36.2005.141
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
9 gennaio 2006Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2005.141
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TCA
Titolo:
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
ARBITRIO
BUONA FEDE
PROPORZIONALITÀ
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 49 cpv. 1 COST
art. 117 COST
art. 65 LAMAL
art. 66 LAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.141
cs
Lugano
9 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 31 agosto
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, padre di due figlie, ha postulato, il 16 febbraio 2005,
la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM). Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome
respinto con decisione del 31 agosto 2005.
B. Con
ricorso del 30 settembre 2005 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta la
decisione dell’UAM, con argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso
di motivazione (doc. I).
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 19 ottobre 2005 (doc.
III).
C. In
data 14 novembre 2005 l’assicurato ha presentato ulteriori prove (doc. VII),
sulle quali l’UAM si è espressa in merito, ribadendo le sue motivazioni (doc. VIII-X).
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile
in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. In
concreto, l’insorgente beneficia di un permesso di __________ di tipo “__________”
dal mese di __________. Egli è pertanto tassato in via ordinaria ed in virtù
dell’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal avrebbe dovuto presentare l’istanza di
sussidio entro il 31 dicembre 2004. In mancanza della tassazione di riferimento
2001/2002 l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito determinante autonomamente
(art. 31 LCAMal).
Avendo
inoltrato la richiesta il 16 febbraio 2005, di per sé, la domanda del
ricorrente è tardiva.
L’insorgente
fa valere di aver saputo solo il __________ di avere un’incapacità di guadagno
del 60%, ossia superiore rispetto a quella precedentemente accertata. Egli
sostiene pertanto che si tratta di una modifica rispetto a quella vigente nel
2004.
In
realtà, come rileva correttamente l’amministrazione in sede di risposta, questa
attestazione medica non apporta alcuna modifica alla situazione finanziaria del
ricorrente prima del 31 dicembre 2004 (cfr. art. 67 lett. m Reg. LCAMal), anche
perché le decisioni relative all’AI e alla LAINF sono ancora in sospeso.
Inoltre dallo scritto del __________ (doc. F), emerge semmai che il Prof. Dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica ha informato l’AI che
l’insorgente ha un rendimento massimale del 60% in lavori pesanti e che
l’assicurato, elettricista diplomato, in tale professione può lavorare al 100%.
Sia
come sia, si tratta comunque di una valutazione medica dell’incapacità di
guadagno nel 2004, mentre l’insorgente non fa valere una modifica, dal punto di
vista economico, rispetto al 2005. Anzi, dagli atti forniti in sede di nuove
prove emerge che l’interessato nel 2005 ha lavorato e ha beneficiato nel mese
di ottobre 2005 di uno stipendio netto di fr. 2'545.55 e di un importo di fr.
1'839.60 di indennità disoccupazione e nel mese di settembre di fr. 3'381.25
netti di salario e di fr. 1'336.90 di indennità disoccupazione (doc. K), contro
i fr. 186.75 per il lavoro svolto nel gennaio 2005 e i fr. 2'927.05
dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. 1).
L’istanza
presentata nel corso del mese di febbraio 2005 è pertanto tardiva, poiché
trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal.
Infatti
l’assicurato non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005
come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal, nel senso di una
diminuzione del suo reddito. Tutti gli eventi descritti dall’interessato nel
suo ricorso, di cui si dirà ancora in seguito, si sono verificati prima del
2005 (incidente professionale nel __________, licenziamento ed iscrizione
all’assicurazione contro la disoccupazione nel __________, incidente stradale
del __________, così come il trasloco effettuato nel corso del mese di __________
che tra l’altro nemmeno rientra nelle situazioni enumerate all’art. 67 Reg.
LCAMal).
Egli
avrebbe pertanto dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in
vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA
del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il
Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, solo
in casi particolari.
