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Decisione

36.2005.146

Sussidio respinto dall'amministrazione siccome la domanda intempestiva. Giovane stipendiato tassato in via ordinaria. Il termine scade alla fine dell'anno che precede l'anno per il quale il sussidio é

10 novembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nell’aprile 2005 ed

è pervenuta all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il 21 aprile scorso. Di per

sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45

Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la

tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato da tempo aveva a disposizione

siccome tassato in via ordinaria. Stante la tassazione in via ordinaria

dell’assicurato ricorrente in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal egli

avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,

l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

6. Va

ancora osservato come, in una sentenza del 17 ottobre scorso (in re R., inc.

36.2005.86 pagina 11), il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha accertato

la modalità di trasmissione dei formulari ai potenziali beneficiari. In quella

sentenza è stato in particolare evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del

servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso

la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari

il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed

il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è

consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il

responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari

trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne

sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali

e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.

Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta

semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non

vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in

grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli

addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate

dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di

sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti

ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

7. Nel

caso concreto RI 1 ha chiaramente ricevuto direttamente dall’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia il formulario per la richiesta del sussidio.

L’invio è avvenuto poiché l’amministrazione ha potuto rilevare dall’esame dei

dati fiscali, come RI 1 adempisse i requisiti per ottenere la riduzione dei

premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il formulario è stato

inoltrato all’amministrazione solo il 19/21 aprile 2005, presenta l’etichetta

con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, ed è palesemente

pervenuto tardivamente all’UAM. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi

particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni

sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini

stabiliti.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in

precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.

36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due

coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa

D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore

malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel

caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore

aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Con

sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re

S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto

dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del

diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia

e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi

quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

In concreto il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia del ricorrente per il 2005, è motivato con

una semplice svista. Il formulario ufficiale trasmesso dall’amministrazione

all’assicurato sarebbe stato aggregato a documentazione estranea e perciò non

sarebbe stato trasmesso a tempo. Ebbene l’argomento attiene alla diligenza che

ogni assicurato deve porre nella propria amministrazione. Non si può certamente

imputare alla legge la fissazione di termini precisi e rigorosi per postulare

l’erogazione di un sussidio. L’ordinamento giuridico, la cui conoscenza è

presunta, prevede chiaramente che la data da rispettare per l’inoltro

dell’istanza era il 31 dicembre 2004. Lo stesso formulario, per ragioni

pratiche, indica addirittura un termine precedente la fine anno. Le conseguenze

della tardività dell’inoltro della domanda di riduzione del premio è la

declaratoria di sua tardività con conseguente rigetto della richiesta.

L’eccezione prevista esclude comunque che sia premiata la negligenza

dell’assicurato. Il fatto di annettere il formulario ad un documento estraneo,

dimenticare conseguentemente di inoltrarlo tempestivamente all’amministrazione

con l’effetto di perdere il diritto alla prestazione, non può,

conseguentemente, essere considerato giustificato. La negligenza, come

rammentato, non può essere ritenuta.

8. Alla luce di quanto precede

il ricorso va purtroppo – alla luce dei modesti redditi del ricorrente -

respinto, al giudice non è possibile considerare il ritardo nella presentazione

dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato alla luce della prassi

ricordata, prassi restrittiva da sempre. Nonostante la reiezione

dell’impugnativa, che impone l’applicazione della LPAmm, non si fa carico al

ricorrente della tassa di giustizia e delle spese e non vengono allocate

ripetibili all’amministrazione vincente in causa. RI 1 si trova in effetti già

duramente colpito dalle conseguenze del mancato tempestivo invio del formulario

ciò che renderebbe iniquo il carico di tasse e spese. La presente è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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