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Decisione

36.2005.108

ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile

10 ottobre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.108

Data decisione, Autorità:

10.10.2005, TCA

Titolo:

ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile

IRRICEVIBILITÀ

art. 79 cpv. 1 LEF

art. 82 LEF

art. 83 LEF

art. 52 cpv. 1 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.108

cs

Lugano

10 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul “ricorso” del 16

agosto 2005 di

RI 1

contro

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto che RI

1, cittadina svizzera nata nel __________, si è rivolta a questo TCA in data 16

agosto 2005 tramite uno scritto intitolato “Oggetto: Istanza d’accertamento,

a) d’inesistenza del debito art. 85 e segg. LEF, b) d’inesistenza dell’obbligo

sotto la cassa malattia svizzera fino 10/2004”, chiedendo “1)

L’accertamento che l’attore non deve l’importo oggetto del precetto esecutivo

fatto spiccare nei suoi confronti, 2) L’accertamento che la procedura esecutiva

è stata promossa indebitamente, per cui ne va accertata la nullità,

rispettivamente il suo annullamento, 3) L’ordine all’ufficiale delle esecuzioni

e fallimenti di cancellare quell’esecuzione, rispettivamente di non comunicarla

a terze persone, 4) L’accertamento della nullità di tutte le fatture nei confronti

dell’attore. 5) Protestate spese, tasse e indennità per a) e b).” ed

indicando quale convenuta la cassa malati CO 1 (doc. I),

con

scritto del 18 agosto 2005 il TCA ha chiesto all’interessata di trasmettere la

decisione su opposizione contro la quale ha inoltrato ricorso (doc. II),

l’assicurata

ha prodotto una lettera del 5 luglio 2004 tramite la quale l’__________ l’ha

invitata a trasmettere entro 20 giorni un documento comprovante l’avvenuta

iscrizione presso un assicuratore autorizzato dall’Ufficio federale della

sanità pubblica ad esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie (doc.

B2), nonché uno scritto del 3 agosto 2004 dell’__________ tramite il quale veniva

invitata ad affiliarsi presso una Cassa malati con sede in Svizzera (doc. B3),

con

risposta del 2 settembre 2005 CO 1 propone la reiezione del “ricorso”

(doc. VI),

il

TCA ha richiamato dall’__________ l’incarto dell’assicurata, dal quale emerge

che il 24 agosto 2004 l’__________ ha notificato una decisione ad RI 1 tramite

la quale ha decretato la sua iscrizione d’ufficio presso la CO 1 per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° agosto 2004,

indicando la possibilità di inoltrare reclamo entro 30 giorni,

la

decisione, notificata tramite raccomandata, non è stata ritirata

dall’assicurata (doc. 7),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),

la

decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 non può essere oggetto del

presente ricorso poiché cresciuta incontestata in giudicato,

infatti

un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario

l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un

invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di

ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di

questo periodo.

Questa

finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che

un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve

fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,

comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA

del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF

117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139

consid. 1, pag. 142-144),

in

concreto l’interessata aveva ricevuto lo scritto del 5 luglio 2004 dell’__________

che la invitava ad affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto entro 20

giorni (cfr. doc. V),

essa

doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione. Del resto, con scritto

del 26 luglio 2004 (doc. V), l’assicurata aveva chiesto __________ ulteriori

informazioni,

Considerandi

la

decisione dell’__________ del 24 agosto 2004 essendo stata regolarmente

notificata all’interessata, un eventuale ricorso al TCA è da considerarsi

tardivo,

va

pertanto esaminato se CO 1 ha emanato una decisione,

per

l'art. 56 LPGA infatti le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso

può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

l’art.

52.

cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,

nel

caso di specie l’assicuratore non ha emanato alcuna decisione ma ha unicamente

fatto spiccare un precetto esecutivo,

per

l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il

creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura

ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione

dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che

tolga espressamente l'opposizione,

l'art.

82.

cpv. 1 LEF prevede che se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

Per

il cpv. 2 il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi

immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito,

per

l’art. 83 cpv. 2 LEF l’escusso, entro venti giorni dal rigetto

dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento

del debito al giudice del luogo dell’esecuzione,

l’art.

85.

LEF, cui accenna la ricorrente, prevede che se l’escusso prova per mezzo di

documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto

o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal

tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel

secondo la sospensione dell’esecuzione,

con

una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha

affermato:

" (….)

En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie

de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité

d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier,

si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des

assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance

maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)

Il 2

luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:

" (….)

Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs,

appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont

reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette. La lettre

même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction

civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative.

(…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la

loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur

qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé

le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite

ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés

administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite,

se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur

au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)."

Il 23

febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:

" (…)

a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette

du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée

provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action

en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent

pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée

provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est

le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie,

dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure

n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision

formelle de la caisse intimée.

b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du

Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait

reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir

directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la

procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision

rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif

de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le

droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant

sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne

morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires

en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision

lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force,

l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).

Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars

1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue

définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition

à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe

et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère

avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement

ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette

hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée

définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107

III 60).

c) Une voie couramment utilisée dans la pratique est celle de la poursuite

préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au

commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera

définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle

aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or

si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant

pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions, puisque le

tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art.

79.

LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite

(ATFA 1968 p. 19 consid. 1).”

(sottolineature del redattore)

nel

caso di specie la cassa non ha emanato alcuna decisione neppure quo ad un

eventuale rigetto provvisorio della decisione ciò che avrebbe permesso

all’interessata, conformemente all’art. 83 cpv. 2 LEF, l’inoltro di un’azione

di disconoscimento del debito (cfr. anche DTF 109 V 46),

in

concreto il ricorso, in mancanza di una decisione su opposizione impugnabile,

deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

il

“ricorso” va pertanto trattato come una richiesta di emanare una

decisione da parte della Cassa, alla quale gli atti vanno trasmessi affinché prenda

posizione, tramite una decisione formale, sulle richieste dell’insorgente. CO 1

dovrà inoltre coinvolgere anche l’assicuratore __________ presso il quale la

ricorrente si è pure assicurata,

copia

di questa sentenza va trasmessa anche all’__________, parte interessata,

indipendentemente

dall’esito della presente vertenza questo TCA invita la ricorrente a voler

chiarire la situazione in vista del 2006, nel senso di disdire il rapporto

assicurativo con una delle due casse presso la quale attualmente risulta

affiliata (CO 1 e __________) entro i termini previsti dall’art. 7 cpv. 2 LAMal.

In

particolare RI 1, per evitare disguidi anche per il prossimo anno, deve disdire

il contratto con una lettera che deve arrivare alla Cassa entro il 30

novembre 2005, con effetto al 31 dicembre 2005. Essa deve inoltre chiedere alla

Cassa presso la quale intende rimanere assicurata di comunicare al vecchio

assicuratore la continuazione senza interruzione della protezione assicurativa

entro il 31 dicembre 2005 (art. 7 cpv. 5 LAMal).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione di una decisione

formale.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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