Queste
situazioni, come visto, non si sono verificate.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8. A
motivo del ritardo dell’inoltro della richiesta di sussidio, l’insorgente fa
valere di essere incorso, nel __________, in un grave infortunio sul lavoro che
ha influito negativamente sulla sua capacità lavorativa (da rilevare a questo
proposito che l’assicuratore contro gli infortuni e l’assicuratore per
l’invalidità non hanno ancora deciso in merito al diritto ad un’eventuale
prestazione). L’assicurato rileva inoltre di essere stato licenziato in data __________
e di aver dovuto far capo all’assicurazione contro la disoccupazione per far
fronte alle proprie spese.
Il
ricorrente fa poi valere di essere incorso, insieme a tutta la famiglia, in un
grave incidente della circolazione nel corso del __________ e di aver
traslocato da __________ a __________ nel mese di __________.
L’interessato,
visti i gravi impedimenti sopra descritti, ritiene che la decisione impugnata,
che accerta il ritardo nell’inoltro della richiesta di sussidio, violi il
principio della proporzionalità e sia arbitraria.
L’insorgente
sostiene inoltre che vi sia formalismo eccessivo, nonché violazione del diritto
federale preminente (art. 65 e 66 LAMal, nonché art. 49 cost.), nel ritenere
tardiva la richiesta di sussidio inoltrata poco più di trenta giorni dopo lo
scadere del termine del 31 dicembre 2004.
Infine,
l’assicurato sostiene di aver sempre beneficiato dei sussidi e di aver sempre
ricevuto dal Cantone il formulario da compilare. Per la prima volta nel 2004
l’interessato non ha ricevuto alcun formulario. Vi sarebbe pertanto una
violazione del principio della buona fede.
9. A
prescindere dalla circostanza che l’amministrazione contesta di aver trasmesso
i moduli di sussidio all’insorgente, visto che non era in possesso della
tassazione 2001/2002 (cio che trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente
che, nel richiamare l’incarto fiscale, indica che “la prima dichiarazione
delle imposte è stata compilata solo verso la fine della prima metà del 2005”
[doc. VII]), va comunque rilevato che se si volesse seguire la tesi del
ricorrente, proprio la circostanza di aver sempre ricevuto il formulario
direttamente a casa, avrebbe semmai dovuto indurre l’assicurato ad attivarsi
per informarsi presso le autorità competenti del ritardo nell’inoltro della
documentazione necessaria per chiedere il sussidio cantonale.
Il
fatto di non essersi informato né presso il Comune di domicilio, né presso
l’IAS, costituisce, nel caso di specie, una negligenza.
Non va poi dimenticato
che comunque questo Tribunale, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S.
(36.2005.112) ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il
ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del
sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La
mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di
sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo
nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad
un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a
beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un
potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)"( sottolineature del
redattore).
Considerandi
Stante
quanto precede il ricorrente non può far valere l’asserito mancato invio del
formulario per il sussidio 2005 entro fine 2004 a giustificazione del suo
ritardo.
10.
Circa
la mancanza di una tassazione e dunque della possibilità di far capo unicamente
al calcolo autonomo del reddito secondo le tabelle appositamente approntate
dall’UAM, va evidenziato come il TCA abbia già avuto modo di stabilire che, in
assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario
entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con
l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di
difficoltà economica sarà inviato in un secondo tempo, non appena tutta la
documentazione necessaria sarà disponibile (STCA del 7 novembre 2005, nella
causa R., 36.2005.136). L’interessato, di principio, è infatti in grado di
conoscere la propria situazione finanziaria già alla fine del mese di dicembre
dell’anno precedente il versamento dei sussidi.
11.
Gli
altri motivi (incidente della circolazione, trasloco, disagio psicologico), come
già detto in precedenza, non possono assurgere a giustificazione della
ritardata trasmissione della richiesta, poiché si tratta di situazioni comunque
passeggere e che non impediscono, oggettivamente, di compilare un formulario
con i dati personali e di allegare la necessaria documentazione. Il TCA ha
inoltre recentemente stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono
un motivo a giustificazione del ritardo nell’inoltro della richiesta di
sussidio (STCA del 5 dicembre 2005 nella causa K., 36.2005.71), a maggior
ragione in concreto se si pensa che la figlia, come emerge dal doc. J, è in
grado di capire e compilare un semplice formulario di richiesta dei sussidi.
