36.2005.112
Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respitno.
3 ottobre 2005Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2005.112
Data decisione, Autorità:
03.10.2005, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respitno.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.112
Lugano
3 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 25 luglio
2005 emanata dall'
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. L’avv.
RA 1, 1949, titolare di uno studio legale e notarile a __________, unitamente
alla moglie __________, 1953, è beneficiario di sussidi per fronteggiare i
premi dell’assicurazione malattia poiché la sua tassazione 2001 – 2002 ha
permesso all’amministrazione di ritenere un reddito determinante inferiore ai parametri
fissati nell'apposito DE. I coniugi __________ hanno un figlio, RI 1, nato nel
1984, studente. __________ e __________ hanno postulato l’attribuzione del
sussidio per il 2005 con formulario inoltrato all’amministrazione il 4 agosto
2004 sul quale non compare il figlio RI 1 (doc. _. Per il 2004 i coniugi __________
avevano inoltrato domanda di sussidio il 22 agosto 2003 sempre mediante
formulario ufficiale, anche in quell’occasione senza indicare il nominativo del
figlio RI 1 (doc. _. Quest’ultimo – il 20 settembre 2003 – ha autonomamente
richiesto il sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2004 indicandosi
quale studente, producendo copia della polizza d’assicurazione malattia e
precisando di dipendere, per il sostentamento, dal padre RA 1 (doc. _. Con
formulario ufficiale datato 16 marzo 2005 e pervenuto all’amministrazione il
giorno successivo, RI 1 ha chiesto che gli fosse erogato il sussidio per il
2005 inoltrandolo con annesso scritto dello studio legale paterno dove si
specifica come alla domanda di sussidio 2004 non fosse seguita l’intimazione di
una formale decisione specifica “… e pertanto pensavo che la stessa fosse compresa nella decisione
sulla mia domanda riguardante la famiglia”, l’avv. RA
1 ha pure lamentato l’assenza di trasmissione del formulario al figlio per
l’inoltro della domanda di sussidio 2005. In uno con la domanda è stata
prodotta la prima decisione di tassazione (riferita all’anno 2003) emessa in
favore di RI 1 da cui si desume come lo studente abbia beneficiato – nel corso
del 2003 – unicamente di entrate costituite da “Indennità perdita di guadagno” per complessivi CHF 4'287.-- oltre a piccoli interessi su un
capitale di CHF 14'436.--.
B. Con
risoluzione del 31 agosto 2004 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha accolto
la richiesta di sussidio dell’avv. RA 1 e della moglie indicando nella
risoluzione che “Il
diritto al sussidio è dato per ogni membro della famiglia regolarmente
assicurato ai sensi della LAMal”. Mediante
provvedimento del 29 aprile 2005 l’amministrazione ha invece respinto la
domanda di sussidio relativa a RI 1 . Quest’ultima decisione ha fatto oggetto
di reclamo 13 maggio 2005 respinto con decisione 25 luglio 2005 attestante
tardività della domanda. Con prolisso ricorso del 22 agosto 2005, redatto su
carta intestata dello studio legale paterno e con il patrocinio del padre avv. RA
1, RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento
del sussidio invocando sostanzialmente la propria buona fede. Egli osserva
infatti come la decisione 30 gennaio 2004 conseguente all’istanza dell’avv. RA
1 per il sussidio riferito a quell’anno comprendesse “ogni membro della
famiglia” e come effettivamente RI 1 abbia beneficiato del sussidio. Il legale
del ricorrente rileva come non sia provato che una decisione specifica per
l’anno 2004 riferita a RI 1 sia stata emessa come sostiene l’UAM. L’avv. RA 1
ne deduce che appare “Logico
… pensare che la decisione 30.1.2004 si riferiva non solo al padre ed alla
madre, ma anche a lui”.
Sempre
nell’atto di ricorso il legale e padre del ricorrente osserva che – per quanto
attiene l’anno 2005 – l’amministrazione ha emanato una decisione il 31 agosto
2004 con cui veniva riconosciuto il sussidio ancora per ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato. Da qui la convinzione che il beneficio del
sussidio si estendesse a RI 1, convivente con il padre. Avuta notizia in senso
contrario da parte dell’assicuratore malattia nel corso del 2005 l’avv. RA 1 ha
inoltrato la domanda di sussidio specifica per il 2005 allestita dal figlio RI
1, come detto respinta da ultimo con decisione del 25 luglio 2005. RI 1 invoca
la propria buona fede poiché l’UAM avrebbe fatto “… credere che nella decisione riguardante il padre
e la madre fosse compreso anche lui. In effetti la risoluzione … parla di
membri della famiglia regolarmente assicurati … il ricorrente è studente
universitario senza attività … a carico dei genitori … vivente con gli stessi” logica vorrebbe quindi che la richiesta fosse decisa con un
provvedimento per tutti. La circostanza sarebbe confermata dall’assenza di
invio del formulario per la domanda del sussidio 2005 a RI 1 che pure ha
beneficiato del sussidio l’anno precedente, formulario trasmesso per l'inoltro
della domanda di sussidio 2006. Nelle sue conclusioni l’avv. RA 1 ritiene
quindi che la domanda di RI 1 relativa al sussidio 2005 non possa essere
considerata intempestiva.
