36.2005.139
Interpretazione di un contratto assicurativo. Interpretazione dell'espressione "ortodonzia".In casu,l'estrazione dei denti del giudizio fa parte della pianificazione ortodontica dello specialista,quin
3 aprile 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2005.139
Data decisione, Autorità:
03.04.2006, TCA
Titolo:
Interpretazione di un contratto assicurativo. Interpretazione dell'espressione "ortodonzia".In casu,l'estrazione dei denti del giudizio fa parte della pianificazione ortodontica dello specialista,quindi rientra nella fase di "trattamento" di una cura ortodontica.L'assicuratore assume i costi all'80%
CONTRATTO ASSICURATIVO
CURA DENTARIA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
art. 100 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.139
TB
Lugano
3 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 settembre
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
A. AT
1, 1989, è assicurata dal 1991 presso CV 1 per diverse assicurazioni
complementari, fra cui l'assicurazione
complementare __________ che, fra le altre prestazioni, copre anche le cure
dentarie. Dal 1999 l'assicurata
è stata paziente del dr. med. dent. __________, specialista in ortodonzia, per
cure ortodontiche. Durante il controllo del 23 aprile 2004, lo specialista le
ha consigliato di togliere i denti 18, 28, 38 e 48 (denti del giudizio) "per
ragioni ortodontiche, per evitare che si crei un affollamento inferiore,
siccome manca spazio ed erano mesioinclinati" (doc. A1).
Per l'estrazione dei quattro ottavi l'assicurata si è rivolta al dr. med. dent. __________,
il quale il 29 novembre 2004 (doc. A2) ha emesso la propria nota d'onorario ammontante a Fr. 1'831,20 per il trattamento dal 24 settembre
al 23 novembre 2004, riconosciuta però soltanto nella misura di Fr. 840,80 dall'assicuratore complementare (50% di Fr. 1'681,60 per interventi di chirurgia
dentaria, mentre Fr. 149,60 non sono stati coperti).
B. Il
6 giugno 2005 (doc. A3) RA 1, papà dell'assicurata, ha contestato la presa a carico di solo il 50%,
evidenziando che l'estrazione
dei denti del giudizio era dovuta esclusivamente al trattamento ortodontico in
corso da diversi anni, perciò il costo doveva ricadere sotto questo capitolo ed
essere coperto nella misura dell'80%, e non al 50% quale caso "odontoiatrico-chirurgico". Con
scritto del 23 giugno 2005 (doc. A4) l'assicuratore ha considerato l'estrazione dei denti del giudizio come un intervento di chirurgia,
siccome non specificatamente elencato nel capitolo della correzione della
posizione dei denti (ortodonzia), e quindi ha contribuito al 50% del costo di
questo intervento.
C. Con
petizione del 27 settembre 2005 (doc. I) RA 1, in rappresentanza della figlia, chiede
che l'assicurazione convenuta sia
condannata a riconoscere l'80%
della fattura del dentista, poiché le quattro estrazioni sarebbero state
eseguite per meri motivi ortodontici che, come tali, rientrerebbero nella voce
"trattamento" presente al capitolo delle prestazioni d'ortodonzia elencato nelle Condizioni
Complementari (CC) __________.
L'assicuratore convenuto contesta questa
lettura delle CC LCA, rilevando che "il semplice fatto che l'ortopedico curante riteneva opportuna l'estrazione dei denti del giudizio non ne fa
ancora un trattamento di ortopedia mascellare. Essa è e resta un intervento di
chirurgia dentaria (…)." (doc. III).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel merito
2. Questo
TCA deve stabilire in che
percentuale l'assicuratore deve
assumersi il costo delle cure dentarie che l'attrice ha ricevuto dal dr. med. dent. __________ dal 24 settembre
al 23 novembre 2005. Le prestazioni erogate dipendono dalla catalogazione del
trattamento ricevuto. Se l'estrazione
dei quattro denti del giudizio va ritenuta come un intervento di chirurgia
dentaria, l'assicuratore
risponderà nella misura del 50% del costo secondo la tariffa LAMal; all'80%, se come un trattamento nell'ambito di una cura ortodontica (correzione
della posizione dei denti).
