale) così come degli arti superiori ed inferiori, questa corrisponde ad

una sindrome polialgica funzionale, anche definibile di sindrome fibromialgica

(secondo i criteri dell'ACR del 1990) o di sindrome somatoforme del dolore

persistente (secondo i punti di vista). La diagnosi di una sindrome polialgica

funzionale, sindrome fibromialgica o somatoforme rappresenta tuttavia una

diagnosi "per esclusione". A questo riguardo dall'incarto non

emergono indizi in favore di un'affezione organica. Si tratta quindi, con ogni

probabilità di un decorso sfavorevole da non riferire a cause organiche bensì

ad un disturbo funzionale con abbassamento della soglia del dolore. Questo

disturbo incide naturalmente anche sulla percezione del dolore lombare, come

risulta dall'iperestesia lombosacrale, con dolori evocabili già solo allo

sfioramento della pelle.

In conclusione, dal

punto di vista oggettivo l'intervento di spondilodesi lombo­sacrale è dunque

perfettamente riuscito tecnicamente. Dal lato soggettivo la signora RI 1

lamenta per contro la persistenza di dolori lombari cronici, con estensione

secondaria nel senso di una sindrome polialgica con ogni probabilità di natura

funzionale.

A 18 mesi

dall'intervento la situazione può senz'altro essere definita come stabilizzata.

Per quanto riguarda la prognosi ritengo che, principalmente a causa del

disturbo del dolore, la prognosi risulti negativa nel senso di una cronicizzazione

delle algie.

Non risultano altre patologie

invalidanti in questa paz.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati:

La capacità

funzionale della paz. è dunque limitata quasi dalla patologia lombare con stato

dopo intervento di PLIF lombo-sacrale nell'ottobre 2003 e limite funzionale

residuo della mobilità lombare.

Concordo dunque

pienamente con la precedente valutazione del Dr. __________ (vedi rapporto del

02.06.2004) che ritiene inadatta alla paz. un'attività lavorativa

esclusivamente sedentaria. Occorre inoltre considerare un limite di carico nel

sollevare o portare pesi di 10 o più kg, se non occasionalmente. L'assicurata è

inoltre considerevolmente limitata nel tenere posizioni ergonomiche sfavorevoli

prolungate o eseguire frequenti movimenti di torsione/rotazione del tronco. Le

posture statiche (eretta o seduta) possono essere tenute per circa un'ora senza

cambiare posizione. La paz. può camminare senza problemi su terreni piani o

scendere/salire le scale. Nessuna limitazione funzionale per quanto riguarda la

motricità degli arti superiori e delle mani.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

Come già evidenziato

dalle precedenti valutazioni del Dr. __________ (02.06.2004) e Dr. __________

(12.02.2004) l'attività lavorativa sedentaria di orologiera non è adatta alla

paz. Per intenderci, è chiaro che la paz. può ancora eseguire questo lavoro ma

è limitata principalmente dalla posizione seduta, per cui dovrebbe poter

alternare la posizione seduta e eretta. Ne risulta dunque che il lavoro

precedente è possibile dal lato pratico ma con una limitazione dell'orario di

lavoro (dato che non può stare seduta per più di un'ora consecutivamente).

Anche dal mio punto di vista riterrei dunque che la precedente attività

lavorativa di montaggio di piccoli componenti di orologi non sia adatta alle

possibilità della paz., che risulta inabile dall'ottobre 2003 e ciò

probabilmente in modo definitivo.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

C.1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono

in corso o previsti?

Non sono previsti o

in corso particolari provvedimenti di integrazione. La paz. ha dovuto

interrompere la terapia fisicale a causa della sua scarsa disponibilità di

mezzi finanziari. Nel contesto di una sindrome polialgica cronica funzionale

occorre tuttavia porsi la domanda se la continuazione delle misure fisicali

avrebbe permesso un miglior recupero della funzione lombare, ciò che dal mio

punto di vista non si sarebbe verificato. Non vi sono attualmente particolari

misure suscettibili di migliorare sostanzialmente la capacità funzionale della

paz.

C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Un'attività

lavorativa adatta alle possibilità della paz. dovrebbe dunque consistere in

ogni caso in un'attività lavorativa leggera che permetta alla paz. di evitare

posizioni monotone prolungate per più di un'ora (posizione seduta o eretta) o

ancora meglio da eseguire alternando la posizione seduta ed eretta. La paz.

deve inoltre evitare delle flessioni o torsioni lombari frequenti o prolungate.

Preserva per contro una normale funzionalità degli arti superiori così come una

normale possibilità di spostarsi su tragitti medi.

In una tale attività

è stata giudicata una capacità lavorativa parziale del 50% a partire

dall'agosto 2004 sulla base delle valutazioni del Dr. __________ e __________,

ciò che ha portato il grado di invalidità al 50% a partire dal 01.11.2004. Da

parte mia non ho alcun argomento per mettere in discussione queste valutazioni.

A partire dal

momento della mia visita, dal punto di vista reumatologico la paz. presenta una

capacità lavorativa medico-teorica del 75% in un'attività lavorativa adeguata

come descritta sopra. Il limite funzionale del 25% (al massimo) è

giustificabile da un rendimento ridotto per inserire delle piccole pause sul

lavoro continuato.

D. OSSERVAZIONI:

Non mi risultano altre

affezioni di valenza invalidante in questa paz. Il diabete mellito è ben

compensato con un regime, i disturbi addominali e intestinali relativamente ben

compensati con la terapia in corso. L'anemia è stata riscontrata unicamente in

fase post-operatoria, per cui dovrebbe essere nel frattempo stata risolta.

