36.2005.10
Sospensione degli obblighi dell'assicuratore e rescissione del contratto.
14 novembre 2005Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.10
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, TCA
Titolo:
Sospensione degli obblighi dell'assicuratore e rescissione del contratto.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
DIFFIDA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
RECESSO DAL CONTRATTO ASSICURATIVO
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 20 LCA
art. 21 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.10
TB
Lugano
14 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2005
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del emanata
da
Cassa malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. AT
1 è assicurato presso la Cassa malati CV 1 dal 1° gennaio 2003 per l'assicurazione obbligatoria di base per le
cure medico-sanitarie (LAMal) e per alcune coperture complementari (LCA): __________,
__________ e __________, polizza n. __________. Queste assicurazioni
complementari, oggetto della vertenza in esame, sono regolarmente entrate in
vigore il 1° gennaio 2003 (doc. A).
B. Nel
corso del 2003, ogni mese l'assicurato
ha ricevuto un richiamo per il mancato pagamento dei rispettivi premi mensili LAMal
e LCA di complessivi Fr. 305,75, a cui si aggiungevano le spese di diffida di
Fr. 5.-, con l'invito a versare
il totale di Fr. 310,75 entro quindici giorni (docc. 20-32).
Per il periodo da
marzo a dicembre 2003, ogni mese l'assicurato riceveva pure una diffida riferita ai premi non pagati del
mese precedente, con l'avvertenza
di versare l'importo del premio
mensile, maggiorato di Fr. 20.- per le spese di diffida, entro quindici giorni (docc.
20-30).
C. Con
scritto del 20 novembre 2003 (doc. B) la Cassa malati convenuta ha comunicato
all'assicurato che, siccome
quest'ultimo non aveva dato
seguito alla diffida e quindi i premi erano rimasti impagati, le sue coperture
complementari sono state soppresse per il 31 dicembre 2003.
L'8 marzo 2004 (doc. C) l'assicurato ha chiesto di riattivare le
assicurazioni __________ e __________. Il 16 marzo 2004 (doc. 7) l'assicuratore ha inviato all'interessato un'offerta per le medesime tre coperture complementari, valide dal 1°
aprile 2004, sottoscritta il 30 marzo seguente. Con scritto dell'8 aprile 2004 (doc.
D) l'assicuratore ha accettato la domanda d'adesione per la __________ con
effetto dal 1° aprile 2004, emettendo tuttavia una riserva.
D. Patrocinato
dall'RA 1, il 26 gennaio 2005
(doc. I) AT 1 ha postulato al TCA che l’assicuratore annulli la disdetta delle tre assicurazioni
complementari __________, __________ e __________, ripristinandole quindi già dal
1° gennaio 2004. Egli lamenta la tardività dell'invio e l'erroneità
della forma in cui è avvenuto - ovvero per posta semplice anziché per
raccomandata - violando così quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 e 4 CGC.
Con risposta di causa
del 27 gennaio 2005 (doc. III) pervenuta al TCA il 7 febbraio 2005, l’assicuratore convenuto ha chiesto di
respingere la petizione, poiché la facoltà di disdire il contratto in caso di
violazione dello stesso da parte dell'assicurato gli sarebbe data dall'art. 13 cpv. 1 CGC. Inoltre, essa avrebbe ripristinato tutte le
assicurazioni LCA.
E. In
sede di replica l’attore ha specificato che soltanto la copertura __________
sarebbe stata ripristinata dal 1° aprile 2004, seppure con una riserva (doc.
VI).
A specifica richiesta
del TCA (doc. V), la Cassa ha
prodotto tutti i richiami e tutte le diffide intimate all'attore in seguito al mancato pagamento dei
premi LAMal e LCA del 2003 (doc. VIII).
in
diritto
in ordine
1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a
quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
Alla netta divisione
materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni
complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei
rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de
l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances / Schweizerische
Versicherung-Zeitschrift, 1995, N. 7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de
la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER,
Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv.
