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Decisione

36.2005.144

Indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. Mancato pagamento dei premi assicurativi. Disdetta del rapporto assicurativo. Obbligo di ridurre il danno. Capacità lavorativa residu

15 novembre 2006Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l’età dell’attore,

nato nel __________, e la possibilità di svolgere un’attività confacente al suo

stato di salute nella misura dell’80%, una decurtazione del 15% appare conforme

alle regole poste dal TFA.

Partendo

quindi da un salario da invalido di Fr. 44’196 e ritenuta un’esigibilità dell’80%, ammettendo la riduzione del 15%,

il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta quindi

essere pari a Fr. 30’053 (Fr. 35’357.- - (Fr. 35’357.-

x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 44’196 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2005, emerge un’incapacità al guadagno pari al 32 % ([Fr. 44’196 – Fr. 30'053.-] x 100 : Fr. 44’196.-).

Poiché

questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da

non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito conseguito nel 2005 con il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto percepire nel 2005 se non fosse intervenuta la malattia, risulta

essere del 32% e quindi superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA, la

Cassa malati, deve versare, dal 1.3.2005 un’indennità del 32% fino al 25 luglio

2005.

All’attore,

parzialmente vincente in causa, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate

le ripetibili.

2.14. L’attore

chiede l’assunzione di ulteriori prove, in particolare una perizia medica

effettuata da un ortopedico poiché i medici che hanno visitato l’attore non

sono specialisti in materia.

Nel caso

di specie, come visto nei precedenti considerandi, gli atti medici sono

convincenti, approfonditi e motivati e scevri da contraddizioni e possono

essere presi a fondamento per decidere circa il grado d’inabilità lavorativa

dell’attore, indipendentemente dalla circostanza che gli specialisti non siano

degli ortopedici. Infatti il Dr. med. __________ è specialista in reumatologia

ed è sicuramente in grado, vista la sua grande esperienza, di valutare la

capacità lavorativa di una persona affetta da coxartrosi e sindrome lombovertebrale

cronica. Lo stesso si può dire del medico del SMR, dr. med. __________.

Una

perizia, viste le conclusioni degli esperti, nel caso concreto si rivela

superflua.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste

condizioni in il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.15. L'art. 43

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per

l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il

ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle

parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale

raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.

In

concreto, il valore litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che

l'assicuratore dovrebbe versare all'attore a dipendenza della sua incapacità di

lavoro.

Considerato

che l’attore chiede il versamento delle indennità giornaliere al 100% e queste

ammontano a circa fr. 3'000 al mese (cfr. doc. XXII: “Dal 01.09.2006 abbiamo

versato al Sig. AT 1 gli importi bonificatici dalla CV 1 e più precisamente:

mese di settembre fr. 2'898.--; mese ottobre fr. 2'994.60, mese novembre fr.

2'898.—“; l’indennità giornaliera ammonta a fr. 96.60 al giorno, cfr. doc.

V e 3) sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al

Tribunale Federale di Losanna.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione, s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

CV 1

verserà all’attore indennità giornaliere al 32% dal 1.3.2005 al 25.07.2005.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di

Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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