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Decisione

36.2005.141

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

9 gennaio 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. In

concreto, l’insorgente beneficia di un permesso di __________ di tipo “__________”

dal mese di __________. Egli è pertanto tassato in via ordinaria ed in virtù

dell’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal avrebbe dovuto presentare l’istanza di

sussidio entro il 31 dicembre 2004. In mancanza della tassazione di riferimento

2001/2002 l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito determinante autonomamente

(art. 31 LCAMal).

Avendo

inoltrato la richiesta il 16 febbraio 2005, di per sé, la domanda del

ricorrente è tardiva.

L’insorgente

fa valere di aver saputo solo il __________ di avere un’incapacità di guadagno

del 60%, ossia superiore rispetto a quella precedentemente accertata. Egli

sostiene pertanto che si tratta di una modifica rispetto a quella vigente nel

2004.

In

realtà, come rileva correttamente l’amministrazione in sede di risposta, questa

attestazione medica non apporta alcuna modifica alla situazione finanziaria del

ricorrente prima del 31 dicembre 2004 (cfr. art. 67 lett. m Reg. LCAMal), anche

perché le decisioni relative all’AI e alla LAINF sono ancora in sospeso.

Inoltre dallo scritto del __________ (doc. F), emerge semmai che il Prof. Dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica ha informato l’AI che

l’insorgente ha un rendimento massimale del 60% in lavori pesanti e che

l’assicurato, elettricista diplomato, in tale professione può lavorare al 100%.

Sia

come sia, si tratta comunque di una valutazione medica dell’incapacità di

guadagno nel 2004, mentre l’insorgente non fa valere una modifica, dal punto di

vista economico, rispetto al 2005. Anzi, dagli atti forniti in sede di nuove

prove emerge che l’interessato nel 2005 ha lavorato e ha beneficiato nel mese

di ottobre 2005 di uno stipendio netto di fr. 2'545.55 e di un importo di fr.

1'839.60 di indennità disoccupazione e nel mese di settembre di fr. 3'381.25

netti di salario e di fr. 1'336.90 di indennità disoccupazione (doc. K), contro

i fr. 186.75 per il lavoro svolto nel gennaio 2005 e i fr. 2'927.05

dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 1).

L’istanza

presentata nel corso del mese di febbraio 2005 è pertanto tardiva, poiché

trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti

l’assicurato non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005

come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal, nel senso di una

diminuzione del suo reddito. Tutti gli eventi descritti dall’interessato nel

suo ricorso, di cui si dirà ancora in seguito, si sono verificati prima del

2005 (incidente professionale nel __________, licenziamento ed iscrizione

all’assicurazione contro la disoccupazione nel __________, incidente stradale

del __________, così come il trasloco effettuato nel corso del mese di __________

che tra l’altro nemmeno rientra nelle situazioni enumerate all’art. 67 Reg.

LCAMal).

Egli

avrebbe pertanto dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da

questo Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA

del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il

Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, solo

in casi particolari.

Queste

situazioni, come visto, non si sono verificate.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8. A

motivo del ritardo dell’inoltro della richiesta di sussidio, l’insorgente fa

valere di essere incorso, nel __________, in un grave infortunio sul lavoro che

ha influito negativamente sulla sua capacità lavorativa (da rilevare a questo

proposito che l’assicuratore contro gli infortuni e l’assicuratore per

l’invalidità non hanno ancora deciso in merito al diritto ad un’eventuale

prestazione). L’assicurato rileva inoltre di essere stato licenziato in data __________

e di aver dovuto far capo all’assicurazione contro la disoccupazione per far

fronte alle proprie spese.

Il

ricorrente fa poi valere di essere incorso, insieme a tutta la famiglia, in un

grave incidente della circolazione nel corso del __________ e di aver

traslocato da __________ a __________ nel mese di __________.

L’interessato,

visti i gravi impedimenti sopra descritti, ritiene che la decisione impugnata,

che accerta il ritardo nell’inoltro della richiesta di sussidio, violi il

principio della proporzionalità e sia arbitraria.

L’insorgente

sostiene inoltre che vi sia formalismo eccessivo, nonché violazione del diritto

federale preminente (art. 65 e 66 LAMal, nonché art. 49 cost.), nel ritenere

tardiva la richiesta di sussidio inoltrata poco più di trenta giorni dopo lo

scadere del termine del 31 dicembre 2004.

Infine,

l’assicurato sostiene di aver sempre beneficiato dei sussidi e di aver sempre

ricevuto dal Cantone il formulario da compilare. Per la prima volta nel 2004

l’interessato non ha ricevuto alcun formulario. Vi sarebbe pertanto una

violazione del principio della buona fede.

9. A

prescindere dalla circostanza che l’amministrazione contesta di aver trasmesso

i moduli di sussidio all’insorgente, visto che non era in possesso della

tassazione 2001/2002 (cio che trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente

che, nel richiamare l’incarto fiscale, indica che “la prima dichiarazione

delle imposte è stata compilata solo verso la fine della prima metà del 2005”

[doc. VII]), va comunque rilevato che se si volesse seguire la tesi del

ricorrente, proprio la circostanza di aver sempre ricevuto il formulario

direttamente a casa, avrebbe semmai dovuto indurre l’assicurato ad attivarsi

per informarsi presso le autorità competenti del ritardo nell’inoltro della

documentazione necessaria per chiedere il sussidio cantonale.

Il

fatto di non essersi informato né presso il Comune di domicilio, né presso

l’IAS, costituisce, nel caso di specie, una negligenza.

