36.2005.125
Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione sociale contro le malattie rimasti impagati. Solidarietà tra i coniugi per il pagamento dei premi indipendentemente dal tipo di regime matrimonial
1 febbraio 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.125
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, TCA
Titolo:
Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione sociale contro le malattie rimasti impagati. Solidarietà tra i coniugi per il pagamento dei premi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
PREMIO
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 16 LAVS
art. 24 LPGA
art. 94 cpv. 1 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.125
cs
Lugano
1 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto
2005 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 __________ è stato affiliato presso la Cassa
malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L’assicurato
non ha pagato i premi inerenti i mesi da aprile a luglio 2001 (premio mensile
di fr. 218.20) e da gennaio a giugno 2002 (premio mensile di fr. 235.70).
Le
procedure esecutive intentate nei suoi confronti sono sfociate in due attestati
di carenza beni (no. __________ e __________).
B. Il
10 gennaio 2005, su richiesta dell’assicuratore, a RI 1, moglie di __________, sono
stati notificati due precetti esecutivi (PE) per i premi rimasti impagati dal
marito, per un importo di fr. 1'513.20, rispettivamente di fr. 1’071.80, oltre
le spese di diffida.
C. L’interessata
ha presentato opposizione ad entrambi i PE.
Con
decisione del 10 giugno 2005, che annullava e sostituiva due decisioni del 18
gennaio 2005, CO 1 ha tolto l’opposizione ai predetti PE ed ha condannato
l’assicurata al pagamento di complessivi fr. 2'795.
Il
4 agosto 2005 l’assicuratore ha parzialmente accolto l’opposizione
dell’interessata, riducendo le pretese a fr. 2'287, corrispondenti agli importi
dei soli premi LAMal rimasti insoluti.
D.
Con ricorso del 12 settembre 2005 RI 1 ha interposto tempestivo ricorso,
contestando in particolare di essere debitrice dei premi del marito, con il
quale vive in regime di separazione dei beni (doc. I).
Nella
risposta del 26 settembre 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
(doc. III).
E. In
data 6 ottobre 2005 l’insorgente ha prodotto nuove prove (doc. V), sulle quali
la Cassa ha potuto esprimersi in merito (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMal.
Mentre
le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di
vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag.
76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa
A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U
347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01,
consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le
norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid.
6b, 112 V 360 consid. 4a).
Nel
merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve
fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati
mensilmente.
4. Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A
norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno
ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma
d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
Dal
1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la
partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2
OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle
franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr.
2'500).
In
virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.
5. Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il
pagamento di un importo complessivo di fr. 2'287 (cfr. doc. 10).
La
Cassa ha rinunciato a chiedere sia le spese di richiamo sia le spese di
esecuzione, limitandosi a domandare il pagamento dei premi LAMal dovuti dal
marito dal 1.04.2001 al 31.07.2001 (fr. 218.20 X 4) e dal 1.1.2002 al
30.06.2002 (fr. 235.70 X 6).
Di
principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto.
Infatti,
dal certificato di assicurazione 2001 (doc. 1), emerge che il premio mensile,
con franchigia annua di fr. 600, ammontava a fr. 218.20, mentre nel 2002 (doc.
2) a fr. 235.70.
Ciò
corrisponde a fr. 872.80 per il 2001 e fr. 1'414.20 per il 2002, per
complessivi fr. 2'287 come chiesto con la decisione su opposizione.
6. L’insorgente
fa tuttavia valere di vivere nel regime della separazione dei beni e di non
aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua
assicurazione malattia.
Il
problema della responsabilità solidale tra coniugi va risolto alla luce del
diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle
assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993
p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
Per
l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo
l'art. 166 CCS
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
Il
TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"
secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI
2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF
112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la
conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di
assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster, op. cit.,
p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce
dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i
premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il
TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi
che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone
nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una
assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione
coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa
o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge
possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una
responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni
correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano
ai bisogni correnti della famiglia.
Nella
sentenza federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00)
la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in
vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde
solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge,
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con
sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al consid. 5.1 che
“sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria
sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i
coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente
dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con
riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art. 166)”. In quell’occasione
l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune
termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la
vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22
all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene
a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag.
149).
Nella
già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.”(sottolineatura del redattore).
Nel
caso concreto la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il
proprio marito, ma si limita a rilevare di vivere con il regime della
separazione dei beni da diversi anni. Come visto quest’ultima circostanza non è
sufficiente per evitare di doversi far carico dei debiti derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie contratti dal proprio
coniuge. Indipendentemente dalla circostanza che l’interessata non sia stata
informata dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione,
essa deve sopperire al mancato pagamento da parte del proprio marito.
