36.2005.117
Domanda di sussidio per diminuzione del reddito. Determinazione del nuovo reddito da parte dell'amministrazione, sua commutazione che impedisce la concessione della riduzione del premio.
24 ottobre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2005.117
Data decisione, Autorità:
24.10.2005, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio per diminuzione del reddito. Determinazione del nuovo reddito da parte dell'amministrazione, sua commutazione che impedisce la concessione della riduzione del premio.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.117
Lugano
24 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 nato nel 1969, domiciliato a __________, coniugato con __________ e padre di __________
(2002), ha chiesto l’intervento dello Stato per la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2005. L’istanza,
pervenuta il 27 dicembre 2004 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, è stata
accompagnata da uno scritto del 15 dicembre 2004, con cui RI 1 ha specificato
l’esistenza di una modifica della situazione economica della famiglia, con
peggioramento rispetto al periodo di computo per la tassazione 2001 – 2002. Da
rilevare come, sia per il 2003 che per il 2004, l’amministrazione abbia
concesso il sussidio. Il 21 marzo 2005 l’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione copia della decisione di tassazione riferita all’anno 2003
che ritiene un reddito imponibile di CHF 24'000.--. La tassazione del biennio
2001 – 2002 indica invece un reddito imponibile di CHF 53'550.—per l’imposta
cantonale.
A
fronte dell’indicazione di una diminuzione del reddito e della disoccupazione
della moglie del ricorrente, l’UAM, con lettera 25 marzo 2005, ha chiesto ad __________
le attestazioni relative al reddito mensile. Il 18 aprile 2005 __________ ha
trasmesso i conteggi degli stipendi, i conteggi della disoccupazione ed
attestazione relativa agli interessi passivi versati ad una banca per un
credito ipotecario. La signora __________ ha inoltre specificato di avere
iniziato una nuova attività lavorativa a tempo parziale (50%) dal 7 marzo 2005
con cessazione del versamento delle indennità di disoccupazione. In particolare
la moglie del ricorrente ha comprovato interessi passivi per CHF 1'037,50
mensili, il salario lordo del marito fissato in CHF 4'683.— mensili e le
indennità di disoccupazione per gennaio (CHF 2'867,45 lordi), febbraio (CHF
2'739.— lordi) e marzo (CHF 513,80 lordi), nonché l’attestazione del salario
per il marzo 2005 pari a CHF 2000.— lordi.
La
domanda di sussidio è stata respinta dall’amministrazione. Con reclamo 24
maggio 2005, RI 1 si aggravato all’UAM contro il provvedimento producendo il
contratto di lavoro proprio (indicante il salario lordo di CHF 4'500.— versato
13 volte, oltre agli assegni famigliari per CHF 183.— mensili), quello della
moglie (salario di CHF 2'000.— lordi versato 12 volte) ed un conteggio di
entrate ed uscite indicante un reddito “imponibile complessivo” di CHF
22'460,70.
L’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia, con decisione su reclamo del 27 luglio 2005, ha
respinto l’impugnativa richiamando il tenore dell’art. 67 litt. m RegLCAMal ed
il reddito accertato di CHF 6'168,85 mensili lordi che, convertito, conduce ad
un reddito determinante di CHF 46'000.--. Questa decisione è stata oggetto di
ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni da parte di RI 1. Il
gravame, del 23 agosto 2005, riprende nella sostanza gli argomenti sviluppati
in precedenza dal ricorrente. Egli indica le entrate diminuite, le spese
aumentate del marito a fronte della nuova attività lavorativa, il calcolo
allestito relativo alle spese famigliari. Dal canto suo l’amministrazione
propone la reiezione dell’impugnativa con argomenti che, laddove necessario,
saranno ripresi in corso di motivazione. Il ricorrente ha trasmesso ulteriore
scritto con cui ha ribadito le sue precedenti argomentazioni producendo la
tassazione 2003 che fissa un reddito imponibile di CHF 24'000.— e, nuovamente,
ha fatto pervenire copia delle decisioni di concessione del sussidio per gli
anni 2003 e 2004, qui comunque non oggetto di contestazione.
in
diritto
in
ordine
1.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti
a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116
in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129) ha
considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre
2004.
in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto
infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5.
I signori __________
sono tassati in via ordinaria. Dalla tassazione 2001-2002 consegnata agli atti
in copia emerge che essi avevano un imponibile di CHF 53’550.-, superiore ai
limiti per la concessione del sussidio 2005 rammentati più sopra.
6.
Il signor RI 1 ha prodotto le decisioni
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è
stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia
per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre
2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione
sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini
sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di
rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa
l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale
circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il
tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza
36.2005
-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc.
36.2005.114
cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (STFA del 5
marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art.
9.
Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei
confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della
violazione del principio della buona fede, si deve verificare se
l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa
in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non
può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona
fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di
legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005,
ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla
tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una
promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al
tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione
dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati
dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora
accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel
2004.
7.
Va qui evocato come unicamente una
tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di
Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di
sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58
Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto
evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81 e nella sentenza in re
E. dell’11 ottobre 2004 36.2004.112). In altri termini la decisione di
tassazione relativa al periodo fiscale 2003 con fissazione di importi inferiori
ai parametri rammentati sopra non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 26 ottobre 2004 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. La produzione agli atti della decisione di tassazione 2003 appare
quindi ininfluente ai fini del giudizio.
8.
Non potendo applicare, come visto, una
tassazione per un periodo diverso da quello fissato dal Consiglio di Stato nel
suo DE emesso annualmente rettamente l'Ufficio assicurazione malattia ha
determinato il reddito lordo dei ricorrenti per la successiva commutazione alla
luce della diminuzione delle entrate. Per ciò fare i preposti funzionari si
sono basati sulla documentazione chiesta ed ottenuta dai signori __________
dalla quale emerge che mensilmente essi possono contare sul salario lordo
(rispettivamente le entrate ex LADI) della moglie che, unito a quello del
marito (con la tredicesima pro rata), e dedotti gli interessi passivi permette
di ritenere un reddito complessivo mensile lordo, secondo l’UAM, di CHF
6'168,85. Può qui rimanere aperta la questione a sapere se considerando gli
interessi passivi da un lato non debba essere ritenuto tra i redditi anche il
valore locativo dell’immobile. La questione non merita approfondimento poiché,
comunque sia, in concreto la conversione – a mano delle tabelle appositamente
allestite dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia d’intesa con le preposte
autorità fiscali - dell’importo di CHF 6'168,85 lordi, cifra che il signor RI 1
non ha contestato, comporta un reddito imponibile ipotetico superiore ai CHF
40'000.— e quindi il sussidio non può essere concesso.
9.
Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto. Nonostante la reiezione dell’impugnativa, che impone
l’applicazione della LPAmm, non si fa carico alla parte ricorrente della tassa
di giustizia e delle spese e non vengono allocate ripetibili all’amministrazione
vincente in causa. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di
diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re
B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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