36.2005.111
Ricorso in materia di sussidio. Determinazione del reddito e sua conversione che non permettono concessione della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
27 settembre 2005Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.111
Data decisione, Autorità:
27.09.2005, TCA
Titolo:
Ricorso in materia di sussidio. Determinazione del reddito e sua conversione che non permettono concessione della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.111
Lugano
27 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2005 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 27 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 1950, coniugato con RI 2, 1955, ha chiesto il 16 agosto 2004 la concessione
del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro
le malattie del 2005.
La
domanda è stata respinta così come il reclamo del 23 maggio 2005. In sostanza,
con decisione su reclamo 27 luglio 2005 l'UAM ha determinato il reddito dei
coniugi RI 1 in maniera autonoma fissandolo in CHF 4'097.60 mensili fissando -
a mano delle apposite tabelle - il reddito determinante in CHF 36'000.-
superiore ai limiti per l'ottenimento del sussidio.
B. Con
ricorso 19 agosto 2005 RI 1 e RI 2 si aggravano al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni rilevando la necessità di attendere la tassazione 2004 per
fissare il diritto al sussidio.
Nelle
proprie osservazioni l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa
evidenziando entrate lorde per CHF 49'171.- ciò che non permette il sussidio e
rilevando che la tassazione 2004, siccome riferita a periodo diverso da quello
fissato dal Consiglio di Stato nel DE 26 ottobre 2004, non può essere
considerata.
Ai
ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da
ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in
re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal (cfr. consid. 2.2.).
Per
il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri
validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche
apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004
in re M. 36.2004.129) ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004
in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti
che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.
I
signori RI 1 sono tassati in via ordinaria. Dalla tassazione 2001-2002
richiamata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni emerge che essi avevano
un imponibile di CHF 60'255.- superiore ai limiti per la concessione del
sussidio 2005.
5.
Contrariamente
a quanto sostengono i ricorrenti l’art. 30 LCAMal indica, quale reddito
determinante, il reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla
tassazione intermedia più recente e relativa all’ anno di competenza. Orbene
con la recente modifica della LT che ha imposto la tassazione annuale, nella
sostanza la tassazione intermedia è venuta meno. A prescindere da ciò una
tassazione ordinaria per un periodo diverso da quello indicato
dal Consiglio di Stato, come è nel concreto caso quella relativa al 2003 o del
2004.
la cui decisione sarà emessa a breve, non può essere ritenuta quale
tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza come sembra
indicare il ricorrente. Nel caso di specie l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia doveva quindi ritenere, siccome esistente, una tassazione ordinaria
per il biennio 2001 – 2002 così come imposto dal Consiglio di Stato nel decreto
26.
ottobre 2004, emesso per delega legislativa a concretizzazione delle norme
legali votate dal Parlamento, con delega sufficientemente precisa e concreta,
non è quindi discorso qui di priorità della legge sulle norme volute dall’esecutivo
come già ritenuto da questo Tribunale.
6.
Non
potendo applicare, come visto, una tassazione per un periodo diverso da quello
fissato dal Consiglio di Stato nel suo DE emesso annualmente rettamente
l'Ufficio assicurazione malattia ha determinato il reddito lordo dei ricorrenti
per la successiva commutazione alla luce della diminuzione delle entrate. In
effetti alle entrate derivanti dalla locazione (CHF 3'800.-- mensili) si è
aggiunta una rendita AI della signora RI 2 mentre non vi sarebbe più reddito
aziendale conseguito dal signor RI 1. La circostanza non va approfondita poiché,
anche solo sulla scorta dei dati riferiti, le entrate lorde assommano a CHF
64'548.-.
Correttamente
dall'introito lordo cifrato a mano dei documenti dei ricorrenti l'amministrazione
ha dedotto gli oneri passivi come ammesso dalla giurisprudenza di questo
Tribunale.
L'importo
determinato in questo modo ammonta a CHF 49'171.-, cifra non contestata dai
ricorrenti.
La
commutazione delle entrate in reddito determinate a mano delle tabelle
appositamente allestite - come evocato più sopra - induce a ritenere un reddito
di CHF 36'000.- superiore ai limiti di concessione del sussidio.
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese, che restano a carico dello Stato, e
non si attribuiscono ripetibili.
La
presente decisione è definitiva trattandosi di applicazione del diritto
cantonale (STFA 3 maggio 2005 in re B., K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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