La paz. è stata

inoltre visitata dal Dr. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni il 29.04.2005. Il Dr. __________ conclude per una limitazione

della capacità lavorativa del 50%. Tuttavia queste conclusioni si basano su

delle constatazioni "obbiettive" molto scarne (alterazioni statiche

come un appiattimento della lordosi fisiologica), delle manovre di Laségue

bilateralmente positive a 40° (abbiamo per contro visto sopra che i dolori che

risultano dalle manovre di Laségue sono di natura muscolare e non neurologica)

così come dall'osservazione di atteggiamenti della paz. (impacci alle manovre

di vestizione). Manca per contro una valutazione globale della paz., in

particolare per quanto attiene l'aspetto del dolore. L'unico dato

effettivamente consolidato è quello della limitazione della mobilità lombare.

Il Dr. __________ considera inoltre che la paz. soffre di un complesso

patologico in cui annovera anche i disturbi vescicali che provocano episodi di

enuresi e incontinenza da sforzo, la qual sintomatologia è tuttavia ben

compensata sotto trattamento. Dal punto di vista reumatologico non posso dunque

condividere le conclusioni dello specialista in medicina legale e delle

assicurazioni." (Doc. XXI/2)

2.6. Constatando

una discrepanza fra quanto affermato dal perito, dott. __________, in merito

alla valutazione operata dal dott. __________ – e meglio il dott. __________ ha

indicato che in attività rispettose dei limiti funzionali dell’assicurata “è

stata giudicata una capacità lavorativa parziale del 50% a partire dall’agosto

2004 sulla base delle valutazioni del dott. __________ e del dott. __________,

ciò che ha portato ad un grado di invalidità del 50% a partire dal 1.11.2004.

Da parte mia non ho alcun argomento per mettere in discussione queste

valutazioni” (doc. XXI 2) – e quanto realmente attestato dal dott. __________

– il quale nel certificato medico 31 agosto 2004 ha indicato di ritenere l’assicurata

abile al 100% a partire dal 1° settembre 2004 in attività rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 11) – il TCA ha chiesto al dott. __________ di fornire alcuni

chiarimenti (doc. XXVIII).

Con scritto 13 febbraio 2006 il dott. __________

ha osservato:

"

In effetti condivido le sue osservazioni nel

senso che nel mio rapporto peritale, sotto il paragrafo C.3 al secondo

capoverso vi è effettivamente stato un errore da parte mia dato che il Dr. __________

aveva ritenuto una capacità lavorativa completa del 100% per un'attività

secondo i limiti da lui stabili. Ciò non modifica tuttavia in alcun modo la mia

valutazione della capacità lavorativa della paziente." (Doc. XXIX)

Viste le persistenti discordanze tra quanto

valutato dal perito dell’Ufficio AI, dott. __________ e quanto attestato dal medico

fiduciario dell’assicuratore malattia, dott. __________, in merito al grado di

capacità lavorativa in attività adeguate esigibile dall'assicurata, il TCA ha

chiesto al dott. __________ di volersi esprimere in merito alla perizia

reumatologica del dott. __________, invitandolo ad indicare in particolare se è

possibile che durante un certo lasso di tempo l’assicurata abbia presentato una

capacità lavorativa del 50% (doc. XXXI).

Il dott. __________ ha risposto con scritto

datato 24 febbraio 2006__________ del seguente tenore:

"

Ho preso atto della documentazione riguardante

la causa a margine.

Mi chiede in particolare di prendere posizione in

merito alla perizia reumatologica del Dr. __________ (rapporto del 16.08.2005)

"indicando in particolare se è possibile che durante un certo lasso di

tempo l'assicurata abbia presentato una capacità lavorativa del 50%". Il

perito ha concluso per una capacità lavorativa del 75% per un'attività

lucrativa adatta alle condizioni fisiche della paziente, indicando che debba

trattarsi di "un'attività lavorativa leggera che permetta alla paziente di

evitare posizioni monotone prolungate per più di un'ora (posizione seduta o

eretta) o ancora meglio da eseguire alternando la posizione seduta ed eretta.

La paziente deve inoltre evitare delle flessioni

o torsioni lombari frequenti o prolungate". (pag. 9, C.3).

Queste limitazioni sono simili a quanto da me

stabilito nel mio ultimo controllo del 30.08.2004 su incarico dell'CO 1:

"l'attività lucrativa dovrà permettere alla paziente di interrompere

regolarmente le posizioni corporee statiche (seduta/eretta per un massimo di

un'ora circa); sarà inoltre da evitare l'alzare di pesi dal suolo e movimenti

ripetitivi di rotazione e/o torsione del tronco".

(pag. 2 del rapporto del 31.08.2004).

Entrambi abbiamo giudicato le condizioni della

paziente stabilizzate dopo il pregresso intervento chirurgico del 28.10.2003.

La differenza della valutazione della capacità lavorativa si spiega dal fatto

che il perito dell'AI sembra aver preso in considerazione anche la

"sindrome polialgica funzionale, anche definibile di sindrome

fibromialgica ... o di sindrome somatoforme del dolore persistente" con un

"abbassamento della soglia del dolore. Questo disturbo incide naturalmente

anche sulla percezione del dolore lombare come risulta dell'iperestesia

lombosacrale con dolori evocabili già solo allo sfioramento della pelle"

ritenendo inoltre la prognosi negativa principalmente "a causa del

disturbo del dolore ... nel senso di una cronicizzazione delle algie"

(citazioni dal punto A.5), questo malgrado che elenca la diagnosi di una

"sindrome polialgica cronica probabilmente idiopatica" sotto le

diagnosi "senza ripercussioni sulla capacità lavorativa".

