36.2005.102
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
17 gennaio 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2005.102
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TCA
Titolo:
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.102
cs
Lugano
17 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, nel corso del 2005, la concessione del sussidio per il pagamento
del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno
2004.
B. La
richiesta è stata respinta con decisione del 7 giugno 2005. Il reclamo non ha
avuto miglior sorte siccome anch’esso respinto con decisione del 15 luglio
2005.
C. Con
ricorso del 9 agosto 2005, completato su ingiunzione del Giudice delegato in
data 24 agosto 2005, RI 1 ha contestato la predetta decisione indicando di
essere ritornata in Svizzera il 1. gennaio 2004 e di essersi subito informata
circa le possibilità di ottenere il sussidio, “mi fu risposto di attendere fino
alla tassazione successiva poiché non in possesso di alcun documento (la
tassazione precedente era nettamente diversa, inoltre mi fu detto che avrei
potuto richiedere retroattivamente il sussidio per i motivi sopra citati).”
(doc. III)
D. Con
osservazioni 6 settembre 2005 l’amministrazione propone di respingere il
ricorso (doc. V).
E. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.
in
diritto
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile
in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo
datato 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del
sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del
sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle
famiglie.
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito
nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, poiché l’insorgente è rientrata in Svizzera
nel 2004, prendendo domicilio a __________ sia in virtù dell’art. 45 cpv. 1 lett.
c Reg. LCAMal che dell’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal l’interessata avrebbe
dovuto inoltrare la richiesta nel corso del 2004.
Come evidenziato in sede di risposta, la tassazione 2003 emessa il
22 giugno 2005 non è rilevante nel caso di specie, poiché l’insorgente si è
domiciliata in Svizzera dal 1.1.2004. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto
inoltrare la richiesta di concessione del sussidio nel corso del 2004 e semmai,
in caso di decisione negativa, chiederne la revisione una volta in possesso della
tassazione 2004 in virtù dell’art. 48 Reg. LCAMal.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.In concreto l’insorgente fa valere di
essersi informata, nel gennaio 2004, appena giunta in Svizzera, della
possibilità di ottenere il sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione malattie. L’autorità competente le avrebbe risposto di
attendere la “successiva” tassazione, in assenza di documentazione
disponibile (doc. III).
Il 27 ottobre 2005 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler
precisare quando è avvenuta la telefonata descritta nel proprio ricorso, i
contenuti precisi della stessa e il nome del funzionario o della funzionaria
con il/la quale ha parlato (doc. XIII).
Con
risposta del 21 novembre 2005 la ricorrente ha affermato di aver telefonato “al
Dipartimento della Sanità, a Bellinzona, Ufficio Assicurazione malattia nel
mese di gennaio 2004 (in seguito al mio rientro in Svizzera). Ciò malgrado, e
non prevedendo che in un secondo tempo mi sarei ritrovata in questa situazione,
in buona fede mi fidai e non ho annotai (sic) il nome della persona incaricata
che rispose al telefono, tantomeno la data esatta della telefonata.” (doc.
XVI)
Interpellato
dal TCA (doc. XVII), l’IAS, dopo aver rilevato un’incongruenza nelle risposte
dell’insorgente che dapprima sembrava aver indicato di aver telefonato presso
il Comune e poi, in un secondo tempo ha affermato di essersi rivolta al
Cantone, ha innanzitutto osservato che “la controparte non è stata in grado
di fornire elementi probatori di alcun tipo.” L’IAS afferma inoltre che “nel
corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio
dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti
all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire
informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a
rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di
sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione
delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle
telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti
verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è
possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio
Considerandi
Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio
non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è
possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della
funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione
ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente,
i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i
richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo
ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati
assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle
entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali
documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed
eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la
propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a
dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci
copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone
(istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato
che “non esistono direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha affermato che “in
effetti scrissi che telefonai in Comune per avere informazioni e mi rivolsi
anche all’Ufficio Competente presso il DSS, come già precedentemente affermato.”
e di aver chiesto all’IAS, in data 20 aprile 2005, un colloquio senza mai aver
avuto risposta.
9.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’
assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie
in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause
amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –
analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio
inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso
Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis
1994.
pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del
giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI
in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano
1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:
DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.
ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In
senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
In
concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della telefonata
che afferma aver avuto nel corso del gennaio 2004, né del contenuto della
medesima, sia a livello comunale che a livello cantonale.
L’insorgente
non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe
parlato.
In
queste condizioni il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2004 non
può essere giustificato. A ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta
in quanto tardiva.
10.
La
ricorrente nelle osservazioni del 10 gennaio 2006 rileva di aver chiesto, in
data 20 aprile 2005, un colloquio, ma di non essere mai stata convocata.
Il
TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha recentemente stabilito
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.
; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125.
I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra
2003.
Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42
ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens
nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich
kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1
hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde.“
Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti
oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel
caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le
sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del
diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove
l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni.
11.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2004, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa
va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
Alla luce della LPAmm, che
– contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si imporrebbe
il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in
questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio
2005.
nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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