36.2005.133
Debitore di premi escusso dall'assicuratore. Decisione formale non impugnata, reazione del debitore unicamente a fronte del PE. Ricorso per denegata giustizia con domanda di effetto sospensivo respint
28 novembre 2005Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2005.133
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TCA
Titolo:
Debitore di premi escusso dall'assicuratore. Decisione formale non impugnata, reazione del debitore unicamente a fronte del PE. Ricorso per denegata giustizia con domanda di effetto sospensivo respinta.
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.133
ir/td
Lugano
28 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2005
di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
atto datato 20 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni lamentando una denegata giustizia. Egli ha infatti segnalato di
avere ricevuto dall'UE di __________ due avvisi di pignoramento (con il ricorso
è stato comunque prodotto unicamente l'avviso 13 settembre 2005 concernente l'esecuzione
__________ e relativo ad un credito complessivo di CHF 1'443.10 comprensivo di
interessi e spese) segnalando di avere "a suo tempo"
formulato opposizione a questi precetti. RI 1 lamenta nell'impugnativa il fatto
di non dovere pagare premi della ex moglie, come la stessa avesse disdetto il
rapporto assicurativo con CO 1 e come CO 1 avrebbe usato "i premi pagati da me per coprire
quelli di mia moglie".
In
particolare RI 1 osserva come dopo i precetti "la Cassa Malati non mi ha più scritto
niente" e quindi "ritengo abbia commesso un abuso nei miei
confronti".
Quale
misura cautelare RI 1 ha chiesto il blocco dei pignoramenti.
Con
il ricorso RI 1 ha prodotto l'avviso di pignoramento citato, il PE ad esso
relativo (PE __________ del 3 dicembre 2004), uno scritto 10 dicembre 2004 di "opposizione vostro precetto
esecuzione n° __________" in cui viene
contestato il credito (scritto destinato alla __________, recupero crediti rappresentante
della RI 1). Oltre a ciò RI 1 ha prodotto lo scritto 15 dicembre 2004 di CO 1,
relativo all'esecuzione citata, con cui l'assicuratore malattia ha accertato il
suo credito ed ha formalmente deciso di rigettare l'opposizione al PE
notificando a RI 1 i corretti rimedi di diritto. Tra i documenti prodotti vi è
corrispondenza relativa al PE __________, attestazione di ricevute di pagamento
postale e corrispondenza con l'Ufficio Assicurazione Malattia nonché un atto CO
1 denominato "conto
corrente globale".
B. Nonostante
l'assenza di dettaglio dell'esposto, in considerazione dell'approssimarsi della
data del previsto pignoramento, il giudice delegato ha intimato (il 21
settembre 2005) il gravame a CO 1 con termine breve (scadente il 27 settembre
2005) per esprimersi sulle misure provvisionali richieste e con termine
ordinario per esprimersi nel merito. In pari tempo è stato chiesto all'UE di __________
l'inc. PE __________ pervenuto il 23 settembre successivo.
Dall'incarto
trasmesso dall'UE emerge come CO 1 abbia accertato l'assenza di opposizione
alla decisione 15 dicembre 2004. Tutta la documentazione è stata trasmessa alle
parti per conoscenza. Nel termine per esprimersi sulle misure provvisionali
richieste CO 1 ha ribadito l'assenza di opposizione alla decisione con cui ha
rigettato l'opposizione al PE __________. L'assicuratore ha postulato di non
accogliere la richiesta di sospendere gli atti di esecuzione. Con successivo
invio pervenuto a mezzo fax CO 1 ha trasmesso le "copie delle conferme dell'invio" al ricorrente della decisione 15 dicembre 2004 (lista dei codici a
barre e lista invii del 16 dicembre 2004).
C. Con
decreto 30 settembre 2005 il giudice delegato ha respinto le richieste di
provvedimenti cautelari rilevando in particolare l'assenza di un danno
irreparabile per il ricorrente ed evidenziando ancora:
" D’altra parte il Tribunale, agli atti, dispone di
copia della decisione (indicata come trasmessa per raccomandata al signor RI 1
al suo indirizzo di Via __________), circostanza questa che sembra contraddire
la tesi del gravame. In effetti successivamente alla decisione 15 dicembre 2005
di rigetto dell'opposizione (che comunque il ricorrente ha prodotto quale doc.
A5 e che, apparentemente, ha ricevuto intimata come sembra pure confermare il
documento X trasmesso da CO 1 il 30 settembre 2005) non risulta essere stata
interposta (il signor RI 1 non ha prodotto atti in questo senso) opposizione.
