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Decisione

36.2005.12

Validità di un contratto assicurativo se l'assicurata soffriva di una malattia già al momento dell'entrata in vigore del medesimo. Interpretazione delle CGA.

28 novembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i postumi d'infortuni

sopraggiunti prima dell'entrata

in vigore del contratto.

La questione verte sull'interpretazione di questa disposizione, in particolare sulla seconda

parte della seconda frase.

Per l'attrice, con "affezioni in corso al

momento dell'entrata in

vigore del contratto" devono essere intese

unicamente quelle affezioni comparse tra la sottoscrizione della proposta

assicurativa ed il momento dell'entrata in vigore della copertura. Questa ipotesi si realizzerebbe soltanto

nel caso in cui le affezioni non sono note né all'assicurato né all'assicuratore,

poiché non ancora presenti al momento della firma della proposta assicurativa.

Secondo l'assicuratore, AT 1 soffriva di discopatia già al momento dell'entrata in vigore della polizza

assicurativa.

2.4. Per

interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole

generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;

STF in RUA XIX n. 55).

In particolare, è necessario fondarsi sulle

regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).

L'interpretazione delle CGA prestampate avviene

secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un

contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117

Considerandi

II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA conviene

tenere conto del loro valore normativo: dal momento che esse sono applicabili a

tutte le persone assicurate per un medesimo rischio, è necessario che le stesse

siano interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito

questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi

fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).

L'interpretazione di CGA che sono oggetto di una

larga diffusione deve lasciare uno spazio preponderante all'elemento

sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).

Inoltre, spetta all'assicuratore provare che i

termini di una clausola limitativa delle CGA, di cui si prevale, devono essere

compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF in RUA XIX n. 55).

Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione

contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV

n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).

L'onere della prova può comunque essere

attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n.

138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).

Come qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione

deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà delle parti

(DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT

1990.

I 57; DTF 112 II 253).

Se la reale e concorde volontà delle parti non

può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà,

secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III

118.

consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128

III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b;

VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés

de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato

alla conclusione del contratto

(DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59

consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115

II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della

lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128;

DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON,

La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al

senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari

prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360)

piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II

318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti

dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel

linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I

57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più

specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le

accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).

Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal

suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II

387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione

un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che

giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996

pag. 623).

Di principio, dunque, le clausole dei contratti

d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere

interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e

conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid.

2.

; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59

consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).

L’interpretazione di una clausola contrattuale

deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto

e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione

(ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag.

459, pagg. 462-463).

Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono

essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva

attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in:

CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Per determinare la volontà delle parti non

bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha

conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49

citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).

Il testo chiaro di una clausola non esclude a

priori la possibilità d'interpretarla (DTF 127 III 44 consid. 1b). Occorre

esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere

compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212

consid. 2b)bb).

Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi

dal senso letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono

ragioni serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129

III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).

In caso di dubbio in merito alla comprensione di

una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la

portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con

sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona

fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più

interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario,

a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid.

3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).

Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem,

secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di

chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui

l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III

118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727;

DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht,

Berna 1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO,

n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op.

cit., pag. 247 e seg.).

Questo principio si applica sia per

l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata

in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per

interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra stipulatorem

- che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola -

costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623

seg.).

A titolo abbondanziale va osservato ancora che,

secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole

d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso

(DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON,

op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr.

sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612

citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse

possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario

enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti

esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine

che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo

conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).

Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di

una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo

del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa

determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,

1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).

Infine si rammenta che le condizioni generali

d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie

complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur

de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in

particolare pag. 673).

2.5

Nel caso

concreto con l'assicurazione d'indennità giornaliera le parti hanno voluto

prevedere il versamento di indennità, da parte dell'assicuratore nei confronti

della stipulante, qualora l’attrice fosse stata incapace di lavorare a causa di

una malattia.

Siccome in specie la questione verte sulla

copertura assicurativa da parte di CV 1 a dipendenza della discopatia di cui è

affetta l'attrice, occorrerebbe

quindi ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare, in buona fede,

alla clausola dell'art. 4.1.1 CGA, in applicazione del principio

dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF

126.

III 59 consid. 5b).

A mente della scrivente Corte, la lettera

dell'art. 4.1.1 CGA non lascia spazio a divergenze interpretative. Non vi sono

infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni. Ogni

locuzione è chiara e ben posizionata nel contesto della regola stessa, che non

appare neppure di difficile formulazione.

Pertanto, il disposto sulla copertura

assicurativa della Cassa malati, per la parte concernente l'oggetto in discussione, deve essere semplicemente

intesa nel senso che l'assicuratore

non prende a carico le affezioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo contratto. La

condizione della percezione di prestazioni analoghe da parte dell'assicurato presso un altro assicuratore va

abbinata soltanto alla prima ipotesi, ovvero al caso d'esclusione dall'assicurazione

delle affezioni in corso al momento della firma della proposta assicurativa. Essa

non ha nulla a che vedere con la seconda ipotesi applicabile al caso in disamina,

la quale va considerata ed interpretata di per se stessa.

2.6

Trasponendo

questi concetti alla situazione che qui ci occupa, va dunque determinato da un

lato il momento dell'entrata in

vigore della copertura assicurativa d'indennità giornaliera per perdita di guadagno. D'altro lato, quando è sorta l'affezione che è alla base della richiesta

dell'attrice di percepire delle

indennità giornaliere.

Dalla documentazione agli atti risulta che il 18

gennaio 2003 (doc. B) parte attrice ha sottoscritto una proposta d'assicurazione relativa sia alle cure di

base in virtù della LAMal, sia a quattro coperture complementari rette dalla

LCA.

Nelle indicazioni generali presenti prima dello

spazio per apporre la firma dello stipulante e dell'agente, figura che l'entrata in vigore dell'assicurazione __________ è prevista per il 1° gennaio 2003, mentre l'entrata in vigore delle assicurazioni complementari

è stata anch'essa inizialmente stabilita

per il 1° gennaio 2003, poi corretta dalla stipulante stessa nel 1° marzo 2003

(doc. 19). Il modulo prestampato indica ancora che la scadenza del premio LCA è

fissata al 1° gennaio e la durata minima del contratto per le coperture LCA è

di cinque anni; le CGA applicabili sono del 2001. Il formulario d'iscrizione si completa poi come segue:

"

Dichiaro di aver risposto con precisione ed

esattezza al presente questionario. Assumo la mia sola responsabilità nelle

risposte fornite, anche se queste ultime sono state trascritte da un terzo.

Sono al corrente che in caso di false dichiarazioni mi espongo ad una sanzione

che può andare fino alla mancata copertura. Ho ricevuto un esemplare delle

condizioni di __________ e CV 1. Autorizzo tutti i medici a dare ad CV 1 tutte

le informazioni relative al mio stato di salute. Ho in particolar modo preso

conoscenza dei limiti delle coperture ai sensi dell'articolo 4.1 delle Condizioni generali __________

CV 1.

Mi impegno ad accettare la polizza se, da parte

sua, CV 1 accetta la presente proposta entro 14 giorni quando si tratta di un'assicurazione senza inchiesta medica o

entro 4 settimane quando l'assicurazione

è subordinata a tali accertamenti." (sottolineatura della redattrice).

È indubbio, dunque, come peraltro conferma l'attestato d'assicurazione rilasciato dall'assicuratore (doc. A2), che le quattro coperture complementari stipulate

dall'attrice sono regolarmente entrate

in vigore il 1° marzo 2003.

2.7

Più

problematica è la determinazione del momento in cui è sorta l'affezione che ha provocato l'inabilità lavorativa dell'assicurata.

Nel corso del 2002 l'attrice ha iniziato a soffrire di dolori alla schiena (docc. G, N, R,

XXII e XXVII). L'11 (doc. B) ed

il 27 dicembre 2002 (doc. D) AT 1 si è quindi recata dal suo medico curante dr.

med. __________, il quale le ha organizzato per il 9 gennaio 2003 presso l'Ospedale Regionale di __________ una TAC

del rachide lombare e ad una radiografia del bacino per sospetta discopatia L5/S1.

Il capo del servizio di radiologia ha diagnosticato una discopatia cronica

degenerativa avanzata L5/S1 con ernia discale paramediana a destra grado III

con contatto radicolare S1 a destra più che a sinistra; modica protrusione

discale diffusa L4/5 (doc. C e 26).

Il 23 gennaio 2003 (doc. D) l'attrice si è nuovamente recata dal suo

medico curante per l'acutizzarsi

dei dolori lombari. In quell'occasione

le è pure stata comunicata la succitata diagnosi di discopatia ed è stato

organizzato un consulto specialistico presso il dottor __________, specialista

in medicina interna ed in reumatologia. Quest'ultimo, che l'aveva

già avuta in cura, ha visitato l'assicurata il 10 febbraio 2003 (doc. E) ed ha risolto per una discartrosi

L5/S1 con piccola ernia discale medio-laterale destra, iniziale discopatia

L4/5; rachialgie a carattere infiammatorio e poliartralgie sospette per un

reumatismo flogistico (spondilartropatia) ed iniziale osteoporosi post-menopausale.