Da parte mia ritengo questa patologia ininfluente

per la valutazione della capacità lavorativa, dato che essa non determina una

riduzione delle capacità fisiche della paziente.

Dagli atti a disposizione non risulta un

cambiamento della situazione fisica della paziente in merito alle patologie

dell'apparato locomotorio tra il mio ultimo controllo del 30.08.2004 e la

visita peritale del Dr. __________ del 08.06.2005 che permetterebbero di

dedurre che la paziente abbia presentato per un certo lasso di tempo una

capacità lavorativa del 50%. (...)" (Doc. XXXII)

Invitate ad esprimersi in merito a quanto

osservato dal dott. __________, CO 1 si è riconfermata nella richiesta di

reiezione del ricorso (doc. XXXIV), mentre il rappresentante dell’assicurata ha

sollevato l’esistenza di problemi di natura neurologica e, per la prima volta,

di natura depressiva che affliggerebbero la sua assistita (doc. XXXVI, consid.

1.15.).

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid.

5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente

tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere

se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un

corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici

contraddittori, il giudice non può liquidare il caso senza valutare il

materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si

fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto concerne il valore

probatorio d'un rapporto medico, si deve accertare se il rapporto è completo

per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se

tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto conoscendo la

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del

contesto medico e se le conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160

consid. 1c e riferimenti ivi citati). Elemento determinate dal profilo

probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la

designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto

o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

2.8. Come emerge

dagli atti, tutti i medici che hanno visitato l'assicurata (sia i curanti, sia

i medici di fiducia della Cassa malati, sia il perito incaricato dall’Ufficio

AI) sono concordi nell'affermare che RI 1 è da ritenere inabile al 100% nella

sua precedente attività di orologiaia. Lo stesso dott. __________, medico

fiduciario dell’assicuratore malattia, ha infatti indicato che la professione

di orologiaia svolta dall’assicurata non è più idonea, dato che trattasi di un

impiego "che richiede esclusivamente la posizione sedentaria"

(doc. 6). Un sopralluogo presso la datrice di lavoro dell'assicurata ha

permesso di appurare che non vi è possibilità di collocare l'assicurata in

altra posizione all'interno della ditta stessa. Nel "Rapporto

dell'ispettore sinistri" del 5 luglio 2004, il funzionario incaricato ha

infatti indicato che dal colloquio con il datore di lavoro è risultato che

nell'azienda non vi sono possibilità di reintegrazione seguendo le limitazioni

indicate dal medico fiduciario dell'assicuratore malattia (doc. 8). Con scritto

del 15 luglio 2004 la ditta __________ ha confermato per iscritto

l’impossibilità di reintegrazione dell’assicurata presso la ditta secondo le

prescrizioni mediche, ritenuto che il lavoro da svolgere deve essere eseguito

in posizione seduta e non esistono i presupposti per un lavoro più variato (doc.

9).

Anche il dott. __________, perito incaricato

dall’Ufficio AI di effettuare una perizia reumatologica, nel suo rapporto 16

agosto 2005 ha indicato che

l’attività lavorativa sedentaria di orologiaia non è più adatta all’assicurata

(“per intenderci, è chiaro che la paziente può ancora eseguire questo

lavoro, ma è limitata principalmente dalla posizione seduta, per cui dovrebbe

poter alternare la posizione seduta e eretta”, doc. XXI 2). Il perito ha

quindi concluso che l’assicurata è totalmente inabile nella sua precedente

professione di orologiaia a partire dall’ottobre 2003 e ciò probabilmente in

modo definitivo (doc. XXI 2).

Il TCA

considera pertanto stabilito attraverso una valutazione complessiva dei referti

medici agli atti che illustrano in modo chiaro, preciso e concorde lo stato di

salute dell'insorgente, che al momento in cui è stata emanata la decisione su

opposizione impugnata l'inabilità lavorativa di RI 1 nella sua precedente professione

di orologiaia era del 100%.

Quanto all'eventuale capacità lavorativa dell'assicurata

in altre attività, il dott. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha valutato

che l'assicurata sia da ritenere abile al 50% dal mese di agosto 2004. Questa

conclusione è stata pure condivisa dal dott. __________, chirurgo dell’__________

di __________ - dove l'assicurata, afflitta da spondilodesi, ha subito in data

28 ottobre 2003 l'intervento

chirurgico di PLIF L5-S1 - il quale, come visto in precedenza, nel rapporto

sulla visita di controllo del 30 giugno 2004 si è dichiarato d’accordo con

quanto indicato dal dott. __________ nel suo referto del 2 giugno 2004 in merito ad una ripresa professionale

parziale da parte dell’assicurata, rilevando di ritenere "idonea la

paziente alla ripresa dell'attività lavorativa purché limiti in maniera

assoluta le attività fisicamente gravose e le posizioni coatte prolungate."

(doc. 4l, consid. 2.4.).

Nel successivo rapporto 31 agosto 2004 il dott. __________,

in seguito ad un approfondito e completo esame delle affezioni lamentate

dall’assicurata, ha infine ritenuto che l’assicurata sia abile al 100% a

partire dal 1° settembre 2004 in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, vale a dire che le

consentano di interrompere regolarmente le posizioni corporee statiche

(seduta/eretta al massimo per un'ora) e che non prevedano di dover sollevare

pesi dal suolo, né compiere movimenti ripetitivi di rotazione e torsione del

tronco. L’assicurata non presenta impedimenti per quel che concerne l’utilizzo

delle braccia e le trasferte (doc. 11).

