36.2005.147
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24 febbraio 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2005.147
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio per il 2005 formulata nel 2005. Tardività non scusabile. Negligenza dell'assicurata per aver atteso che UAM le trasmettesse il formulario per il 2005. I redditi diminuiti già nel corso dell'anno precedente non permettono di inoltrare domanda nel corso dell'anno stesso di sussidio
NEGLIGENZA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.147
TB
Lugano
24 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1951, esercitante attività indipendente, il 25 febbraio 2005 ha postulato la
riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per
il 2005, pervenuta all'autorità
competente il 9 marzo (doc. 1).
Ipotizzando l'inoltro tardivo dell’istanza, l’Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurata di motivare questo suo ritardo, ma malgrado le spiegazioni
dell'interessata la sua domanda
è stata ugualmente ritenuta tardiva e quindi respinta. Il reclamo non ha avuto
miglior sorte, siccome anch'esso
respinto con decisione dell'8
settembre 2005 (doc. A1).
B. Con
ricorso del 4 ottobre 2005 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati a motivo che “Nella
seconda metà dell'anno
2004 avendo ricevuto la notifica di tassazione per l'anno 2003 (allegato n. 6) che testimoniava
un mutamento nella mia situazione economica, mi recavo al mio comune di
domicilio, , dove mi consegnavano i moduli ufficiali per fare richiesta di
sussidio sia per l'anno
2003 che per l'anno
2004, istanza che spedivo all'Ufficio dell'assicurazione
malattia, lo stesso Ufficio respingeva la istanza in quanto il reddito
determinante superava i limiti stabiliti. Facendo uso della mia facoltà di
reclamo in data 11.10.04 ricevevo dall'Istituto delle assicurazioni sociali la comunicazione che le mie
istanze per l'anno 2003
e per l'anno 2004 erano
state accolte (documentazione completa allegato n. 7). Il fatto di aver
ricevuto il sussidio per gli anni 2003 e 2004 nel mese di novembre 2004, mi ha
portato al errore di pensare che i moduli ufficiali per la richiesta di
sussidio 2004 sarebbero stati spediti dall'Ufficio dell'assicurazione
malattia, come accadeva in passato (da anni non ero stata costretta a chiedere
un sussidio), inoltre ignoravo il termine del 31.12.04. (…). Rimane pure in
evidenza la mia situazione economica disagiata. (…).".
Con osservazioni del 19
ottobre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,
specificando d'un lato la non
conoscenza da parte dell'assicurata
che la richiesta di riduzione del premio doveva essere inoltrata entro il 31
dicembre 2004. D'altro lato,
che la presunzione che il formulario le sarebbe stato automaticamente trasmesso
dall'UAM in virtù del fatto che
la stessa aveva ottenuto, su reclamo, il sussidio per gli anni 2003 e 2004, non
la mettono al riparo dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio, per cui non sarebbe quindi
possibile concederglielo ugualmente.
Pendente causa il TCA ha accertato presso la ricorrente il
suo reddito aziendale conseguito nell'anno 2005 (docc. V e XX). Pronunciatasi sui dati forniti dall'insorgente (doc. XVIII+bis), la Cassa ha
nuovamente proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che visto che la
situazione economica dell'assicurata
era già peggiorata nell'anno
2003 ed altrettanto lo era nel 2004, a maggior ragione l'interessata doveva inoltrare la sua
richiesta di riduzione del premio di cassa malati nel corso dell'anno 2004 (doc. XX).
Il TCA ha richiamato gli incarti fiscali 2001-2004
dell'assicurata (doc. XXI).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 4 ottobre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero
di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
(sottolineatura della
redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA del
7 dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005.140, STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
6. Nel
caso in esame, l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso
del 2005 (doc. 1). Di per sé, quindi, l’istanza è tardiva, poiché trasmessa
oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.
Come visto, infatti, determinante
per il sussidio per l'anno 2005
è la tassazione 2001/2002 che l'assicurata aveva a disposizione, siccome tassata in via ordinaria
(la tassazione è pure prodotta agli atti). In virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza andava quindi presentata entro la
fine dell'anno che precede l'anno di competenza, ovvero entro il 31
dicembre 2004, quando l'interessata
poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Inoltre, il Consiglio
di Stato ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti
nell'anno di competenza del
sussidio (qui: nel 2005) se erano date determinate condizioni sopra elencate
(cfr. consid. 5). Nel caso di specie, non presentandosi le summenzionate
condizioni eccezionali a giustificazione del ritardo con cui l'istanza per il sussidio veniva inoltrata (nell'anno di competenza 2005), la richiesta
andava pertanto presentata entro la fine del 2004.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia scusabile.
7. Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
8. In
concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo
con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Anzi, la stessa afferma di non
essere stata a conoscenza della scadenza del termine al 31 dicembre 2004 (docc.
I e A5). Si limita poi a dire che è rimasta in attesa che l'UAM stesso le inviasse il nuovo formulario
per il sussidio del 2005, dato che nel novembre 2004 aveva appena ricevuto la
decisione su reclamo con cui le veniva concesso il sussidio per gli anni 2003 e
2004.
In proposito, nella
sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha
considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di
giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo
senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato
– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale
Considerandi
conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili
presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.