Il successivo 28 febbraio (doc. F) l'attrice si è sottoposta ad una risonanza

magnetica presso l'Istituto

radiologico __________, il quale ha confermato la presenza di un'ernia discale a base larga contenuta L4-L5,

osteocondrosi L5-S1 con piccola ernia paramediana destra; lieve spondilartrosi

probabilmente attivata a livello L4-L5; nessun segno diretto per radicolopatie

o per sacroileiti.

Anche l'esame del 19 luglio 2004 (doc. G) esperito dallo specialista in

neurochirurgia dr. med. __________ ha rilevato un'importante sindrome lombovertebrale nell'ambito di una discopatia L4/5 e L5/S1.

Se, prima del giugno 2004, i dolori alla schiena

erano soltanto fastidiosi e talvolta insopportabili ma passavano con l'assunzione di medicamenti, da quel momento

le predette affezioni hanno invece impedito all'attrice d'esercitare

la sua attività lavorativa. La stessa ha in proposito affermato che "Ho

avuto un primo blocco nel corso di luglio ed un secondo a fine luglio inizio

agosto; quest'ultimo mi

ha impedito di eseguire l'attività lavorativa, mentre per il primo ero in ferie e sono rimasta

a __________." (doc. XXII pag. 2).

Ciò ha comportato che dal 1° agosto 2004 (doc. 32)

in poi l'assicurata non ha più

potuto svolgere la sua attività lavorativa, tanto che nel mese di maggio 2005

ha inoltrato richiesta al competente ufficio per percepire una rendita d'invalidità (doc. XXII pag. 2).

I certificati medici prodotti agli atti nel loro

insieme e singolarmente comprovano incontrovertibilmente che nel marzo 2003,

ovvero al momento dell'entrata

in vigore delle quattro assicurazioni complementari e segnatamente della

copertura per l'indennità

giornaliera per perdita di guadagno, la discopatia era da tempo presente ed era

pure stata indicata alla diretta interessata; e ciò, ben prima del luglio 2004.

In effetti, interrogato dal TCA in merito all'apparizione di questa affezione, il dr. med. __________ ha affermato

che "Tenendo conto della gravità nei processi degenerativi già presenti

nel 2003 sono dell'opinione

che questi risalgano ad un periodo antecedente al 2000" (doc. XXVII: risposta n. 1), quindi che "Dal punto di vista

clinico probabilmente nel 2002 la paziente era già sofferente di un'importante sindrome lombovertebrale.

Infatti la paziente stessa mi ha confermato di accusare dolori da quell'epoca. Dal punto di vista neuroradiologico

probabilmente i processi degenerativi (in particolare la sclerosi sottocondrale

dei piatti vertebrali in L5/S1) erano già avanzati ed antecedenti all'anno 2000." (doc. XXVII: risposta n. 4).

Di conseguenza, la tesi di parte attrice appare

infondata e va respinta. Come ammesso dall'interessa medesima, infatti, la prima persona che l'ha informata sul suo stato di salute è

stato il suo medico curante, il 23 gennaio 2003, una volta in possesso dell'esito della Tac effettuata il 9 gennaio

(doc. I punto C pag. 3: "di questa diagnosi l'assicurata venne a conoscenza unicamente il

successivo 23 gennaio 2003"). Va ricordato, poi, che anche il dr. med. __________ l'ha visitata il 10 febbraio successivo e che

la risonanza magnetica chiesta

dallo specialista in reumatologia è stata effettuata il 28 febbraio 2003; poi, il

3.

marzo 2003 l'Istituto

radiologico ha comunicato l'esito

dell'esame ai predetti medici.

La discopatia era evidentemente presente al 1° marzo 2003.

Stante quanto precede, in applicazione dell'art. 4.1.1 CGA l'assicuratore non è tenuto a versare all'attrice delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa

della discopatia L5/S1 e L4/5 esistente al momento della stipulazione della

copertura assicurativa __________, che l'ha resa inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1° agosto 2004.

Ne discende, quindi, che la petizione va

respinta.

2.8

L'art. 43

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG

contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro

giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in

ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per

riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo

al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che

"

Nelle cause civili per altri diritti di

carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo

le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima

giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

Nel caso in esame, il valore litigioso è

rappresentato dalle 720 indennità giornaliere (dedotti i 31 giorni d'attesa) che la Cassa malati CV 1 dovrebbe

versare all'attrice a

dipendenza della sua incapacità di lavoro sorta il 1° agosto 2004 a causa di

una discopatia. Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 100.-

(doc. A2), l'importo totale supera

facilmente i succitati Fr. 8'000.-, per cui sono dati gli estremi per un

eventuale ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

2.9

Si osserva

ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono

trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le

sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione.

Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha

rammentato al TCA l'obbligo di

trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando

che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di

ricorrere contro le stesse.

Alla luce della citata Legge e dello scritto

dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la

presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna

Contro il presente giudizio è dato ricorso per

riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della

Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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