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Decisione

36.2005.112

Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respitno.

3 ottobre 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i formulari vengano trasmessi ai potenziali beneficiari del sussidio “che secondo la notifica di tassazione

2001/2002 avevano un reddito determinante … inferiore ai limiti …”. L’UAM evidenzia poi come chi non riceva i formulari possa farne

richiesta alla cancelleria del comune di residenza. Per quanto attiene alla

decisione relativa al sussidio 2004 l’amministrazione rammenta di avere

notificato a RI 1 una risoluzione con cui il sussidio è stato concesso,

circostanza che non può essere dimostrata perché l’invio è avvenuto per posta

semplice (alla luce delle misure di risparmio che lo Stato ha intrapreso,

n.d.r.). L’UAM rammenta comunque come l’assicuratore malattia di RI 1 ha

ricevuto l’informazione dell’avvenuta concessione del sussidio poiché unicamente

a fronte di tale provvedimento la riduzione del premio è concessa. In

conclusione l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa.

Al

ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Come

più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da

ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in

re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal (cfr. consid. 3).

Per

il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri

validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche

apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a

CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito

di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di

premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali

determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo

indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi

specificatamente fissati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione

(qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante

apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La

legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette

all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività

lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116

in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129) ha

considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

Corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge.

Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte

dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le

apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi

passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004,

36.2004.93

in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in

re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti

che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando

il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito

imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente

essere ritenute, pur

nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto,

questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la

deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo

le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale

agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di

cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4.

Come

evocato recentemente nelle sentenze 19 maggio 2005 (36.2004.164 in re S. pag.

8) e 5 settembre 2005 (36.2005.79 in re F.) la definizione di persona sola

rispettivamente di famiglia è data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3

gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della legge

federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio,

l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della

legge federale, per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni, l’assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a

fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.

Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice

civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento

del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione, e delle misure prese a

sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il

figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art.

276.

CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio

(art. 277 CCS).

Come

già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta

la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i

genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme

delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al

momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277

cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far

riferimento per l’ottenimento del sussidio.

Da

ultimo va evocato come, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o

riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, il reddito determinante

è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il

suo sostentamento. Se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--

il sussidio è concesso. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal però:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005 e TCA

36.2004.164

del 19 maggio 2005). Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo

di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato

utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per

fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base del figlio. Se il

giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

Quando

invece l'importo del reddito conseguito è superiore a quello stabilito

nell'ordinanza 05 sull'adeguamento delle PC, e quindi è maggiore di CHF

17'640.--, l'amministrazione deve provvedere al suo corretto accertamento, in

maniera autonoma, ed alla sua successiva conversione, a mano delle apposite

tabelle, in reddito determinante.

5.

Va ancora ricordato (in questo senso la recente sentenza in re G.

del 5 settembre 2005 36.2005.87-88) come giusta l'art. 28 LCAMal, riservato

l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è

corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento

determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della

stessa. Con la recente modifica (L. 14 dicembre 2004 in vigore dal 1° gennaio

2005, v. BU 2005, 51) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è

presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Per quanto

qui in discussione valgono le norme precedentemente vigenti.

L'art.

44.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai

singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza

dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, nel tenore applicabile al caso di specie,

l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione

dell'istanza, tenuto conto che di regola per gli assicurati tassati in via

ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la

corresponsione del sussidio, mentre per gli assicurati che nel corso dell'anno,

per mutate condizioni di reddito, ritenessero di rientrare nel diritto al

sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso, regola questa

pensata per i casi di cui all'art. 67 Reg. LCAMal.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

Questo

TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un

ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre

2002.

in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il

ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non

sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato

questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento

giustificante il ritardo.

Nella

sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre

2005.

in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha

ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione

errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un

periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la

determinazione del sussidio.

6.

Nella sua impugnativa il ricorrente fa

riferimento al concetto di buona fede. Il tema è stato recentemente trattato da

questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E.

Il diritto alla

protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico

svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della

Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei

confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,

egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della

stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare

nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento.

Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal

principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza, secondo la quale di

regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in

una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.

223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V

66.

consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede

derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire

dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi

la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve

verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato

un'aspettativa in modo contrario alla legge.

7.

In concreto appare incontestabile che l’avv. RA 1 con la moglie __________

costituiscano una famiglia ai sensi dell’art. 25 LCAMal, siccome coniugi. RI 1

invece è da ritenere persona sola siccome maggiorenne (art. 26 LCAMal). Ai

fini dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione

sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto

giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino

alla fine dell’anno in cui compie 18 anni. Nello specifico quindi a norma del

complesso giuridico citato in precedenza RI 1 andava considerato persona sola e

non poteva essere ritenuto, nell’ottica della LCAMal, nel concetto di figlio

(cfr. art. 27 LCAMal).

