36.2005.12
Validità di un contratto assicurativo se l'assicurata soffriva di una malattia già al momento dell'entrata in vigore del medesimo. Interpretazione delle CGA.
28 novembre 2005Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2005.12
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TCA
Titolo:
Validità di un contratto assicurativo se l'assicurata soffriva di una malattia già al momento dell'entrata in vigore del medesimo. Interpretazione delle CGA.
CONTRATTO ASSICURATIVO
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
RECESSO DAL CONTRATTO ASSICURATIVO
art. 18 CO
art. 100 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.12
TB
Lugano
28 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 gennaio
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa Malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
gennaio 2003 (doc. B) AT 1 ha sottoscritto presso la Cassa malati CV 1 una
proposta assicurativa per alcune coperture complementari secondo la LCA, le
quali sono regolarmente entrate in vigore il 1° marzo 2003 (doc. 21).
1.2. Il 19 agosto
2004 (docc. 18 e 32) l'assicurata ha comunicato alla
sua Cassa malati di essere inabile al lavoro per malattia nella misura del 100%
dal 1° agosto, per cui il 5 settembre 2004 (doc. 14) ha
formulato richiesta per ottenere le indennità giornaliere garantite dalla specifica
copertura assicurativa.
Prima di erogare queste prestazioni, il medico di
fiducia della Cassa ha voluto accertare lo stato di salute dell'assicurata presso il dr. med. __________,
suo medico curante (docc. H e M). Dai quesiti posti nell'ottobre
2004 è emerso che i dolori alla schiena che affliggevano l'assicurata - e che hanno
dato luogo alla diagnosi di sindrome lombovertebrale nell'ambito di una
discopatia L4-L5 e L5-S1 - si erano già manifestati due anni prima (doc. N),
ovvero nell'ottobre 2002.
1.3. Sulla scorta
di queste informazioni, il 12 novembre 2004 (doc. P) la Cassa malati CV 1 ha comunicato
all'interessata che poiché quest'ultima non avrebbe debitamente e scientemente indicato nel
questionario medico sullo stato di salute i disturbi lombari che l'affliggevano ancora da prima della
sottoscrizione dell'offerta
assicurativa, detto questionario sarebbe inesatto e come tale configurerebbe
una reticenza. In virtù dell'art.
6 LCA concernente la reticenza, la Cassa sopprimeva quindi con effetto
retroattivo tutte le coperture complementari.
Malgrado l'opposizione dell'interessata
(doc. Q), il 29 dicembre 2004 (doc. S) l'assicuratore ha confermato la propria posizione.
1.4. Per il
tramite dell'avv. RA 1, con
petizione del 31 gennaio 2005 (doc. I) AT 1 si è rivolta a questo TCA chiedendo di far obbligo alla Cassa
malati convenuta di versarle le indennità giornaliere per perdita di guadagno dovute
in virtù della copertura complementare. L'attrice sostiene che non v'è reticenza da parte sua, siccome una circostanza sarebbe il mal di
schiena di cui soffriva da tempo, ed un'altra la discopatia cronica degenerativa avanzata L5/S1 diagnosticatale
soltanto il 23 gennaio 2003, ovvero dopo la stipulazione del contratto. Sono
stati comunque i successivi esami medici del 10 e 28 febbraio 2003 che hanno
definito più precisamente il suo quadro clinico.
1.5. Con risposta
del 24 febbraio 2005 (doc. VI) CV 1 ha informato il TCA d'aver ripristinato
le polizze assicurative dell'assicurata,
non avendo ravvisato gli elementi di una reticenza e d'aver pure avvertito l'attrice di non poterle ugualmente versare le indennità per perdita
di guadagno poiché, in virtù dell'art. 4.1.1 CGA, le affezioni in corso al momento della sottoscrizione dei contratti assicurativi
complementari non sono coperte. Ritenuto come al
momento della conclusione dei contratti in esame la discopatia era in corso
anche se è stata diagnosticata poco tempo dopo, la Cassa si è rifiutata di erogare
prestazioni in relazione con questa affezione (docc. V e Vbis).
