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Decisione

36.2005.102

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

17 gennaio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, poiché l’insorgente è rientrata in Svizzera

nel 2004, prendendo domicilio a __________ sia in virtù dell’art. 45 cpv. 1 lett.

c Reg. LCAMal che dell’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal l’interessata avrebbe

dovuto inoltrare la richiesta nel corso del 2004.

Come evidenziato in sede di risposta, la tassazione 2003 emessa il

22 giugno 2005 non è rilevante nel caso di specie, poiché l’insorgente si è

domiciliata in Svizzera dal 1.1.2004. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto

inoltrare la richiesta di concessione del sussidio nel corso del 2004 e semmai,

in caso di decisione negativa, chiederne la revisione una volta in possesso della

tassazione 2004 in virtù dell’art. 48 Reg. LCAMal.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.In concreto l’insorgente fa valere di

essersi informata, nel gennaio 2004, appena giunta in Svizzera, della

possibilità di ottenere il sussidio per il pagamento dei premi

dell’assicurazione malattie. L’autorità competente le avrebbe risposto di

attendere la “successiva” tassazione, in assenza di documentazione

disponibile (doc. III).

Il 27 ottobre 2005 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler

precisare quando è avvenuta la telefonata descritta nel proprio ricorso, i

contenuti precisi della stessa e il nome del funzionario o della funzionaria

con il/la quale ha parlato (doc. XIII).

Con

risposta del 21 novembre 2005 la ricorrente ha affermato di aver telefonato “al

Dipartimento della Sanità, a Bellinzona, Ufficio Assicurazione malattia nel

mese di gennaio 2004 (in seguito al mio rientro in Svizzera). Ciò malgrado, e

non prevedendo che in un secondo tempo mi sarei ritrovata in questa situazione,

in buona fede mi fidai e non ho annotai (sic) il nome della persona incaricata

che rispose al telefono, tantomeno la data esatta della telefonata.” (doc.

XVI)

Interpellato

dal TCA (doc. XVII), l’IAS, dopo aver rilevato un’incongruenza nelle risposte

dell’insorgente che dapprima sembrava aver indicato di aver telefonato presso

il Comune e poi, in un secondo tempo ha affermato di essersi rivolta al

Cantone, ha innanzitutto osservato che “la controparte non è stata in grado

di fornire elementi probatori di alcun tipo.” L’IAS afferma inoltre che “nel

corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio

dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti

all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire

informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a

rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di

sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione

delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle

telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti

verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è

possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio

Considerandi

Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio

non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è

possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della

funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione

ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente,

i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i

richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo

ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati

assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle

entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali

documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed

eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la

propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a

dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci

copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone

(istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato

che “non esistono direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha affermato che “in

effetti scrissi che telefonai in Comune per avere informazioni e mi rivolsi

anche all’Ufficio Competente presso il DSS, come già precedentemente affermato.”

e di aver chiesto all’IAS, in data 20 aprile 2005, un colloquio senza mai aver

avuto risposta.

9.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’

assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie

in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause

amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –

analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio

inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso

Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis

1994.

pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del

giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI

in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano

1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:

DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.

ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

In

concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della telefonata

che afferma aver avuto nel corso del gennaio 2004, né del contenuto della

medesima, sia a livello comunale che a livello cantonale.

L’insorgente

non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe

parlato.

In

queste condizioni il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2004 non

può essere giustificato. A ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta

in quanto tardiva.

10.

La

ricorrente nelle osservazioni del 10 gennaio 2006 rileva di aver chiesto, in

data 20 aprile 2005, un colloquio, ma di non essere mai stata convocata.

Il

TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha recentemente stabilito

che :

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV

räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den

Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.

2.

; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE

125.

I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei

denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra

2003.

Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42

ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich

kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend

Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1

hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom

Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,

sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem

sie nicht mündlich angehört wurde.“

Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti

oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel

caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le

sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove

l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni.

11.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2004, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Alla luce della LPAmm, che

– contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si imporrebbe

il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in

questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio

2005.

nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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