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Decisione

36.2005.114

Richiesta di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato. Invocata la buona fede respinta dal tribunale.

20 ottobre 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i solleciti da parte dell’assicuratore malattia per il pagamento di premi e di

essersi resa conto che “la

mia richiesta probabilmente non è mai arrivata sul vostro tavolo e che per mia

negligenza o ignoranza mi trovo in una grave situazione” con proposta quindi di esame di merito. La domanda è stata respinta

con decisione 29 aprile 2005 contro cui la signora RI 1 si è aggravata mediante

reclamo del successivo 20 maggio 2005 accompagnato da uno scritto di

chiarificazione in lingua tedesca che riprende nella sostanza i termini del

reclamo.

B. Con

decisione su reclamo del 26 luglio 2005 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

ha confermato il suo provvedimento indicando la tardività della domanda di

sussidio. Avverso questa decisione l’assicurata si aggrava a questo Tribunale

ribadendo ulteriormente le sue tesi, contestando la negligenza per il ritardo

nell’inoltro dell’istanza, indicando la sua buona fede, avviso dato

all’assicuratore malattia dell’inoltro dell’istanza che comunque “… non vi è

mai pervenuta, anche se sono convinta di averla spedita”. Dal canto suo l’amministrazione

si oppone all’accoglimento dell’impugnativa rammentando i termini entro i quali

la domanda doveva essere inoltrata e la conseguente intempestività della stessa.

Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’assunzione di prove. Il 26 settembre 2005 la signora RI 1 ha

rammentato di convivere da 19 anni, di essere madre di un ragazzo di 17 anni,

di avere in passato beneficiato del sussidio, di non avere i mezzi per

fronteggiare il premio, il grande disagio derivante dalla mancata concessione

del sussidio tale che “…io

rischio di perdere il mio compagno, perché per colpa mia ci troviamo in questa

situazione … non vivo più una vita normale”.

Considerandi

in ordine

1.

Il ricorso, formulato nel termine di legge

di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo appare

tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura

per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di

cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

2.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c

cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella

causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del

29.

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

nel merito

3.

Non va omesso di ricordare, come più volte

evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale, che l'art. 23

LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico

degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime

previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono

definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito

determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non

supera i CHF 20'000.--. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di

Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di

reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal

1.1.1998

Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF

34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Per il 2005

comunque l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per

l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 –

2002.

I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone

sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato

mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio

nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005). Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal con cui il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento LCAMal emanato il 18 maggio 1994 modificato

dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza

dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di

alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di

pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o

perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". La prassi di questo

Tribunale precisa che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale,

il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito,

essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i

parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

(TCA 36.2003.99/112 in

re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19

ottobre 2004 in re M. 36.2004.129)

Va

ancora evidenziato come, quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione, le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre

2004.

in re M. pag. 7).

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di

tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di

sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

Va

qui rammentato come, nel corso del corrente anno in particolare, il numero

delle decisioni su reclamo rese dall’amministrazione in merito ai sussidi

richiesti dalle persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in

Ticino è notevolmente aumentato e ciò a causa, verosimilmente, di più fattori:

da un lato la crisi economica che tocca da vicino il nostro Paese, d’altro

canto l’entità dei premi – sempre più proibitivi (circostanza da tutti

riconosciuta) per le famiglie in particolare - ed il riferimento voluto

dall’esecutivo cantonale a dati fiscali ormai datati hanno inciso nell’aumento

delle procedure contenziose. Il riferimento a dati fiscali datati ha comportato

spesso, quale onere amministrativo supplementare, in primis per l’UAM e per il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni poi, l’accertamento autonomo del

reddito, la sua verifica e la conversione dello stesso a mano delle apposite

tabelle.

4.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

44.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento

di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere

ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre

l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La

pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini

stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un

sussidio nella forma retroattiva."

5.

Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio

2005.

è la tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurata da tempo aveva a disposizione

siccome tassata in via ordinaria. L’assicurata non ha indicato peggioramento

del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg.

LCAMal, in ogni caso i presupposti per la concessione del sussidio appaiono

dati nella tassazione del 2001- 2002 e quindi la questione non merita

approfondimento.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito

della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore

l’1.1.2005, l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene la ricorrente, o

se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta

di sussidio inoltrata nel 2005 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso

occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6.

Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di

procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il

principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in

questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI

in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano

1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(…) Celui-ci

comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la

mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées

par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195

consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à

propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les

parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la

preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si

l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF

124.

V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il

n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

7.

Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re

E.).

Va ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo

Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il

tema era analogo a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del

servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso

la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il

responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari

trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne

sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali

e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.

Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta

semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non

vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in

grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti

del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle

altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

8.

Nel

caso concreto la signora RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia senza però avere

comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una

ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario

relativa all’istanza presentata. Dagli atti è desumibile che la signora RI 1

abbia verosimilmente ricevuto il formulario per l’inoltro della domanda di

riduzione dei premi per l’anno 2005. Il formulario pervenuto il 21 febbraio

2005.

all’amministrazione non presenta l’etichetta con stampato il nome

dell’assicurata ed il numero personale, si tratta chiaramente, per la presenza

del timbro del Comune di __________, di uno dei formulari a disposizione presso

le cancellerie comunali. La circostanza non permette però di ritenere che il

formulario eventualmente trasmesso dall’UAM all’assicurata nel corso

dell’estate del 2004 sia effettivamente stato inoltrato tempestivamente.

Purtroppo la prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurata ed

in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla stessa, e

meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio pervenuta il 21 febbraio 2005 e deve quindi

esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere

considerato giustificato.

9.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza

è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.

36.2002

). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

In concreto il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia della ricorrente per il 2005, motivato come

per la sentenza 36.2005.86 citata, non può, conseguentemente, essere

considerato giustificato. Anche su questo punto il ricorso va respinto.

10.

La

ricorrente fa riferimento al concetto di buona fede. Il tema è stato

recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. Il

diritto alla protezione della buona fede è un principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo

fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima

fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando,

assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni

o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter

ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella

correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino

di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge (STFA del 5 marzo 2003 nella

causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la

buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono

precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

La buona fede

derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire

dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi

la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve

verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato

un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso il

riferimento della signora RI 1 alla buona fede non può essere inteso nel senso

giuridico appena espresso. Non è qui discussione di buona fede invocabile per

ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Neppure la

ricorrente vuole che una promessa contraria al tenore della legge le sia stata

fatta da preposti dell’UAM od altro funzionario apparentemente competente in

merito.

11.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va purtroppo respinto, non essendo possibile considerare il ritardo

nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e

non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del

2004.

Nonostante la reiezione dell’impugnativa, che impone l’applicazione della

LPAmm, non si fa carico alla ricorrente della tassa di giustizia e delle spese

e non vengono allocate ripetibili all’amministrazione vincente in causa. La

signora RI 1 si trova in effetti già duramente colpita dalle conseguenze della

mancata prova dell’invio, rispettivamente del mancato tempestivo invio del formulario

ciò che renderebbe iniquo il carico di tasse e spese. La presente è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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