3. Le
Condizioni Complementari (CC) dell'assicurazione malattie complementare per la categoria __________,
valide dal 1° gennaio 2004, regolano, fra le altre prestazioni, gli interventi
di chirurgia dentaria e l'ortodonzia
(doc. A5).
Per gli interventi
di chirurgia dentaria, assunti secondo la tariffa vigente per la LAMal, per
la categoria __________ CV 1 copre il 50% per:
·
Resezione del filetto
delle labbra
·
Resezione apicale
·
Estrazione dentaria con
separazione e apertura
·
Estrazione di un dente
ritenuto/incluso
·
Estrazione chirurgica
di denti del giudizio (compresi l'anestesia, le radiografie necessarie ed il
trattamento successivo)
Importo
massimo per anno civile: Fr. 1'000.-.
Per l'Ortodonzia,
ossia la correzione della posizione dei denti, la categoria __________ scelta
dall'attrice copre, secondo la
tariffa LAMal, l'80% dei costi
per un importo massimo di Fr. 10'000.- per trattamento, da intendere come diagnosi,
pianificazione, trattamento, compresi gli apparecchi ed i controlli successivi
fino alla fine del trattamento.
La questione verte
sull'interpretazione di queste
due disposizioni, in particolare su cosa comprenda la voce "Ortodonzia".
Per l'attrice, con "Ortodonzia"
devono essere intese tutte le cure ortodontiche di cui la contraente necessita nell'ambito di un trattamento di correzione
della posizione dei denti. Nel suo caso lo specialista ortodonzista che l'aveva
in cura da anni ha consigliato di togliere gli ottavi "per evitare che
si crei un affollamento inferiore, siccome manca spazio ed erano mesioinclinati".
Da questa indicazione risulterebbe dunque che l'estrazione dei quattro denti
del giudizio fosse un tassello necessario della cura ortodontica in essere da
alcuni anni, e non un caso isolato di intervento di chirurgia dentaria.
Secondo l'assicuratore, ciò che conta sarebbe invece
soltanto la lista esaustiva delle prestazioni che rientrano nella voce degli
"interventi di chirurgia dentaria", fra cui v'è "l'estrazione chirurgica di denti del giudizio". La circostanza che lo specialista riteneva opportuna questa
estrazione non farebbe alcuna differenza, siccome, come tale, "un'estrazione dei denti del giudizio non ne fa ancora un trattamento di ortopedia
mascellare.". Pertanto, s'imporrebbe soltanto la copertura del 50% dei costi d'intervento fatturati dall'odontoiatra.
4. Per
interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole
generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole
generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22). L'interpretazione delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi
principi che valgono pure per l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III
388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I
727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA conviene tenere conto del loro
valore normativo: dal momento che esse sono applicabili a tutte le persone
assicurate per un medesimo rischio, è necessario che le stesse siano
interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito questo
o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi fédérale
sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA). L'interpretazione
di CGA che sono oggetto di una larga diffusione deve lasciare uno spazio
preponderante all'elemento sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).
Inoltre, spetta
all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle CGA, di
cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF
in RUA XIX n. 55). Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione
contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV
n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
L'onere della prova
può comunque essere attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA
LU in RUA V n. 138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33
LCA).
Come qualsiasi altro,
un contratto d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e
concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT
1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253). Se la reale e
concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla
loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e la
teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5;
DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444
consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées,
Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare
tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b)aa;
DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 123 III 16 consid.
4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II
253). Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della
lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128;
DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON,
La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al
senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi
formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I
360) piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59
II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti
dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel
linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I
57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più
specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le
accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).
Tuttavia, la parola non
deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa
completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente
voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non
v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per
l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623). Di principio, dunque, le clausole dei
contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono
essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona
fede e conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid.
2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59
consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I
727). L’interpretazione di una clausola contrattuale deve
fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto e
alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione (ROELLI/KELLER,
Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag. 459, pagg.
