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Decisione

36.2005.124

Sussidio richiesto tardivamente. Ritardo ingiustificato.

10 ottobre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005

ed è quindi tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45

Reg. LCAMal. Determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione

2001-2002 che la signora RI 1 aveva da tempo a disposizione (la tassazione è

stata emessa a suo nome il 16 dicembre 2002). L’assicurata

non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la

lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal alla luce della documentazione prodotta agli

atti, infatti il suo reddito personale da lavoro rilevabile dalla distinta paga

del gennaio 2005, ammonta a CHF 59'802 lordi annui comprensivi dell’assegno di

custodia oltre alle ulteriori entrate comprovate dalla stessa ricorrente con

l’istanza e cifrate in CHF 2'200.— “__________, Faido, salario”.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Ciò trova

conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di

Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata

in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Ora,

anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica

entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza

negata da questo Tribunale cfr. STCA 6 ottobre 2005 in re S. 36.2005.116 tra

altre recenti sull’argomento), come sembra ritenere l’autorità cantonale, va

comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche

prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di

competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati

fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza

subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione

determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui

l’interessata è stata regolarmente imposta dal competente ufficio di tassazione

con decisione 16 dicembre 2002. Altre tassazioni non entrano in considerazione

non trattandosi della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in

precedenza. Inoltre, come evidenziato poco sopra, non vi è stato un cambiamento

importante della situazione economica della ricorrente come gli atti prodotti

hanno permesso di ritenere.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

6. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in

precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.

36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore

malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo.

Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente

vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in

formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa

all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto

2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di

X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti

che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a

fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione

relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente comunicati

all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel

2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la pretesa mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza.”

Sempre nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere

ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione

che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato

a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio.”

7. Nel caso di specie la ricorrente indica

come il contatto con il nuovo assicuratore sia avvenuto nella sede mesolcinese

dello stesso e come nel Cantone dei Grigioni non sarebbe necessario l’inoltro

della domanda di sussidio annuale. Ora l’argomento non può essere ritenuto. In

effetti la prassi di questo Tribunale non ha considerato giustificanti le

errate indicazioni di un assicuratore fornite all’assicurato. A maggiore

ragione non possono essere ritenute le informazioni derivanti dalla procedura

vigente in un Cantone diverso da quello di domicilio dell’assicurata

ricorrente. Va ancora osservato come nelle disposizioni esecutive della Legge

sull’assicurazione malattie sulla riduzione dei premi del Cantone dei Grigioni

(Disp. LAMPR) la materia è così regolamentata:

Art. 8 Annuncio del diritto

1. Persone domiciliate nel Cantone

1 Le persone

domiciliate nel Cantone devono inoltrare il modulo di domanda, al più tardi

entro la fine dell’anno per il quale si vuole fare valere il diritto, allo

sportello AVS del loro comune di domicilio. Sono autorizzati a notificare il

diritto anche terzi che assistono o si prendono cura della persona avente

diritto.

Considerandi

2.

Le persone che

ricevono d’ufficio una notifica del diritto alla riduzione dei premi vengono

considerate annunciate.

Ciò sembra smentire l’esistenza di un

diritto automatico al sussidio. Diverso rispetto al Ticino è l’automatismo

dell’annuncio riferito alle persone che ricevono d’ufficio la notifica del

diritto alla riduzione dei premi. In ogni modo alla signora RI 1 non sfugge che

il suo domicilio è il Ticino, che responsabile per il sussidio è il Cantone di

domicilio che già aveva versato in passato il sussidio alla ricorrente, e

circostanza nota anche per le numerose campagne di informazione condotte dal

DSS e dallo stesso UAM. L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può

essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia

e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi

quali motivi giustificanti il ritardo. Purtroppo il mancato rispetto dei

termini per la presentazione della domanda di sussidio da parte dell’assicurata

non può essere giustificato e dipende dalla negligenza della ricorrete stessa.

8.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato. La

reiezione dell’impugnativa non comporta carico di tassa di giustizia e spese

all’assicurata e neppure riconoscimento di ripetibili all’amministrazione vincente

in causa. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di

diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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