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Decisione

36.2005.105

Richiesta di un sussidio per il pagamaneto dei premi dell'assicurazione contro le malattie. Tassazione determinante. Calcolo autonomo del reddito determinante.

19 settembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel __________, celibe, ha chiesto all'Ufficio assicurazione malattia

(di seguito: UAM), la concessione del sussidio per fronteggiare i premi LAMal

obbligatori per l'anno 2005 e per il 2004.

Le

istanze sono state respinte dall’UAM, che, con decisioni su reclamo dell’8 e

dell'11 luglio 2005, ha confermato il rifiuto siccome i parametri evinti dalla

tassazione intermedia 2001-2002 non permettono l’erogazione dell’aiuto statale

a causa di un reddito determinante di fr. 25'000 (doc. A).

B. Con

ricorso del 10 agosto 2005 RI 1 ripropone le sue censure evidenziando come le

decisioni di tassazione 2003 e 2004 prevedano un reddito imponibile inferiore

al limite per ottenere il sussidio (doc. I).

in

diritto

In

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

Considerandi

2.

Per

l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a

carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni

minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Sia

per quanto attiene al 2004 che per il 2005 l’esecutivo cantonale, verosimilmente

alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge Tributaria che ha

aumentato gli sgravi possibili ha mantenuto i parametri fissati per l'anno

precedente ossia il riferimento alla tassazione del reddito determinante

l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed

il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre

2004.

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005 e DE

12.

novembre 2003 per il 2004).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati)

l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da

solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti

casi":

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di

alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di

pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o

perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

4.

L’insorgente

si lamenta in particolare del fatto di non aver avuto abbastanza esperienza nel

compilare la tassazione intermedia 2001-2002 e pertanto, contrariamente alle

tassazioni 2003 e 2004, “non ho potuto beneficiare a pieno di tutte le

deduzioni ammesse dalla legge.” (doc. I). Il ricorrente rileva che con il

medesimo reddito di fr. 3'000 mensili nel 2003 l’autorità fiscale lo ha imposto

sulla base di fr. 15'900 e nel 2004 sulla base di fr. 18'300 a fronte di fr.

24'897 della tassazione intermedia 2001-2002, egli conclude affermando che “il

calcolo del reddito lordo per l’anno 2002 si basa in effetti sul mio reddito

effettivamente conseguito di Fr. 11'875.- e rapportato a 12 mesi che ne deriva

un reddito di Fr. 40'330.- che non ho mai percepito, neanche negli anni

successivi.” (doc. I)

Come

visto, nel caso di specie la tassazione determinata dal Consiglio di Stato,

ossia quella 2001-2002 prevede un reddito imponibile che supera i limiti

fissati per la concessione del sussidio (fr. 24'897, cfr. doc. A11 dell’inc.

36.2005.104

qui richiamato). Rettamente l'UAM non ha invece fatto capo alle

tassazioni ordinarie per altri periodi (2003 e 2004), trattandosi di tassazioni

riferite a periodi fiscali diversi da quelli fissati dall'Esecutivo cantonale

sulla base dell'art. 49 LCAMal

L’assicurato

sostiene tuttavia di non aver effettuato tutte le deduzioni possibili.

La

lamentela non può essere recepita. Infatti, per costante giurisprudenza, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è

vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità.

L'autorità

di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi

sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC

1988.

pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4,

DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

In

concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede fiscale la

presunta dimenticanza di alcune deduzioni. Va tuttavia rilevato che da un esame

delle tassazioni 2001-2002, 2003 e 2004 (doc. A11 inc. 36.2004.104 e allegati

al doc. 1), emerge che l’unica vera grande differenza consiste nella deduzione,

avvenuta nel 2003 e nel 2004 dell’importo di fr. 6'077 versati al 3. pilastro e

dell’importo di fr. 2'000 per spese di perfezionamento (complessivamente fr.

8'077). Si tratta di deduzioni che se l’insorgente riteneva fossero possibili

anche in precedenza, avrebbe dovuto far valere subito ed eventualmente in sede

di reclamo all’autorità fiscale, come del resto ha fatto per quanto concerne la

tassazione 2003 (cfr. allegato al doc. 1: contributi al 3. pilastro: “dati

accertati IC : 0” ; “dati accertati su reclamo IC: 6’077”).

Inoltre,

per quanto concerne la tassazione intermedia 2001/2002 va ancora rilevato che

l’importo di fr. 40'330, pur non essendo stato percepito in quegli anni, è il

reddito conseguito nei 3 mesi e mezzo di attività lavorativa, rapportato su

dodici mesi. In effetti il reddito imponibile è determinato sulla base di 12

mesi e la cifra di fr. 24’897.- corrisponde quindi, a seguito delle deduzioni

dal reddito lordo, al reddito imponibile medio su base annua.

Come

già giudicato con STCA dell’8 gennaio 2004 nella causa Z. (inc. 36.2003.78-93),

il valore ritenuto dall'autorità fiscale è riportato su base annua ed è tale

dato che funge da elemento di verifica del superamento dei limiti fissati

dall'Esecutivo cantonale.

Il

fatto che egli sia stato astretto al pagamento delle imposte quale persona con

attività lucrativa per soli 3 mesi e mezzo (da metà settembre a fine anno) non

giustifica di ridurre il reddito imponibile ai soli 3 mesi e mezzo per

considerarlo come superato dai valori limite fissati dal Consiglio di Stato. I

valori fissati nelle norme vanno rapportati al dato fiscale riferito all'anno

intero.

5.

L'amministrazione

ha quindi verificato se sussistesse una importante diminuzione del reddito

lordo ai sensi del citato art. 67 lett. m Reg LCAMal. L'UAM ha ritenuto, per

l'anno 2004, un reddito di fr. 41'899 al netto degli oneri sociali (doc. 5,

corrispondente alla tassazione 2004 dove deve essere indicato il reddito

netto), superiore al reddito lordo della tassazione 2001/2002 (fr. 40'330; cfr.

anche ricorso: “”dal 15.09.2002 al 31.12.2003 il mio reddito lordo dal

lavoro è rimasto invariato e che, nonostante l’aumento avuto nel 2004 di fr.

300.

- mensili (…)”). Questi dati non sono stati contestati dall’insorgente.

In

concreto non sono date le condizioni di applicazione dell’art. 67 lett. m Reg.

LCAMal. Correttamente l’autorità cantonale ha fatto capo alla tassazione

intermedia 2001/2002, così come imposto dal Decreto del Consiglio di Stato.

Purtroppo gli importi ritenuti in sede fiscale non permettono all’insorgente di

beneficiare dei sussidi.

Ne

discende che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza

concessione di ripetibili.

La

presente decisione è definitiva.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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