36.2005.137
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27 marzo 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2005.137
Data decisione, Autorità:
27.03.2006, TCA
Titolo:
Accertamento autonomo del reddito LORDO conseguito nel 2005,che è superiore al reddito LORDO fissato dalla tassazione di riferimento 2001/02, perciò non va convertito. Le spese per un figlio malato non possono essere ritenute, non incidendo sul reddito.
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.137
TB
Lugano
27 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 31 agosto
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Salariato
e divorziato con un figlio avuto dal primo matrimonio, attualmente risposato con
coniuge salariata da cui ha avuto altri due figli, RI 1 ha tempestivamente postulato
la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per
l'anno 2005, corredando l'istanza con la notifica di tassazione per
il 2003. L'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per
superamento dei limiti di reddito.
Con reclamo del 20
aprile 2005 (doc. 2) l'assicurato
fa valere di dover mantenere due figli e che le "entrate" stabilite
con la notifica di tassazione del 2003 sono inferiori rispetto ai redditi
fissati con la notifica di tassazione 2001/2002. Dopo aver accertato presso l'interessato medesimo i redditi conseguiti da
quest'ultimo e da sua moglie
durante il 2005 (doc. 5), con decisione su reclamo del 31 agosto 2005 (doc. 8) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto
di concessione del sussidio di cassa malati.
B. Con
ricorso del 26 settembre 2005 (doc. I) interposto per il tramite del RA 1, l'assicurato evidenzia nuovamente la sua
precaria situazione economica dovuta anche al mantenimento del figlio nato
durante il primo matrimonio, comprovandola con la diminuzione dei redditi attestata
dalla notifica di tassazione 2003 e contestando quindi che l'UAM abbia fatto riferimento ai redditi
conseguiti dai coniugi nel 2005. Il ricorrente fa inoltre valere dei costi
supplementari a cui deve fare fronte la famiglia a causa della malattia del
figlio.
L'UAM ha proposto la reiezione del ricorso, a
motivo che non vi sarebbe stata nel 2005 una diminuzione dei loro redditi, come
comproverebbero i calcoli eseguiti (doc. III). Il ricorrente ha prodotto la decisione
su reclamo di tassazione 2004 (doc. V).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 26 settembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;
STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio
2006 in re M., 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito
lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in
reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del
medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
6. Come
visto, il sussidio per l'anno 2005 si basa sul reddito imponibile 2001/2002 del
richiedente, pari a Fr. 40'941.-; quest'importo non gli permette di ottenere la
riduzione del premio di cassa malati. Tuttavia, dato che il ricorrente lamenta
una riduzione delle proprie "entrate" - da intendere come reddito
imponibile - e la comprova mediante la notifica di tassazione 2003 (Fr. 25'100.-)
(doc. B) e successivamente anche con la notifica per il 2004 (Fr. 32'300.-)
(doc. F), sulla scorta del citato art. 67 lett. m RLCAMal l'UAM ha correttamente
provveduto ad accertare i redditi lordi dei coniugi. Il passo successivo, a
dipendenza del risultato ottenuto, è di convertire il reddito lordo con le
apposite tabelle (art. 72 RLCAMal).
In merito, il ricorrente erra quando
sostiene che non ci si debba riferire, per il raffronto dei redditi, ai salari
conseguiti durante il 2005, bensì alle decisioni di tassazione già a
disposizione, ovvero la 2003 e la 2004. Al considerando precedente si è
illustrato che quando si fa valere una diminuzione dei redditi, vanno
confrontati i redditi lordi conseguiti nell'anno di riferimento deciso
dal Consiglio di Stato (nel nostro caso, per il sussidio del 2005 valgono gli
anni 2001/2002) con i redditi lordi conseguiti nell'anno per il quale è
stato chiesto il sussidio (il 2005), motivo per cui il preposto ufficio ha
chiesto all'istante di comprovare i redditi che il nucleo familiare ha
conseguito fino a quel momento.
Sulla scorta delle
indicazioni del ricorrente, che ha prodotto le sue buste paghe e quelle della
moglie di gennaio-giugno 2005, l'UAM ha determinato in Fr. 104'760,10 il
reddito lordo dei coniugi RI 1 (doc. III). Ritenuto un reddito lordo mensile
del marito pari a Fr. 5'100.-
(doc. 6), riportato sull'arco
di un anno esso ammonta a Fr. 66'300.-, compresa la tredicesima. A questo importo si aggiungono Fr. 4'392.- per gli assegni familiari per il
mantenimento dei due figli che vivono con lui in Ticino (Fr. 183.- x 2 x 12
mesi), mentre l'assegno che
riceve per il primo figlio non va conteggiato nei suoi redditi, siccome riversato
alla mamma con cui il bambino vive ad __________, la quale provvede interamente
al suo sostentamento. La somma dei redditi conseguiti dalla moglie nei primi
sei mesi del 2005 è pari a Fr. 15'723,75 (doc. 6); adattando questo dato sull'intero anno, si ottiene un salario lordo ipotetico di Fr. 31'447,50, a cui va ancora aggiunta la
tredicesima mensilità corrispondente a Fr. 2'620,60.
Confrontando, dunque,
Fatti
i redditi lordi totali realizzati nel 2005 dalla famiglia RI 1 (Fr. 104'760,10) con le entrate lorde conseguite negli anni di riferimento
1999 e 2000, oggetto della tassazione biennale 2001/2002 (Fr. 96'837.-), il TCA rileva che nell'anno per il quale l'istante
postula il sussidio per i premi di cassa malati non v'è stata una
diminuzione dei redditi lordi. In queste circostanze, non è dunque
possibile applicare al caso concreto l'ipotesi contemplata dalla lettera m dell'art.
67 RLCAMal, che rinvia alla conversione del reddito lordo a mezzo delle citate
tabelle. Ci si deve pertanto attenere ai limiti di reddito fissati dal
Consiglio di Stato che, lo si ripete, portano sul reddito imponibile e non
lordo dell'assicurato. Ciò significa che il reddito imponibile 2001/2002 di Fr.
41'000.- non consente, come ha rettamente sostenuto l'UAM, di accordare la
riduzione dei premi di cassa malati alla famiglia del ricorrente.
Di conseguenza, il
ricorso va respinto.
7. Va
ancora rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessato, fare uso della decisione di
tassazione riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.
(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…)."
Poiché per la
determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti
si deducono dalla notifica di tassazione 2001/2002, le decisioni di tassazione
per gli anni 2003 e 2004 non hanno alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come
evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo la sentenza
36.2005.170 in re D. del 20 gennaio 2006),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del
legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di
valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in
particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità
lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del
legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata
dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati."
8. Nemmeno
la circostanza che l'insorgente
deve fare fronte a maggiori spese dovute alle cure di cui necessita un figlio può
modificare l'esito del presente
giudizio.
Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del
6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e
segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente STCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:
" (…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per
pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per
riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia
stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono
direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate
(ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha
considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al
beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato
motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il
matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente
in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna
del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha
considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur
comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito
della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di
Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano
trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per
analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio
all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.".
L’esecutivo cantonale
ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono
direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto
l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere
l'assunzione dei costi dovuti
alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del
ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia
dell'istante. Purtroppo, però,
il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla
giurisprudenza.
Alla luce di quanto precede il ricorso
va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio
2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando
applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che
- alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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