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Decisione

36.2005.133

Debitore di premi escusso dall'assicuratore. Decisione formale non impugnata, reazione del debitore unicamente a fronte del PE. Ricorso per denegata giustizia con domanda di effetto sospensivo respint

28 novembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto datato 20 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni lamentando una denegata giustizia. Egli ha infatti segnalato di

avere ricevuto dall'UE di __________ due avvisi di pignoramento (con il ricorso

è stato comunque prodotto unicamente l'avviso 13 settembre 2005 concernente l'esecuzione

__________ e relativo ad un credito complessivo di CHF 1'443.10 comprensivo di

interessi e spese) segnalando di avere "a suo tempo"

formulato opposizione a questi precetti. RI 1 lamenta nell'impugnativa il fatto

di non dovere pagare premi della ex moglie, come la stessa avesse disdetto il

rapporto assicurativo con CO 1 e come CO 1 avrebbe usato "i premi pagati da me per coprire

quelli di mia moglie".

In

particolare RI 1 osserva come dopo i precetti "la Cassa Malati non mi ha più scritto

niente" e quindi "ritengo abbia commesso un abuso nei miei

confronti".

Quale

misura cautelare RI 1 ha chiesto il blocco dei pignoramenti.

Con

il ricorso RI 1 ha prodotto l'avviso di pignoramento citato, il PE ad esso

relativo (PE __________ del 3 dicembre 2004), uno scritto 10 dicembre 2004 di "opposizione vostro precetto

esecuzione n° __________" in cui viene

contestato il credito (scritto destinato alla __________, recupero crediti rappresentante

della RI 1). Oltre a ciò RI 1 ha prodotto lo scritto 15 dicembre 2004 di CO 1,

relativo all'esecuzione citata, con cui l'assicuratore malattia ha accertato il

suo credito ed ha formalmente deciso di rigettare l'opposizione al PE

notificando a RI 1 i corretti rimedi di diritto. Tra i documenti prodotti vi è

corrispondenza relativa al PE __________, attestazione di ricevute di pagamento

postale e corrispondenza con l'Ufficio Assicurazione Malattia nonché un atto CO

1 denominato "conto

corrente globale".

B. Nonostante

l'assenza di dettaglio dell'esposto, in considerazione dell'approssimarsi della

data del previsto pignoramento, il giudice delegato ha intimato (il 21

settembre 2005) il gravame a CO 1 con termine breve (scadente il 27 settembre

2005) per esprimersi sulle misure provvisionali richieste e con termine

ordinario per esprimersi nel merito. In pari tempo è stato chiesto all'UE di __________

l'inc. PE __________ pervenuto il 23 settembre successivo.

Dall'incarto

trasmesso dall'UE emerge come CO 1 abbia accertato l'assenza di opposizione

alla decisione 15 dicembre 2004. Tutta la documentazione è stata trasmessa alle

parti per conoscenza. Nel termine per esprimersi sulle misure provvisionali

richieste CO 1 ha ribadito l'assenza di opposizione alla decisione con cui ha

rigettato l'opposizione al PE __________. L'assicuratore ha postulato di non

accogliere la richiesta di sospendere gli atti di esecuzione. Con successivo

invio pervenuto a mezzo fax CO 1 ha trasmesso le "copie delle conferme dell'invio" al ricorrente della decisione 15 dicembre 2004 (lista dei codici a

barre e lista invii del 16 dicembre 2004).

C. Con

decreto 30 settembre 2005 il giudice delegato ha respinto le richieste di

provvedimenti cautelari rilevando in particolare l'assenza di un danno

irreparabile per il ricorrente ed evidenziando ancora:

" D’altra parte il Tribunale, agli atti, dispone di

copia della decisione (indicata come trasmessa per raccomandata al signor RI 1

al suo indirizzo di Via __________), circostanza questa che sembra contraddire

la tesi del gravame. In effetti successivamente alla decisione 15 dicembre 2005

di rigetto dell'opposizione (che comunque il ricorrente ha prodotto quale doc.

A5 e che, apparentemente, ha ricevuto intimata come sembra pure confermare il

documento X trasmesso da CO 1 il 30 settembre 2005) non risulta essere stata

interposta (il signor RI 1 non ha prodotto atti in questo senso) opposizione.

Agli atti è consegnata una copia di uno scritto di opposizione del signor RI 1,

datato 10 dicembre 2005, e quindi antecedente alla decisione

dell’amministrazione di rigetto dell’opposizione, scritto 10 dicembre 2004 che

risulta essere stato recapitato alla CO 1 il 13 dicembre successivo e comunque

prima della decisione amministrativa di rigetto dell’opposizione al PE in

discussione. Avverso il provvedimento 15 dicembre 2004 il ricorrente poteva

formulare ulteriore opposizione (come desumibile dal testo stesso della

decisione a pagina 2)."

In

data 6 ottobre 2005 l'UE di __________ ha trasmesso un attestato di ricevuta -

da RI 1 - dell'importo oggetto dell'esecuzione __________. Con scritto 3

novembre 2005 CO 1 ha preso posizione nel merito della vertenza rammentando

l'origine del suo credito nei confronti del ricorrente, l'assenza di pagamento

degli importi dovuti, l'istoriato dell'esecuzione ed il suo saldo. CO 1 ricorda

come la decisione formale 15 dicembre 2004 sia stata regolarmente notificata al

ricorrente e questi non l'abbia contestata con l'opposizione.

A

RI 1 è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove prove e

di ulteriormente esprimersi in merito.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Va

rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale

il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle

assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto

verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento

amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,

pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e

STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127

V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Dal profilo procedurale la LPGA è

invece immediatamente applicabile. Nel merito si applicano le disposizioni in

vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio

determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie

che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale

delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda, di regola,

sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della

decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 1°

luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02). In concreto sia i fatti

posti alla base del credito vantato dall’assicuratore (dicembre 2003) che le

decisioni emesse sono successive all’entrata in vigore della LPGA che torna

totalmente applicabile.

3.

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in

vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

Avverso

le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi

al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la

materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione

sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.

57.

LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione.

L’assicuratore

malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese emanando

preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di un suo

credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può – a fronte della sua

decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un precetto

esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure possibile

all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di un

precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A

fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà

possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di

accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta ad impugnativa

dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, con ricorso.

Per

l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata formulata opposizione contro l'esecuzione, il

creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura

ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione

dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che

tolga espressamente l'opposizione. L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il

credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati

alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali

(cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il

pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e,

entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative

cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le

imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive

(cifra 3). Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva

di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa

l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Con

una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha

affermato:

" (….)

En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie

de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la

possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83

al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur

l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) -

est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit

fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)

Il

2.

luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:

" (….)

Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux

administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les

compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance

de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en

premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies

de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement

incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire

indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où

l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler

de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la

faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des

prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur

opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi

l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2

LP)." (sottolineatura

del redattore)

Il

23.

febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:

" (…)

a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du

débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la

mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter

une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le

juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier

si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des

assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière

d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid.

a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors

qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.

b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du

Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a

fait reconnaître ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut

requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la

procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la

décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal

administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la

mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs

décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie,

personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des

décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral;

qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite

et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur

simple rèquisition (ATF 107 III 60).

Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars

1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue

définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de

l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral

est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé

administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève

formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé.

Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit

solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir

requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).

c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la

poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de

l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une

décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée,

soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des

assurances sociales (…)."

Alla luce di quanto sopra esposto, come detto in precedenza, emerge

che il giudice delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di

regola, solo quando deve statuire anche nel merito della questione. Ciò avviene

nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di

avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo. Il

giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare

definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia sulla base di

una sentenza cresciuta in giudicato.

4.

Nel

caso concreto l’assicuratore ha fatto spiccare il PE ricordato in corso di

motivazione nei confronti di RI 1 che vi ha interposto opposizione.

L’amministrazione ha quindi deciso il rigetto dell’opposizione mediante

decisione del 15 dicembre 2004 più volte citata. La decisione (come già evocato

anche nella sentenza 4 agosto 2004 in re B. e relativa alla qui resistente, cfr

pag. 11) non brilla per chiarezza ma appare sufficientemente esplicita e

comprensibile.

Il

rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione risulta essere stato

regolarmente intimato al ricorrente, la decisione del 15 dicembre 2004 è stata

regolarmente notificata mediante invio raccomandato come dimostrato da CO 1

(invio della lista delle raccomandate consegnate alla posta di __________) e

non risulta che RI 1 abbia interposto regolare e tempestiva opposizione non

costituendo tempestiva e valida opposizione lo scritto (10 dicembre 2004)

antecedente alla decisione, scritto spedito al rappresentante dell’assicuratore

ed avente per oggetto il PE e non il rigetto dell’opposizione deciso

successivamente. L’intimazione della decisione essendo avvenuta regolarmente e

la missiva ricordata del 10 dicembre 2004 non costituendo valida opposizione

alla decisione formale successiva, questa risulta definitiva e, correttamente,

l’assicuratore ha domandato la prosecuzione dell’esecuzione.

5.

Nel

caso concreto CO 1 ha emanato il provvedimento di sua competenza pochi giorni

dopo l'opposizione al PE ribadita con lo scritto 10 dicembre 2004. Non vi è

stato quindi alcun ritardo ed alcuna omissione nel decidere. RI 1 non si è

aggravato tempestivamente avverso la decisione 15 dicembre 2004 che è divenuta

definitiva e costituiva valido titolo per domandare il proseguimento

dell'esecuzione.

Alla

luce di ciò il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e

senza attribuzione di ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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