36.2005.146
Sussidio respinto dall'amministrazione siccome la domanda intempestiva. Giovane stipendiato tassato in via ordinaria. Il termine scade alla fine dell'anno che precede l'anno per il quale il sussidio é
10 novembre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
36.2005.146
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, TCA
Titolo:
Sussidio respinto dall'amministrazione siccome la domanda intempestiva. Giovane stipendiato tassato in via ordinaria. Il termine scade alla fine dell'anno che precede l'anno per il quale il sussidio é richiesto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.146
Lugano
10 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 settembre
2005 emanata dall'
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato il __________1979, celibe e salariato con entrate del tutto modeste
(CHF 2'545.—mensili), domiciliato ad __________, ha chiesto – mediante
formulario pervenuto all’amministrazione il 21 aprile 2005 – di essere posto al
beneficio del sussidio per l’assicurazione malattia obbligatoria per il 2005.
La domanda è stata accompagnata da uno scritto in cui l’assicurato ha indicato
che il ritardo nella presentazione dell’istanza era riconducibile al fatto che
il formulario necessario si sarebbe agganciato ad altro documento portato al
contabile. L’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione del premio e
contro tale decisione RI 1 si è aggravato con reclamo che riprende nella
sostanza i termini della lettera di accompagnamento 19 aprile 2005.
B. Con
decisione su reclamo del 26 luglio 2005 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
ha confermato il suo provvedimento indicando la tardività della domanda di
sussidio. Avverso questa decisione l’assicurato si aggrava a questo Tribunale
ribadendo ulteriormente le sue tesi richiamando il buon senso che la legge deve
contenere e facendo poi riferimento a contatto telefonico con il capo ufficio
UAM. Dal canto suo l’amministrazione si oppone all’accoglimento
dell’impugnativa rammentando i termini entro i quali la domanda doveva essere
inoltrata e la conseguente intempestività della stessa. Al ricorrente è stata
offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione
di prove.
in ordine
1.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
2.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
nel merito
3.
Va rammentato come in virtù dell’art. 23 LCAMal
il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste
dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti
dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non
supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF
20'000.--. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in
forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Per il 2005 comunque
l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di
reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF
55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2005). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo
l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal con cui il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento LCAMal emanato il 18 maggio 1994 modificato
dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza
dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di
alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". A tenore
dell’art. 48 Reg. LCAMal è inoltre data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di
tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza
degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio
avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati
dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del
sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di
identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. Con l’istanza devono essere
prodotti i documenti richiesti con il modulo ufficiale.
In
virtù dell’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
5. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nell’aprile 2005 ed
è pervenuta all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il 21 aprile scorso. Di per
sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45
Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la
tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato da tempo aveva a disposizione
siccome tassato in via ordinaria. Stante la tassazione in via ordinaria
dell’assicurato ricorrente in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal egli
avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,
l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
6. Va
ancora osservato come, in una sentenza del 17 ottobre scorso (in re R., inc.
36.2005.86 pagina 11), il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha accertato
la modalità di trasmissione dei formulari ai potenziali beneficiari. In quella
sentenza è stato in particolare evidenziato come:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del
servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è
indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso
la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari
il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed
il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è
consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il
responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:
“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari
trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne
sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali
e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.
Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta
semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non
vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in
grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM
collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta
la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è
un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata
all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore
scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli
addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate
dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di
sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti
ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla
scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del
periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata."
7. Nel
caso concreto RI 1 ha chiaramente ricevuto direttamente dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia il formulario per la richiesta del sussidio.
L’invio è avvenuto poiché l’amministrazione ha potuto rilevare dall’esame dei
dati fiscali, come RI 1 adempisse i requisiti per ottenere la riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il formulario è stato
inoltrato all’amministrazione solo il 19/21 aprile 2005, presenta l’etichetta
con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, ed è palesemente
pervenuto tardivamente all’UAM. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi
particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni
sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini
stabiliti.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza
dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato
chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in
precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di
una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato
fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.
36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due
coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa
D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore
malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel
caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore
aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Con
sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre
2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re
S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto
dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del
diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia
e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi
quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
In concreto il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia del ricorrente per il 2005, è motivato con
una semplice svista. Il formulario ufficiale trasmesso dall’amministrazione
all’assicurato sarebbe stato aggregato a documentazione estranea e perciò non
sarebbe stato trasmesso a tempo. Ebbene l’argomento attiene alla diligenza che
ogni assicurato deve porre nella propria amministrazione. Non si può certamente
imputare alla legge la fissazione di termini precisi e rigorosi per postulare
l’erogazione di un sussidio. L’ordinamento giuridico, la cui conoscenza è
presunta, prevede chiaramente che la data da rispettare per l’inoltro
dell’istanza era il 31 dicembre 2004. Lo stesso formulario, per ragioni
pratiche, indica addirittura un termine precedente la fine anno. Le conseguenze
della tardività dell’inoltro della domanda di riduzione del premio è la
declaratoria di sua tardività con conseguente rigetto della richiesta.
L’eccezione prevista esclude comunque che sia premiata la negligenza
dell’assicurato. Il fatto di annettere il formulario ad un documento estraneo,
dimenticare conseguentemente di inoltrarlo tempestivamente all’amministrazione
con l’effetto di perdere il diritto alla prestazione, non può,
conseguentemente, essere considerato giustificato. La negligenza, come
rammentato, non può essere ritenuta.
8. Alla luce di quanto precede
il ricorso va purtroppo – alla luce dei modesti redditi del ricorrente -
respinto, al giudice non è possibile considerare il ritardo nella presentazione
dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato alla luce della prassi
ricordata, prassi restrittiva da sempre. Nonostante la reiezione
dell’impugnativa, che impone l’applicazione della LPAmm, non si fa carico al
ricorrente della tassa di giustizia e delle spese e non vengono allocate
ripetibili all’amministrazione vincente in causa. RI 1 si trova in effetti già
duramente colpito dalle conseguenze del mancato tempestivo invio del formulario
ciò che renderebbe iniquo il carico di tasse e spese. La presente è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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