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Decisione

36.2005.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi lordi totali realizzati nel 2005 dalla famiglia RI 1 (Fr. 104'760,10) con le entrate lorde conseguite negli anni di riferimento

1999 e 2000, oggetto della tassazione biennale 2001/2002 (Fr. 96'837.-), il TCA rileva che nell'anno per il quale l'istante

postula il sussidio per i premi di cassa malati non v'è stata una

diminuzione dei redditi lordi. In queste circostanze, non è dunque

possibile applicare al caso concreto l'ipotesi contemplata dalla lettera m dell'art.

67 RLCAMal, che rinvia alla conversione del reddito lordo a mezzo delle citate

tabelle. Ci si deve pertanto attenere ai limiti di reddito fissati dal

Consiglio di Stato che, lo si ripete, portano sul reddito imponibile e non

lordo dell'assicurato. Ciò significa che il reddito imponibile 2001/2002 di Fr.

41'000.- non consente, come ha rettamente sostenuto l'UAM, di accordare la

riduzione dei premi di cassa malati alla famiglia del ricorrente.

Di conseguenza, il

ricorso va respinto.

7. Va

ancora rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessato, fare uso della decisione di

tassazione riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato

dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.

(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…)."

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2001/2002, le decisioni di tassazione

per gli anni 2003 e 2004 non hanno alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come

evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo la sentenza

36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006),

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del

legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di

valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in

particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità

lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del

legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata

dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati."

8. Nemmeno

la circostanza che l'insorgente

deve fare fronte a maggiori spese dovute alle cure di cui necessita un figlio può

modificare l'esito del presente

giudizio.

Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del

6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e

segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente STCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:

" (…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.

LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare

l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,

il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza

giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per

pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per

riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia

stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di

inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono

direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate

(ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha

considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al

beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato

motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il

matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente

in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna

del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha

considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono

direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,

conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che

cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur

comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito

della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di

Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano

trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per

analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio

all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.".

L’esecutivo cantonale

ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono

direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto

l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere

l'assunzione dei costi dovuti

alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del

ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia

dell'istante. Purtroppo, però,

il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla

giurisprudenza.

Alla luce di quanto precede il ricorso

va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio

2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando

applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che

- alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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