(…)." (sottolineature
della redattrice)
Stante quanto precede,
la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la
sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
9.
La
ricorrente allude, tuttavia, all'esistenza di una situazione economica disagiata, situazione che le
permetterebbe, giusta l'art. 45
cpv. 1 lett. d LCAMal, che rinvia all'art. 67 lett. m RLCAMal, di scusare il
ritardo con cui ha inoltrato la propria domanda di sussidio. L'art. 67 RLCAMal impone all'Istituto delle assicurazioni
sociali di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato quando c'è una diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili. Pendente causa il TCA ha quindi provveduto
ad accertare presso l'interessata
i suoi introiti per il 2005, mentre dall'Ufficio di tassazione competente ha richiamato gli incarti fiscali 2001/2002,
2003A, 2003B e 2004 dell'assicurata.
Per quanto concerne la
tassazione di riferimento 2001/2002 valida quale base per la concessione di
sussidi di cassa malati, la ricorrente ha esposto nel 1999 un reddito dell'attività lucrativa indipendente (ovvero un
reddito aziendale) di Fr. 14'678.-,
a fronte di una cifra d'affari
di Fr. 58'800.-. Ritenuta invece
nell'anno 2000 un'entrata di Fr. 63'880.- e dedotte le spese professionali sostenute, i redditi dichiarati
dalla ricorrente ammontavano a Fr. 12'254.-. Il competente Ufficio di tassazione ha invece tassato d'ufficio l'assicurata, stabilendo un importo di Fr. 25'000.-.
Negli anni di
contribuzione fiscale 2001 e 2002 (dichiarati nella tassazione 2003A) non tassati
poiché oggetto del cosiddetto vuoto di tassazione, la
ricorrente ha esposto delle cifre d'affari di Fr. 65'530.- rispettivamente di
Fr. 62'210.-. A questi importi ha dedotto diverse spese professionali, per
ottenere un reddito dell'attività lucrativa indipendente pari a Fr. 21'953.-
nel 2001 ed a Fr. 18'202.- nel 2002.
Per l'anno 2003 (tassazione
2003B), gli introiti dichiarati erano di Fr. 61'710.-, mentre il reddito dell'attività
si fissava a Fr. 12'388.-. Anche per questo anno l'UT ha proceduto a tassare d'ufficio
l'insorgente, stabilendo il reddito aziendale in Fr. 20'000.-.
Nell'ultimo anno
disponibile (2004), l'assicurata ha dichiarato un reddito finale da attività
indipendente di Fr. 16'783.-, mentre le entrate assommavano quell'anno a Fr. 61'130.-.
La tassazione effettuata dall'UT ha fissato il reddito aziendale a Fr. 24'000.-.
Per quanto concerne l'anno
2005, per il quale l'interessata ha chiesto di poter beneficiare della
riduzione del premio annuo di cassa malati, su invito del TCA l'istante ha prodotto un bilancio al 31
dicembre 2005 (doc. XVIIIbis) attestante entrate assommanti a Fr. 53'960.- e
diverse spese professionali, per ottenere un reddito aziendale (l'utile) pari a
Fr. 12'412.-.
Da un'attenta analisi delle cifre che precedono,
si osserva che i redditi aziendali che la ricorrente ha dichiarato di aver
conseguito negli anni 1999-2004 non sono stati sistematicamente ammessi, così
come tali, dall'Ufficio di
tassazione, ma sono stati regolarmente modificati d'ufficio, nel senso che i redditi aziendali dell'assicurata sono stati fissati ad un importo
maggiore. I valori accertati nella tassazione 2001-2002, che stava alla base
del diritto al sussidio per l'anno
2005.
non permettevano la concessione del sussidio nel 2003, 2004 e 2005 perché il
reddito imponibile superava il limite di Fr. 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato (cfr. consid. 3).
La successiva
riduzione dei redditi da parte della signora RI 1 ha comportato - come detto -
l'accoglimento del reclamo della medesima e la concessione del sussidio per il
2003.
e 2004.
Ora, l'entrata di Fr.
12'412.- dichiarata dall'assicurata nel 2005 e non ancora verificata dalle
autorità fiscali è simile agli introiti dichiarati nel 2003 (Fr. 12'388.-) che,
anche se aumentati d'ufficio dall'UT a Fr. 20'000.-, hanno permesso ugualmente
alla ricorrente di ricevere il sussidio di cassa malati.
Alla luce di ciò,
vista la diminuzione del reddito già intervenuta nel corso del 2003,
diminuzione che ha condotto l'UAM a concedere su reclamo i sussidi 2003 e 2004
la signora RI 1 avrebbe dovuto postulare - come rettamente evidenziato
dall'amministrazione il sussidio 2005 entro fine 2004.
Il ritardo nell'invio il
25.
febbraio 2005 non può purtroppo essere sanato con il rilievo che nell'anno corrente, i redditi della ricorrente sono
diminuiti.
La motivazione del
ritardo con la mancata conoscenza della scadenza del termine non può essere
ritenuta poiché dalla misconoscenza della legge non può derivare un vantaggio
per l'assicurato.
Da quanto precede
discende che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in
applicazione della LPAmm.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa,
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF 124 V
9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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