2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione
privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio
1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione
sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
Recentemente,
l’Assemblea federale ha approvato la nuova Legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 ha
tenore simile all’art. 47 LSA attuale. Il termine di referendum è scaduto il 7
aprile 2005.
Il 1° gennaio 1996 il
Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause
davanti al TCA.
Nel caso concreto, il
contratto di assicurazione complementare n. __________ stipulato dall'attore con la Cassa malati CV 1 è
sottoposto alla LCA e si appoggia alle Condizioni Generali __________ (CGC),
edizione luglio 2000 (doc. 12).
In queste circostanze,
trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal
(MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996,
pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi
non sono autorizzati ad emanare decisioni -, in base all'art. 75 cpv. 1 e 2
LCAMal questo TCA è competente
a statuire sulla petizione presentata dall’attore.
nel merito
2. Questo
TCA deve stabilire se il
contratto d'assicurazione
complementare stipulato dall’attore esplica i suoi effetti anche dopo il 31
dicembre 2003, ossia successivamente alla disdetta del contratto assicurativo
LCA per premi del 2003 non pagati dallo stipulante.
Occorre quindi esaminare
se il mancato pagamento dei premi LCA poteva dare luogo, nel novembre 2003,
alla disdetta del relativo contratto per il 31 dicembre 2003.
L'art. 20 LCA, a cui
fa riferimento l’assicuratore nella diffida per premi non pagati (per esempio,
doc. 20) ed a cui rinvia espressamente l'art. 1 CGC, concerne l'"Obbligo
della diffida. Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota
marginale del disposto di legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio
non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal
contratto, il debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto
comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro
quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane
senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla
scadenza del termine di diffida (cpv. 3).
La LCA regola il tema
della mora contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del
Codice delle Obbligazioni (CO), nella misura in cui non fa dipendere la
validità della mora dalla data di ricezione da parte del debitore della
diffida. Nonostante il tenore della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida
non è obbligatoria; essa diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere
la sospensione dei suoi obblighi contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in
RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n. 113, citati in: CARRÉ, Loi fédérale sur le
contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20 LCA).
Se l'assicuratore non
notifica una diffida al debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi
nel caso in cui si produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal
contratto (KUHN/ MONTAVON, Droit des assurances privées, Losanna 1994, pag.
197).
Tuttavia, l'invio di
una diffida non è soggetto ad alcun termine se non a quello di due anni
previsto dall'art. 46 LCA, trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al
pagamento del premio si prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in:
CARRÉ, op. cit., pag. 212 ad art. 20 LCA). L'assicurato, infatti, non si trova
in mora per il solo fatto che il premio è scaduto: è necessario ancora che
l'assicuratore lo diffidi. La diffida deve informare il debitore in modo
esplicito e completo su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in cui
l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli (HASENBÖHLER,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III
186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non
indichi le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e
non può produrre gli effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ
2003 I pag. 215 e seg.).
La legge accorda
comunque al debitore un termine legale di quattordici giorni (termine di
grazia) per provvedere al pagamento. Questo termine non inizia a decorrere
dalla notifica della diffida, ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n.
13, in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 179
pag. 61; KUHN/MONTAVON, op. cit., pagg. 189-193).
Contrariamente a
quanto è previsto dal CO, la messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato
deve pure degli interessi moratori - se, alla scadenza del termine legale, il
debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio. Qualora il termine
di grazia venga a scadere infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore
vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA).
La sospensione dura
fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione
diversa risulti dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II
204). Il pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro premio
intervenuta successivamente a quello che è stato oggetto della diffida, non
hanno alcun effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad
accettare il pagamento di un premio posteriore, a meno che non intenda recedere
dal contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).
Infine, se
l'assicuratore ha incassato il premio corrispondente al nuovo periodo
d'assicurazione, ciò non significa che egli abbia rinunciato a ricevere i premi
dovuti per i periodi anteriori, e ancor meno che rinunci a sospendere le
proprie obbligazioni (KUHN/ MONTAVON, op. cit., pag. 189 segg.).
