36.2005.140
richiesta di sussidio tardiva
17 novembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2005.140
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, TCA
Titolo:
richiesta di sussidio tardiva
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.140
cs
Lugano
17 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, salariato, ha postulato, nel corso del 2005, la
concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base
delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia. Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto
con decisione 22 settembre 2005.
B. Con
ricorso del 29 settembre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, indicando di aver inoltrato la richiesta nel 2005 poiché “non
ero al corrente che la richiesta di sussidio doveva essere inoltrata l’anno
precedente, inoltre il Municipio di __________, dove sono andato a ritirare il
foglio di richiesta di sussidio, non mi ha avvertito che stavo prendendo il
foglio in ritardo. Inoltre da nessuna parte nel foglio di richiesta di sussidio
c’è una spiegazione che è da rispettare una scadenza per inviare il foglio.”
(doc. I)
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 18 ottobre 2005 (doc.
III).
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative
applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla
legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito
lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo
del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede
il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio
2005 è la tassazione 2001-2002, notificatagli il 17 febbraio 2003.
L’assicurato
non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la
lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Egli il 16 febbraio 2005 ha infatti
affermato che la tassazione 2003 meglio corrisponde alla sua situazione attuale
in seguito alla separazione di fatto avvenuta il 1° maggio 2003. Per cui la
modifica del reddito è avvenuta nel corso di quell’anno.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
Considerandi
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Ora,
anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica
entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza
negata da questo Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116
e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato
che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della
modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione
determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui
l’interessato è stato regolarmente imposto dal competente ufficio di
tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi
della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. Inoltre,
come evidenziato poco sopra, eventuali cambiamenti della situazione economica
sono intervenuti nel 2003 e non nel 2005.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando
l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
7.
Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.
In
concreto, l’insorgente afferma che il Municipio di __________ non lo ha avvertito
“che stavo prendendo il foglio in ritardo” (sottolineatura
del redattore). Concetto ribadito sia in sede di reclamo (doc. 2), sia in sede
di ricorso (doc. I), sia con osservazioni del 25 ottobre 2005 (doc. V). Ciò
significa che quando l’assicurato ha ritirato la richiesta, il termine del 31
dicembre 2004 era già passato, per cui, un’eventuale informazione circa il
termine da rispettare, da parte del Municipio oppure direttamente sul
formulario, nel caso di specie, sarebbe comunque stata inutile.
E’
vero che sul formulario di richiesta del sussidio figura un timbro con la data
14.
febbraio 2004, verosimilmente apposta dallo stesso Municipio, mentre il
formulario è stato spedito il 15 febbraio del 2005, pur portando la data del 16
febbraio 2005 (doc. 1).
Tuttavia,
o la data è errata (2004 in luogo di 2005, visto che il formulario è stato
spedito il 15 febbraio 2005, cfr. la busta di trasmissione), oppure, se si
tratta della data di consegna del formulario da parte del Municipio (ciò che
comunque viene smentito dalle affermazioni dell’insorgente di cui ai citati
doc. 2, I e V), la richiesta è stata inoltrata comunque tardivamente, avendo
aspettato oltre un anno dalla consegna del formulario per chiedere la
concessione del sussidio che andava inoltrato entro la fine del 2004.
Come
visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini
stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento
della tempestività della domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del
sussidio nella forma retroattiva.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005 (e la circostanza di dover far capo frequentemente a cure
mediche non è un motivo per inoltrare la richiesta in ritardo), la decisione
impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza carico di
tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale
di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K
165/04 e DTF 124 V 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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