36.2005.149
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28 marzo 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2005.149
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi di cassa malati. I coniugi rispondono solidalmente fintanto che vivono in comune, indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto e dal fatto che il rapporto d'assicurazione sia stato costituito prima o durante la vita comune.
CASSA MALATI
CONIUGI
PAGAMENTO
PREMIO
RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE CONIUGALE
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
UNIONE CONIUGALE
art. 163 cpv. 1 CC
art. 163 cpv. 3 CC
art. 166 cpv. 1 CC
art. 166 cpv. 3 CC
art. 170 cpv. 1 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.149
TB
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 2005 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
1° giugno 1989 al 31 dicembre 2001 (docc. 1-3) __________ è stato affiliato
presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
L’assicurato non ha
pagato i premi inerenti i mesi da agosto a dicembre 2001 (doc. 6), pari a Fr. 249.-
al mese, come pure la partecipazione di Fr. 182,75 per l'acquisto di medicinali (doc. 5).
La procedura esecutiva
intentata nei suoi confronti è sfociata il 12 dicembre 2003 nell'attestato di carenza beni n. __________, a
dipendenza del PE n. __________ fatto spiccare dall'UEF di __________, per un credito in capitale di Fr. 1'462,75, divenuto Fr. 1'724,85.
B. Con
decisione del 22 luglio 2005 (doc. A4) CO 1 ha chiesto alla moglie del
debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni l'ammontare di Fr. 1'724,85. Con decisione su opposizione del 7 settembre 2005 (doc. A5)
la Cassa malati ha respinto l'opposizione
formulata dall'assicurata (doc.
A1), la quale il 5 ottobre 2005 successivo (doc. I) ha formulato ricorso al TCA evidenziando la sua estraneità ai
debiti del marito e l'intenzione
di quest'ultimo di rimborsare
ratealmente direttamente all'UEF
di __________ lo scoperto, siccome tale proposta non è stata accettata dalla
convenuta. La ricorrente rileva ancora di essere casalinga e quindi di non avere
Fatti
i mezzi per rimborsare alcunché. Nella risposta del 1° novembre 2005 la Cassa
ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III), mentre la ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMal.
Mentre le norme
sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF
127.
V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella
causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid.
1.
, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3
e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF
127.
V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in
assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid.
4a).
nel merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili
al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più
basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è
legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).
L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati
mensilmente.
4.
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo l'art. 103
cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della
legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997
2435, in precedenza Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli
assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista
nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali
ammontavano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU
1997.
2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati
adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni.
5.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla
ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'724,85. Questa somma
è composta del credito in capitale dei premi mensili dovuti dal marito da
agosto a dicembre 2001 (Fr. 249.- x 5 mesi), della partecipazione ai costi dei
farmaci acquistati dal medesimo nel luglio 2001 (Fr. 182,75) e delle spese di
richiamo (Fr. 35.-). A ciò si aggiunge un totale di Fr. 262,10 comprensivo delle
spese attinenti al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei
confronti di __________ e degli interessi dovuti sul capitale (doc. 7). Il
calcolo dei premi formulato della Cassa è corretto e non è stato contestato
dalla ricorrente. Quest'ultima
non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli
interessi accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non
aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua
assicurazione malattia e di non poterli comunque rimborsare, ritenuto come non
eserciti un'attività lucrativa.
6.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo
al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione
coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
Il TF e il TFA hanno
già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali
fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo
l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag.
79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404
consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit,
Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di
un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono
stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della
famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e
giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce
dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i
premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la
nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge
risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) non pubblicata, il TFA ha confermato, al considerando
5.
, che “sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia
obbligatoria sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso
altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi
assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129
V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art.
166)”.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune
termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la
vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22
all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene
a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."
7.
Nel
caso concreto, la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il
proprio marito, ma si limita a rilevare di non sapere nulla dei debiti
contratti dal coniuge prima del loro matrimonio (2000), né che nei confronti dello
stesso vi sia stata una procedura esecutiva sfociata in un attestato di carenza
beni.
Indipendentemente
dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa
l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione la ricorrente deve sopperire
al mancato pagamento da parte del proprio marito. Come visto, le
giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico
dei debiti derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie
contratti dal proprio coniuge.
In effetti, spettava
alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito
della sua assicurazione sia della situazione debitoria esistente. È circostanza
nota che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai
dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di
un’assicurazione. Inoltre, l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può
esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi
debiti. Il capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare
l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i
documenti necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso il
marito medesimo e chiedere informazioni a proposito della sua situazione
patrimoniale.
Inoltre, seppure l'assicurazione sia stata stipulata da __________
nel 1989 e quindi prima del matrimonio con l'assicurata, va precisato che i premi per i quali egli è stato
escusso concernono i mesi da agosto a dicembre 2001, ovvero quando la vita
coniugale con la ricorrente era in essere.
Non può neppure
trovare accoglimento la richiesta che il marito saldi il proprio debito pagando
ratealmente all'UEF di __________
l'ammontare dovuto. Oggetto del
contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere
chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione
sociale contro le malattie. Tuttavia, poiché è soltanto la creditrice, ovvero
la Cassa malati convenuta, che può pronunciarsi sulle modalità di pagamento
dello scoperto, questo Tribunale invita comunque CO 1 ad accettare la
disponibilità offerta dai debitori, che si sono mostrati ben disposti e pronti
a fare fronte ai propri debiti, in modo da evitare inutili e costose procedure
amministrative ed esecutive nei loro confronti.
8.
In
conclusione, il TCA rileva che l’insorgente
non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da
parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di un'esecuzione sfociata in un attestato di
carenza beni.
La richiesta della
Cassa malati alla quale il marito era affiliato di condannare la ricorrente al
pagamento di Fr. 1'724,85 si rivela dunque corretta, indipendentemente dalle
sue condizioni economiche.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto
il ricorso va respinto, mentre la decisione della Cassa deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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