8.

Occorre ancora rilevare come l’avv. RA 1 abbia

inoltrato per il 2004 una domanda, per sè e per la moglie, senza indicazione del

nominativo del figlio siccome nato nel 1984, tesa ad ottenere la concessione

del sussidio per l’assicurazione malattia. Sempre nel corso del 2004 analoga

domanda è stata inoltrata da RI 1 . Anche per la domanda di sussidio 2005

l’avv. RA 1 ha chiesto l’erogazione dell’aiuto sociale conferito alle

persone più disagiate residenti nel nostro Cantone, e quindi

bisognose, unicamente per sè e per la moglie, escludendo – correttamente – il

figlio dalla domanda per l’età dello stesso. L’avv. RA 1 giurista di

formazione, avvocato di professione e titolare di uno studio legale a __________,

non poteva certamente non sapere – e comunque il formulario a lui trasmesso per

l’inoltro della domanda di sussidio alla luce del modesto reddito imponibile

presentato era chiaro al proposito – che il figlio andava considerato persona

sola ai sensi della LCAMal e meglio come alla giurisprudenza più sopra evocata.

Neppure poteva essere ignoto all’avv. RA 1, per l’attività svolta, che

l’assicuratore malattia – cui incombe per legge l’applicazione di norme del

diritto pubblico delle assicurazioni sociali - giusta l'art. 61 LAMal

stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non

preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali

(cpv. 1). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni,

l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d'età superiore (adulti), è legittimato a fare altrettanto nel caso

di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una

formazione (cpv. 3). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2) e pagano inoltre un contributo ai costi di degenza

ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Va poi rammentato

che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. L’assicuratore quindi, per ammettere un premio inferiore a quello

stabilito e che trova conferma da parte del DI, deve essere debitamente ed

adeguatamente informato dell’avvenuta concessione del sussidio in favore

dell’assicurato. Alla luce di questa circostanza, ed alla luce del fatto che –

con riferimento al sussidio 2005 di RI 1 qui in discussione – l’amministrazione

non ha fornito garanzie o promesso alcunché all’assicurato di non conforme alla

legge, i signori __________ non possono invocare la loro buona fede e

beneficiare del sussidio. L’incapacità dell’UAM oggi di produrre una decisione

che l’avv. RA 1 asserisce di non avere ricevuto, la decisione è spedita per

posta B ai fini di risparmio sugli invii, non può oggi pregiudicare

l’amministrazione (e non costituisce certo una promessa contraria al dettato di

legge) poiché palesemente il sussidio è stato concesso specificatamente ed

individualmente a RI 1 alla luce della riduzione del premio operata dall’assicuratore

nei suoi confronti. Inutilmente il patrocinatore del ricorrente ritiene di

potere comprendere RI 1 nella decisione a lui intimata poiché riferita ai

membri della famiglia. Ovviamente la decisione fa riferimento all’istanza

presentata dal destinatario della decisione stessa. La domanda di sussidio,

come la documentazione indica e come rettamente sollevato dall’amministrazione,

era formulata dall’avv. RA 1 per sè e per la moglie. I membri della famiglia

oggetto del provvedimento non potevano quindi essere che loro. Neppure la

mancata trasmissione dei formulari per la domanda del sussidio 2005 permette di

ritenere l’esistenza di una buona fede nel ricorrente non essendo costitutiva

di un impegno dell’UAM contrario ai doveri. Alla luce di ciò non può essere

ritenuta la buona fede dell’assicurato.

9.

Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da RI 1 tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. RA 1 e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra,

è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. RA 1

padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini

i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i

figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono

considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione).

Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. RA 1, che

aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la

moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di RI 1 era stata

sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come

indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della

pretesa mancata trasmissione a RI 1 della formale decisione relativa ai suoi

sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente comunicati all’assicuratore

malattia). L’avv. RA 1, per il figlio RI 1, avrebbe comunque – nel 2004 –

potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa

ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la pretesa mancata notifica

della decisione sui sussidi 2004 a RI 1 e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. RA 1 non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza.

10.

La mancata trasmissione dei

formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come

ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle

persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima

decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei

formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la

mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere

il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato

nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre

2005.

nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere

agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio.

11.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non potendo essere ritenuta una buona fede di RA 1 e

non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza

di sussidio 2005 come giustificato. La reiezione dell’impugnativa non comporta

carico di tassa di giustizia e spese all’assicurato e neppure riconoscimento di

ripetibili all’amministrazione vincente in causa. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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