Il dott. __________, dal canto suo, nella perizia

reumatologica 16 agosto 2005 ha

indicato che l’assicurata è in grado di svolgere un’attività lavorativa

leggera, che le consenta di evitare posizioni monotone prolungate per più di

un’ora (posizione seduta o eretta) o ancora meglio da eseguire alternando la

posizione seduta ed eretta, evitando altresì flessioni o torsioni lombari

frequenti o prolungate. Il perito ha quindi concluso che in un’attività

rispettosa dei limiti funzionali descritti in precedenza l’assicurata è abile

al 50% a partire dall’agosto 2004.

Il perito ha poi precisato che a partire dal

giorno della sua visita (avvenuta in giugno 2005) l’assicurata presenta dal

punto di vista reumatologico una capacità lavorativa medico-teorica del 75% in un’attività

lavorativa adeguata, giustificando il limite funzionale del 25% con il fatto

che l’assicurata presenta “un rendimento ridotto per inserire delle piccole

pause sul lavoro continuato” (doc. XXI 2).

Nel caso di specie, stante

la divergenza di opinione in merito alla capacità lavorativa residua

dell’assicurata in attività lavorative adeguate – che secondo il dott. __________

è del 50% a partire dal mese di agosto 2004, mentre a mente del dott. __________

è del 100% a partire dal 1° settembre 2004 – questo Tribunale, sulla base delle

chiare spiegazioni, riportate qui di seguito, fornite il 24 febbraio 2006 dal

dott. __________ a chiarimento dei motivi che hanno portato alle due diverse

valutazioni della capacità lavorativa residua in attività adeguate, ritiene di

dover esprimere il proprio giudizio sulla base di quanto attestato dal dott. __________,

specialista della materia, il quale ha effettuato un esame completo e

approfondito delle condizioni dell’assicurata, giungendo a conclusioni

convincenti.

Infatti, lo

specialista, che ha avuto occasione di visitare l’assicurata a più riprese, dopo

aver esposto l’anamnesi familiare, personale e sociale, lo stato reumatologico

e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di “esiti da PLIF

monosegmentale lombosacrale con persistente sindrome lombovertebrale moderata e

limiti funzionali moderati in spondilolisi vera dell’ultima vertebra lombare ed

olistesi sull’osso sacro con osteocondrosi secondaria, disturbo d’assimilazione

con sacralizzazione subcompleta di L5 e tendenza alla fibromialgia

generalizzata” (doc. 11).

Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, il

dottor __________ ha elencato tutte le menomazioni dovute ai disturbi

constatati e le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale. Infine ha

affermato che l’assicurata potrebbe eseguire al 100% dei lavori leggeri

generici, che le consentano di interrompere regolarmente le posizioni corporee

statiche (seduta/eretta per un massimo di un’ora circa), che non richiedano il

sollevamento di pesi dal suolo e movimenti ripetitivi di rotazione e/o torsione

del tronco. Il dott. __________ ha poi sottolineato che l’assicurata è abile al

lavoro al 100% in attività rispettose dei suoi limiti funzionali a partire da settembre

2004.

Il dott. __________, dal canto suo, dopo aver

esposto l’anamnesi remota, l’anamnesi sistemica, l’anamnesi socio-professionale

e l’anamnesi osteo-articolare, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale

cronica in stato dopo PLIF lombosacrale per spondilolisi e spondilolistesi

grado II su anomalia transizionale e assenza di deficit neurologici agli arti

inferiori all’infuori di un lieve deficit di sensibilità L5 a dx.

Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, il

perito dell’UAI ha elencato tutte le menomazioni dovute ai disturbi constatati

e le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale, affermando che, in

sintonia con quanto indicato dai dott. __________ e __________ l’assicurata

potrebbe eseguire al 50% dei lavori leggeri generici, a condizione che siano

rispettati i limiti indicati nella perizia. Il perito ha poi sottolineato che

l’assicurata è abile al lavoro al 50% in attività rispettose dei suoi limiti

funzionali a partire da agosto 2004, mentre è da ritenere abile al 75% in tali

attività a partire dal momento della sua visita (ossia dal giugno 2005).

Come visto in precedenza, il dott. __________ ha

ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% a partire dal mese di agosto 2004 in attività adeguate, sulla base delle

valutazioni dei dott. __________ e __________, precisando che “non ho alcun

argomento per mettere in discussione queste valutazioni”. Il dott. __________,

tuttavia, ha ritenuto l’assicurata abile al 100% in attività rispettose dei

suoi limiti funzionali.

Chiamato ad esprimersi in merito a tale

discrepanza, il dott. __________ ha riconosciuto che nel rapporto peritale vi è

stato un errore, dato che il dott. __________ ha reputato l’assicurata abile al

100% in attività adeguate, rilevando comunque che “ciò non modifica in alcun

modo la mia valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata” (doc.

XXIX), senza apportare ulteriori specificazioni.

Il dott. __________, per contro, rispondendo alle

domande del TCA volte ad appurare i motivi della diversa valutazione dell’eventuale

incapacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate, ha evidenziato che

sia lui, sia il dott. __________, hanno indicato gli medesimi limiti funzionali

per l’assicurata e che entrambi hanno giudicato le condizioni della paziente

stabilizzate dopo l’intervento chirurgico del 28 ottobre 2003 (cfr. doc.

XXXII).

