36.2005.115
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7 dicembre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2005.115
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, TCA
Titolo:
L'istanza di sussidio dei premi di cassa malati del 2005 è stata inoltrata tardivamente, ovvero nel corso del 2005. L'interessata non apporta validi motivi a giustificazione di questo ritardo. Ammette di non conoscere il termine del 31 dicembre 2004. Negligente per non essersi informata in Comune.
INTEMPESTIVITÀ
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.115
TB
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1984, disoccupata, nel febbraio 2005 ha postulato la riduzione del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005 (doc.
1).
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM). Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome
respinto con decisione del 22 luglio 2005 (doc. A2).
B. Con
ricorso del 25 agosto 2005 (doc. I) la mamma della ricorrente, per il tramite
del RA 2, si è rivolta al TCA
chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati a motivo della “catastrofica
situazione economica venutasi a creare per colpa della malattia invalidante di
cui soffre la ricorrente che non le permette svolgere delle attività lavorative
in modo regolare. Inoltre l'istante è già a beneficio di una piccola rendita d'invalidità che proprio in questo periodo e
sulla nuova scala di applicazione delle percentuali si è vista ridurre
ulteriormente l'importo
percepito. Da questa particolare situazione è scaturita la informazione fornita
dal proprio comune alla signora RA 1. (…). La
ricorrente domanda quindi il sussidio con effetto retroattivo in virtù degli
artt. 54-56 LCAmal.
Con osservazioni del
29 settembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del
ricorso, specificando che la figlia RI 1, in quanto maggiorenne, ha diritto a
chiedere per se stessa il sussidio di cassa malati. In tal caso, il calcolo
deve essere effettuato come persona sola e non come nucleo familiare ritenendo
pure la situazione economica della mamma qui ricorrente. Ma per la negligenza dell'istante nell'aver tardato ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio, non sarebbe quindi possibile
concederglielo ugualmente.
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa
F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000
nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 25 agosto 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2005
previste dall'art. 13 LPamm.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza
è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che il
cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è
presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3
(vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di
presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA 6
ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005.140), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che
Fatti
i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti
nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non
disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno
di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza
nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli
assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre
dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei
dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.
65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per
l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Queste situazioni non
sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per il
diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002, periodo in cui l’interessato è
stato regolarmente imposto dal competente ufficio di tassazione. Altre
tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi della tassazione di
riferimento voluta con il DE citato in precedenza.
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005 (doc. 1). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 RLCAMal.
L’assicurata non comprova
d'aver mutato le condizioni del
suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lettera d dell’art. 45
RLCAMal. Nella prima tassazione a disposizione della ricorrente, tassazione
2003 del 10 dicembre 2004 (doc. 5), viene fissato un reddito imponibile in Fr. 5'838.- decisamente limitato.
Tuttavia, siccome
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a RLCAMal
ella avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004,
quando poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Di conseguenza, l'istanza è tardiva.
7. Giusta
l'art. 53 LCAMal invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un
sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in
cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio
retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo
valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv.
3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
8. In
concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo
con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Anzi, la stessa afferma di non
essere stata a conoscenza della scadenza del termine al 31 dicembre 2004 (doc.
1). Si limita poi a dire che è su invito del comune di domicilio, che l'ha informata in merito ai suoi diritti in
ambito di sussidi per i premi di cassa malati, che ha formulato l'istanza in oggetto. Allude infine ad una
diminuzione del reddito della madre, beneficiaria di una rendita AI, ciò che
avrebbe compromesso la loro situazione economica.
In proposito, nella
sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha
considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di
giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo
senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato
– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale
conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili
presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.
(…)." (
sottolineature della redattrice).
Stante quanto precede,
la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la
sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Anche l'eventuale diminuzione della rendita AI di cui beneficia la mamma non
influisce sulla domanda di sussidio dell'insorgente, poiché, come visto, quest'ultima va considerata come persona sola in quanto maggiorenne. Di
conseguenza, il diritto al sussidio va calcolato unicamente in base ai dati
fiscali relativi alla sola RI 1.
Pertanto, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e
spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF
124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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