462-463). Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate
secondo il senso che il destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in
RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad
art. 1 LCA). Per determinare la volontà delle parti non bisogna dimenticare che
l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in
materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op.
cit., pag. 74 ad art. 1 LCA). Il testo chiaro di una clausola non esclude a
priori la possibilità d'interpretarla (DTF 127 III 44 consid. 1b). Occorre
esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere
compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212
consid. 2b)bb). Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi dal senso
letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono ragioni
serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118
consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a). In caso di dubbio in merito alla
comprensione di una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia
quando il senso e la portata della clausola contrattuale non possono essere
determinati con sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva,
quando, anzi, in buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione
sono possibili più interpretazioni, si deve ritenere quella che è più
favorevole al beneficiario, a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155
consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta del
principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la
clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in
dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà
prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF
119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg.,
JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995,
pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag.
142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247
e seg.). Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una polizza
che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad
art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al
principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso
di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del
diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.). A titolo abbondanziale va
osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della
copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e
non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623
citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII
n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990
Fatti
I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247).
Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario
enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti
esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine
che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo
conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128). Visto dunque quanto
precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla
luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un’operazione sempre
necessaria affinché si possa determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF
112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht, 1986, pag. 231; DTF 116 II
345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459). Infine, si rammenta che le condizioni
generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione
(VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance,
in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des
assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673).
5. Con
l'assicurazione __________ in oggetto le parti hanno voluto prevedere il
versamento di prestazioni, da parte dell'assicuratore nei confronti della
stipulante, qualora l’attrice necessitasse di cure particolari non prese a
carico, o solo in parte, dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
La questione verte
sull'obbligo dell'assicuratore di versare all'attrice il 50% o l'80% del costo del trattamento odontoiatrico fatturato dal dr. med.
dent. __________ (Fr. 1'831,20).
In virtù della copertura __________ e delle summenzionate CC, la percentuale
dei costi che CV 1 si deve assumere dipende dalla catalogazione della cura
dentaria che il citato medico dentista ha prestato all'attrice dal 24 settembre al 23 novembre 2004. Siccome questo
Tribunale non ha constatato una reale e comune intenzione delle parti a
proposito del significato delle cure ortodontiche e se l'estrazione dei denti
del giudizio, quando collaterale a cure ortodontiche, rientri in tale branca
odontoiatrica, occorre ricercare il senso che attrice e
convenuta potevano e dovevano dare, in buona fede, all'espressione "ortodonzia" usata in applicazione del
principio dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid.
3c, DTF 126 III 59 consid. 5b). Va quindi interpretato il contenuto delle
Condizioni Complementari sulla scorta dei princìpi giurisprudenziali sopra
esposti.
6. Contrariamente
a quanto sostiene l'assicuratore, la categoria "ortodonzia" va
intesa in un'accezione ampia e quindi nel senso suggerito e capito dall'attrice.
L'ortodonzia è la
correzione della posizione dei denti ed un ortodonzista dapprima diagnostica l'errato sviluppo dei mascellari e la
posizione irregolare dei denti, poi pianifica nel tempo le cure da
intraprendere ed infine decide il tipo di trattamento da adottare, inclusi gli
eventuali apparecchi (baffo, lip-bumper, monoblocco, apparecchio fisso),
tenendo sotto regolare controllo l'evolversi del trattamento. Da questo punto di vista, la descrizione delle
prestazioni che le CC danno dell'ortodonzia è corretta. Altrettanto corretta appare la lista degli
interventi di chirurgia dentaria presi a carico al 50% da CV 1, fra i quali v'è l'estrazione chirurgica di denti del giudizio, compresa l'anestesia,
le radiografie necessarie ed il trattamento successivo.
Per quanto attiene al
caso concreto, occorre sapere in quale di queste due categorie inserire l'intervento d'estrazione chirurgica di denti del giudizio consigliata dall'ortodonzista nell'ambito di una cura ortodontica e quindi quando sia finalizzata alla correzione della posizione dei
denti e non ad eliminare patologie.
D'avviso del TCA, nel caso di specie, l'estrazione chirurgica dei quattro ottavi effettuata dal dr. med.
dent. __________ va considerata come un intervento facente parte di un
trattamento ortodontico. Come tale essa va quindi presa a carico dall'assicuratore nella misura dell'80% dei costi fatturati dal medico
dentista, fermo restando l'applicazione
della tariffa vigente per la LAMal.