Diversa per contro è la valutazione della

capacità lavorativa in attività adeguate, dovuta, a mente del dott. __________,

al fatto che il dott. __________ sembra aver preso in considerazione anche la

sindrome polialgica funzionale, anche definibile come sindrome fibromialgica o

sindrome somatoforme del dolore persistente. Il dott. __________ ha

sottolineato come a suo avviso tale patologia sia ininfluente per la

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, “dato che essa non

determina una riduzione delle capacità fisiche della paziente”. Il dott. __________

ha infatti rilevato che dagli atti a disposizione non risulta un cambiamento

della situazione fisica della paziente in merito alle patologie dell’apparato

locomotorio tra l’ultimo controllo del 30 agosto 2004 da lui effettuato e la

visita peritale del dott. __________ dell’8 giugno 2005, tale da permettere di

dedurre che la paziente per un certo lasso di tempo ha presentato una capacità

lavorativa del 50% (doc. XXXII).

Per

quanto concerne le affermazioni del medico fiduciario della Cassa, va

rammentato che la LAMal

all’art. 57, prevede che:

"

4 Il medico

di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5 Il medico di

fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di prestazioni

e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni".

La LAMal attribuisce quindi un ruolo importante al

medico fiduciario - rafforzato rispetto alla vecchia LAMI - che è divenuto un

organo di applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di

valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (cfr.

Eugster, in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 p. 32-34). Il suo

ruolo consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa

a carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione

contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare

prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K87/00, p. 4

consid. 2d e dottrina citata).

Nel caso di specie le valutazioni del medico

fiduciario sono chiare, complete ed approfondite. Inoltre, le giustificazioni

addotte dal dott. __________ a spiegazione della diversa valutazione della

capacità lavorativa residua dell’assicurata in attività adeguate rispetto a

quanto stimato dal dott. __________ appaiono chiare, dettagliate e ben

motivate. Questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per discostarsene.

L'assicurata deve dunque essere ritenuta abile al

100% a partire dal mese di settembre 2004 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

2.9. In sede

ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha inoltre rilevato che le perizie

eseguite dai medici fiduciari della Cassa malati non tengono conto

dell’ulteriore problema che affligge l’assicurata, vale a dire l’incontinenza

urinaria (doc. I).

L’assicurata ha al riguardo prodotto con il

ricorso un certificato medico, datato 30 dicembre 2004, redatto dal dott. __________,

medico chirurgo di __________, del seguente tenore:

"

La signora RI 1 è affetta da tre mesi circa da

incontinenza urinaria. Sono attualmente in corso accertamenti per la causalità.

(Doc. I A)

L’assicurata ha inoltre prodotto un “esame

urodinamico” effettuato in data 9 dicembre 2004 presso l’__________ dell’__________,

dal quale risulta la seguente diagnosi:

"

(...)

-

Vescica ipersensibile, con bassa compliance e

bassa capacità vescicale

-

Non evidenza di incontinenza urodinamica da

sforzo

-

Studio press-flusso: svuotamento completo con

normale flusso. (Doc. I B)

Nelle more istruttorie l'insorgente ha trasmesso

al TCA ulteriori certificati.

Il primo, del 25 marzo 2005 (doc. IX E1), è stato

reso dalla dott.ssa __________ del __________, di __________ e concerne gli

esiti di un’ecografia effettuata ai reni e alla vescica:

"

ECO RENI E VESCICA

Entrambi i reni sono in sede regolari per

dimensioni, morfologia ed ecostruttura, con conservato spessore corticale e

senza dilatazione delle cavità calicopieliche. Bilateralmente si evidenziano

piccoli spots iperecogeni a livello dei seni pielici da riferire ad iniziale

sedimento urinario.

Vescica sufficientemente distesa a profili netti

senza lesioni vegetanti endoluminali.

Non espansi in scavo pelvico. Non liquido libero

in scavo pelvico.” (Doc. IX E1)

Tale referto fornisce dunque soltanto un breve

quadro della situazione dei reni e della vescica dell'assicurata, senza

pronunciarsi sulla sua capacità lavorativa.

Il secondo referto, redatto il 25 marzo 2005 (doc.

IX E2) dal dott. __________ dell'__________ di __________, attesta

dell'avvenuto esame di risonanza magnetica lombosacrale ed ha il seguente

tenore:

"

È stata eseguita RM del rachide nel tratto

compreso fra D8 e S3 con sequenze sagittali ed assili mirate T1 e T2

dipendenti.

Numerosi artefatti da movimento.

Esiti di stabilizzazione del rachide con placche

e viti tra L5-S1. I mezzi di sintesi provocano distorsione del segnale nelle

zone di impianto. Superiormente a questi metameri non si osservano ernie

discali od alterazioni del segnale del cono midollare e della cauda.

Non alterazioni focali del segnale RM dei somi

vertebrali esaminabili. I diametri del canale lombare sono regolari.” (Doc. IX

E2)

Anche in tale referto il medico non si è espresso

sulle capacità di lavoro della ricorrente.

Nella sua relazione di visita medico-legale 29

aprile 2005 il dott. __________ ha indicato che l’assicurata, oltre agli esiti

di intervento di applicazione di PLIF L5/S1 attuata in soggetto affetto da

spondilolistesi e spondilolisi, è pure affetta da disturbi vescicali

condizionanti episodi di enuresi e di incontinenza da sforzo, patologie che

comportano una limitazione della capacità lavorativa del 50% (doc. XXI 3).