1.6. Nel proseguo
di causa le parti hanno dibattuto sull'applicabilità dell'art.
4.1.1 CGA al caso di specie. Il 12 maggio 2005 (doc. XXII) il TCA ha indetto un'udienza di discussione.
in
diritto
in ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito
LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate
di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal,
dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione
sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal
corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima
le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,
Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.
7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité
sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif
et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale
sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in
occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni
relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le
malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il
giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Recentemente, l’Assemblea federale ha approvato
la nuova Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17
dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 ha tenore simile all’art. 47 LSA attuale.
Il termine di referendum è scaduto il 7 aprile 2005.
Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato
della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA.
Nel caso concreto, il contratto di assicurazione
complementare n. __________ stipulato dall'attrice con la Cassa malati CV 1 si appoggia alle Condizioni
Generali __________ (CGA), edizione ottobre 2001 (doc. U).
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni
complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht,
ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e
gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -, in
base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall’attrice.
nel merito
2.2. Questo TCA deve stabilire se l'assicuratore è tenuto a versare all'attrice delle indennità per perdita di
guadagno a dipendenza della discopatia che l'ha resa inabile al lavoro dal 1° agosto 2004 nella misura del 100%.
Con la risposta di causa la Cassa malati ha
modificato la propria posizione, escludendo l'iniziale applicazione dell'art.
6 LCA e quindi rimettendo in vigore le coperture complementari disdette il 12
novembre 2004 per reticenza dell'attrice. Tuttavia, parte convenuta ha ritenuto ugualmente di non
dover corrispondere all'assicurata
delle indennità per perdita di guadagno a motivo che l'art. 4.1.1 CGA escludeva la possibilità di erogare delle prestazioni
in relazione con la discopatia poiché già presente al momento della
stipulazione del contratto assicurativo.
2.3. L'art. 4 CGA tratta dei limiti della
copertura assicurativa. L'art.
4.1 CGA elenca 16 casi d'esclusione
dall'assicurazione. È sul primo
di questi casi che la convenuta si basa per rifiutare di erogare all'assicurata delle indennità per perdita di
guadagno a motivo della malattia che dal 1° agosto 2004 l'ha resa inabile al lavoro.
Giusta l'art. 4.1.1 CGA, sono escluse dall'assicurazione le affezioni oggetto di una riserva. Allo stesso
modo, le affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione quando l'assicurato beneficiava di prestazioni
analoghe presso un altro assicuratore o, altrimenti, al momento dell'entrata in vigore del contratto, come pure
Fatti
i postumi d'infortuni
sopraggiunti prima dell'entrata
in vigore del contratto.
La questione verte sull'interpretazione di questa disposizione, in particolare sulla seconda
parte della seconda frase.
Per l'attrice, con "affezioni in corso al
momento dell'entrata in
vigore del contratto" devono essere intese
unicamente quelle affezioni comparse tra la sottoscrizione della proposta
assicurativa ed il momento dell'entrata in vigore della copertura. Questa ipotesi si realizzerebbe soltanto
nel caso in cui le affezioni non sono note né all'assicurato né all'assicuratore,
poiché non ancora presenti al momento della firma della proposta assicurativa.
Secondo l'assicuratore, AT 1 soffriva di discopatia già al momento dell'entrata in vigore della polizza
assicurativa.
2.4. Per
interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole
generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55).
In particolare, è necessario fondarsi sulle
regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).
L'interpretazione delle CGA prestampate avviene
secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un
contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117
Considerandi
II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA conviene
tenere conto del loro valore normativo: dal momento che esse sono applicabili a
tutte le persone assicurate per un medesimo rischio, è necessario che le stesse
siano interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito
questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).
L'interpretazione di CGA che sono oggetto di una
larga diffusione deve lasciare uno spazio preponderante all'elemento
sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).
Inoltre, spetta all'assicuratore provare che i
termini di una clausola limitativa delle CGA, di cui si prevale, devono essere
compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF in RUA XIX n. 55).
Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione
contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV
n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
L'onere della prova può comunque essere
attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n.