Agli atti è consegnata una copia di uno scritto di opposizione del signor RI 1,
datato 10 dicembre 2005, e quindi antecedente alla decisione
dell’amministrazione di rigetto dell’opposizione, scritto 10 dicembre 2004 che
risulta essere stato recapitato alla CO 1 il 13 dicembre successivo e comunque
prima della decisione amministrativa di rigetto dell’opposizione al PE in
discussione. Avverso il provvedimento 15 dicembre 2004 il ricorrente poteva
formulare ulteriore opposizione (come desumibile dal testo stesso della
decisione a pagina 2)."
In
data 6 ottobre 2005 l'UE di __________ ha trasmesso un attestato di ricevuta -
da RI 1 - dell'importo oggetto dell'esecuzione __________. Con scritto 3
novembre 2005 CO 1 ha preso posizione nel merito della vertenza rammentando
l'origine del suo credito nei confronti del ricorrente, l'assenza di pagamento
degli importi dovuti, l'istoriato dell'esecuzione ed il suo saldo. CO 1 ricorda
come la decisione formale 15 dicembre 2004 sia stata regolarmente notificata al
ricorrente e questi non l'abbia contestata con l'opposizione.
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove prove e
di ulteriormente esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Va
rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale
il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127
V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Dal profilo procedurale la LPGA è
invece immediatamente applicabile. Nel merito si applicano le disposizioni in
vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda, di regola,
sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 1°
luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02). In concreto sia i fatti
posti alla base del credito vantato dall’assicuratore (dicembre 2003) che le
decisioni emesse sono successive all’entrata in vigore della LPGA che torna
totalmente applicabile.
3.
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Avverso
le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la
materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione
sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
57.
LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
L’assicuratore
malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese emanando
preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di un suo
credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può – a fronte della sua
decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un precetto
esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure possibile
all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di un
precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A
fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà
possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di
accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta ad impugnativa
dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, con ricorso.
Per
l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata formulata opposizione contro l'esecuzione, il
creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il
credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati
alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali
(cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il
pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e,
entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative
cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le
imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive
(cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Con
una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha
affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie
de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la
possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83
al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur
l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) -
est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit
fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)
Il
2.
luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux
administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les
compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance
de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en
premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies
de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement
incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire
indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où
l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler
de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la
faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des
prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur
opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi
l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2
LP)." (sottolineatura
del redattore)
Il
23.
febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du
débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la
mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter
une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le
juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier
si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des
assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière
d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid.
a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors
qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a
fait reconnaître ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut
requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la
procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la
décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal
administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la
mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs
décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie,
personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des
décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral;
qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite
et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur
simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars
1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue
définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral
est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé
administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève
formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé.
Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit
solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir
requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la
poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de
l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une
décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée,
soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des
assurances sociales (…)."
Alla luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge
che il giudice delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di
regola, solo quando deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene
nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di
avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo. Il
giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare
definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di
una sentenza cresciuta in giudicato.
4.
Nel
caso concreto l’assicuratore ha fatto spiccare il PE ricordato in corso di
motivazione nei confronti di RI 1 che vi ha interposto opposizione.
L’amministrazione ha quindi deciso il rigetto dell’opposizione mediante
decisione del 15 dicembre 2004 più volte citata. La decisione (come già evocato
anche nella sentenza 4 agosto 2004 in re B. e relativa alla qui resistente, cfr
pag. 11) non brilla per chiarezza ma appare sufficientemente esplicita e
comprensibile.
Il
rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione risulta essere stato
regolarmente intimato al ricorrente, la decisione del 15 dicembre 2004 è stata
regolarmente notificata mediante invio raccomandato come dimostrato da CO 1
(invio della lista delle raccomandate consegnate alla posta di __________) e
non risulta che RI 1 abbia interposto regolare e tempestiva opposizione non
costituendo tempestiva e valida opposizione lo scritto (10 dicembre 2004)
antecedente alla decisione, scritto spedito al rappresentante dell’assicuratore
ed avente per oggetto il PE e non il rigetto dell’opposizione deciso
successivamente. L’intimazione della decisione essendo avvenuta regolarmente e
la missiva ricordata del 10 dicembre 2004 non costituendo valida opposizione
alla decisione formale successiva, questa risulta definitiva e, correttamente,
l’assicuratore ha domandato la prosecuzione dell’esecuzione.
5.
Nel
caso concreto CO 1 ha emanato il provvedimento di sua competenza pochi giorni
dopo l'opposizione al PE ribadita con lo scritto 10 dicembre 2004. Non vi è
stato quindi alcun ritardo ed alcuna omissione nel decidere. RI 1 non si è
aggravato tempestivamente avverso la decisione 15 dicembre 2004 che è divenuta
definitiva e costituiva valido titolo per domandare il proseguimento
dell'esecuzione.
Alla
luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e
senza attribuzione di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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