Non va poi dimenticato

che comunque questo Tribunale, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S.

(36.2005.112) ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il

ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del

sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La

mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di

sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo

nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad

un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a

beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)"( sottolineature del

redattore).

Considerandi

Stante

quanto precede il ricorrente non può far valere l’asserito mancato invio del

formulario per il sussidio 2005 entro fine 2004 a giustificazione del suo

ritardo.

10.

Circa

la mancanza di una tassazione e dunque della possibilità di far capo unicamente

al calcolo autonomo del reddito secondo le tabelle appositamente approntate

dall’UAM, va evidenziato come il TCA abbia già avuto modo di stabilire che, in

assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario

entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con

l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di

difficoltà economica sarà inviato in un secondo tempo, non appena tutta la

documentazione necessaria sarà disponibile (STCA del 7 novembre 2005, nella

causa R., 36.2005.136). L’interessato, di principio, è infatti in grado di

conoscere la propria situazione finanziaria già alla fine del mese di dicembre

dell’anno precedente il versamento dei sussidi.

11.

Gli

altri motivi (incidente della circolazione, trasloco, disagio psicologico), come

già detto in precedenza, non possono assurgere a giustificazione della

ritardata trasmissione della richiesta, poiché si tratta di situazioni comunque

passeggere e che non impediscono, oggettivamente, di compilare un formulario

con i dati personali e di allegare la necessaria documentazione. Il TCA ha

inoltre recentemente stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono

un motivo a giustificazione del ritardo nell’inoltro della richiesta di

sussidio (STCA del 5 dicembre 2005 nella causa K., 36.2005.71), a maggior

ragione in concreto se si pensa che la figlia, come emerge dal doc. J, è in

grado di capire e compilare un semplice formulario di richiesta dei sussidi.

Infine,

le difficoltà economiche nelle quali si trova attualmente la famiglia

dell’insorgente e in particolare la difficoltà nel poter finanziare gli studi

della propria figlia, non sono motivi atti a giustificare il ritardo nella

richiesta del sussidio.

Nemmeno

l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal può trovare applicazione nel caso di specie.

12.

L’insorgente

fa valere la violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza

del diritto federale (art. 65 e 66 LAMal), nonché del divieto di formalismo

eccessivo e ritiene la decisione arbitraria.

Per

l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi

sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di

cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli

assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82

capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni

forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati

beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di

politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

l’art. 66 LAMal la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la

riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono

fissati mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni,

tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il

Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base

alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di

assicurati secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide,

secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi

ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde

almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può

diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare

giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati

di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo

Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può

emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può

autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali

tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione

cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare

in modo esaustivo, i cantoni conservando la competenza, quando tale non è il

caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi

prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22

ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid.

1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,

5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione

dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22

ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle

competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost.,

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina,

inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive,

vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta”

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di

chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,

esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3

seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo

che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i

premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al

sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo

diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e

dell’arbitrio, va rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha

diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona

fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad

autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità

di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV

(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet

sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein

schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und

die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder

gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung

vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“ Il TFA ha ancora

rilevato, in DTF 130 V 177 che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere

Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren

rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich

gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener

Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den

Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120

V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um

die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die

Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale

Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter

Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften

durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen

Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer

Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb;

zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I

170.

Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“

Va

inoltre rammentato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola

l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella

adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo

è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un

chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di

giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF

129.

I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005

nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

In

concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che

prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il

beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione

obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza, permette all’autorità

cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio

tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui

non può far fronte.

Chiedere

agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui

non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla

corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di

formalismo eccessivo. Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da

questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non

dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione

economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con

l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr.

anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della

moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici,

non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano

comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della

moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in

un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che

precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o

impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse

trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.

Infine,

l’insorgente fa valere la violazione del principio della proporzionalità il

quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico siano idonee a

raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si

scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3

Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid.

3b).

In

concreto la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare

il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere

considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il

sussidio se avesse rispettato il termine importo dall’art. 45 del Reg. LCAMal.

In

queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

13.

Infine

l’insorgente chiede l’assunzione di numerose prove (doc. I e VII). In particolare

chiede l’assunzione, generica, di testi, l’interrogatorio delle parti ed il

richiamo dell’incarto completo dall’IAS (doc. I), nonché il richiamo

dell’incarto dell’insorgente dall’Ufficio dei permessi, dell’incarto fiscale,

dell’incarto dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’incarto della __________.

Egli ha inoltre prodotto il contratto di locazione del __________ e uno scritto

dettato dal ricorrente e trascritto dalla figlia a comprova delle difficoltà

linguistiche dell’insorgente e dei suoi problemi di salute.

Nel

caso di specie le prove richieste dall’assicurato non sono idonee a modificare

la valutazione cui è giunto questo Tribunale, il quale rinuncia alla loro

assunzione.

In

particolare il contenuto degli incarti __________, LADI, fiscale e dall’Ufficio

dei permessi non permette all’interessato di chiedere il sussidio tardivamente.

Come già visto in precedenza i fatti che hanno avuto un’influenza sulla

modifica della situazione economica si sono svolti dal 2002 al 2004 e non nel

2005.

L’insorgente non fa valere che dagli incarti richiamati dovrebbero

emergere elementi in senso contrario.

Anche

la richiesta generica di assunzione di “testi” e dell’interrogatorio

della parti risulta superflua nella misura in cui dagli atti emerge chiaramente

che la richiesta dell’insorgente è tardiva.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Alla

luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità

della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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