138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
Come qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione
deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà delle parti
(DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT
1990.
I 57; DTF 112 II 253).
Se la reale e concorde volontà delle parti non
può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà,
secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III
118.
consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128
III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b;
VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés
de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato
alla conclusione del contratto
(DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115
II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della
lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128;
DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON,
La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al
senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari
prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360)
piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II
318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti
dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel
linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I
57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più
specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le
accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).
Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal
suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II
387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione
un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che
giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996
pag. 623).
Di principio, dunque, le clausole dei contratti
d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere
interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e
conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid.
2.
; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).
L’interpretazione di una clausola contrattuale
deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto
e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione
(ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag.
459, pagg. 462-463).
Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono
essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva
attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in:
CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Per determinare la volontà delle parti non
bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha
conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49
citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Il testo chiaro di una clausola non esclude a
priori la possibilità d'interpretarla (DTF 127 III 44 consid. 1b). Occorre
esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere
compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212
consid. 2b)bb).
Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi
dal senso letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono
ragioni serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129
III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).
In caso di dubbio in merito alla comprensione di
una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la
portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con
sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona
fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più
interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario,
a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid.
3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem,
secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di
chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui
l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III
118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727;
DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht,
Berna 1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO,
n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op.
cit., pag. 247 e seg.).
Questo principio si applica sia per
l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata
in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per
interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra stipulatorem
- che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola -
costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623
seg.).
A titolo abbondanziale va osservato ancora che,
secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole
d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso
(DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON,
op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr.
sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612
citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse
possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario
enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti
esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine
che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo
conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).
Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di
una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo
del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa
determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,
1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).
Infine si rammenta che le condizioni generali
d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie
complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in
particolare pag. 673).
2.5
Nel caso
concreto con l'assicurazione d'indennità giornaliera le parti hanno voluto
prevedere il versamento di indennità, da parte dell'assicuratore nei confronti
della stipulante, qualora l’attrice fosse stata incapace di lavorare a causa di
una malattia.
Siccome in specie la questione verte sulla
copertura assicurativa da parte di CV 1 a dipendenza della discopatia di cui è
affetta l'attrice, occorrerebbe
quindi ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare, in buona fede,
alla clausola dell'art. 4.1.1 CGA, in applicazione del principio
dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF
126.
III 59 consid. 5b).
A mente della scrivente Corte, la lettera
dell'art. 4.1.1 CGA non lascia spazio a divergenze interpretative. Non vi sono
infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni. Ogni
locuzione è chiara e ben posizionata nel contesto della regola stessa, che non
appare neppure di difficile formulazione.
Pertanto, il disposto sulla copertura
assicurativa della Cassa malati, per la parte concernente l'oggetto in discussione, deve essere semplicemente
intesa nel senso che l'assicuratore
non prende a carico le affezioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo contratto. La
condizione della percezione di prestazioni analoghe da parte dell'assicurato presso un altro assicuratore va
abbinata soltanto alla prima ipotesi, ovvero al caso d'esclusione dall'assicurazione
delle affezioni in corso al momento della firma della proposta assicurativa. Essa
non ha nulla a che vedere con la seconda ipotesi applicabile al caso in disamina,
la quale va considerata ed interpretata di per se stessa.
2.6
Trasponendo
questi concetti alla situazione che qui ci occupa, va dunque determinato da un
lato il momento dell'entrata in
vigore della copertura assicurativa d'indennità giornaliera per perdita di guadagno. D'altro lato, quando è sorta l'affezione che è alla base della richiesta
dell'attrice di percepire delle
indennità giornaliere.
Dalla documentazione agli atti risulta che il 18
gennaio 2003 (doc. B) parte attrice ha sottoscritto una proposta d'assicurazione relativa sia alle cure di
base in virtù della LAMal, sia a quattro coperture complementari rette dalla
LCA.
