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Decisione

36.2005.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i passi necessari per contestare quanto deciso dalla cassa.

In queste

condizioni, in mancanza di pagamento dei premi da parte dell’assicurato, la

sospensione è avvenuta correttamente.

La

circostanza che l’interessato era già ammalato quando era ancora affiliato

tramite l’assicurazione collettiva è ininfluente, nella misura in cui decisivo

è il fatto che non avendo pagato i premi, l’assicuratore poteva, dopo averlo

sollecitato, sospendere ogni prestazione. Certo, nella decisione su opposizione

figura che “per malattie, infortuni e conseguenze avvenuti durante il blocco

delle prestazioni, non è possibile fare valere il diritto alle prestazioni,

nemmeno in caso di pagamento successivo dei premi in sospeso”, tuttavia

precedentemente la cassa, con riferimento all’art. 12.6 CGA aveva affermato che

“la resistente è autorizzata ad applicare il blocco delle prestazioni se il

pagamento non avviene entro il termine ulteriore concesso di due settimane”.

Questa motivazione, autonoma rispetto alla prima, è sufficiente per permettere

alla cassa di cessare il versamento delle prestazioni.

Tuttavia,

la sospensione del versamento delle indennità giornaliere, diversamente da

quanto sostiene la convenuta, può avvenire unicamente con effetto dal 1.2.2004,

come da decisione del 25 gennaio 2004 (doc. 21). Infatti non risulta dagli atti,

e la Cassa nemmeno se ne prevale, che sia stata messa in atto una procedura di

sospensione delle prestazioni anche per il mese di gennaio 2004.

L’assicuratore

ha versato un importo di fr. 15'939 dall’11 giugno 2003 al 31 dicembre 2003 a

titolo di indennità giornaliere (doc. 19).

Il mese

di gennaio 2004 risulta invece scoperto (cfr. anche ricorso, doc. I pag. 3 in

fine).

In questo

senso il ricorso va parzialmente accolto e la Cassa condannata al pagamento delle

indennità giornaliere per il mese di gennaio 2004.

2.5. Infine, la

richiesta di sentire quali testi i dr. __________ e __________, nonché il

richiamo della cartella clinica presso il __________ (doc. XI), va respinta.

Infatti

l’insorgente chiede l’assunzioni di queste prove per confermare la presenza

della malattia già prima della cessazione del pagamento dei premi.

Come

visto questa circostanza è irrilevante nella misura in cui il versamento delle

indennità giornaliere può essere sospeso già solo per il motivo che

l’interessato non ha proceduto con il versamento dei premi da lui dovuti.

Anche l’audizione

del curatore, in seguito alle domande poste da questo TCA al legale

dell’insorgente e delle motivazioni che hanno indotto questo Tribunale a

respingere l’impugnativa, risulta superflua. Infatti le prime due decisioni

sono state intimate correttamente e le altre, pur intimate direttamente

all’assicurato, sono state impugnate nei termini di legge dal curatore.

Va qui

ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria

da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.;

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove.

2.6. L’interessato

chiede l’assistenza giudiziaria.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAMal dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002

nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U

94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre

2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV,

Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del

23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa

D.V.).

Inoltre

va rilevato che secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

La legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal

30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3

prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza

giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di

provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è

concessa se:

a) la procedura per la persona richiedente non presenta

probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe

alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

Considerandi

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona

richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un

patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa

non presenta difficoltà particolari."

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.7

Secondo la

Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile

per una persona sola è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un

supplemento del 15-25% conformemente alla recente giurisprudenza del TFA.

In

concreto dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che

l’interessato, nato nel __________, divorziato, di formazione operaio generico

ed attualmente disoccupato, beneficia dell’assicurazione contro la

disoccupazione, dalla quale percepisce un’indennità mensile di fr. 1'574 netti

(doc. 1) e riceve fr. 235 dall’assistenza (doc. H). Non dispone di sostanza, è

oggetto di esecuzioni per un importo di poco superiore ai fr. 9'000, possiede

attestati di carenza beni per un ammontare di fr. 33'352.80 ed ha subito

pignoramenti infruttuosi.

L’interessato

deve far fronte ad un importo mensile di fr. 750 di spese di locazione

(comprese le spese), di fr. 78 mensili (dopo la deduzione del sussidio) per la

Cassa malati, di fr. 800 mensili di alimenti, oltre a fr. 141 mensili derivanti

dal pagamento di una multa, di fr. 109.20 all’anno per la RC privata (anche se per

questo importo i dati sono del 2002), nonché di un debito di fr. 42'418.45.

Per cui,

sulla base di quanto sopra esposto, il fabbisogno del richiedente ammonta a fr.

1'769 (750 + 78 + 800 + 141 e senza prendere in considerazione la RC), cui va

aggiunto l’importo di fr. 1'100 che comprende le spese di sostentamento,

abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali

elettricità, illuminazione, gas (cfr. tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001), per un

importo complessivo di fr. 2’869.

Il

reddito mensile è di fr. 1'809 (fr. 1'574 di assicurazione contro la

disoccupazione e fr. 235 di assistenza giudiziaria).

Con un

reddito di fr. 1'809 il ricorrente deve far fronte a fr. 2'869 cui va aggiunto il

supplemento minimo del 15% al minimo esecutivo di fr. 1'100, ossia fr. 165,

conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004

nella causa F., U 102/04. Ciò fa aumentare ancora maggiormente il fabbisogno

dell’interessato (fr. 3'034).

Nella

STFA appena citata il TFA non ha considerato indigente una famiglia composta di

due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento

del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +

fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)."

Nell’evenienza

concreta, invece, considerato che l’insorgente non può far fronte al proprio

fabbisogno, la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria

è adempiuta.

Va poi

considerato che il ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l'avv. RA 2, appare

senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole, tant’è che il TFA ha dovuto emanare

una decisione di principio nella composizione di 5 giudici per stabilire se

nell’ambito dell’assicurazione contro le malattie la compensazione dei premi

dovuti con le prestazioni dell’assicuratore è possibile (STFA del 22 luglio

2005, K 114/03, ricevuta dal TCA il 12 agosto 2005, ricorso dell’8 agosto 2005).

Il TCA

ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

CO 1 è

condannata a versare a RI 1 indennità giornaliere anche per il mese di gennaio

2004.

2.- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 2.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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