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Decisione

36.2005.125

Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione sociale contro le malattie rimasti impagati. Solidarietà tra i coniugi per il pagamento dei premi indipendentemente dal tipo di regime matrimonial

1 febbraio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi debiti. Il cpv. 2 precisa che a sua istanza, il giudice può obbligare

l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i

documenti necessari.

L’insorgente

avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito e chiedere informazioni a

proposito della sua situazione patrimoniale.

La

richiesta di una nuova procedura esecutiva contro il marito va respinta nel

senso che, oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la

ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito

dell’assicurazione sociale contro le malattie. Un nuova procedura contro il

coniuge non modificherebbe questa circostanza.

La

ricorrente fa inoltre notare che sono passati diversi anni da quando suo marito

non ha pagato i premi dovuti. Essa fa implicitamente valere la prescrizione.

Con

l’entrata in vigore della LPGA, l’art. 24 cpv. 1 prevede che il diritto a

prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del

mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno

civile per cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva

applicato, per analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva anch’esso un termine di

cinque anni (cfr. anche, in ambito LAMI, STFA del 17 giugno 2003, K 82/02)

Come

rileva anche Kieser in ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, pag. 274 n.

28 ad art. 24:

" Für die Verwirkung der Prämienforderung war nach

der bisherigen Rechtsprechung Art. 16 AHVG sinngemäss anwendbar (vgl. BGE 122 V

333); mit dem Inkraftreten des ATSG ist Art. 24 Abs. 1 ATSG anzuwenden, wobei

sich keine materielle Anderung ergibt. Die Verwirkung des Anspruchs auf

Leistungen war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich geregelt (vgl dazu SVR

2002 KV Nr. 18; Eugster, Krankenversicherung, Rz. 221). Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG

Considerandi

wird die fünfjährige Nachzahlungsfrist anwendbar, wobei zu beachten ist, dass

diese erst mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit einsetzt; dieser entspricht nicht

dem Behandlungszeitpunkt, in welchem der Kostenerstattunganspruch entsteht (vgl

dazu auch Rz. 12).“

Poiché

la Cassa, nel 2005, ha chiesto premi dovuti negli anni 2001 e 2002, la

richiesta dell’assicuratore va ritenuta manifestamente tempestiva.

Infine,

per quanto concerne la ricevibilità delle osservazioni datate 27 ottobre 2005

della Cassa, che la ricorrente ritiene tardive, la questione può rimanere

aperta perché comunque l’insorgente ha potuto determinarsi in merito e spetta

al Giudice applicare d’ufficio il diritto, accertare autonomamente i fatti e

valutare liberamente le prove.

Poiché

l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi

arretrati da parte del marito nel periodo contestato, ed essendo il marito già

stato oggetto di esecuzione sfociata in un attestato di carenza beni, la

richiesta della Cassa, alla quale il marito era affiliato (cfr. anche doc. XII

e allegati), di condannare la ricorrente al pagamento di fr. 2'287, si rivela

corretta.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

della Cassa deve essere confermata.

L’opposizione

al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ va

definitivamente rigettata per un importo di fr. 1'344.20 (doc. 6), mentre

l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________

va rigettata limitatamente a fr. 942.80 (doc. 7).

Va

qui infine rammentato che le spese esecutive non formano

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03;

STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura

di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005

nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del

18.

giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

La

decisione impugnata è confermata.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva:

§ l’opposizione al PE n.

__________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente

all’importo di fr. 1’344.20 e

§§ l’opposizione

al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente

all’importo di fr. 942.80.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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