Dal
canto suo l’amministrazione evidenzia, tra altro, come la domanda di sussidio
2005 comprenda unicamente i coniugi __________ e non il figlio. La decisione 31
agosto 2004 di ammissione al beneficio del sussidio si riferisce agli istanti,
evidenzia poi come RI 1 vada considerato persona sola ai sensi della legge, come
Fatti
i formulari vengano trasmessi ai potenziali beneficiari del sussidio “che secondo la notifica di tassazione
2001/2002 avevano un reddito determinante … inferiore ai limiti …”. L’UAM evidenzia poi come chi non riceva i formulari possa farne
richiesta alla cancelleria del comune di residenza. Per quanto attiene alla
decisione relativa al sussidio 2004 l’amministrazione rammenta di avere
notificato a RI 1 una risoluzione con cui il sussidio è stato concesso,
circostanza che non può essere dimostrata perché l’invio è avvenuto per posta
semplice (alla luce delle misure di risparmio che lo Stato ha intrapreso,
n.d.r.). L’UAM rammenta comunque come l’assicuratore malattia di RI 1 ha
ricevuto l’informazione dell’avvenuta concessione del sussidio poiché unicamente
a fronte di tale provvedimento la riduzione del premio è concessa. In
conclusione l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da
ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in
re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal (cfr. consid. 3).
Per
il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri
validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche
apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di
premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione
(qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116
in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129) ha
considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge.
Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte
dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le
apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi
passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004,
36.2004.93
in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in
re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti
che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando
il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito
imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente
essere ritenute, pur
nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto,
questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la
deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo
le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale
agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.
Come
evocato recentemente nelle sentenze 19 maggio 2005 (36.2004.164 in re S. pag.
8) e 5 settembre 2005 (36.2005.79 in re F.) la definizione di persona sola
rispettivamente di famiglia è data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3
gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della legge
federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio,
l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della
legge federale, per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni, l’assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a
fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.
Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice
civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento
del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione, e delle misure prese a
sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il
figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art.
276.
CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio
(art. 277 CCS).
Come
già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta
la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i
genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme
delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al
momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277
cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente
al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione
non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla
LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il
genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far
riferimento per l’ottenimento del sussidio.
Da
ultimo va evocato come, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o
riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, il reddito determinante
è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il
suo sostentamento. Se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--
il sussidio è concesso. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal però:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005 e TCA
36.2004.164
del 19 maggio 2005). Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo
di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato
utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per
fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base del figlio. Se il
giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
Quando
invece l'importo del reddito conseguito è superiore a quello stabilito
nell'ordinanza 05 sull'adeguamento delle PC, e quindi è maggiore di CHF
17'640.--, l'amministrazione deve provvedere al suo corretto accertamento, in
maniera autonoma, ed alla sua successiva conversione, a mano delle apposite
tabelle, in reddito determinante.
5.
Va ancora ricordato (in questo senso la recente sentenza in re G.
del 5 settembre 2005 36.2005.87-88) come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato
l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento
determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della
stessa. Con la recente modifica (L. 14 dicembre 2004 in vigore dal 1° gennaio
2005, v. BU 2005, 51) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è
presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Per quanto
qui in discussione valgono le norme precedentemente vigenti.
L'art.
44.
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, nel tenore applicabile al caso di specie,
l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione
dell'istanza, tenuto conto che di regola per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la
corresponsione del sussidio, mentre per gli assicurati che nel corso dell'anno,
per mutate condizioni di reddito, ritenessero di rientrare nel diritto al
sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso, regola questa
pensata per i casi di cui all'art. 67 Reg. LCAMal.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo
TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un
ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre
2002.
in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il
ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non
sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato
questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento
giustificante il ritardo.
Nella
sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre
2005.
in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha
ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione
errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un
periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la
determinazione del sussidio.
6.
Nella sua impugnativa il ricorrente fa
riferimento al concetto di buona fede. Il tema è stato recentemente trattato da
questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E.
Il diritto alla
protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare
nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento.
Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal
principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza, secondo la quale di
regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in
una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.
223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V
66.
consid. 2a e sentenze ivi citate).
La buona fede
derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire
dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi
la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve
verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato
un'aspettativa in modo contrario alla legge.
7.
