Lexipedia

Decisione

36.2005.10

Sospensione degli obblighi dell'assicuratore e rescissione del contratto.

14 novembre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i premi arretrati ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è

dunque una finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero

dei premi arretrati (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBÖHLER, op.

cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non

ha intenzione di recedere dal contratto può pretendere dal debitore che

quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere

dall'assicurato l'esecuzione del contratto e quindi il pagamento del premio

ormai scaduto. Onde evitare che si crei una situazione di presunzione di

rinuncia all'adempimento contrattuale (art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può

introdurre al competente ufficio una procedura esecutiva atta a recuperare il

premio arretrato. Il creditore deve agire nel periodo di due mesi che ha fatto

seguito alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo

l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione

di rinuncia a recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in:

CARRON, op. cit., n. 189 pag. 65).

Se l'assicuratore,

trascorso il termine legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di

ottenere il pagamento del premio - e quindi di non rinunciare al contratto – e

concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del

premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3

LCA (STF in RUA V n. 124, in: CARRÉ, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA).

Nell'eventualità in

cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore

abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e

gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi

ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi

dell'assicuratore rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è

stato interamente pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica

effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono

stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op. cit., n. 196 pag. 67).

Gli obblighi

dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia

accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit.,

pag. 202).

Come indicato in

precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima che

il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla

sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione

della copertura anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio

scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della

copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la

scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la

garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II

204, STF in RUA XIV n. 32, in: CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto

d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo

delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art.

21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere

unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da

parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

5. Nel

caso sottoposto a giudizio l’attore rileva che l'assicuratore ha tardato ad

inviargli la disdetta soltanto il 20 novembre 2003, poiché l'art. 13 cpv. 1 CGC prevede il 30 giugno

quale termine massimo per dare la disdetta. Inoltre la disdetta del contratto

deve essere notificata tramite scritto raccomandato (art. 13 cpv. 4 CGC) e non

per invio semplice. Quindi la Cassa non sarebbe legittimata a rescindere il

contratto assicurativo per il 31 dicembre 2003. In altre parole, l'attore

chiede che le tre coperture complementari scelte per il 2003 continuino ad

esplicare i loro effetti anche nel 2004.

L’assicuratore, a

causa della contestata rescissione del contratto assicurativo, non intende

invece far rinascere il contratto dal mese di gennaio 2004, ma solo dal 1° aprile

2004, quando l'interessato ha

espressamente chiesto di procedere in tal senso.

6. Questo

Tribunale osserva in primo luogo che il contenuto delle diffide notificate all'attore rispetta le esigenze formali

previste dalla legge e chiarite dalla recente giurisprudenza federale (DTF 128

III 186), per cui l’assicuratore poteva legittimamente sospendere il contratto

in oggetto.

Con sentenza del 25

aprile 2002, pubblicata in DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti

ritenuto che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui

l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio

scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo

la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del

termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di

recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo

l'art. 21 cpv. 1 LCA.

L'esigenza di una

diffida scritta che ricordi al debitore quali siano le conseguenze del ritardo

nel pagamento del premio scaduto nel termine di quattordici giorni è data

principalmente per proteggere l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato

unicamente che, qualora il premio scaduto non fosse pagato nel termine legale,

gli obblighi dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe

di certo immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore

su questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia pure

il diritto di recedere dal contratto.

Solo una diffida

effettuata correttamente, in conformità all'art. 20 LCA, può provocare la

valida messa in mora del debitore del premio e la sospensione degli obblighi

dell'assicuratore. La diffida non deve comunque essere obbligatoriamente

inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che prevede la legge è valido

anche se non è stato spedito con un invio raccomandato, a condizione tuttavia

che la sua notifica possa essere provata. Nel caso di comunicazioni che

sospendono gli obblighi propri dell'assicuratore, l'onere della prova

dell'invio spetta infatti a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV n. 29, in: CARRON,

La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63).

Come indicato in

precedenza, la messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio –

e non dalla notifica - della diffida trascorre infruttuoso il termine legale di

quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore non procede

a versare all'assicuratore il premio scaduto. La diffida è un atto che va

comunque notificato all'assicurato, il quale deve essere messo in condizione di

sapere quando scade il termine di grazia di quattordici giorni per effettuare

il pagamento dei premi scaduti.

7. Nel

caso in esame, il 15 aprile 2003 (doc. 30) l’assicuratore ha notificato all'attore una diffida per il premio mensile di

marzo 2003 ancora non pagato, con cui lo metteva al corrente sulla data di

scadenza (30 aprile 2003) entro cui validamente eseguire il pagamento

dell'importo di Fr. 325,75.

Sotto questo aspetto,

dunque, il comportamento della convenuta non è censurabile, avendo essa

diffidato per iscritto il debitore ad effettuare il pagamento del dovuto entro

il termine di grazia di quattordici giorni (prolungato a 15 giorni) previsto

dall'art. 20 cpv. 1 LCA.

La predetta diffida, inoltre,

come d'altronde le altre che

hanno fatto seguito mensilmente (docc. 20-30), avverte pure lo stipulante della

polizza assicurativa di tutte le conseguenze legali derivanti dal

mancato pagamento nel termine di grazia dei premi LCA ancora scoperti (mora

dello stipulante), così come previsto dalla LCA (DTF 128 III 190 consid. 2f). D'un canto, infatti, essa invita l'attore ad effettuare il pagamento entro il

termine legale di quattordici giorni al fine d'evitare di procedere con l'incasso del premio per via esecutiva. D'altro canto, la convenuta avverte la persona morosa che, in caso di

inadempienza entro il termine legale, gli obblighi dell’assicuratore saranno

sospesi sino al pagamento del debito e che, all’occorrenza, il contratto

assicurativo potrà essere rescisso.

