36.2005.108
ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile
10 ottobre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.108
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TCA
Titolo:
ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile
IRRICEVIBILITÀ
art. 79 cpv. 1 LEF
art. 82 LEF
art. 83 LEF
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.108
cs
Lugano
10 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 16
agosto 2005 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che RI
1, cittadina svizzera nata nel __________, si è rivolta a questo TCA in data 16
agosto 2005 tramite uno scritto intitolato “Oggetto: Istanza d’accertamento,
a) d’inesistenza del debito art. 85 e segg. LEF, b) d’inesistenza dell’obbligo
sotto la cassa malattia svizzera fino 10/2004”, chiedendo “1)
L’accertamento che l’attore non deve l’importo oggetto del precetto esecutivo
fatto spiccare nei suoi confronti, 2) L’accertamento che la procedura esecutiva
è stata promossa indebitamente, per cui ne va accertata la nullità,
rispettivamente il suo annullamento, 3) L’ordine all’ufficiale delle esecuzioni
e fallimenti di cancellare quell’esecuzione, rispettivamente di non comunicarla
a terze persone, 4) L’accertamento della nullità di tutte le fatture nei confronti
dell’attore. 5) Protestate spese, tasse e indennità per a) e b).” ed
indicando quale convenuta la cassa malati CO 1 (doc. I),
con
scritto del 18 agosto 2005 il TCA ha chiesto all’interessata di trasmettere la
decisione su opposizione contro la quale ha inoltrato ricorso (doc. II),
l’assicurata
ha prodotto una lettera del 5 luglio 2004 tramite la quale l’__________ l’ha
invitata a trasmettere entro 20 giorni un documento comprovante l’avvenuta
iscrizione presso un assicuratore autorizzato dall’Ufficio federale della
sanità pubblica ad esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie (doc.
B2), nonché uno scritto del 3 agosto 2004 dell’__________ tramite il quale veniva
invitata ad affiliarsi presso una Cassa malati con sede in Svizzera (doc. B3),
con
risposta del 2 settembre 2005 CO 1 propone la reiezione del “ricorso”
(doc. VI),
il
TCA ha richiamato dall’__________ l’incarto dell’assicurata, dal quale emerge
che il 24 agosto 2004 l’__________ ha notificato una decisione ad RI 1 tramite
la quale ha decretato la sua iscrizione d’ufficio presso la CO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° agosto 2004,
indicando la possibilità di inoltrare reclamo entro 30 giorni,
la
decisione, notificata tramite raccomandata, non è stata ritirata
dall’assicurata (doc. 7),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
la
decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 non può essere oggetto del
presente ricorso poiché cresciuta incontestata in giudicato,
infatti
un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario
l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un
invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di
ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di
questo periodo.
Questa
finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF
117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139
consid. 1, pag. 142-144),
in
concreto l’interessata aveva ricevuto lo scritto del 5 luglio 2004 dell’__________
che la invitava ad affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto entro 20
giorni (cfr. doc. V),
essa
doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione. Del resto, con scritto
del 26 luglio 2004 (doc. V), l’assicurata aveva chiesto __________ ulteriori
informazioni,
Considerandi
la
decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 essendo stata regolarmente
notificata all’interessata, un eventuale ricorso al TCA è da considerarsi
tardivo,
va
pertanto esaminato se CO 1 ha emanato una decisione,
per
l'art. 56 LPGA infatti le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
l’art.
52.
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,
nel
caso di specie l’assicuratore non ha emanato alcuna decisione ma ha unicamente
fatto spiccare un precetto esecutivo,
per
l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il
creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione,
l'art.
82.
cpv. 1 LEF prevede che se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Per
il cpv. 2 il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi
immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito,
per
l’art. 83 cpv. 2 LEF l’escusso, entro venti giorni dal rigetto
dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell’esecuzione,
l’art.
85.
LEF, cui accenna la ricorrente, prevede che se l’escusso prova per mezzo di
documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto
o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal
tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel
secondo la sospensione dell’esecuzione,
con
una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha
affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie
de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité
d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).
Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier,
si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des
assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance
maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2
luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs,
appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont
reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette. La lettre
même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction
civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative.
(…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la
loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur
qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé
le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite
ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés
administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite,
se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur
au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)."
Il 23
febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette
du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée
provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action
en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent
pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée
provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est
le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie,
dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure
n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision
formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait
reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir
directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la
procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision
rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif
de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le
droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant
sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne
morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires
en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision
lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force,
l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars
1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue
définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition
à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe
et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère
avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement
ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette
hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée
définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107
III 60).
c) Une voie couramment utilisée dans la pratique est celle de la poursuite
préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au
commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera
définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle
aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or
si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant
pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions, puisque le
tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art.
79.
LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite
(ATFA 1968 p. 19 consid. 1).”
(sottolineature del redattore)
nel
caso di specie la cassa non ha emanato alcuna decisione neppure quo ad un
eventuale rigetto provvisorio della decisione ciò che avrebbe permesso
all’interessata, conformemente all’art. 83 cpv. 2 LEF, l’inoltro di un’azione
di disconoscimento del debito (cfr. anche DTF 109 V 46),
in
concreto il ricorso, in mancanza di una decisione su opposizione impugnabile,
deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
il
“ricorso” va pertanto trattato come una richiesta di emanare una
decisione da parte della Cassa, alla quale gli atti vanno trasmessi affinché prenda
posizione, tramite una decisione formale, sulle richieste dell’insorgente. CO 1
dovrà inoltre coinvolgere anche l’assicuratore __________ presso il quale la
ricorrente si è pure assicurata,
copia
di questa sentenza va trasmessa anche all’__________, parte interessata,
indipendentemente
dall’esito della presente vertenza questo TCA invita la ricorrente a voler
chiarire la situazione in vista del 2006, nel senso di disdire il rapporto
assicurativo con una delle due casse presso la quale attualmente risulta
affiliata (CO 1 e __________) entro i termini previsti dall’art. 7 cpv. 2 LAMal.
In
particolare RI 1, per evitare disguidi anche per il prossimo anno, deve disdire
il contratto con una lettera che deve arrivare alla Cassa entro il 30
novembre 2005, con effetto al 31 dicembre 2005. Essa deve inoltre chiedere alla
Cassa presso la quale intende rimanere assicurata di comunicare al vecchio
assicuratore la continuazione senza interruzione della protezione assicurativa
entro il 31 dicembre 2005 (art. 7 cpv. 5 LAMal).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione di una decisione
formale.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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