Se, invece, il
debitore adempie al suo obbligo contrattuale versando nei quattordici giorni di
tempo di cui alla diffida il premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae
alle conseguenze della mora. A tal proposito si osserva che l'obbligo
dell'assicuratore di versare le prestazioni resta salvaguardato durante tutto
il termine legale (termine di grazia) per gli eventi che potrebbero
sopraggiungere durante questo periodo. Tale obbligo permane anche se, più
tardi, emergesse che la diffida è rimasta senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).
Se allo scadere del
termine di grazia il debitore ha pagato solo una parte del premio scaduto,
bisogna ritenere che egli non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In
tal caso, gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA),
anche se la parte ancora dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero
premio arretrato (KUHN/MONTAVON, op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle
circostanze, rimangono tuttavia riservate le intenzioni diverse
dell'assicuratore (DTF 112 II 463).
Alla luce di quanto
precede, dunque, quando il premio arretrato non venga versato prima
della scadenza del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore
diventa effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore
(art. 20 cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non
equivale ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che
gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto
d'assicurazione in quanto tale resta vigente.
La sospensione degli
obblighi dell'assicuratore interviene a danno dell'assicurato che resta
debitore del premio. Si ribadisce quindi che, di regola, l'assicuratore non
ha obblighi nei confronti dell'assicurato se un evento si produce dopo
la scadenza infruttuosa del termine legale di diffida (quattordici giorni)
(KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBÖHLER, op. cit., nn. 19-32 ad
art. 21 LCA, pag. 334 segg.).
3. Nella
fattispecie, circa a metà di ogni mese dell'anno 2003 (docc. 20-32) l'assicuratore inviava all'attore un richiamo per premi LAMal e LCA di
quel mese che non erano stati pagati, allegando ogni volta una polizza di
versamento di Fr. 310,75 ed avvertendo il debitore di versare questo importo
entro quindici giorni.
Siccome l'assicurato non dava seguito ad ogni
richiamo mensile, circa a metà del mese seguente l'assicuratore inviava al debitore una diffida per Fr. 325,75 relativa
al premio del mese precedente rimasto impagato (docc. 20-30), avente il
seguente tenore:
" Nonostante il nostro richiamo del …., la fattura
citata risulta non pagata.
Affinché possa procedere al versamento, le concediamo un ultimo
termine di pagamento di 14 giorni prima di procedere all'incasso per vie legali.
Le facciamo presente che alla scadenza del termine legale di cui
sopra, l'obbligo di versare delle prestazioni a
carico delle assicurazioni complementari è sospeso e ci riserviamo il diritto
di rescindere il contratto concernente le sue assicurazioni complementari (art.
20 e 21 LCA della legge federale sul contratto d'assicurazione).
Se nel frattempo
avesse effettuato il versamento, voglia considerare nulla la nostra
diffida.".
Ora, va osservato che
dal mese di marzo 2003 la Cassa malati ha diffidato l'attore per premi non pagati. Quindi, non ottenendo già in aprile il
versamento dei premi dovuti entro il 28 febbraio per il mese di marzo, a
decorrere dalla data di scadenza del termine di 14 giorni (termine di grazia)
fissato con la diffida (in realtà sono stati concessi 15 giorni) l'assicuratore era legittimato a procedere
con la sospensione dei propri obblighi in virtù del citato art. 20 cpv. 3 LCA.
Il sopraggiungere di
una situazione di ritardo nel pagamento dei premi non ha infatti – come visto -
per effetto la rescissione del contratto d'assicurazione, ma unicamente la
sospensione della protezione assicurativa (HASENBÖHLER, op. cit., n. 78 ad art.
20 LCA, pag. 327; DTF 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag.
478).
4. Va
rilevato come il contenuto delle diffide inviate dall'assicuratore ricalchi
parzialmente il tenore dell’art. 21 LCA, secondo cui:
" Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie
legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato
all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto
e abbia rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)
Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi,
la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga
pagato con interessi e spese. (cpv. 2).".
