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Decisione

36.2005.116

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione contro le malattie

6 ottobre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di

per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio

2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato non può ottenere,

essendo stato tassato la prima volta per il reddito conseguito nel 2004, anno

in cui ha compiuto i 18 anni.

L’assicurato

non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la

lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti

nel ricorso l’insorgente indica di essere ancora apprendista anche nel 2005 (al

4. anno), non può prevalersi di una tassazione intermedia essendo stata abolita

(per il caso di specie) con la modifica della legge tributaria e l’inizio

dell’assoggettamento fiscale, come visto, va fatto risalire al 2004, ossia

l’anno di compimento dei suoi 18 anni.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004,

indipendentemente dalla presenza o meno della tassazione 2004, non essendo tale

tassazione determinante.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

Considerandi

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo

della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle

condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze

economiche e familiari più recenti).”

Ora,

anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata

in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie come sembra ritenere

l’autorità cantonale in sede di risposta, va comunque rilevato che il Consiglio

di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge,

potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato

non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso

dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione

economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione

determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui l’interessato

non era ancora assoggettato fiscalmente in maniera individuale, avendo compiuto

i 18 anni nel 2004. La tassazione 2004 non entra in considerazione siccome non

è la tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. Bisogna allora

far capo al calcolo autonomo del reddito (cfr. art. 67 lett. e LCAMal). Inoltre

non vi è stato un cambiamento importante della situazione economica essendo il

ricorrente tutt’ora apprendista.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessato poteva disporre dei dati circa il guadagno conseguito quell’anno

e non nel corso del mese di marzo dell’anno seguente.

6.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Ora,

questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

7.

In

concreto, l’insorgente fa valere una grave malattia di suo fratello, che ha

creato diversi problemi a tutta la famiglia.

Tuttavia,

come emerge dai certificati medici agli atti, questa situazione ha raggiunto la

sua fase più acuta nel mese di agosto del 2004, per poi risolversi

progressivamente verso la fine del mese di settembre di quell’anno (cfr. doc.

A3). Per cui, comunque, l’interessato avrebbe avuto a disposizione ancora

alcuni mesi per inoltrare la richiesta, tanto più che dagli atti emerge che la

polizza d’assicurazione del 2005 è stata inviata il 27.09.2004 (cfr. allegato

alla richiesta di sussidio).

L’insorgente

nel corso del mese di ottobre avrebbe avuto tempo per informarsi ed inoltrare

la domanda entro il 31 dicembre 2004, come prevede l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.

LCAMal.

Come

visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini

stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento

del sussidio nella forma retroattiva.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Abbondanzialmente

questo Tribunale rileva che dalla polizza 2005 emerge che il ricorrente è

assicurato anche contro gli infortuni nell’assicurazione di base. Ora, l’art. 8

cpv. 1 LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa fintanto

che l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo

obbligatorio, giusta la LAINF. L’assicuratore procede alla sospensione su

richiesta dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente

assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.

Per

cui, considerato che per l’art. 1a LAINF, di regola, sono assicurati d’obbligo,

tra gli altri, gli apprendisti, questo TCA invita l’insorgente ad informarsi

presso il proprio datore di lavoro se è assicurato secondo la LAINF e, in caso

di risposta affermativa, chiedere il rilascio di un’attestazione in tal senso

da trasmettere al proprio assicuratore con la domanda di esonero dal pagamento

del premio concernente gli infortuni (nel 2005 fr. 18.30 al mese).

La

presente sentenza è definitiva.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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