Infine,
le difficoltà economiche nelle quali si trova attualmente la famiglia
dell’insorgente e in particolare la difficoltà nel poter finanziare gli studi
della propria figlia, non sono motivi atti a giustificare il ritardo nella
richiesta del sussidio.
Nemmeno
l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal può trovare applicazione nel caso di specie.
12.
L’insorgente
fa valere la violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza
del diritto federale (art. 65 e 66 LAMal), nonché del divieto di formalismo
eccessivo e ritiene la decisione arbitraria.
Per
l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di
condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi
sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di
cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta
particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento
delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano
adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano
regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli
assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82
capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni
forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati
beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di
politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
l’art. 66 LAMal la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la
riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono
fissati mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni,
tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il
Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base
alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di
assicurati secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide,
secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi
ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde
almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può
diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare
giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati
di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo
Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può
emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può
autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali
tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha
effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione
cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare
in modo esaustivo, i cantoni conservando la competenza, quando tale non è il
caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi
prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22
ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid.
1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione
dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22
ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle
competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost.,
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina,
inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive,
vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è
disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate
sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K
102/00, consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta”
(cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di
chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,
esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3
seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo
che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i
premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al
sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo
diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e
dell’arbitrio, va rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha
diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad
autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità
di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV
(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet
sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein
schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und
die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder
gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung
vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“ Il TFA ha ancora
rilevato, in DTF 130 V 177 che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere
Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren
rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich
gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener
Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den
Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120
V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um
die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die
Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale
Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter
Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften
durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen
Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer
Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb;
zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I
170.
Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“
Va
inoltre rammentato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola
l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella
adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo
è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un
chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF
129.
I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005
nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
In
concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che
prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il
beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza, permette all’autorità
cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio
tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui
non può far fronte.
Chiedere
agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui
non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla
corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di
formalismo eccessivo. Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da
questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non
dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione
economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con
l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr.
anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della
moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici,
non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano
comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della
moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in
un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che
precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o
impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse
trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.
Infine,
l’insorgente fa valere la violazione del principio della proporzionalità il
quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3
Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid.
3b).
In
concreto la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare
il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere
considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il
sussidio se avesse rispettato il termine importo dall’art. 45 del Reg. LCAMal.
In
queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
13.
Infine
l’insorgente chiede l’assunzione di numerose prove (doc. I e VII). In particolare
chiede l’assunzione, generica, di testi, l’interrogatorio delle parti ed il
richiamo dell’incarto completo dall’IAS (doc. I), nonché il richiamo
dell’incarto dell’insorgente dall’Ufficio dei permessi, dell’incarto fiscale,
dell’incarto dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’incarto della __________.
Egli ha inoltre prodotto il contratto di locazione del __________ e uno scritto
dettato dal ricorrente e trascritto dalla figlia a comprova delle difficoltà
linguistiche dell’insorgente e dei suoi problemi di salute.
Nel
caso di specie le prove richieste dall’assicurato non sono idonee a modificare
la valutazione cui è giunto questo Tribunale, il quale rinuncia alla loro
assunzione.
In
particolare il contenuto degli incarti __________, LADI, fiscale e dall’Ufficio
dei permessi non permette all’interessato di chiedere il sussidio tardivamente.
Come già visto in precedenza i fatti che hanno avuto un’influenza sulla
modifica della situazione economica si sono svolti dal 2002 al 2004 e non nel
2005.
L’insorgente non fa valere che dagli incarti richiamati dovrebbero
emergere elementi in senso contrario.
Anche
la richiesta generica di assunzione di “testi” e dell’interrogatorio
della parti risulta superflua nella misura in cui dagli atti emerge chiaramente
che la richiesta dell’insorgente è tardiva.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Alla
luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità
della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente
questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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