Nelle indicazioni generali presenti prima dello
spazio per apporre la firma dello stipulante e dell'agente, figura che l'entrata in vigore dell'assicurazione __________ è prevista per il 1° gennaio 2003, mentre l'entrata in vigore delle assicurazioni complementari
è stata anch'essa inizialmente stabilita
per il 1° gennaio 2003, poi corretta dalla stipulante stessa nel 1° marzo 2003
(doc. 19). Il modulo prestampato indica ancora che la scadenza del premio LCA è
fissata al 1° gennaio e la durata minima del contratto per le coperture LCA è
di cinque anni; le CGA applicabili sono del 2001. Il formulario d'iscrizione si completa poi come segue:
"
Dichiaro di aver risposto con precisione ed
esattezza al presente questionario. Assumo la mia sola responsabilità nelle
risposte fornite, anche se queste ultime sono state trascritte da un terzo.
Sono al corrente che in caso di false dichiarazioni mi espongo ad una sanzione
che può andare fino alla mancata copertura. Ho ricevuto un esemplare delle
condizioni di __________ e CV 1. Autorizzo tutti i medici a dare ad CV 1 tutte
le informazioni relative al mio stato di salute. Ho in particolar modo preso
conoscenza dei limiti delle coperture ai sensi dell'articolo 4.1 delle Condizioni generali __________
CV 1.
Mi impegno ad accettare la polizza se, da parte
sua, CV 1 accetta la presente proposta entro 14 giorni quando si tratta di un'assicurazione senza inchiesta medica o
entro 4 settimane quando l'assicurazione
è subordinata a tali accertamenti." (sottolineatura della redattrice).
È indubbio, dunque, come peraltro conferma l'attestato d'assicurazione rilasciato dall'assicuratore (doc. A2), che le quattro coperture complementari stipulate
dall'attrice sono regolarmente entrate
in vigore il 1° marzo 2003.
2.7
Più
problematica è la determinazione del momento in cui è sorta l'affezione che ha provocato l'inabilità lavorativa dell'assicurata.
Nel corso del 2002 l'attrice ha iniziato a soffrire di dolori alla schiena (docc. G, N, R,
XXII e XXVII). L'11 (doc. B) ed
il 27 dicembre 2002 (doc. D) AT 1 si è quindi recata dal suo medico curante dr.
med. __________, il quale le ha organizzato per il 9 gennaio 2003 presso l'Ospedale Regionale di __________ una TAC
del rachide lombare e ad una radiografia del bacino per sospetta discopatia L5/S1.
Il capo del servizio di radiologia ha diagnosticato una discopatia cronica
degenerativa avanzata L5/S1 con ernia discale paramediana a destra grado III
con contatto radicolare S1 a destra più che a sinistra; modica protrusione
discale diffusa L4/5 (doc. C e 26).
Il 23 gennaio 2003 (doc. D) l'attrice si è nuovamente recata dal suo
medico curante per l'acutizzarsi
dei dolori lombari. In quell'occasione
le è pure stata comunicata la succitata diagnosi di discopatia ed è stato
organizzato un consulto specialistico presso il dottor __________, specialista
in medicina interna ed in reumatologia. Quest'ultimo, che l'aveva
già avuta in cura, ha visitato l'assicurata il 10 febbraio 2003 (doc. E) ed ha risolto per una discartrosi
L5/S1 con piccola ernia discale medio-laterale destra, iniziale discopatia
L4/5; rachialgie a carattere infiammatorio e poliartralgie sospette per un
reumatismo flogistico (spondilartropatia) ed iniziale osteoporosi post-menopausale.
Il successivo 28 febbraio (doc. F) l'attrice si è sottoposta ad una risonanza
magnetica presso l'Istituto
radiologico __________, il quale ha confermato la presenza di un'ernia discale a base larga contenuta L4-L5,
osteocondrosi L5-S1 con piccola ernia paramediana destra; lieve spondilartrosi
probabilmente attivata a livello L4-L5; nessun segno diretto per radicolopatie
o per sacroileiti.
Anche l'esame del 19 luglio 2004 (doc. G) esperito dallo specialista in
neurochirurgia dr. med. __________ ha rilevato un'importante sindrome lombovertebrale nell'ambito di una discopatia L4/5 e L5/S1.