In concreto appare incontestabile che l’avv. RA 1 con la moglie __________
costituiscano una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal, siccome coniugi. RI 1
invece è da ritenere persona sola siccome maggiorenne (art. 26 LCAMal). Ai
fini dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione
sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto
giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino
alla fine dell’anno in cui compie 18 anni. Nello specifico quindi a norma del
complesso giuridico citato in precedenza RI 1 andava considerato persona sola e
non poteva essere ritenuto, nell’ottica della LCAMal, nel concetto di figlio
(cfr. art. 27 LCAMal).
8.
Occorre ancora rilevare come l’avv. RA 1 abbia
inoltrato per il 2004 una domanda, per sè e per la moglie, senza indicazione del
nominativo del figlio siccome nato nel 1984, tesa ad ottenere la concessione
del sussidio per l’assicurazione malattia. Sempre nel corso del 2004 analoga
domanda è stata inoltrata da RI 1 . Anche per la domanda di sussidio 2005
l’avv. RA 1 ha chiesto l’erogazione dell’aiuto sociale conferito alle
persone più disagiate residenti nel nostro Cantone, e quindi
bisognose, unicamente per sè e per la moglie, escludendo – correttamente – il
figlio dalla domanda per l’età dello stesso. L’avv. RA 1 giurista di
formazione, avvocato di professione e titolare di uno studio legale a __________,
non poteva certamente non sapere – e comunque il formulario a lui trasmesso per
l’inoltro della domanda di sussidio alla luce del modesto reddito imponibile
presentato era chiaro al proposito – che il figlio andava considerato persona
sola ai sensi della LCAMal e meglio come alla giurisprudenza più sopra evocata.
Neppure poteva essere ignoto all’avv. RA 1, per l’attività svolta, che
l’assicuratore malattia – cui incombe per legge l’applicazione di norme del
diritto pubblico delle assicurazioni sociali - giusta l'art. 61 LAMal
stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non
preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali
(cpv. 1). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni,
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti), è legittimato a fare altrettanto nel caso
di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una
formazione (cpv. 3). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2) e pagano inoltre un contributo ai costi di degenza
ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Va poi rammentato
che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. L’assicuratore quindi, per ammettere un premio inferiore a quello
stabilito e che trova conferma da parte del DI, deve essere debitamente ed
adeguatamente informato dell’avvenuta concessione del sussidio in favore
dell’assicurato. Alla luce di questa circostanza, ed alla luce del fatto che –
con riferimento al sussidio 2005 di RI 1 qui in discussione – l’amministrazione
non ha fornito garanzie o promesso alcunché all’assicurato di non conforme alla
legge, i signori __________ non possono invocare la loro buona fede e
beneficiare del sussidio. L’incapacità dell’UAM oggi di produrre una decisione
che l’avv. RA 1 asserisce di non avere ricevuto, la decisione è spedita per
posta B ai fini di risparmio sugli invii, non può oggi pregiudicare
l’amministrazione (e non costituisce certo una promessa contraria al dettato di
legge) poiché palesemente il sussidio è stato concesso specificatamente ed
individualmente a RI 1 alla luce della riduzione del premio operata dall’assicuratore
nei suoi confronti. Inutilmente il patrocinatore del ricorrente ritiene di
potere comprendere RI 1 nella decisione a lui intimata poiché riferita ai
membri della famiglia. Ovviamente la decisione fa riferimento all’istanza
presentata dal destinatario della decisione stessa. La domanda di sussidio,
come la documentazione indica e come rettamente sollevato dall’amministrazione,
era formulata dall’avv. RA 1 per sè e per la moglie. I membri della famiglia
oggetto del provvedimento non potevano quindi essere che loro. Neppure la
mancata trasmissione dei formulari per la domanda del sussidio 2005 permette di
ritenere l’esistenza di una buona fede nel ricorrente non essendo costitutiva
di un impegno dell’UAM contrario ai doveri. Alla luce di ciò non può essere
ritenuta la buona fede dell’assicurato.
9.
Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da RI 1 tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata
dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. RA 1 e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra,
è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. RA 1
padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini
i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i
figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono
considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione).
Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. RA 1, che
aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la
moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di RI 1 era stata
sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come
indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della
pretesa mancata trasmissione a RI 1 della formale decisione relativa ai suoi
sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente comunicati all’assicuratore
malattia). L’avv. RA 1, per il figlio RI 1, avrebbe comunque – nel 2004 –
potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa
ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la pretesa mancata notifica
della decisione sui sussidi 2004 a RI 1 e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. RA 1 non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza.
10.
La mancata trasmissione dei
formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come
ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle
persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima
decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei
formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la
mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere
il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato
nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre
2005.
nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere
agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative
che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio.
11.
Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non potendo essere ritenuta una buona fede di RA 1 e
non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza
di sussidio 2005 come giustificato. La reiezione dell’impugnativa non comporta
carico di tassa di giustizia e spese all’assicurato e neppure riconoscimento di
ripetibili all’amministrazione vincente in causa. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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