Il dott. __________ nella sua perizia 16 agosto 2005 ha criticato la valutazione operata

dal dott. __________, rilevando che i disturbi vescicali che provocano episodi

di enuresi e incontinenza da sforzo sono ben compensati tramite trattamento con

appositi medicamenti e non incidono quindi sulla capacità lavorativa

dell’assicurata. Il perito ha infatti indicato l’incontinenza nell’elenco delle

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. XXI 2)

Nello scritto 12 aprile 2006 il patrocinatore

dell’assicurata ha poi citato, per la prima volta, un rapporto neurologico 26

aprile 2005 della dottoressa __________, non presente agli atti. Su richiesta

del TCA il signor __________ del RA 1 ha fatto pervenire il citato rapporto

della dottoressa __________, medico chirurgo specialista in neurologia di __________,

del seguente tenore:

"

Vedo in data odierna la signora RI 1, che

presenta un problema di incontinenza da sforzo con enuresi notturna susseguente

ad intervento di PLIF L5-S1 dell’ottobre 2003 – già studiata dal punto di vista

urologico con esame urodinamico del 9.12.04 che evidenzia vescica ipersensibile

a bassa compliance e bassa capacità vescicale. La paziente è attualmente in

terapia con Uraplex con beneficio sull’enuresi notturna. Si è sottoposta

inoltre a visita specialistica neurochirurgica ed esecuzione di RMN

lombosacrale che esclude ernie discali superiormente ai metameri studiati

(L5-S1) e alterazioni del segnale del cono midollare e della cauda. Un esame

EMgrafico evidenzia sofferenza neurogena di tipo cronico a carico dell’arto

inferiore di dx.

Suggerirei da un punto di vista neurologico per

il momento di soprassedere sull’esecuzione di ulteriori esami, che rimanderei

tra qualche mese (EEG per l’esclusione di comizialità), dal momento che la

paziente si presenta seriamente “provata” dalle vicende cliniche e diagnostiche

di questi ultimi anni.

Da rivedere tra 4-6 mesi con “diario di episodi

di enuresi”.”

(Doc. XXXVII bis)

Anche da questo rapporto medico emerge che i

problemi di enuresi notturna dell’assicurata sono migliorati grazie al

trattamento farmacologico. Questo miglioramento è stato poi nuovamente

segnalato dalla stessa dottoressa __________ nel rapporto 19 dicembre 2005 (“lievemente

migliorati in frequenza gli episodi di incontinenza urinaria notturna con

Uraplex”, doc. XXXIX H).

Pertanto, a mente del TCA, la documentazione

medica agli atti non consente di considerare, almeno sino al momento

dell’emissione della decisione su opposizione, i problemi di incontinenza

urinaria dell’assicurata come influenti sulla sua capacità lavorativa residua

in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.10. Nello scritto

12 aprile 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato che la sua

assistita soffrirebbe pure di problemi neurologici, che non sono stati tuttavia

approfonditi. Egli ha infatti rilevato che il dott. __________, nella perizia

reumatologica del 16 agosto 2005, ha osservato che “le algie sono costanti e accompagnate da scariche

o scatti delle gambe, ciò che per il neurologo che l’ha esaminata potrebbe

essere dovuto ad un’epilessia” (doc. XXXVI).

Il

patrocinatore della ricorrente ha poi evidenziato che l’aspetto neurologico è

stato esaminato solo dalla dottoressa __________ in data 26 aprile 2005, senza

ulteriori approfondimenti, nonostante sia notorio che la sindrome

lombovertebrale e gli interventi di erniectomia generino frequentemente

ripercussioni sull’apparato nervoso, causando disfunzioni agli arti inferiori e

superiori.

Occorre,

innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in concreto il 10 dicembre 2004 -; i fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente

legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare

l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V

53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3

febbraio 1998 in re O., I

87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Dalla documentazione all’incarto, nonché

dall’esame dell’incarto AI richiamato da questo Tribunale pendente causa e di

cui sono stati acquisiti agli atti taluni documenti (doc. XLIV), non emerge che

l’assicurata, perlomeno sino al momento dell’emanazione della decisione su

opposizione oggetto della presente vertenza, sia stata sottoposta ad esame

neurologico specialistico.

Agli atti figura infatti un rapporto medico 13

gennaio 2005 (e quindi successivo alla decisione su opposizione impugnata) del

dott. __________, medico chirurgo specialista in neurochirurgia e chirurgia

vascolare dell’__________ di __________, il quale ha osservato che “all’esame

neurologico non rilevo difetti radicolari. Contrattura della muscolatura

paravertebrale dorso-lombare. Consiglio RMN lombare ed EMG arti inferiori”

(doc. XLIV 42-8).

Inoltre, occorre rilevare che la stessa

dottoressa __________ nel rapporto 26 aprile 2005 (successivo alla decisione su

opposizione impugnata) ha suggerito “da un punto di vista neurologico per il

momento di soprassedere sull’esecuzione di ulteriori esami, che rimanderei tra

qualche mese”. In seguito, la stessa dottoressa __________ nel rapporto 19

dicembre 2005, dopo aver indicato un lieve miglioramento degli episodi di

incontinenza urinaria notturna, ha osservato che l’assicurata presenta “all’E.O.N.

evidente grossolana limitazione dei movimenti del tronco in flessione e

lateralizzazione. Alla digitopressione dolente la muscolatura paravertebrale

cervico-dorsale, che appare contratta bilateralmente”, consigliando l’assunzione

di alcuni farmaci, senza esprimersi circa un’eventuale incapacità lavorativa

(cfr. doc. XXXIX H).

Da notare ancora, per inciso, che nel referto

ambulatoriale 22 marzo 2006 redatto dal dott. __________ dell’__________ di __________

di __________ viene consigliato all’assicurata di sottoporsi a valutazione

neurologica.

