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Decisione

36.2005.149

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi per rimborsare alcunché. Nella risposta del 1° novembre 2005 la Cassa

ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III), mentre la ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della

LAMal.

Mentre le norme

sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF

127.

V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella

causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid.

1.

, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3

e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF

127.

V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in

assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid.

4a).

nel merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili

al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

Per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più

basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è

legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere

approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono

prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro

popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati

mensilmente.

4.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo l'art. 103

cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della

legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997

2435, in precedenza Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600

franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e

dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A norma dell'art. 93

cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,

gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli

assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista

nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali

ammontavano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU

1997.

2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati

adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora

compiuto 18 anni.

5.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla

ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'724,85. Questa somma

è composta del credito in capitale dei premi mensili dovuti dal marito da

agosto a dicembre 2001 (Fr. 249.- x 5 mesi), della partecipazione ai costi dei

farmaci acquistati dal medesimo nel luglio 2001 (Fr. 182,75) e delle spese di

richiamo (Fr. 35.-). A ciò si aggiunge un totale di Fr. 262,10 comprensivo delle

spese attinenti al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei

confronti di __________ e degli interessi dovuti sul capitale (doc. 7). Il

calcolo dei premi formulato della Cassa è corretto e non è stato contestato

dalla ricorrente. Quest'ultima

non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli

interessi accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non

aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua

assicurazione malattia e di non poterli comunque rimborsare, ritenuto come non

eserciti un'attività lucrativa.

6.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo

al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione

coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

Il TF e il TFA hanno

già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali

fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo

l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag.

79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404

consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit,

Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di

un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono

stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della

famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e

giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce

dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i

premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la

nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge

risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) non pubblicata, il TFA ha confermato, al considerando

5.

, che “sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia

obbligatoria sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria

dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso

altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi

assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129

V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art.

166)”.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune

termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la

vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22

all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene

a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione

coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."

7.

Nel

caso concreto, la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il

proprio marito, ma si limita a rilevare di non sapere nulla dei debiti

contratti dal coniuge prima del loro matrimonio (2000), né che nei confronti dello

stesso vi sia stata una procedura esecutiva sfociata in un attestato di carenza

beni.

Indipendentemente

dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa

l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione la ricorrente deve sopperire

al mancato pagamento da parte del proprio marito. Come visto, le

giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico

dei debiti derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie

contratti dal proprio coniuge.

In effetti, spettava

alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito

della sua assicurazione sia della situazione debitoria esistente. È circostanza

nota che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai

dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di

un’assicurazione. Inoltre, l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può

esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi

debiti. Il capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare

l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i

documenti necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso il

marito medesimo e chiedere informazioni a proposito della sua situazione

patrimoniale.

Inoltre, seppure l'assicurazione sia stata stipulata da __________

nel 1989 e quindi prima del matrimonio con l'assicurata, va precisato che i premi per i quali egli è stato

escusso concernono i mesi da agosto a dicembre 2001, ovvero quando la vita

coniugale con la ricorrente era in essere.

Non può neppure

trovare accoglimento la richiesta che il marito saldi il proprio debito pagando

ratealmente all'UEF di __________

l'ammontare dovuto. Oggetto del

contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere

chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione

sociale contro le malattie. Tuttavia, poiché è soltanto la creditrice, ovvero

la Cassa malati convenuta, che può pronunciarsi sulle modalità di pagamento

dello scoperto, questo Tribunale invita comunque CO 1 ad accettare la

disponibilità offerta dai debitori, che si sono mostrati ben disposti e pronti

a fare fronte ai propri debiti, in modo da evitare inutili e costose procedure

amministrative ed esecutive nei loro confronti.

8.

In

conclusione, il TCA rileva che l’insorgente

non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da

parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di un'esecuzione sfociata in un attestato di

carenza beni.

La richiesta della

Cassa malati alla quale il marito era affiliato di condannare la ricorrente al

pagamento di Fr. 1'724,85 si rivela dunque corretta, indipendentemente dalle

sue condizioni economiche.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

il ricorso va respinto, mentre la decisione della Cassa deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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