Qualora gli effetti
del contratto siano sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti
una procedura esecutiva nei due mesi che fanno seguito alla scadenza del
termine di grazia, v'è quindi la presunzione irrefragabile – che esclude
l'apporto della prova del contrario (STF in RUA VIII n. 109, in: CARRÉ, op.
cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e
quindi che rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n.
33, in: CARRON, op. cit., n. 194 pag. 67), fatto comunque salvo quanto
prescritto al capoverso 2 dell'art. 21 LCA.
Il contratto, ai
termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA, si estingue dunque ex nunc e non
ab initio. Anziché attendere che la presunzione irrefragabile sia
effettiva (presunzione di rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di
dichiarare espressamente che vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli
non deve aspettare che sia trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare
la sua volontà immediatamente (KUHN/MONTAVON, op.cit., pag. 199).
Se l'assicuratore
recede effettivamente dal contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga
(per dichiarazione dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi),
giusta l'art. 21 cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere
Fatti
i premi arretrati ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è
dunque una finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero
dei premi arretrati (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBÖHLER, op.
cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).
Se l'assicuratore non
ha intenzione di recedere dal contratto può pretendere dal debitore che
quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere
dall'assicurato l'esecuzione del contratto e quindi il pagamento del premio
ormai scaduto. Onde evitare che si crei una situazione di presunzione di
rinuncia all'adempimento contrattuale (art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può
introdurre al competente ufficio una procedura esecutiva atta a recuperare il
premio arretrato. Il creditore deve agire nel periodo di due mesi che ha fatto
seguito alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo
l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione
di rinuncia a recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in:
CARRON, op. cit., n. 189 pag. 65).
Se l'assicuratore,
trascorso il termine legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di
ottenere il pagamento del premio - e quindi di non rinunciare al contratto – e
concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del
premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3
LCA (STF in RUA V n. 124, in: CARRÉ, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).
Nell'eventualità in
cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore
abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e
gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi
ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi
dell'assicuratore rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è
stato interamente pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica
effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono
stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op. cit., n. 196 pag. 67).
Gli obblighi
dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia
accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit.,
pag. 202).
Come indicato in
precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima che
il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla
sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione
della copertura anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio
scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).
La sospensione della
copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la
scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la
garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II
204, STF in RUA XIV n. 32, in: CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto
d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo
delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art.
21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere
unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da
parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).
5. Nel
caso sottoposto a giudizio l’attore rileva che l'assicuratore ha tardato ad
inviargli la disdetta soltanto il 20 novembre 2003, poiché l'art. 13 cpv. 1 CGC prevede il 30 giugno
quale termine massimo per dare la disdetta. Inoltre la disdetta del contratto
deve essere notificata tramite scritto raccomandato (art. 13 cpv. 4 CGC) e non
per invio semplice. Quindi la Cassa non sarebbe legittimata a rescindere il
contratto assicurativo per il 31 dicembre 2003. In altre parole, l'attore
chiede che le tre coperture complementari scelte per il 2003 continuino ad
esplicare i loro effetti anche nel 2004.
L’assicuratore, a
causa della contestata rescissione del contratto assicurativo, non intende
invece far rinascere il contratto dal mese di gennaio 2004, ma solo dal 1° aprile
2004, quando l'interessato ha
espressamente chiesto di procedere in tal senso.
6. Questo
Tribunale osserva in primo luogo che il contenuto delle diffide notificate all'attore rispetta le esigenze formali
previste dalla legge e chiarite dalla recente giurisprudenza federale (DTF 128
III 186), per cui l’assicuratore poteva legittimamente sospendere il contratto
in oggetto.
Con sentenza del 25
aprile 2002, pubblicata in DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti
ritenuto che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui
l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio
scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo
la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del
termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di
recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo
l'art. 21 cpv. 1 LCA.