Tali refertazioni mediche non sono dunque in

grado di modificare la valutazione medica del dott. __________ in merito alla

capacità lavorativa dell’assicurata.

2.11. Nello scritto

12 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurata ha inoltre segnalato che dagli

incontri da lui avuti con l’assicurata e il di lei marito “appare chiaro

l’instaurarsi di una ulteriore problematica a livello psicologico nella

ricorrente. Il marito ha confermato che l’assistita soffre spesso di sbalzi

d’umore, crisi di pianto, difficoltà a mantenere contatti con l’esterno,

riduzione dell’autostima. Tutto questo non può che tradursi in una sindrome

ansioso depressiva”.

Egli ha aggiunto che “anche la dottoressa __________

lascia intendere nel suo rapporto del 26/04/2005 la presenza di questa

sofferenza, infatti conclude il proprio scritto affermando: “suggerirei da un

punto di vista neurologico per il momento di soprassedere sull’esecuzione di

ulteriori esami (…) dal momento che la paziente si presenta seriamente provata

dalle vicende cliniche e diagnostiche di questi anni”.” (cfr. doc. XXXVI).

A tal proposito, questo Tribunale deve constatare

che, nonostante il disagio dell’assicurata constatato da suo marito e dal suo

patrocinatore e quindi non da medici specialisti della materia, agli atti non

risulta nessun certificato medico attestante una qualsivoglia patologia

psichiatrica invalidante della quale sarebbe affetta l’assicurata e per la

quale ella stia seguendo una terapia specifica. Di conseguenza, in assenza di

referti medici che attestino il contrario, questo TCA ritiene che l’asserita

patologia psichiatrica dell’assicurata non sia tale da influire sulla sua

capacità lavorativa.

2.12. Nella sentenza pubblicata in RAMI 1989 pag. 106 segg.,

l'Alta Corte federale ha stabilito che per il diritto all'indennità giusta

l'art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto

conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede

l'indennizzo anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità del

danno residuo (o grado d'invalidità; cfr. anche RAMI 1994 pag. 113 segg.).

Per quanto attiene alla commisurazione

dell'invalidità (art. 16 LPGA), giova ricordare che l'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno

importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la

determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti

medici che rilevino il danno in questione.

L'invalidità, proprio perché concetto

essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del

lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(art. 16 LPGA; DTF 130 V 343).

Il grado di invalidità viene perciò valutato, in

quest'ottica, prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro:

all'assicurato andrà comunque concesso un periodo di adattamento la cui durata

dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d;

DTF 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 pag. 105 segg.).

Il TFA ha più volte ritenuto adeguati dei periodi

d'adattamento varianti dai tre ai cinque mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

In questo contesto è opportuno rammentare che

l'assicurato che, incapace al lavoro nella precedente attività, non mette a

frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato

secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo

di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non

derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

101 V 145; RAMI 1987 pag. 106 consid. 2; STFA del 28 gennaio 1994 nella causa

S., non pubblicata).

Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in

RAMI 2000 KV 112 pag. 122 segg., il

TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal della giurisprudenza elaborata

quando ancora era in vigore la LAMI.

2.13. Nei casi in

cui risulta esigibile un cambiamento d'attività, il TFA ha, come detto,

ritenuto adeguati dei periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi.

In concreto, il 16 settembre 2004 (cfr. doc. III

12) la Cassa malati CO 1 ha informato l'assicurata che le avrebbe versato le

indennità giornaliere ancora fino al 15 gennaio 2005. La Cassa le ha così

concesso un termine di quattro mesi per la ricerca di un'attività adeguata.

Tale agire appare ossequioso della giurisprudenza

federale.

2.14. Nella fattispecie, secondo le citate CGA per l'assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo LAMal, edizione 1°

gennaio 2003 (doc. 1), l'indennità giornaliera è corrisposta, in caso

d'incapacità lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado

dell'incapacità lavorativa stessa (art. 14.1 CGA).

Bisogna dunque determinare l'importo del reddito

ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo del danno residuo.

2.15. Per quanto

riguarda il reddito da invalido, in una sentenza di

principio pubblicata in DTF 126 V 75 seg. l’Alta Corte

ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato

in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela

essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che

il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in

una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U

56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo

Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

Questa

circostanza impone quindi che il reddito da invalido vada d’ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

2.16. Per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano quindi

applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'893.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'058

mensili oppure a fr. 48'701 per l'intero anno (fr. 4'058 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dovendo

porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere delle indennità per

perdita di guadagno (in concreto, l'eventuale diritto all'indennità giornaliera

sulla base del confronto dei redditi sarebbe iniziato il 16 gennaio 2005, ossia

al termine del periodo di quattro mesi entro il quale l'assicurata avrebbe

dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità lavorativa, doc. C), il reddito da invalido deve essere aggiornato

al 2005. Dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. “Stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali – variazione in percento rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente” dell’Ufficio federale di statistica, in

base ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro

gli infortuni [SSAINF]).) - si ottiene, per il 2005, un

reddito annuo di Fr. 49'188.- ((Fr. 48'701.- x 1 : 100) + Fr. 48'701.-).

Di conseguenza, siccome si

devono sempre paragonare i dati relativi ai salari dello stesso anno, anche il reddito

da valido conseguito dalla ricorrente deve essere aggiornato al 2005.

