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Decisione

36.2005.111

Ricorso in materia di sussidio. Determinazione del reddito e sua conversione che non permettono concessione della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

27 settembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1950, coniugato con RI 2, 1955, ha chiesto il 16 agosto 2004 la concessione

del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro

le malattie del 2005.

La

domanda è stata respinta così come il reclamo del 23 maggio 2005. In sostanza,

con decisione su reclamo 27 luglio 2005 l'UAM ha determinato il reddito dei

coniugi RI 1 in maniera autonoma fissandolo in CHF 4'097.60 mensili fissando -

a mano delle apposite tabelle - il reddito determinante in CHF 36'000.-

superiore ai limiti per l'ottenimento del sussidio.

B. Con

ricorso 19 agosto 2005 RI 1 e RI 2 si aggravano al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni rilevando la necessità di attendere la tassazione 2004 per

fissare il diritto al sussidio.

Nelle

proprie osservazioni l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa

evidenziando entrate lorde per CHF 49'171.- ciò che non permette il sussidio e

rilevando che la tassazione 2004, siccome riferita a periodo diverso da quello

fissato dal Consiglio di Stato nel DE 26 ottobre 2004, non può essere

considerata.

Ai

ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Come

più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da

ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in

re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal (cfr. consid. 2.2.).

Per

il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri

validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche

apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a

CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito

di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali

determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo

indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante

apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La

legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone

soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività

lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004

in re M. 36.2004.129) ha considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

Corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004

in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti

che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del

ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima

di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità

impedisce, come detto, tale agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di

cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4.

I

signori RI 1 sono tassati in via ordinaria. Dalla tassazione 2001-2002

richiamata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni emerge che essi avevano

un imponibile di CHF 60'255.- superiore ai limiti per la concessione del

sussidio 2005.

5.

Contrariamente

a quanto sostengono i ricorrenti l’art. 30 LCAMal indica, quale reddito

determinante, il reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla

tassazione intermedia più recente e relativa all’ anno di competenza. Orbene

con la recente modifica della LT che ha imposto la tassazione annuale, nella

sostanza la tassazione intermedia è venuta meno. A prescindere da ciò una

tassazione ordinaria per un periodo diverso da quello indicato

dal Consiglio di Stato, come è nel concreto caso quella relativa al 2003 o del

2004.

la cui decisione sarà emessa a breve, non può essere ritenuta quale

tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza come sembra

indicare il ricorrente. Nel caso di specie l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia doveva quindi ritenere, siccome esistente, una tassazione ordinaria

per il biennio 2001 – 2002 così come imposto dal Consiglio di Stato nel decreto

26.

ottobre 2004, emesso per delega legislativa a concretizzazione delle norme

legali votate dal Parlamento, con delega sufficientemente precisa e concreta,

non è quindi discorso qui di priorità della legge sulle norme volute dall’esecutivo

come già ritenuto da questo Tribunale.

6.

Non

potendo applicare, come visto, una tassazione per un periodo diverso da quello

fissato dal Consiglio di Stato nel suo DE emesso annualmente rettamente

l'Ufficio assicurazione malattia ha determinato il reddito lordo dei ricorrenti

per la successiva commutazione alla luce della diminuzione delle entrate. In

effetti alle entrate derivanti dalla locazione (CHF 3'800.-- mensili) si è

aggiunta una rendita AI della signora RI 2 mentre non vi sarebbe più reddito

aziendale conseguito dal signor RI 1. La circostanza non va approfondita poiché,

anche solo sulla scorta dei dati riferiti, le entrate lorde assommano a CHF

64'548.-.

Correttamente

dall'introito lordo cifrato a mano dei documenti dei ricorrenti l'amministrazione

ha dedotto gli oneri passivi come ammesso dalla giurisprudenza di questo

Tribunale.

L'importo

determinato in questo modo ammonta a CHF 49'171.-, cifra non contestata dai

ricorrenti.

La

commutazione delle entrate in reddito determinate a mano delle tabelle

appositamente allestite - come evocato più sopra - induce a ritenere un reddito

di CHF 36'000.- superiore ai limiti di concessione del sussidio.

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

Non

si prelevano tasse di giustizia e spese, che restano a carico dello Stato, e

non si attribuiscono ripetibili.

La

presente decisione è definitiva trattandosi di applicazione del diritto

cantonale (STFA 3 maggio 2005 in re B., K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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