L'esigenza di una
diffida scritta che ricordi al debitore quali siano le conseguenze del ritardo
nel pagamento del premio scaduto nel termine di quattordici giorni è data
principalmente per proteggere l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato
unicamente che, qualora il premio scaduto non fosse pagato nel termine legale,
gli obblighi dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe
di certo immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore
su questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia pure
il diritto di recedere dal contratto.
Solo una diffida
effettuata correttamente, in conformità all'art. 20 LCA, può provocare la
valida messa in mora del debitore del premio e la sospensione degli obblighi
dell'assicuratore. La diffida non deve comunque essere obbligatoriamente
inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che prevede la legge è valido
anche se non è stato spedito con un invio raccomandato, a condizione tuttavia
che la sua notifica possa essere provata. Nel caso di comunicazioni che
sospendono gli obblighi propri dell'assicuratore, l'onere della prova
dell'invio spetta infatti a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV n. 29, in: CARRON,
La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).
Come indicato in
precedenza, la messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio –
e non dalla notifica - della diffida trascorre infruttuoso il termine legale di
quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore non procede
a versare all'assicuratore il premio scaduto. La diffida è un atto che va
comunque notificato all'assicurato, il quale deve essere messo in condizione di
sapere quando scade il termine di grazia di quattordici giorni per effettuare
il pagamento dei premi scaduti.
7. Nel
caso in esame, il 15 aprile 2003 (doc. 30) l’assicuratore ha notificato all'attore una diffida per il premio mensile di
marzo 2003 ancora non pagato, con cui lo metteva al corrente sulla data di
scadenza (30 aprile 2003) entro cui validamente eseguire il pagamento
dell'importo di Fr. 325,75.
Sotto questo aspetto,
dunque, il comportamento della convenuta non è censurabile, avendo essa
diffidato per iscritto il debitore ad effettuare il pagamento del dovuto entro
il termine di grazia di quattordici giorni (prolungato a 15 giorni) previsto
dall'art. 20 cpv. 1 LCA.
La predetta diffida, inoltre,
come d'altronde le altre che
hanno fatto seguito mensilmente (docc. 20-30), avverte pure lo stipulante della
polizza assicurativa di tutte le conseguenze legali derivanti dal
mancato pagamento nel termine di grazia dei premi LCA ancora scoperti (mora
dello stipulante), così come previsto dalla LCA (DTF 128 III 190 consid. 2f). D'un canto, infatti, essa invita l'attore ad effettuare il pagamento entro il
termine legale di quattordici giorni al fine d'evitare di procedere con l'incasso del premio per via esecutiva. D'altro canto, la convenuta avverte la persona morosa che, in caso di
inadempienza entro il termine legale, gli obblighi dell’assicuratore saranno
sospesi sino al pagamento del debito e che, all’occorrenza, il contratto
assicurativo potrà essere rescisso.
La diffida contempla
quindi entrambe le conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1 LCA): la
sospensione della copertura assicurativa e quindi anche degli obblighi
dell’assicuratore nei confronti della parte contraente a partire dalla scadenza
del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA) ed il diritto dello stesso assicuratore
di recedere dal contratto assicurativo in essere.
Le diffide in esame
devono essere di conseguenza considerate conformi ai dettami di legge (artt. 20
e 21 LCA) e quindi possono regolarmente produrre gli effetti giuridici previsti
per ciò che concerne la copertura assicurativa nei confronti dell'attore. V'è
stata dunque una valida messa in mora dello stipulante della polizza da parte
della convenuta.
8. Come
visto, la prima diffida è del 15 aprile 2003 ed il termine legale per pagare i
premi dovuti è scaduto il 30 aprile seguente. Pertanto, poiché entro i due mesi
di tempo previsti dall'art. 21
cpv. 1 LCA, ossia entro il 30 giugno, l'assicuratore non ha intentato una
procedura esecutiva, automaticamente è sorta la presunzione che egli volesse
recedere dal contratto e quindi che rinunciasse al pagamento del premio
arretrato. Questa volontà è stata poi concretizzata il 20 novembre 2003, con la notifica all'attore che il contratto assicurativo veniva rescisso con effetto al
31 dicembre 2003.