La diffida contempla

quindi entrambe le conseguenze possibili della mora (art. 20 cpv. 1 LCA): la

sospensione della copertura assicurativa e quindi anche degli obblighi

dell’assicuratore nei confronti della parte contraente a partire dalla scadenza

del termine di grazia (art. 20 cpv. 3 LCA) ed il diritto dello stesso assicuratore

di recedere dal contratto assicurativo in essere.

Le diffide in esame

devono essere di conseguenza considerate conformi ai dettami di legge (artt. 20

e 21 LCA) e quindi possono regolarmente produrre gli effetti giuridici previsti

per ciò che concerne la copertura assicurativa nei confronti dell'attore. V'è

stata dunque una valida messa in mora dello stipulante della polizza da parte

della convenuta.

8. Come

visto, la prima diffida è del 15 aprile 2003 ed il termine legale per pagare i

premi dovuti è scaduto il 30 aprile seguente. Pertanto, poiché entro i due mesi

di tempo previsti dall'art. 21

cpv. 1 LCA, ossia entro il 30 giugno, l'assicuratore non ha intentato una

procedura esecutiva, automaticamente è sorta la presunzione che egli volesse

recedere dal contratto e quindi che rinunciasse al pagamento del premio

arretrato. Questa volontà è stata poi concretizzata il 20 novembre 2003, con la notifica all'attore che il contratto assicurativo veniva rescisso con effetto al

31 dicembre 2003.

Già con questa prima

diffida, dunque, è scattato il diritto dell'assicuratore di rescindere il contratto in essere.

Anche le altre diffide

che ogni mese sono state notificate all'attore avrebbero comunque autorizzato l'assicuratore a comportarsi così una volta trascorsi i due mesi di

tempo previsti dall'art. 21 cpv.

1 LCA.

Va tuttavia rilevato

che la fattura n. __________ del 26 maggio 2003 per i premi di settembre 2003,

scaduta il 31 agosto 2003, non è stata anch'essa saldata dall'attore.

Di conseguenza, il 15 settembre 2003 (doc. 24) la

convenuta ha richiamato l'assicurato a far fronte al suo obbligo di

corrispondere i premi. Non ottenendo quanto richiesto, il 16 ottobre 2003 (doc.

24) la Cassa malati ha diffidato l'assicurato a pagare i premi di settembre entro

il 31 ottobre. Rimasta nuovamente senza riscontro, il

21 novembre 2003 (doc. 2), ovvero nel termine di due

mesi previsto dall'art. 21 cpv. 1 LCA, CV 1 ha escusso

il debitore mediante il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'UEF di __________, al quale il 29 novembre

2003 il debitore non si è opposto.

Ora, tanto la stesura (21

novembre 2003) quanto la notifica (29 novembre 2003) di questo precetto esecutivo sono posteriori

alla decisione della convenuta di recedere dal contratto assicurativo (20

novembre 2003). Ciò significa che la procedura esecutiva relativa ai premi di

settembre 2003 è resa inefficace dalla decisione di rescindere il contratto a

dipendenza delle diverse more sorte già dal mese d'aprile 2003 in poi. Pertanto, la comunicazione del 20 novembre 2003 con

cui la convenuta ha rescisso il contratto d'assicurazione complementare ha comportato per il creditore stesso la

perdita automatica di ogni diritto a ricevere i premi arretrati ed a

rivendicare le prestazioni precedentemente fornite (art. 21 cpv. 1 LCA). In tal

senso, il citato PE non poteva essere fatto spiccare in quel momento e, come

tale, non ha quindi avuto alcuna influenza sulle conseguenze della mora già in

essere.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, ne deriva pertanto che gli obblighi di CV 1 sono

stati validamente sospesi e che con la comunicazione del 20 novembre 2003 le

tre coperture complementari __________, __________ e __________ in essere dal

1° gennaio 2003 sono regolarmente state rescisse dall'assicuratore per il 31 dicembre 2003 (cfr. consid. 2). Ciò comporta

che da quel momento l'assicuratore non era più vincolato all'attore a dipendenza delle tre predette coperture

complementari entrate in vigore il 1° gennaio 2003. Ne discende che la

petizione va respinta.

9. L'art.

43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG

contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro

giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in

ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per

riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo

al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa

che

" Nelle cause civili per altri diritti di carattere

pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le

conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione

cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".

Nel caso di specie, il

valore litigioso è rappresentato dall'importo massimo complessivo che l'attore è chiamato a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2007

- ossia per la durata minima di cinque anni del contratto prevista dall'art. 13 cpv. 1 CGC. Sono fatti salvi, prima

di allora, un eventuale sinistro o un eventuale aumento dei premi LCA che

permetterebbero allo stipulante di rescindere anticipatamente il contratto

assicurativo in essere (art. 13 cpv. 2 CGC rispettivamente art. 29 CGC).

Ritenuto come per il

2003 l'attore ha pagato un

premio mensile di Fr. 51,10 (Fr. 21,10 + Fr. 25.- + Fr. 5.-), il limite massimo

dei premi LCA che egli dovrebbe ancora versare a CV 1 per gli anni 2003-2007 è chiaramente

inferiore ai succitati Fr. 8'000.-.

Gli estremi per interporre un eventuale ricorso per riforma al Tribunale

Federale di Losanna non sono quindi dati.

10. Si

osserva ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze

civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione.

Con lettera del 14

agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto

privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private

non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce della citata

Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster