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Decisione

36.2005.147

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

8. In

concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo

con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Anzi, la stessa afferma di non

essere stata a conoscenza della scadenza del termine al 31 dicembre 2004 (docc.

I e A5). Si limita poi a dire che è rimasta in attesa che l'UAM stesso le inviasse il nuovo formulario

per il sussidio del 2005, dato che nel novembre 2004 aveva appena ricevuto la

decisione su reclamo con cui le veniva concesso il sussidio per gli anni 2003 e

2004.

In proposito, nella

sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha

considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale

Considerandi

conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.

(…)." (sottolineature

della redattrice)

Stante quanto precede,

la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

9.

La

ricorrente allude, tuttavia, all'esistenza di una situazione economica disagiata, situazione che le

permetterebbe, giusta l'art. 45

cpv. 1 lett. d LCAMal, che rinvia all'art. 67 lett. m RLCAMal, di scusare il

ritardo con cui ha inoltrato la propria domanda di sussidio. L'art. 67 RLCAMal impone all'Istituto delle assicurazioni

sociali di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato quando c'è una diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili. Pendente causa il TCA ha quindi provveduto

ad accertare presso l'interessata

i suoi introiti per il 2005, mentre dall'Ufficio di tassazione competente ha richiamato gli incarti fiscali 2001/2002,

2003A, 2003B e 2004 dell'assicurata.

Per quanto concerne la

tassazione di riferimento 2001/2002 valida quale base per la concessione di

sussidi di cassa malati, la ricorrente ha esposto nel 1999 un reddito dell'attività lucrativa indipendente (ovvero un

reddito aziendale) di Fr. 14'678.-,

a fronte di una cifra d'affari

di Fr. 58'800.-. Ritenuta invece

nell'anno 2000 un'entrata di Fr. 63'880.- e dedotte le spese professionali sostenute, i redditi dichiarati

dalla ricorrente ammontavano a Fr. 12'254.-. Il competente Ufficio di tassazione ha invece tassato d'ufficio l'assicurata, stabilendo un importo di Fr. 25'000.-.

Negli anni di

contribuzione fiscale 2001 e 2002 (dichiarati nella tassazione 2003A) non tassati

poiché oggetto del cosiddetto vuoto di tassazione, la

ricorrente ha esposto delle cifre d'affari di Fr. 65'530.- rispettivamente di

Fr. 62'210.-. A questi importi ha dedotto diverse spese professionali, per

ottenere un reddito dell'attività lucrativa indipendente pari a Fr. 21'953.-

nel 2001 ed a Fr. 18'202.- nel 2002.

Per l'anno 2003 (tassazione

2003B), gli introiti dichiarati erano di Fr. 61'710.-, mentre il reddito dell'attività

si fissava a Fr. 12'388.-. Anche per questo anno l'UT ha proceduto a tassare d'ufficio

l'insorgente, stabilendo il reddito aziendale in Fr. 20'000.-.

Nell'ultimo anno

disponibile (2004), l'assicurata ha dichiarato un reddito finale da attività

indipendente di Fr. 16'783.-, mentre le entrate assommavano quell'anno a Fr. 61'130.-.

La tassazione effettuata dall'UT ha fissato il reddito aziendale a Fr. 24'000.-.

Per quanto concerne l'anno

2005, per il quale l'interessata ha chiesto di poter beneficiare della

riduzione del premio annuo di cassa malati, su invito del TCA l'istante ha prodotto un bilancio al 31

dicembre 2005 (doc. XVIIIbis) attestante entrate assommanti a Fr. 53'960.- e

diverse spese professionali, per ottenere un reddito aziendale (l'utile) pari a

Fr. 12'412.-.

Da un'attenta analisi delle cifre che precedono,

si osserva che i redditi aziendali che la ricorrente ha dichiarato di aver

conseguito negli anni 1999-2004 non sono stati sistematicamente ammessi, così

come tali, dall'Ufficio di

tassazione, ma sono stati regolarmente modificati d'ufficio, nel senso che i redditi aziendali dell'assicurata sono stati fissati ad un importo

maggiore. I valori accertati nella tassazione 2001-2002, che stava alla base

del diritto al sussidio per l'anno

2005.

non permettevano la concessione del sussidio nel 2003, 2004 e 2005 perché il

reddito imponibile superava il limite di Fr. 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato (cfr. consid. 3).

La successiva

riduzione dei redditi da parte della signora RI 1 ha comportato - come detto -

l'accoglimento del reclamo della medesima e la concessione del sussidio per il

2003.

e 2004.

Ora, l'entrata di Fr.

12'412.- dichiarata dall'assicurata nel 2005 e non ancora verificata dalle

autorità fiscali è simile agli introiti dichiarati nel 2003 (Fr. 12'388.-) che,

anche se aumentati d'ufficio dall'UT a Fr. 20'000.-, hanno permesso ugualmente

alla ricorrente di ricevere il sussidio di cassa malati.

Alla luce di ciò,

vista la diminuzione del reddito già intervenuta nel corso del 2003,

diminuzione che ha condotto l'UAM a concedere su reclamo i sussidi 2003 e 2004

la signora RI 1 avrebbe dovuto postulare - come rettamente evidenziato

dall'amministrazione il sussidio 2005 entro fine 2004.

Il ritardo nell'invio il

25.

febbraio 2005 non può purtroppo essere sanato con il rilievo che nell'anno corrente, i redditi della ricorrente sono

diminuiti.

La motivazione del

ritardo con la mancata conoscenza della scadenza del termine non può essere

ritenuta poiché dalla misconoscenza della legge non può derivare un vantaggio

per l'assicurato.

Da quanto precede

discende che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in

applicazione della LPAmm.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa,

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF 124 V

9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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