Già con questa prima
diffida, dunque, è scattato il diritto dell'assicuratore di rescindere il contratto in essere.
Anche le altre diffide
che ogni mese sono state notificate all'attore avrebbero comunque autorizzato l'assicuratore a comportarsi così una volta trascorsi i due mesi di
tempo previsti dall'art. 21 cpv.
1 LCA.
Va tuttavia rilevato
che la fattura n. __________ del 26 maggio 2003 per i premi di settembre 2003,
scaduta il 31 agosto 2003, non è stata anch'essa saldata dall'attore.
Di conseguenza, il 15 settembre 2003 (doc. 24) la
convenuta ha richiamato l'assicurato a far fronte al suo obbligo di
corrispondere i premi. Non ottenendo quanto richiesto, il 16 ottobre 2003 (doc.
24) la Cassa malati ha diffidato l'assicurato a pagare i premi di settembre entro
il 31 ottobre. Rimasta nuovamente senza riscontro, il
21 novembre 2003 (doc. 2), ovvero nel termine di due
mesi previsto dall'art. 21 cpv. 1 LCA, CV 1 ha escusso
il debitore mediante il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'UEF di __________, al quale il 29 novembre
2003 il debitore non si è opposto.
Ora, tanto la stesura (21
novembre 2003) quanto la notifica (29 novembre 2003) di questo precetto esecutivo sono posteriori
alla decisione della convenuta di recedere dal contratto assicurativo (20
novembre 2003). Ciò significa che la procedura esecutiva relativa ai premi di
settembre 2003 è resa inefficace dalla decisione di rescindere il contratto a
dipendenza delle diverse more sorte già dal mese d'aprile 2003 in poi. Pertanto, la comunicazione del 20 novembre 2003 con
cui la convenuta ha rescisso il contratto d'assicurazione complementare ha comportato per il creditore stesso la
perdita automatica di ogni diritto a ricevere i premi arretrati ed a
rivendicare le prestazioni precedentemente fornite (art. 21 cpv. 1 LCA). In tal
senso, il citato PE non poteva essere fatto spiccare in quel momento e, come
tale, non ha quindi avuto alcuna influenza sulle conseguenze della mora già in
essere.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, ne deriva pertanto che gli obblighi di CV 1 sono
stati validamente sospesi e che con la comunicazione del 20 novembre 2003 le
tre coperture complementari __________, __________ e __________ in essere dal
1° gennaio 2003 sono regolarmente state rescisse dall'assicuratore per il 31 dicembre 2003 (cfr. consid. 2). Ciò comporta
che da quel momento l'assicuratore non era più vincolato all'attore a dipendenza delle tre predette coperture
complementari entrate in vigore il 1° gennaio 2003. Ne discende che la
petizione va respinta.
9. L'art.
43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa
che
" Nelle cause civili per altri diritti di carattere
pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le
conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione
cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".
Nel caso di specie, il
valore litigioso è rappresentato dall'importo massimo complessivo che l'attore è chiamato a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2007
- ossia per la durata minima di cinque anni del contratto prevista dall'art. 13 cpv. 1 CGC. Sono fatti salvi, prima
di allora, un eventuale sinistro o un eventuale aumento dei premi LCA che
permetterebbero allo stipulante di rescindere anticipatamente il contratto
assicurativo in essere (art. 13 cpv. 2 CGC rispettivamente art. 29 CGC).
Ritenuto come per il
2003 l'attore ha pagato un
premio mensile di Fr. 51,10 (Fr. 21,10 + Fr. 25.- + Fr. 5.-), il limite massimo
dei premi LCA che egli dovrebbe ancora versare a CV 1 per gli anni 2003-2007 è chiaramente
inferiore ai succitati Fr. 8'000.-.
Gli estremi per interporre un eventuale ricorso per riforma al Tribunale
Federale di Losanna non sono quindi dati.
10. Si
osserva ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14
agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto
privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private
non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.
Alla luce della citata
Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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