36.2005.150
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
10 maggio 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2005.150
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.150
cs
Lugano
10 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha
postulato, il 7 marzo 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
assicurazione malattia (UAM). Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome
respinto con decisione dell’8 settembre 2005.
1.2. Con ricorso
del 7 ottobre 2005 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è aggravata al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, contestando la decisione dell’autorità
cantonale (doc. I). L’insorgente, richiamato l’incarto dall’UAM relativo al
2005 e a tutti gli anni precedenti, fa valere la sua buona fede, avendo sempre
ottenuto il sussidio, malgrado le sue richieste siano sempre state effettuate
nell’anno di competenza. L’assicurata chiede di essere messa al beneficio del
sussidio.
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni dell’8 novembre 2005 (doc.
III) cui sarà cenno, laddove necessario, in corso di motivazione.
Pendente
causa il TCA ha richiamato gli incarti della ricorrente relativi agli anni
precedenti (doc. VIII e seguenti). Delle risultanze si dirà in corso di
motivazione.
in
ordine
2.1.
La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 7 ottobre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle
famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato
verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a
CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte
eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le
famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
2.3. Con l’art.
31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva
commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), solo in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito
nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Va rammentato che, a
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso
dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
2.4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art. 44
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è
presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell’anno stesso."
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
2.5. Nel caso in
esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della
ricorrente), l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno
di competenza (art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva
essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessata doveva disporre
di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di
quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione,
l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i
documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un
secondo tempo.
Il TCA ha
infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,
nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,
36.2005.136).
Va qui
rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di
Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata
in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
"
I sussidi individuali devono essere richiesti
entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il
Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la
presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si
tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti)."
Anche se
la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie (cfr.
STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella
causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che i sussidi, anche prima della
modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell’anno di competenza
del sussidio solo in casi particolari, ossia quelli previsti dall’art. 45 cpv.
1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto.
La richiesta
andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessata
poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
2.6. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora
rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
2.7. Nel caso di
specie l’insorgente sostiene che in concreto si è creata una cosiddetta “prassi
non conforme alla legge” (doc. I).
Con
riferimento all’art. 9 Cost., l’interessata ritiene pertanto di aver diritto ad
ottenere il sussidio nel 2005, come negli anni precedenti, non essendo stata
informata dall’autorità cantonale del cambiamento di prassi.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9
della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede
dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da
una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
Considerandi
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la
promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF
112.
V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In merito
si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67
e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag.
368.
consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag.
106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a
ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217 segg..
2.8
Nel caso di
specie dagli atti emerge che l’insorgente dal 1995 ha sempre ininterrottamente
ottenuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione di base.
Interpellata
dall’UAM in data 18 maggio 2005 circa la questione a sapere per quale motivo
aveva inoltrato la richiesta di sussidio in ritardo (doc. C), l’insorgente ha
affermato che “non ho inoltrato prima la domanda perché me ne sono
semplicemente dimenticata, potrei accampare varie scuse ma penso non ne sia il
caso. Continuavo a pagare il premio pieno alla cassa malati e così mi sono
accorta che non avevo ancora fatto la richiesta di sussidio.” (doc. D). Nel
reclamo del 17 giugno 2005 l’assicurata ha poi precisato che “la domanda di
sussidio l’ho praticamente sempre inoltrata all’inizio dell’anno corrispondente
al rilascio dei sussidi, senza aver ricevuto comunicazione di sorta.” (doc.
F)
Il 23
febbraio 2006 il TCA ha richiamato dall’UAM l’incarto completo della ricorrente
dal 1995 ad oggi.
Con
risposta del 28 febbraio 2006 l’IAS ha trasmesso gli incarti dal 2001 al 2004,
affermando che “per quanto concerne gli incarti degli anni precedenti, vi
comunichiamo che gli stessi non sono più disponibili nei nostri archivi, dal
momento che il nostro Istituto procede all’archiviazione delle pratiche di
sussidio relative agli ultimi cinque anni, mentre gli incarti relativi agli
anni 2000 e precedenti sono stati eliminati.” (doc. IX)
Dalla
documentazione trasmessa risulta che la richiesta di sussidio per l’anno 2004 è
datata 14 gennaio 2004, la richiesta per l’anno 2003 porta la data del 6
febbraio 2003, quella per il 2002 è del 16 gennaio 2002, mentre la richiesta
per il sussidio 2001 è del 21 febbraio 2001.
Per cui,
perlomeno negli ultimi anni ancora disponibili, l’UAM ha sempre accordato il
sussidio alla ricorrente malgrado questa, sistematicamente, abbia presentato la
richiesta di sussidio nell’anno di competenza del medesimo (ossia in ritardo),
senza che vi fosse motivo particolare per derogare alle norme del regolamento.
In queste
condizioni, poiché l’autorità, nell’ambito delle sue competenze, ha sempre
concesso il sussidio alla ricorrente, inducendola, anche in questa occasione, a
non presentare tempestivamente la richiesta e ritenuto che la legge nel
frattempo non è cambiata sia perché l’art. 28 cpv. 2 LCAMal non si applica ai
sussidi del 2005, sia perché comunque le norme circa il termine per presentare la
richiesta di sussidio già vigevano in precedenza, in virtù del principio della
buona fede l’autorità cantonale deve entrare nel merito della richiesta di
sussidio anche per il 2005.
Il
riferimento dell’autorità cantonale alla STCA del 24 ottobre 2005, nella causa
S., inc. 36.2005.117 non può esserle d’aiuto. Infatti in quel caso non si
trattava di un assicurato che aveva costantemente presentato la sua richiesta
in ritardo, bensì di un assicurato che aveva ottenuto il sussidio nel 2003 e nel
2004, ma non nel 2005, malgrado il calcolo per ottenere il sussidio si basasse
sempre sulla tassazione 2001/2002. In altre parole in quel caso si trattava
piuttosto di un errore di calcolo.
Alla luce
di quanto sopra esposto, considerato che dalla tassazione 2001/2002 emerge un
reddito imponibile di fr. 22'176 e che l’insorgente va considerata quale “famiglia”
(cfr. risposta di causa) il ricorso va accolto, nel senso che, annullata la
decisione, l’incarto va rinviato all’IAS affinché assegni all’insorgente e ai
suoi figli il sussidio richiesto.
La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella
causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
affinché calcoli il sussidio cui ha diritto l’insorgente.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’IAS
verserà a RI 1 fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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