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Decisione

36.2005.128

Sospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.

26 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.128

Data decisione, Autorità:

26.09.2005, TCA

Titolo:

Sospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.

STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE

art. 3a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.128

Lugano

26 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005

formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 agosto

2005 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

considerato

come il 16 agosto 2005 CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha

accertato la scadenza del pagamento di premi dovuti dall’assicurata

all’assicuratore, la successiva procedura esecutiva incoata nei confronti della

debitrice e l’emissione di un attestato di carenza beni a seguito della stessa;

che

CO 1 ha richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 4 OAMal, dopo avere postulato

l’intervento dell’autorità d’assistenza sociale, sospendendo conseguentemente

la remunerazione delle prestazioni a partire dal 6 luglio 2005;

che

RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con

ricorso del 13 settembre 2005 senza entrare nel merito del debito come tale ma

richiamando il tenore dell'art. 22 LCAMal e concludendo per l’annullamento

della decisione impugnata e la ripresa delle prestazioni;

che

in luogo della risposta di causa l’assicuratore ha trasmesso direttamente

all’assicurata – con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – una

nuova decisione con cui “decide

di annullare la decisione di sospensione … di prestazioni assicurative” ;

che

con il suo provvedimento nuovo CO 1 ha comunicato nella sostanza di avere

rivalutato il caso rinunciando a postulare

l’applicazione dell’art. 90 OAMal con sostanziale

adesione alla richiesta dell’assicurata;

che

l’annullamento della decisione impugnata a con il nuovo provvedimento impone

all’assicuratore il ripristino della copertura secondo la legge a partire dal 6

luglio 2005 compreso, in pratica l’assicuratore si

impegna ad agire come se la decisione impugnata non fosse mai stata emessa;

che

la causa può essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. In

effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino

all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

che,

in concreto, CO 1 ha trasmesso la decisione 15 settembre 2005 al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni in copia, decisione notificata alla parte

ricorrente con cui il provvedimento impugnato è stato annullato;

che

non sussiste motivo per proseguire la trattazione della procedura che può

conseguentemente essere stralciata dai ruoli;

che

non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é stralciato dai

ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.

Considerandi

2.

- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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