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Decisione

36.2005.136

richiesta di sussidio tardiva

7 novembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2002 è stata inoltrata nel corso del 2004.

Come

visto, per l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal, per gli assicurati tassati in

via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio. Tuttavia l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal

prevede che gli assicurati che nel corso dell’anno, per

mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.

Considerato che la ricorrente si è separata dal marito nel __________

(cfr. doc. B), va applicato l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal in relazione

con l’art. 67 lett. c Reg. LCAMal (“matrimonio, divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile”).

Per

cui la ricorrente doveva chiedere la concessione del sussidio nel corso del 2002.

Del

Considerandi

resto, come emerge dagli atti, la richiesta del sussidio per il 2003, in

assenza della tassazione di riferimento, è stata inoltrata il 15 aprile 2003.

La

richiesta di concessione del sussidio 2002 trasmessa il 10 novembre 2004 è

pertanto tardiva.

6.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Il

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

7.

In

concreto, l’insorgente fa valere la mancanza di documentazione e di una

sentenza di divorzio a causa del trasferimento del marito dapprima a __________

e poi in altre località non conosciute con conseguente abbandono della

famiglia.

Dopo

aver preso contatto telefonicamente nel 2002 con l’UAM, quest’ultimo avrebbe

segnalato la necessità, per l’evasione della richiesta di sussidio, di un atto

legale di separazione e di una notifica di tassazione aggiornata (doc. I e B).

Non

ottenendo la documentazione richiesta a causa della partenza di suo marito, la

tassazione intermedia 2001-2002 emanata in seguito alla circostanza che i

coniugi vivono separati dal __________ è cresciuta in giudicato unicamente nel

corso del 2004.

Come

rileva l’IAS in sede di risposta, l’insorgente, conformemente a quanto indicato

ai considerandi precedenti, avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta

nel corso del 2002, allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso

con riserva di completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.

In

caso di decisione negativa, l’interessata avrebbe potuto chiederne la revisione

(ex art. 48 Reg. LCAMal) se dalla tassazione intermedia 2001-2002 risultava,

come poi è avvenuto, un reddito inferiore ai limiti legali.

Ciò

è del resto stato fatto con il sussidio del 2003. L’interessata ha inoltrato la

documentazione necessaria nel corso del 2003 e l’IAS ha concesso il sussidio il

31.

maggio 2005 dopo che l’interessata, nell’istanza del 10 novembre 2004 aveva

allegato la tassazione intermedia 2001-2002.

Inoltre,

proprio perché l’interessata ha inoltrato nel 2003 la richiesta per la

concessione del sussidio relativa al 2003 (doc. G), quell’anno avrebbe comunque

potuto chiedere anche la concessione del sussidio 2002 e far valere, in quel momento,

l’asserita errata informazione datale telefonicamente. Infatti, così come ha

inoltrato la documentazione per il 2003, a maggior ragione poteva inoltrare la

documentazione relativa al 2002. Sarebbe poi spettato all’IAS stabilire se,

viste le presunte errate informazioni date nel 2002, la richiesta inoltrata nel

2003.

poteva comunque essere ritenuta tempestiva. Avendo invece atteso fino al

novembre 2004 per inoltrare la richiesta per il sussidio 2002, l’interessata

non ha rispettato i termini fissati dalla legge.

Per

cui, pur comprendendo la difficile situazione nella quale si trovava e si trova

tutt’ora l’insorgente, la richiesta è da considerare tardiva.

La

decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza

carico di tasse e spese, malgrado l’applicazione della LPAmm che prevede la

possibilità di applicare alle decisioni una tassa di giustizia.

La

presente sentenza è definitiva.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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