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Decisione

36.2005.150

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.

10 maggio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è

presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di

cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono

presentare istanza nel corso dell’anno stesso."

Il cpv. 2

prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

2.5. Nel caso in

esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della

ricorrente), l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno

di competenza (art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva

essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessata doveva disporre

di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di

quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione,

l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i

documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un

secondo tempo.

Il TCA ha

infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,

nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,

36.2005.136).

Va qui

rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di

Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata

in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

"

I sussidi individuali devono essere richiesti

entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il

Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la

presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si

tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti)."

Anche se

la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie (cfr.

STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella

causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che i sussidi, anche prima della

modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell’anno di competenza

del sussidio solo in casi particolari, ossia quelli previsti dall’art. 45 cpv.

1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto.

La richiesta

andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessata

poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

2.6. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora

rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

2.7. Nel caso di

specie l’insorgente sostiene che in concreto si è creata una cosiddetta “prassi

non conforme alla legge” (doc. I).

Con

riferimento all’art. 9 Cost., l’interessata ritiene pertanto di aver diritto ad

ottenere il sussidio nel 2005, come negli anni precedenti, non essendo stata

informata dall’autorità cantonale del cambiamento di prassi.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da

una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la

promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF

112.

V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In merito

si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag.

368.

consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag.

106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a

ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217 segg..

2.8

Nel caso di

specie dagli atti emerge che l’insorgente dal 1995 ha sempre ininterrottamente

ottenuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione di base.

Interpellata

dall’UAM in data 18 maggio 2005 circa la questione a sapere per quale motivo

aveva inoltrato la richiesta di sussidio in ritardo (doc. C), l’insorgente ha

affermato che “non ho inoltrato prima la domanda perché me ne sono

semplicemente dimenticata, potrei accampare varie scuse ma penso non ne sia il

caso. Continuavo a pagare il premio pieno alla cassa malati e così mi sono

accorta che non avevo ancora fatto la richiesta di sussidio.” (doc. D). Nel

reclamo del 17 giugno 2005 l’assicurata ha poi precisato che “la domanda di

sussidio l’ho praticamente sempre inoltrata all’inizio dell’anno corrispondente

al rilascio dei sussidi, senza aver ricevuto comunicazione di sorta.” (doc.

F)

Il 23

febbraio 2006 il TCA ha richiamato dall’UAM l’incarto completo della ricorrente

dal 1995 ad oggi.

Con

risposta del 28 febbraio 2006 l’IAS ha trasmesso gli incarti dal 2001 al 2004,

affermando che “per quanto concerne gli incarti degli anni precedenti, vi

comunichiamo che gli stessi non sono più disponibili nei nostri archivi, dal

momento che il nostro Istituto procede all’archiviazione delle pratiche di

sussidio relative agli ultimi cinque anni, mentre gli incarti relativi agli

anni 2000 e precedenti sono stati eliminati.” (doc. IX)

Dalla

documentazione trasmessa risulta che la richiesta di sussidio per l’anno 2004 è

datata 14 gennaio 2004, la richiesta per l’anno 2003 porta la data del 6

febbraio 2003, quella per il 2002 è del 16 gennaio 2002, mentre la richiesta

per il sussidio 2001 è del 21 febbraio 2001.

Per cui,

perlomeno negli ultimi anni ancora disponibili, l’UAM ha sempre accordato il

sussidio alla ricorrente malgrado questa, sistematicamente, abbia presentato la

richiesta di sussidio nell’anno di competenza del medesimo (ossia in ritardo),

senza che vi fosse motivo particolare per derogare alle norme del regolamento.

In queste

condizioni, poiché l’autorità, nell’ambito delle sue competenze, ha sempre

concesso il sussidio alla ricorrente, inducendola, anche in questa occasione, a

non presentare tempestivamente la richiesta e ritenuto che la legge nel

frattempo non è cambiata sia perché l’art. 28 cpv. 2 LCAMal non si applica ai

sussidi del 2005, sia perché comunque le norme circa il termine per presentare la

richiesta di sussidio già vigevano in precedenza, in virtù del principio della

buona fede l’autorità cantonale deve entrare nel merito della richiesta di

sussidio anche per il 2005.

Il

riferimento dell’autorità cantonale alla STCA del 24 ottobre 2005, nella causa

S., inc. 36.2005.117 non può esserle d’aiuto. Infatti in quel caso non si

trattava di un assicurato che aveva costantemente presentato la sua richiesta

in ritardo, bensì di un assicurato che aveva ottenuto il sussidio nel 2003 e nel

2004, ma non nel 2005, malgrado il calcolo per ottenere il sussidio si basasse

sempre sulla tassazione 2001/2002. In altre parole in quel caso si trattava

piuttosto di un errore di calcolo.

Alla luce

di quanto sopra esposto, considerato che dalla tassazione 2001/2002 emerge un

reddito imponibile di fr. 22'176 e che l’insorgente va considerata quale “famiglia”

(cfr. risposta di causa) il ricorso va accolto, nel senso che, annullata la

decisione, l’incarto va rinviato all’IAS affinché assegni all’insorgente e ai

suoi figli il sussidio richiesto.

La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché calcoli il sussidio cui ha diritto l’insorgente.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’IAS

verserà a RI 1 fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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