36.2005.138
Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.
18 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.138
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, TCA
Titolo:
Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la quantificazione della riduzione.
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 3a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.138
Lugano
18 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 29 settembre 2005 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 settembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che,
con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,
presentato da RI 1;
- che
con atto 29 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che
il ricorso è stato trasmesso il 30 settembre 2005 all'amministrazione per la
risposta di causa (II);
- che
il 17 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio
della procedura siccome:
" (…) lo scrivente Ufficio rende noto a codesta
Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa
Considerandi
citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali
hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene
all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio
per l'anno 2005.
Nel corso dei
primi mesi di novembre la controparte riceverà una nuova decisione basata sul reddito
determinante (...) .” (Doc. III)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 14 ottobre 2005 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 29.09.2005
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e sulla
base delle informazioni ottenute dallo sportello LAPS di __________, in data
odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione
basata sul reddito determinante della sua famiglia, considerato il fatto che
lei dal 1° settembre 2004 sta svolgendo un apprendistato e ritenuto il salario
lordo della moglie.
Per eventuali informazioni supplementari siamo volentieri a sua
disposizione.” (Doc. III/bis)
- che
il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo
ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di
decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della
sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto di una nuova decisione;
- che
la nuova decisione del 14 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che
la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione
che quantificherà il sussidio;
- che
alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese
e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2.
non si percepiscono né
tasse né spese;
3.
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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