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Decisione

36.2005.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti

nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non

disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno

di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza

nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli

assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre

dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei

dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.

65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).

Queste situazioni non

sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per il

diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002, periodo in cui l’interessato è

stato regolarmente imposto dal competente ufficio di tassazione. Altre

tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi della tassazione di

riferimento voluta con il DE citato in precedenza.

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005 (doc. 1). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 RLCAMal.

L’assicurata non comprova

d'aver mutato le condizioni del

suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lettera d dell’art. 45

RLCAMal. Nella prima tassazione a disposizione della ricorrente, tassazione

2003 del 10 dicembre 2004 (doc. 5), viene fissato un reddito imponibile in Fr. 5'838.- decisamente limitato.

Tuttavia, siccome

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a RLCAMal

ella avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004,

quando poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Di conseguenza, l'istanza è tardiva.

7. Giusta

l'art. 53 LCAMal invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un

sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in

cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio

retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni

complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da

parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve

specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande

di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni

particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del

mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo

valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv.

3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio

la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua

immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

8. In

concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo

con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Anzi, la stessa afferma di non

essere stata a conoscenza della scadenza del termine al 31 dicembre 2004 (doc.

1). Si limita poi a dire che è su invito del comune di domicilio, che l'ha informata in merito ai suoi diritti in

ambito di sussidi per i premi di cassa malati, che ha formulato l'istanza in oggetto. Allude infine ad una

diminuzione del reddito della madre, beneficiaria di una rendita AI, ciò che

avrebbe compromesso la loro situazione economica.

In proposito, nella

sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha

considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale

conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.

(…)." (

sottolineature della redattrice).

Stante quanto precede,

la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal). Anche l'eventuale diminuzione della rendita AI di cui beneficia la mamma non

influisce sulla domanda di sussidio dell'insorgente, poiché, come visto, quest'ultima va considerata come persona sola in quanto maggiorenne. Di

conseguenza, il diritto al sussidio va calcolato unicamente in base ai dati

fiscali relativi alla sola RI 1.

Pertanto, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e

spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF

124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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