Contrariamente a
quanto ritiene la convenuta, l'importante
indicazione dello specialista secondo cui all'attrice era consigliata l'estrazione di tutti e quattro i denti del giudizio non va ignorata,
ma pone per contro in atto, nel caso concreto, l'eccezione ad una normale chiamata in causa dell'assicuratore nella misura del 50%. L'estrazione dei denti del giudizio faceva infatti
parte della pianificazione ortodontica dello specialista. La necessità di
ricavare dello spazio all'interno
della cavità orale di AT 1 era, per lo specialista, una condizione
indispensabile per portare a termine il trattamento ortodontico messo in atto
da diversi anni. L'ortodonzista
intendeva così prevenire un affollamento dei denti (doc. A1), che altrimenti
avrebbe potuto pregiudicare e quindi vanificare tutte le cure ortodontiche
effettuate fino ad allora, come pure una corretta masticazione dell'assicurata.
Nel caso in esame si
deve concludere che l'estrazione
dei denti del giudizio dell'attrice
collaterale alla cura ortodontistica e finalizzato al successo della stessa,
quindi parte integrante dell'attività di correzione della posizione dei denti,
deve rientrare nella fase di "trattamento" necessaria nell'ambito dell'attività del dott. med. Picco,
alla stessa stregua della diagnosi, della pianificazione e dei controlli che
seguono il corso di una cura ortodontica. Il TCA osserva comunque che se l'indicazione non fosse stata ortodontica, l'assunzione dei costi sarebbe stata del 50%, fino a Fr. 1'000.- al massimo per anno.
7. Da
quanto precede discende che, a fronte delle necessità di cura che si sono
manifestate nel corso del trattamento ortodontico a cui l'attrice è stata sottoposta, l'estrazione dei denti del giudizio non
rientri nella categoria degli interventi di chirurgia dentaria, bensì dell'ortodonzia. Pertanto, l'assicuratore è tenuto a corrispondere l'80% delle prestazioni offerte ed assicurate
dalla copertura complementare __________ secondo la tariffa LAMal, anziché il
50% già riconosciuto e versato il 27 dicembre 2004 (doc. A2).
CV
1 non ha portato - come le incombeva secondo procedura, a fronte degli elementi
probatori addotti da parte attrice (in specie la fattura del dott. __________ adeguatamente
dettagliata e specificata) - elementi a comprova della non conformità della
fatturazione del dott. __________ alla tariffa vigente.
Vanno quindi ritenuti
i punti esposti nella fatturazione 574 ai quali va applicata la tariffa LAMal
pari a CHF 3,10 il punto (convenzione tariffaria tra SSO e - ora- Médisuisse
che rinvia all'accordo sul valore del punto tra medesime parti). Ciò per un
totale di CHF 1'779.40. Nella fattura vanno anche conteggiate e ritenute le
prestazioni (per complessivi 6,5 punti) relative alla fluorazione ed a
prestazioni dell'igienista non avendo CV 1 comprovato la loro estraneità
all'intervento posto in essere dal dott. __________. In altri termini la fatturazione
rende verosimile e comprova tale necessità e connessità; circostanza non
adeguatamente contestata da CV 1.
All'importo di CHF
1'779,40 vanno aggiunti i medicamenti applicati ed il materiale di profilassi
per CHF 23.10. Il tutto per complessivi CHF 1'802.50.
L'importo dovuto da CV
1 è quindi di CHF 1'442.-- e non CHF 840,80. CV 1 dovrà versare a AT 1 e, per
essa minorenne, al padre RA 1 l'importo di CHF 601,20 pari alla differenza tra
quanto dovuto (CHF 1'442.--) e quanto sin qui versato.
La petizione va
accolta parzialmente. Sebbene sia vincente in causa, all'attrice non vanno assegnate ripetibili
siccome non patrocinata.
8. L'art.
43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa
che
" Nelle cause civili per altri diritti di carattere
pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le
conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione
cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla differenza fra il 50% di Fr. 1'681,60 che l'assicuratore ha già riconosciuto all'attrice e l'80%
della fattura totale di Fr. 1'831,20
che quest'ultima pretende. L'importo controverso è manifestamente
inferiore ai succitati Fr. 8'000.-. Gli estremi per interporre un eventuale
ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna non sono quindi dati.
9. Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione, perciò
s'impone di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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