Per
contro, la questione a sapere se la cassa poteva lasciare disdire il rapporto
assicurativo per il 30 giugno 2002 al marito malgrado questi avesse dei debiti
nei confronti della cassa non merita ulteriore approfondimento poiché oggetto
della decisione impugnata è unicamente la questione a sapere se la moglie può
essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dal marito, vigente la separazione
dei beni per il periodo da gennaio 2001 a giugno 2002. Abbondanzialmente, come
già rilevato dalla cassa, va comunque evidenziato come l’allora art. 9 cpv. 3
OAMal che permetteva in determinati casi alle casse di impedire il cambiamento
è stata giudicata carente di base legale dal TFA nella sentenza del 29 giugno
1999 (DTF 125 V 266). Per cui il cambiamento era possibile. Per sopperire alla
mancanza di una base legale, il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 64a
cpv. 4 LAMal che prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Non
può neppure trovare accoglimento la richiesta in via subordinata di poter
pagare il premio corrispondente alla franchigia massima. Infatti l’ammontare
della franchigia non può essere aumentato retroattivamente ma deve essere
fissato prima dell’inizio del periodo corrispondente al pagamento dei premi
(cfr. art. 94 cpv. 1 OAMal).
L’assicurata
si lamenta del fatto che la convenuta non l’ha informata né della stipulazione
del contratto da parte del marito, né del ritardo nel pagamento dei premi.
In
realtà spettava alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito sia a
proposito della sua assicurazione sia della situazione debitoria.
Infatti,
è notorio che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria
ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito
disponeva di un’assicurazione. Inoltre l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun
coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e
Fatti
i suoi debiti. Il cpv. 2 precisa che a sua istanza, il giudice può obbligare
l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i
documenti necessari.
L’insorgente
avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito e chiedere informazioni a
proposito della sua situazione patrimoniale.
La
richiesta di una nuova procedura esecutiva contro il marito va respinta nel
senso che, oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la
ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito
dell’assicurazione sociale contro le malattie. Un nuova procedura contro il
coniuge non modificherebbe questa circostanza.
La
ricorrente fa inoltre notare che sono passati diversi anni da quando suo marito
non ha pagato i premi dovuti. Essa fa implicitamente valere la prescrizione.
Con
l’entrata in vigore della LPGA, l’art. 24 cpv. 1 prevede che il diritto a
prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del
mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno
civile per cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva
applicato, per analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva anch’esso un termine di
cinque anni (cfr. anche, in ambito LAMI, STFA del 17 giugno 2003, K 82/02)
Come
rileva anche Kieser in ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, pag. 274 n.
28 ad art. 24:
" Für die Verwirkung der Prämienforderung war nach
der bisherigen Rechtsprechung Art. 16 AHVG sinngemäss anwendbar (vgl. BGE 122 V
333); mit dem Inkraftreten des ATSG ist Art. 24 Abs. 1 ATSG anzuwenden, wobei
sich keine materielle Anderung ergibt. Die Verwirkung des Anspruchs auf
Leistungen war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich geregelt (vgl dazu SVR
2002 KV Nr. 18; Eugster, Krankenversicherung, Rz. 221). Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG
Considerandi
wird die fünfjährige Nachzahlungsfrist anwendbar, wobei zu beachten ist, dass
diese erst mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit einsetzt; dieser entspricht nicht
dem Behandlungszeitpunkt, in welchem der Kostenerstattunganspruch entsteht (vgl
dazu auch Rz. 12).“
Poiché
la Cassa, nel 2005, ha chiesto premi dovuti negli anni 2001 e 2002, la
richiesta dell’assicuratore va ritenuta manifestamente tempestiva.
Infine,
per quanto concerne la ricevibilità delle osservazioni datate 27 ottobre 2005
della Cassa, che la ricorrente ritiene tardive, la questione può rimanere
aperta perché comunque l’insorgente ha potuto determinarsi in merito e spetta
al Giudice applicare d’ufficio il diritto, accertare autonomamente i fatti e
valutare liberamente le prove.
Poiché
l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi
arretrati da parte del marito nel periodo contestato, ed essendo il marito già
stato oggetto di esecuzione sfociata in un attestato di carenza beni, la
richiesta della Cassa, alla quale il marito era affiliato (cfr. anche doc. XII
e allegati), di condannare la ricorrente al pagamento di fr. 2'287, si rivela
corretta.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
della Cassa deve essere confermata.
L’opposizione
al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ va
definitivamente rigettata per un importo di fr. 1'344.20 (doc. 6), mentre
l’opposizione al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________
va rigettata limitatamente a fr. 942.80 (doc. 7).
Va
qui infine rammentato che le spese esecutive non formano
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03;
STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005
nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del
18.
giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
La
decisione impugnata è confermata.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva:
§ l’opposizione al PE n.
__________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente
all’importo di fr. 1’344.20 e
§§ l’opposizione
al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ limitatamente
all’importo di fr. 942.80.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster