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Decisione

36.2005.11

Assunzione dei costi da parte dell'assicurazione sociale contro le malattie di cure eseguite all'estero. Condizioni. Buona fede negata.

20 febbraio 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I medici infatti

non rappresentano l’assicuratore e neppure sono organi della Cassa. Un’errata

informazione da parte degli specialisti non può pertanto comportare, per la

convenuta, un obbligo prestativo, non essendo organi competenti o supposti

tali, a dare informazioni vincolanti circa l’assunzione delle spese di un

intervento effettuato all’estero, a maggior ragione in mancanza del presupposto

dell’urgenza (art. 36 cpv. 2 OAMal).

L’insorgente,

prima di recarsi all’estero, avrebbe dovuto chiedere all’assicuratore se lo

stesso trattamento proposto in __________ veniva effettuato in Svizzera (cfr.

anche STFA del 27 ottobre 2004 (K 91/03): “ (…) senza prima accertare che la

Cassa malati avrebbe preso a carico i trattamenti (…)).

La

circostanza che i medici curanti le abbiano proposto un trattamento all’estero

potrebbe semmai essere fatto valere nell’ambito di un’azione in responsabilità

nei confronti degli specialisti (cfr. anche STCA del 17 gennaio 2000, inc.

36.2000.74, RDAT I-2001 n. 66 pag. 271 segg.).

Considerandi

In queste

condizioni, il TCA, ritenuto che la STFA di rinvio del 17 gennaio 2005 è

precedente alla STFA del 19 agosto 2005 e considerati gli elementi specifici

scaturiti dalla perizia allestita come ad indicazioni dell'Alta Corte, ritiene

di potersi scostare dalla prima sentenza (cfr., e contrario la STFA del

20.

novembre 2003 (H 272/02)), avendo - come detto - rispettato le istruzioni

scaturenti dalla STFA del 17 gennaio 2005, nella misura in cui, dopo aver

richiamato tutti gli atti medici a disposizione, ha fatto allestire una perizia

che ha risolto le questioni poste dall’Alta Corte, ma che ha apportato un

elemento di novità, determinante ai fini della valutazione della presente

fattispecie.

In

concreto poiché l’insorgente si è recata all’estero per effettuare un

trattamento che in Svizzera era fattibile con le stesse modalità e la stessa

tecnica, in virtù dell’art. 36 OAMal deve accollarsi i relativi costi scaturiti

dall’operazione eseguita nell’aprile 2002 e dal successivo controllo del 31

maggio 2002. L’assicuratore sociale non è invece tenuto ad assumersi i costi di

tale intervento.

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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