Se, prima del giugno 2004, i dolori alla schiena
erano soltanto fastidiosi e talvolta insopportabili ma passavano con l'assunzione di medicamenti, da quel momento
le predette affezioni hanno invece impedito all'attrice d'esercitare
la sua attività lavorativa. La stessa ha in proposito affermato che "Ho
avuto un primo blocco nel corso di luglio ed un secondo a fine luglio inizio
agosto; quest'ultimo mi
ha impedito di eseguire l'attività lavorativa, mentre per il primo ero in ferie e sono rimasta
a __________." (doc. XXII pag. 2).
Ciò ha comportato che dal 1° agosto 2004 (doc. 32)
in poi l'assicurata non ha più
potuto svolgere la sua attività lavorativa, tanto che nel mese di maggio 2005
ha inoltrato richiesta al competente ufficio per percepire una rendita d'invalidità (doc. XXII pag. 2).
I certificati medici prodotti agli atti nel loro
insieme e singolarmente comprovano incontrovertibilmente che nel marzo 2003,
ovvero al momento dell'entrata
in vigore delle quattro assicurazioni complementari e segnatamente della
copertura per l'indennità
giornaliera per perdita di guadagno, la discopatia era da tempo presente ed era
pure stata indicata alla diretta interessata; e ciò, ben prima del luglio 2004.
In effetti, interrogato dal TCA in merito all'apparizione di questa affezione, il dr. med. __________ ha affermato
che "Tenendo conto della gravità nei processi degenerativi già presenti
nel 2003 sono dell'opinione
che questi risalgano ad un periodo antecedente al 2000" (doc. XXVII: risposta n. 1), quindi che "Dal punto di vista
clinico probabilmente nel 2002 la paziente era già sofferente di un'importante sindrome lombovertebrale.
Infatti la paziente stessa mi ha confermato di accusare dolori da quell'epoca. Dal punto di vista neuroradiologico
probabilmente i processi degenerativi (in particolare la sclerosi sottocondrale
dei piatti vertebrali in L5/S1) erano già avanzati ed antecedenti all'anno 2000." (doc. XXVII: risposta n. 4).
Di conseguenza, la tesi di parte attrice appare
infondata e va respinta. Come ammesso dall'interessa medesima, infatti, la prima persona che l'ha informata sul suo stato di salute è
stato il suo medico curante, il 23 gennaio 2003, una volta in possesso dell'esito della Tac effettuata il 9 gennaio
(doc. I punto C pag. 3: "di questa diagnosi l'assicurata venne a conoscenza unicamente il
successivo 23 gennaio 2003"). Va ricordato, poi, che anche il dr. med. __________ l'ha visitata il 10 febbraio successivo e che
la risonanza magnetica chiesta
dallo specialista in reumatologia è stata effettuata il 28 febbraio 2003; poi, il
3.
marzo 2003 l'Istituto
radiologico ha comunicato l'esito
dell'esame ai predetti medici.
La discopatia era evidentemente presente al 1° marzo 2003.
Stante quanto precede, in applicazione dell'art. 4.1.1 CGA l'assicuratore non è tenuto a versare all'attrice delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa
della discopatia L5/S1 e L4/5 esistente al momento della stipulazione della
copertura assicurativa __________, che l'ha resa inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1° agosto 2004.
Ne discende, quindi, che la petizione va
respinta.
2.8
L'art. 43
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
Nel caso in esame, il valore litigioso è
rappresentato dalle 720 indennità giornaliere (dedotti i 31 giorni d'attesa) che la Cassa malati CV 1 dovrebbe
versare all'attrice a
dipendenza della sua incapacità di lavoro sorta il 1° agosto 2004 a causa di
una discopatia. Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 100.-
(doc. A2), l'importo totale supera
facilmente i succitati Fr. 8'000.-, per cui sono dati gli estremi per un
eventuale ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.
2.9
Si osserva
ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha
rammentato al TCA l'obbligo di
trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando
che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di
ricorrere contro le stesse.
Alla luce della citata Legge e dello scritto
dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la
presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna
Contro il presente giudizio è dato ricorso per
riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della
Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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