Lexipedia

Decisione

36.2005.138

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.

18 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.138

Data decisione, Autorità:

18.10.2005, TCA

Titolo:

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.

STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE

art. 3a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.138

Lugano

18 ottobre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 29 settembre 2005 formulato

da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5 settembre

2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

- che,

con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il

reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di

riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,

presentato da RI 1;

- che

con atto 29 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

- che

il ricorso è stato trasmesso il 30 settembre 2005 all'amministrazione per la

risposta di causa (II);

- che

il 17 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio

della procedura siccome:

" (…) lo scrivente Ufficio rende noto a codesta

Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa

Considerandi

citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali

hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene

all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio

per l'anno 2005.

Nel corso dei

primi mesi di novembre la controparte riceverà una nuova decisione basata sul reddito

determinante (...) .” (Doc. III)

- che

allegato al documento è stato prodotto uno scritto 14 ottobre 2005 dell'UAM

all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte

ricorrente è stato comunicato che:

" … con riferimento al suo ricorso del 29.09.2005

avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra

decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno

2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e sulla

base delle informazioni ottenute dallo sportello LAPS di __________, in data

odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni

del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione

basata sul reddito determinante della sua famiglia, considerato il fatto che

lei dal 1° settembre 2004 sta svolgendo un apprendistato e ritenuto il salario

lordo della moglie.

Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua

disposizione.” (Doc. III/bis)

- che

il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo

ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di

decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della

legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della

sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto di una nuova decisione;

- che

la nuova decisione del 14 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che

la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione

che quantificherà il sussidio;

- che

alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese

e non si attribuiscono ripetibili.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2.

non si percepiscono né

tasse né spese;

3.

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster