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Decisione

36.2005.148

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione di concessione del sussidio. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la decisione che quantificherà la riduzione del premio.

21 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.148

Data decisione, Autorità:

21.10.2005, TCA

Titolo:

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione di concessione del sussidio. Stralcio. Possibilità per l'assicurato di impugnare la decisione che quantificherà la riduzione del premio.

STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE

art. 3a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.148

Lugano

21 ottobre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 27 settembre 2005

interposto da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 7 settembre

2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

- che,

con decisione 7 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il

reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di

riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,

presentato da RI 1;

- che

con atto 27 settembre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

- che

il ricorso è stato trasmesso il 6 ottobre 2005 all'amministrazione per la

risposta di causa (IV);

- che

il 20 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio

della procedura siccome:

" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità

di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in

epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto

le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la

riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie

Considerandi

per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. V)

- che

allegato al documento è stato prodotto uno scritto 19 ottobre 2005 dell'UAM

all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte

ricorrente è stato comunicato che:

" … con riferimento al suo ricorso del 27.09.2005

avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra

decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno

2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in

data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni

del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di

carattere positivo.

Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio

2005.

La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della

riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del

mese di novembre.

Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei

suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2005, da

cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà

dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2005 la riduzione di

premio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto

1° gennaio 2005.” (Doc. V/bis)

- che

il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo

ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di

decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù

dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile

per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,

riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova

decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di

una nuova decisione;

- che

la nuova decisione del 19 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che

la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione

che quantificherà il sussidio;

- che

alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese

e non si attribuiscono ripetibili.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2.

non si percepiscono né

tasse né spese;

3.

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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