36.2005.130
Sospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.
26 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.130
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, TCA
Titolo:
Sospensione delle prestazioni. Ricorso al TCA. In sede di risposta di causa l'assicuratore annulla il provvedimento impugnato. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto.
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 3a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.130
Lugano
26 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2005 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
considerato
come il 16 agosto 2005 CO 1 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
accertato la scadenza del pagamento di premi dovuti dall’assicurata
all’assicuratore, la successiva procedura esecutiva incoata nei confronti della
debitrice e l’emissione di un attestato di carenza beni a seguito della stessa;
che
CO 1 ha richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 4 OAMal, dopo avere postulato
l’intervento dell’autorità d’assistenza sociale, sospendendo conseguentemente
la remunerazione delle prestazioni a partire dall’8 luglio 2005;
che
RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con
ricorso del 9 settembre 2005 senza entrare nel merito del debito come tale ma
richiamando il tenore dell'art. 22 LCAMal e concludendo per l’annullamento
della decisione impugnata e la ripresa delle prestazioni;
che
in luogo della risposta di causa l’assicuratore ha trasmesso direttamente
all’assicurata – con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni – una
nuova decisione con cui “decide
di annullare la decisione di sospensione … di prestazioni assicurative” ;
che
con il suo provvedimento nuovo CO 1 ha comunicato nella sostanza di avere
rivalutato il caso rinunciando a postulare
l’applicazione dell’art. 90 OAMal con sostanziale
adesione alla richiesta dell’assicurata;
che
l’annullamento della decisione impugnata a con il nuovo provvedimento impone
all’assicuratore il ripristino della copertura secondo la legge a partire
dall’8 luglio 2005 compreso, in pratica l’assicuratore
si impegna ad agire come se la decisione impugnata non fosse mai stata emessa;
che
la causa può essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. In
effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino
all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto di una nuova decisione;
che,
in concreto, CO 1 ha trasmesso la decisione 15 settembre 2005 al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni in copia, decisione notificata alla parte
ricorrente con cui il provvedimento impugnato è stato annullato;
che
non sussiste motivo per proseguire la trattazione della procedura che può
conseguentemente essere stralciata dai ruoli;
che
non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é stralciato dai
ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
Considerandi
2.
- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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