Nelle more istruttorie il TCA (doc. XIV) ha chiesto alla ditta __________ di __________

di comunicare il salario che l’assicurata avrebbe guadagnato nel 2005 se avesse

continuato a lavorare senza la

malattia. Il datore di lavoro ha

risposto che il salario lordo sarebbe stato di Fr. 11.80 all’ora, per 1'832

ore, con la 13 mensilità, per uno stipendio annuo lordo pari a Fr. 25'935.-

(doc. XVI bis), da porre alla base del calcolo della capacità di guadagno

dell’assicurata.

2.17. Qualora, già

prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.

consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e

del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

In

proposito, in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.3

4.3.1 Pour déterminer la perte de gain subie par le

recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans

invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien

employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les

hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de

l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x

4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des

salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La

Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu dépasse

de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient de

calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données

statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et

de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.

ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).

4.3.2 Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,

conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données

statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité

lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,

compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous

déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF

126 V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant

de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.

4.3.3 En comparant ce montant avec le revenu sans

invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux

d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente."

(STFA succitata).

Nell’ottica

dell’applicazione dei suddetti dettami giurisprudenziali, il TCA osserva che l'Ufficio cantonale di statistica (Ustat), per la prima volta nel 2002, ha elaborato uno studio a partire dai

rilevamenti compiuti dall'Ufficio federale di statistica, che illustra i salari

mensili lordi (mediana) in vigore nel 2000 nel settore privato ticinese,

secondo i campi di attività, le qualifiche richieste e il sesso (cfr. studio

pubblicato sulla rivista "Dati, statistiche e società", 2-2002, p.

13).

Dall’aggiornamento

del dicembre 2004 emerge che, nel 2002, il salario lordo medio percepito

da una donna con qualifiche inferiori in attività del campo della

“fabbricazione di apparecchi di precisione; orologeria”, ammontava a fr.

2'920.— (dato ancora da riportare su 41.7 ore).

Questo Tribunale è

cosciente dei limiti insiti nei valori indicati dall’Ustat, tuttavia non è possibile

fare di meglio.

D’altra parte però i dati

forniti appaiono sufficientemente affidabili per determinare un reddito che è

per definizione ipotetico.

Pertanto,

quanto l’assicurata avrebbe guadagnato nel 2005, qualora avesse continuato a

lavorare in qualità di orologiaia (fr. 25’935.49 annui; cfr. consid. 2.16.), si

situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per

un'attività equivalente (cioè nel 2002 fr. 2'920 mensili: dato fornito

dall’Ustat sulla base della RSS 2004, ovvero quella più vicina all’anno

di riferimento, riportato su 41.7 ore [cfr. tabella B

9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98] e aggiornato al

2005), che ammonta annualmente a fr. 37’923. Di conseguenza sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione

della prassi appena menzionata (fr. 49’188 decurtati

del 31.6% = fr. 33’645).

2.18. In ossequio

alla giurisprudenza federale, come visto al considerando 2.15., occorre, in

seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung

2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es

ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa

das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich

Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

2.19. Questa Corte

constata che la Cassa malati ha

ritenuto che le circostanze specifiche del caso concreto giustificassero una

riduzione percentuale del 5% del reddito da invalido (doc. 12), senza addurre

nessun tipo di motivazione.

Visto

quanto precede, esiste per il TCA un valido motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr., in questo senso, la già

citata STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2.3 e 2.7).

Nel caso

di specie, va innanzitutto osservato che l'assicurata è stata giudicata in

grado di esercitare al 100% a partire dal 1° settembre 2004 un'attività

sostitutiva (cfr. consid. 2.8.).

Sempre a

causa del danno alla salute, essa si trova comunque nell’impossibilità di

compiere determinate mansioni che comportino posizioni corporee statiche, il

sollevamento di pesi dal suolo e movimenti ripetitivi di rotazione e torsione

del tronco (cfr. doc. 11).

In tali

circostanze, si giustifica una riduzione del 15% per gli impedimenti

addebitabili al danno alla salute.

L’assicurata

è di nazionalità __________ e, inoltre, è nata nel __________, ciò che non

consente una riduzione supplementare.

Tutto ben

considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Partendo quindi da un salario da invalido

rivalutato di Fr. 33’645.- e ritenuta

- per il momento in cui è stata emanata la contestata decisione su opposizione

- un’esigibilità del 100% e una riduzione del 15%, il reddito

ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta quindi essere pari a Fr. 28’598.-,

importo superiore al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nel

2005.

A titolo

abbondanziale, va rilevato che anche volendo, per assurdo, applicare la riduzione percentuale massima del 25% del reddito da invalido, si

otterrebbe un reddito

ipotetico dell'insorgente

nel 2005 pari a Fr. 25’234.-,

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 25'935.- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe

conseguito da valido nell'anno 2005, emerge un’incapacità al

guadagno pari al 2.70 % ([Fr. 25'935.- – Fr. 25’234.-] x 100 : Fr. 25'935.-)

che, in virtù della nuova

giurisprudenza (DTF 130 V 121), deve essere arrotondata al 3%.

Poiché questa incapacità al

guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la

nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito conseguito nel 2005 con il reddito che l'assicurata

avrebbe potuto percepire nel 2005 se non fosse intervenuta la malattia, risulta

essere dell’3% e quindi inferiore al grado del 25% richiesto dalle CGA, è a

giusta ragione che la Cassa

malati CO 1 ha deciso l'interruzione del versamento all'insorgente di ulteriori

indennità giornaliere dovute alla sua malattia.

In

queste circostanze il ricorso è respinto e la decisione su opposizione

confermata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster